Art. 5.
                     Procedure per l'istruttoria
    1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale
della  commissione  di  cui  all'art.  4  del decreto ministeriale n.
199-Ric.  dell'8 marzo  2001.  La commissione valuta l'ammissibilita'
delle  proposte  progettuali  acquisendo  il  parere di esperti anche
internazionali all'uopo nominati dal MIUR.
    2.  La  commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte
progettuali da ammettere al finanziamento.
    3.  Il  MIUR  adotta  la relativa determinazione nei limiti delle
disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.