Art. 2.
  1.  Il  commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza
connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza,
e'  autorizzato  ad  avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare
specifici  settori di interventi, sulla base di apposite direttive di
volta  in  volta  impartite  dal  commissario medesimo, nonche' della
collaborazione  degli uffici tecnici degli enti locali territoriali e
non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
  2.  Il  commissario  delegato,  per  l'espletamento delle attivita'
tecniche  ed  amministrative  comunque  connesse all'attuazione della
presente  ordinanza,  puo' avvalersi del personale in servizio presso
l'ufficio  territoriale  di  Governo di Napoli, fino ad un massimo di
cinque  unita'.  In  favore  del predetto personale e' autorizzata la
corresponsione, fino al 31 marzo 2004, di compensi per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 40 ore
mensili   pro-capite,  ovvero,  qualora  appartenente  alla  carriera
prefettizia,  di una indennita' correlata su base mensile pari al 20%
della  retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera
c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
252.