Art. 2. 1. Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di interventi, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici degli enti locali territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle attivita' tecniche ed amministrative comunque connesse all'attuazione della presente ordinanza, puo' avvalersi del personale in servizio presso l'ufficio territoriale di Governo di Napoli, fino ad un massimo di cinque unita'. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione, fino al 31 marzo 2004, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennita' correlata su base mensile pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.