Art. 6.
  1.  Il  Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturente  dall'applicazione  della presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi