IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

   Vista  la  Legge  8  luglio 1986, n. 349 recitate "Istituzione del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
   Visto  il  Decreto  Legislativo  5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione
delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi  e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
e successive integrazioni e modificazioni;
   Visto  in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997  n.  22  che  disciplina  le  attivita' di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati;
   Vista  la  Legge  9  dicembre  1998,  n.  426  concernente  "Nuovi
interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e
4,  che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di
bonifica    e    ripristino    ambientale    dei    siti   inquinati,
l'identificazione  di  un  primo  elenco di interventi di bonifica di
interesse  nazionale  e la perimetrazione degli ambiti compresi negli
interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente
sentiti i Comuni interessati;
   Visto  il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente
"Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni";
   Visto  il  Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la
Legge  di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al
Decreto  Legislativo  30  luglio  1999,  n. 300 nonche' alla Legge 23
agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";
   Vista  la  nota  prot  n. 12568 del 21 aprile 1999 con la quale la
Regione  Autonoma  Sardegna chiede l'inserimento delle aree minerarie
dismesse  del Sulcis-Iglesiente-Guspinese tra i siti da sottoporre ad
interventi   di   bonifica   e  ripristino  ambientale  di  interesse
nazionale;
   Visto   il   Decreto   Ministeriale  18  settembre  2001,  n.  468
"Regolamento  recante:  Programma  nazionale di bonifica e ripristino
ambientale"  che  individua  il sito di "Sulcis-Iglesiente-Guspinese"
come intervento di bonifica di interesse nazionale;
   Vista  la  nota  prot.  n.  11051/RIBO/DI/B  del  16 novembre 2001
indirizzata  ai  Comuni  di  Arbus,  Assemini,  Buggerru,  Calasetta,
Capoterra,   Carbonia,   Carloforte   Domus   De  Maria,  Domusnovas,
Fluminimaggiore,  Giba,  Gonnesa,  Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias,
Masainas,  Musei,  Narcao,  Nuxis,  Pabillonis,  Perdaxius, Piscinas,
Portoscuso, Pula, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, Santadi,
Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sarroch, Siliqua, Teulada, Tratalias,
Uta   Vallermosa,   Villa  San  Pietro,  Villacidro,  Villamassargia,
Villaperuccio  e per conoscenza alla Regione Sardegna con la quale si
trasmette   la   proposta  di  perimetrazione  provvisoria  del  sito
"Sulcis-Iglesiente-Guspinese";
   Vista  la nota prot. n. 12610 del 3 dicembre 2001, con la quale il
Comune  di  Arbus  accetta  di essere ricompreso nella perimetrazione
provvisoria  trasmessa  con  nota  prot  n.  11051/RIBO/DI/B  del  16
novembre 2001;
   Vista  la  nota  prot.  n. 67 dell'8 gennaio 2002, con la quale il
Comune  di  Calasetta  trasmette  le  planimetrie delle aree ritenute
potenzialmente inquinate;
   Vista  la nota prot. n. 1837/RIBO/DI/B del 20 febbraio 2002 con la
quale  si  sollecita  il  parere dei restanti Comuni alla proposta di
perimetrazione  trasmessa  con  nota  prot  n. 11051/RIBO/DI/B del 16
novembre 2001;
   Vista  la nota prot. n. 1946 del 27 febbraio 2002, con la quale il
Comune  di Carloforte comunica che nel territorio del Comune medesimo
non esistono siti inquinati;
   Vista  la  nota  prot.  n. 2111 del 1° marzo 2002, con la quale il
Comune di Uta esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa
con nota prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
   Vista  la  nota  prot.  n.  3073 del 5 marzo 2002, con la quale il
Comune   di  San  Gavino  Monreale  esprime  parere  favorevole  alla
perimetrazione  trasmessa  con  nota  prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16
novembre 2001;
   Vista  la  nota  prot. n. 1270 dell'11 marzo 2002, con la quale il
Comune  di  Musei  invia  copia  della  deliberazione  del  Consiglio
comunale  del  6 marzo 2002 con la quale si esprime parere favorevole
alla  perimetrazione  trasmessa con nota prot. 11051/RIBO/DI/B del 16
novembre 2001;
   Vista  la  nota  prot.  n. 8835 del 12 marzo 2002, con la quale il
Comune  di  Iglesias  esprime  parere  favorevole alla perimetrazione
trasmessa con nota prot. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
   Vista  la  nota  prot.  n. 2178 del 13 marzo 2002, con la quale il
Comune    di    Villamassargia   esprime   parere   favorevole   alla
perimetrazione  trasmessa  con  nota  prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16
novembre 2001;
   Vista  la  nota  prot. n. 16435 del 4 giugno 2002, con la quale la
Regione  Sardegna  propone di rettificare la perimetrazione trasmessa
con  nota  prot.  n.  11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001 escludendo
dalla  stessa  il  territorio  dei  comuni di Musei, Pabillonis e San
Gavino Monreale;
   Vista  la  nota  prot. n. 3182 del 21 giugno 2002, con la quale il
Comune di Musei trasmette la deliberazione del Consiglio Comunale che
conferma il parere favorevole alla perimetrazione, trasmessa con nota
prot.  11051/RIBO/DI/B  del  16  novembre  2001, gia' espresso con la
delibera  6 marzo 2002 e chiede alla Regione di non essere escluso da
detta perimetrazione;
   Vista  la  nota prot. n. 30819 del 18 ottobre 2002 con la quale la
Regione  Sardegna trasmette ai Comuni interessati e per conoscenza al
Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  la nuova
perimetrazione  del  sito  Sulcis-Iglesiente-Guspinese  nella quale i
Comuni  di  Musei,  Papillonis e San Gavino Monreale non vengono piu'
ricompresi  nel  sito  di  interesse  nazionale e quelli di Assemini,
Capoterra,  Carbonia,  Domus  de  Maria,  Domusnovas, Gonnosfanadiga,
Guspini, Iglesias, Pula, Sant'Anna Arresi, Sarroch, Siliqua, Teulada,
Uta,  Vallemosa,  Villa San Pietro, Villacidro, Villamassargia vedono
l'esclusione di parte dei loro territori rispetto alla perimetrazione
trasmessa con nota prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;
   Vista  la  nota prot. n. 6076 del 18 novembre 2002 con la quale il
Comune  di  Musei concorda con la nuova perimetrazione proposta dalla
Regione  Autonoma  Sardegna,  precisando  che  tale adesione non deve
precludere  in  alcun  modo  il  futuro  inserimento  del  territorio
comunale di Musei nella delimitazione nel Geoparco;
   Vista la nota prot. n. 38576 del 17 dicembre 2002, con la quale la
Regione  Sardegna,  sentiti  i  Comuni  interessati,  invia  la nuova
proposta   di   perimetrazione   del   sito  di  interesse  nazionale
"Sulcis-Iglesiente-Guspinese"  evidenziando che hanno espresso parere
favorevole  alla  nuova  perimetrazione  regionale  solo  i comuni di
Assemini,  San  Gavino  Monreale,  Musei, Sant'Anna Arresi, mentre il
comune  di  Gonnosfanadiga  ha  chiesto  l'integrale  inserimento del
proprio territorio nel perimetro e gli altri comuni non hanno fornito
alcun  parere  entro  il  temine  di  10 giorni fissato dalla Regione
medesima;
   Ritenuto  di dover prevedere, all'intemo del perimetro allegato al
presente  decreto, la caratterizzazione delle aree inserite nel Piano
regionale  di  bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,   n.   22,  delle  aree  oggetto  di  attivita'  potenzialmente
inquinanti,  individuate  nell'allegato  1  del  D.M. 16 maggio 1989,
delle  aree oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del
D.M.  25  ottobre  1999,  n.  471,  nonche'  delle  aree  oggetto  di
contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti,
ruscellamento  di  acque  contaminate,  abbandono  o seppellimento di
rifiuti,   subordinando   l'utilizzo   delle  aree  rientranti  nelle
tipologie  sopra richiamate all'accertamento di conformita' dei suoli
ai   valori   limite  fissati  nel  D.M.  471/99  per  le  specifiche
destinazioni  d'uso  previste  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti
nonche'  alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica
della falda ove necessaria;
   Ritenuto di dover affidare alla Regione Sardegna l'individuazione,
all'interno del perimetro allegato al presente decreto, delle aree di
cui al precedente punto;
   Ritenuto  di  dover  comprendere nel perimetro anche l'area marina
per un'esterisione di 3 km dalla costa e comunque entro la batimetria
di  50  metri  che  sara'  sottoposta  a caratterizzazione nei tratti
corrispondenti  alle  aree,  interne  al perimetro, individuale dalla
Regione ai sensi del precedente comma;
   Ritenuto  di dover affidare alla Regione la funzione di assicurare
la  caratterizzazione  delle  aree  individuate,  fermo  restando gli
obblighi  posti  in  carico  dalla  legge  ai  soggetti  responsabili
dell'inquinamento  o  del  pericolo  di  inquinamento, anche operando
direttamente  con  le risorse assegnate dal Programma nazionale delle
bonifiche  di  cui  al Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468
nel  caso di aree pubbliche nonche' di aree oggetto di contaminazione
passiva;

                               DECRETA

                             Articolo 1

   1.   E'   approvato   il   perimetro  provvisorio  indicato  nella
cartografia in scala 1:500.000, allegata al presente decreto.
   2.   La   Regione   Sardegna,   entro  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione   del   presente  Decreto,  all'interno  del  perimetro
provvisorio,  individua  le  aree  inserite  nel  Piano  regionale di
bonifica  ex  art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
le  aree  oggetto di attivita' potenzialmente inquinanti, individuate
nell'allegato 1 del D.M. 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche
ai  sensi  degli  articoli 7, 8 e 9 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471,
nonche' le aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta
atmosferica   di  inquinanti,  ruscellamento  di  acque  contaminate,
abbandono o seppellimento di rifiuti;
   3.  Le  aree  marine  comprese  nel perimetro provvisorio indicato
nella  cartografia  in  scala 1:500.000, allegata al presente Decreto
saranno  sottoposte  ad  interventi  di  caratterizzazione nei tratti
corrispondenti  alle  aree  che  saranno individuate dalla Regione ai
sensi del precedente comma 2;
   4.  La  Regione  Sardegna assicura la caratterizzazione delle aree
individuate ai sensi dei precedenti comma 2 e 3;
   5.  L'utilizzo  delle  aree  individuate dalla Regione Sardegna ai
sensi  del  precedente  comma  2  e'  subordinato all'accertamento, a
seguito  della  caratterizzazione,  della  conformita'  dei  suoli ai
valori  limite fissati nel D.M. 471/99 per le specifiche destinazioni
d'uso  previste  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti  nonche' alla
verifica  che  detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda
ove necessaria;
   6.  L'individuazione  di  cui  al comma 2 non esclude l'obbligo di
bonifica  di  ulteriori  aree all'interno del perimetro che dovessero
risultare inquinate;
   7.  La  perimetrazione  potra'  essere  modificata con Decreto del
Ministro  dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui
dovessero   essere   individuate  altre  aree  esterne  al  perimetro
provvisorio con una possibile situazione di inquinamento;
   8.  La  cartografia ufficiale e' conservata in originale presso il
Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela del Territorio ed in copia
conforme presso la Regione Sardegna.