AVVERTENZA Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche' se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002. Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 28 maggio 2003. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 3 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di fissare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nella seguente misura: abitazione civile e non 4,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000; aree fabbricabili 5,0 per mille. (Omissis). 03X05001 Il comune di ALAGNA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 6 per mille. (Omissis). 03X05002 Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |Aliquote % ===================================================================== 1 | 2 | 3 --------------------------------------------------------------------- |unita' immobiliare adibita ad abitazione principale | 1 | del soggetto passivo | 4,5 --------------------------------------------------------------------- | unita' immobiliari appartenenti a cooperative | | edilizie, a proprieta' indivise adibite ad | 2 | abitazione principale dei soci assegnatari | 4,5 --------------------------------------------------------------------- | Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti | | autonomi per le case popolari ed utilizzati quali | 3 | abitazioni principali | 4,5 --------------------------------------------------------------------- |Immobili soggetti a recupero, localizzati nei centri| 4 | storici | 4 --------------------------------------------------------------------- | Atri immobili non compresi nelle precedenti | 5 | categorie | 6 2. di confermare per l'anno 2003 le riduzioni e le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue: ===================================================================== | TIPOLOGIA DEGLI | | | IMMOBILI Nonche' | | | categorie di | | | soggetti in | | | situazioni di | |Detrazione d'imposta |particolare disagio | | % (Euro in ragione N.D.| economico-sociale |Riduzione d'imposta %| annua) ===================================================================== 1 | 2 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- | unita' immobiliare | | | adibita ad | | | abitazione | | 1 | principale | | 103,29 --------------------------------------------------------------------- | unita' immobiliari | | | appartenenti alle | | |cooperative edilizie| | | a proprieta' | | |indivisa adibite ad | | | abitazione | | |principale dei soci | | 2 | assegnatari | | 103,29 --------------------------------------------------------------------- | unita' immobiliare | | |non locata posseduta| | | a titolo di | | | usufrutto ed | | |utilizzata dal nudo | | | proprietario, | | | sempreche' non | | |usufruisca di altra | | | detrazione per | | | abitazione | | 3 | principale | | 103,29 (Omissis). 03X05003 Il comune di ALANO di PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2003 le aliquote in vigore e la detrazione per abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 5 per mille per tutte le categorie catastali dei fabbricati e per le aree fabbricabili ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per i quali viene fissata l'aliquota deI 6 per mille: importo della detrazione per abitazione principale pari ad Euro 113,62. (Omissis). 03X05004 Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 4 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di elevare la detrazione prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da Euro 103,29 a Euro 180,00; 4. di fissare l'aliquota per le strutture alberghiere - categorie catastali D2 e D10 - nella misura del 5,5 per mille; 5. di fissare l'aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo possedute dal soggetto passivo di imposta da almeno ventiquattro mesi alla data del 1o gennaio 2003 e non ricomprese nei precedenti punti, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione aventi durata di almeno dodici mesi nel corso dei due anni precedenti all'anno di imposta 2003, nella misura del 9 per mille. In caso di registrazione del contratto (sempre di durata almeno annuale) durante l'anno 2003 l'assoggettamento all'aliquota del nove per mille avviene per il periodo antecedente alla data di registrazione, ricomprendendo il mese durante il quale viene registrato il contratto, se la registrazione avviene dopo il giorno quindici; 6. di fissare l'aliquota per le restanti unita' immobiliari nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria). (Omissis). 03X05005 Il comune di ALBARETTO della TORRE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 marzo 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2002. (Omissis). 03X05006 Il comune di ALBERONA (provincia di Foggia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Alberona; (Omissis). 03X05007 Il comune di ALBISOLA SUPERIORE (provincia di Savona) ha adottato, il 30 dicembre 2002 e il 23 gennaio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). PROSPETTO ALIQUOTE I.C.I. 2003 1.2. aliquota ordinaria 6,6 per mille per: alloggi locati con regolare contratto registrato in ragione dei mesi nei quali l'alloggio ricade nella suddetta fattispecie (un periodo pari o superiore a giorni quindici si computera' come mese intero); per: unita' immobiliari diverse dalle abitazioni (negozi; magazzini; cantine e garage che non siano pertinenze dell'abitazione principale; ecc.); per: abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito, ai parenti di secondo grado. 1.2. aliquota ridotta 5,5 per mille per: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in oggi A.R.T.E.; per: abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito, ai parenti di primo grado; per: pertinenze dell'abitazione principale. 1.3. aliquota ridotta 6 per mille per: abitazioni locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998, ossia locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo stipulato in sede locale in data 3 agosto 2000 fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori e successivamente depositato presso il comune (contratti-tipo). 1.4. aliquota maggiorata 7 per mille per: abitazioni possedute dal soggetto passivo che: non siano locate, o, nel caso di affitti stagionali, che siano temporaneamente non locate (quindi utilizzo dell'aliquota del 7 per mille per i mesi nei quali non sono locate); occupate da familiari non rientranti nelle categorie di cui ai punti 1.1. e 1.2.; a disposizione ma da un periodo inferiore ai due anni, si confronti a riguardo quanto precisato nel punto seguente 1.5.; non rientranti nella casistica prevista per l'applicazione dell'aliquota ridotta. 1.5. aliquota maggiorata 9 per mille per: abitazioni possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 4, ed a tal fine saranno considerati i due anni solari precedenti. (Omissis). di confermare per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale vigente per l'anno 2002 nella misura di Euro 113,62, confermando che tale detrazione e' applicabile sia alle abitazioni principali che alle abitazioni concesse in uso gratuito. (Omissis). 03X05008 Il comune di ALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, da applicare sul valore delle abitazioni principali intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 03X05009 Il comune di ALME' (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di stabilire le aliquote I.C.I. per hanno 2003, nelle misure seguenti: aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate; abitazione principale: 5 per mille, da applicarsi alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresi' quale abitazione principale anche le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, come specificato dall'art. 6 del regolamento comunale, tenendo conto altresi' di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale; categoria D: 7 per mille; categoria A/10: 7 per mille. Stabilire le detrazioni I.C.I per l'anno 2003 nella seguente misura: detrazione prevista per l'abitazione principale: Euro 103,29 estesa anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi delle case popolari; la detrazione si applica altresi' alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale, nonche' alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, come risulta dall'art. 6 del regolamento. (Omissis). 03X05010 Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 2. determinare per l'anno 2003, l'aliquota unica dell'imposta comunale immobili al sette per mille. (Omissis). 03X05011 Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). a) l'aliquota del 4,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 504/1992, per gli immobili adibiti ad: 1) abitazione principale, intesa nel senso di comprovata dimora abituale, come espresso dall'art. 8 del piu' volte citato decreto legislativo 504/92, posseduta da persone fisiche soggetti passivi o utilizzati direttamente da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 2) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta: genitori, figli e nipoti); con la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la condizione, di apposita autocertificazione di comprovata effettiva dimora; 3) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto, dove per pertinenza si intende il garage o box auto, la cantina o la soffitta ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri. 4) le abitazioni regolarmente assegnate dallo IACP; 5) le proprieta' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto di cittadini italiani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari o a seguito di ricovero permanente e certificato e/o autocertificato, a condizione che la stessa non risulti locata; 6) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata; 7) soggetti passivi dell'imposta per gli immobili degli stessi utilizzati per la propria attivita' lavorativa principale. b) l'aliquota deI 6,8 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 per: 1) tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione e loro pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto; 2) immobili ad uso commerciale, locato e/o a disposizione; 3) in via residuale, per tutti i casi non riconducibili alla lettera a). (Omissis). 03X05012 Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6 per mille; abitazioni principali o equiparate 5,5 per mille; 2. di applicare la sola detrazione di imposta di Euro 103,29 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo e comunque una sola volta per ogni soggetto passivo. (Omissis). 03X05013 Il comune di ARMENTO (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille per ogni tipologia di immobili ed area fabbricabile; 2. di confermare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in Euro 258,23 cosi' come prescritto all'art. 3, comma 55 punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 03X05014 Il comune di ATRANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). Le aliquote confermate sono le seguenti: 5 per mille per la prima abitazione con detrazione pari a Euro 103,29; 5 per mille per gli immobili classificati nella categoria «A» locati l'intero anno con contratto regolarmente registrato nelle forme di legge; 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 03X05015 Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 2003 le aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune sono stabilite nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille; terreni agricoli 6 per mille; abitazione principale 5 per mille. 2. con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata Euro 103,30 ed e' usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed e' rapportata al piu' breve periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di piu' soggetti passivi. (Omissis). 03X05016 Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali, 6 per mille per gli altri fabbricati e del 5 per mille per le aree edificabili. (Omissis). 03X05017 Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria nella misura del sei per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) c) d); b) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da ONLUS e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504; c) aliquota del 4 per mille: per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale (*); per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**); d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nonehe' in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principali, secondo le condizioni stabilite nell'ambito degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 8 dicembre 1998, n. 341. (Omissis). ---- (*) Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorcha' distintamente iscritte in catasto. (**) sono equiparate alle abitazioni principali: le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. 03X05018 Il comune di BARDOLINO (provincia di Verona) ha adottato il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di applicare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote: aliquota base: 4,5 per mille (terreni e abitazioni locate); aree fabbricabili: 7 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale aliquota del 4,5 per mille con detrazione di Euro 181,00; per i fabbricati diversi dalle abitazioni, per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per le seconde case aliquota 7 per mille; per le abitazioni locate l'aliquota del 4,5 per mille potra' essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia usata dal locatario come abitazione principale e che detta abitazione sia locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione principale l'aliquota d'imposta sara' del 7 per mille. 2. di richiamare e rammentare quanto previsto dall'art. 8 del vigente regolamento comunale riguardante l'applicazione dell'I.C.I. salve eventuali modifiche dello stesso: comma 8: i box, i posti macchina coperti ed i garages classificabili come C6 che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa; comma 9: le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e ai genitori del coniuge, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e a condizione che anche il proprietario sia residente nel Comune. A queste abitazioni e' applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. (Omissis). Si precisa che con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2003, il citato art. 8 del regolamento comunale in materia di I.C.I. e' stato modificato, nella sezione dedicata agli immobili concessi in comodato gratuito, nel senso di non richiedere piu' come requisito necessario, al fine di ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata, la residenza nel comune di Bardolino del comodante. (Omissis). 03X05019 Il comune di BARLETTA (provincia di Bari) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. omissis. 2. di approvare, per l'anno di imposizione 2003, le seguenti aliquote I.C.I. rinviando, per quanto non disciplinato, al vigente regolamento comunale I.C.I.: aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, nonche' per quelle equiparate ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento I.C.I.; aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per gli immobili oggetto di «contratto convenzionato a canone concordato» stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, recepito nell'accordo territoriale per il comune di Barletta e sottoscritto dal «Sunia», dall'«Assedil Confedilizia» e dall'Ente comunale in data 5 aprile 2001; aliquota del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in aggiunta all'abitazione principale, non locati e non concessi in comodato, secondo le modalita' previste dal vigente regolamento I.C.I., benche' abitabili; si considerano non locati gli immobili per i quali non sono stati perfezionati, per la maggior parte del periodo d'imposta, contratti di locazione registrati; 3. di quantificare l'importo della detrazione per abitazione principale in Euro 130,00. (Omissis). 03X05020 Il comune di BASCHI (provincia di Terni) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 6,5 per mille per tutte le unita' immobiliari; 6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto la costruzione e la vendita di immobili; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata per l'anno 2003 nella misura di Euro 103,29, applicabile anche a tutte le unita' immobiliari concesse in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli-genitori e viceversa) che le occupano quale loro abitazione principale e che non risultano intestatari di altri immobili. (Omissis). 03X05021 Il comune di BASSIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di approvare le aliquote dell'I.C.I., con effetto dal 1o gennaio 2003, come segue: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per la prima casa: (incluse pertinenze) 5,7 per mille. (Omissis). 03X05022 Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze e per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobliare adibita ad aibitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente. (Omissis). 03X05023 Il comune di BELLARIA IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di mantenere inalterate per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. confermando quelle gia' in vigore per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale e fabbricati ad essa equiparati 5,9 per mille. (Omissis). 03X05024 Il comune di BELSITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. sugli immobili comunali nelle misure stabilite per l'anno 2002, di seguito riportate: abitazione principale 5 per mille; altri immobili 6 per mille; detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale; di confermare per l'anno 2003 la detrazione di Euro 258,23 per l'abitazione principale, in favore di soggetti che versino nelle condizioni economiche e sociali di cui alla deliberazione di G.C. n. 14 del 21 marzo 2002, le cui previsioni sono integralmente confermate con il presente atto per l'anno 2003. (Omissis). 03X05025 Il comune di BELVEDERE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo della presente deliberazione; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni adibite a residenza principale del proprietario o usufruttuario in misura pari al 5 per mille con detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,29; 3. di confermare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni sfitte in misura pari al 7 per mille. (Omissis). 03X05026 Il comune di BENE LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: 5,25 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5,75 per mille per tutti gli altri immobili; di confermare per l'anno 2003 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella seguente misura: Euro 103,29 (in ragione annua) per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 03X05027 Il comune di BEREGAZZO con FIGLIARO (provincia di Como) ha adottato, il 1o marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 4,5 per mille per tutte le abitazioni principali classificate come tali dall'art. 5 del regolamento; 6 per mille per alloggi locati, alloggi non locati, abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa; 5,2 per mille per i terreni ed edifici diversi dalle abitazioni e loro pertinenze; 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o achitettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decrto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 e successive modificazioni e/o integrazioni, per l'anno 2003, le detrazioni d'imposta per tutte le abitazioni principali (comprese quelle contemplate dall'art. 5 del vigente regolamento e' di Euro 104). (Omissis). 03X05028 Il comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 2003 nelle seguenti misure: 4 per mille per l'abitazione principale, relative pertinenze di cui all'art. 12, comma 1, del vigente regolamento I.C.I. e terreni agricoli; 6 per mille per immobili diversi; 3. di confermare in Euro 113,62 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e all'art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). 03X05029 Il comune di BERSONE (provincia di Trento) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2003, per quanto meglio precisato in narrativa, la detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo - I.C.I. - di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm., in Euro 130,00. (Omissis). 03X05030 Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate: a) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie d'immobili: «abitazione principale» (cosi', come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.); altri fabbricati; aree fabbricabili; b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni sfitte possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo «A», con l'esclusione della categoria A/10); 2. di fissare in Euro 134,00 la detrazione per abitazione principale; 3. di fissare altresi' in Euro 180,00 la detrazione per le categorie «indigenti», secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n. 172/1996 ed in ultimo dalla deliberazione G.C. n. 318 del 28 agosto 1998, nonche' per coloro che prestano assistenza a familiari portatori di handicap (da certificare a mezzo apposita dichiarazione e successivo controllo da parte dell'ufficio). (Omissis). 03X05031 Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lett. 2. e 3., nella misura del 6,3 per mille; 2. aliquota ridotta, nella misura del 4,7 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario o dal discendente di primo grado o dall'ascendente di primo grado e per le sue pertinenze; 3. aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione; 4. la detrazione d'imposta I.C.I., per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario e degli ascendenti o discendenti di primo grado anche per l'anno 2003 e' fissata in Euro 103,29. (Omissis). 03X05032 Il comune di BIONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). Abitazione principale: 5 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; terreni agricoli: 5,5 per mille; seconda casa: 6,5 per mille; bar-ristoranti, pizzerie, fabbricati industriali ed artigianali: 7 per mille; bar, negozi ed altri fabbricati: 6 per mille. (*) La detrazione per l'abitazione principale e' stata confermata in Euro 103,29. (Omissis). 03X05033 Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di fissare per l'anno 2003 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 03X05034 Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille. (Omissis). 03X05035 Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 che sono state fissate nella seguente misura: 5 per mille: abitazione principale; 5,5 per mille: aliquota ordinaria. La detrazione per l'abitazione principale e' pari a Euro 103,29. (Omissis). 03X05036 Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota che sara' applicata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per abitazione principale nelle seguenti misure: a) 4 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; b) 4 per mille per gli immobili nella zona A - Centro storico; c) 6 per mille - aliquota ordinaria - per gli altri fabbricati, per i terreni e le aree fabbricabili; d) Euro 103,30 la detrazione spettante per l'abitazione principale con esclusione delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; e) Euro 206,91 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione e relative pertinenze. (Omissis). 03X05037 Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003, nella misura di seguito riportata: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza: 5,5 per mille; a) unita' immobiliari diverse dalle precedenti: 6,5 per mille. Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a conconenza del suo ammontare, confermata anche per il 2003 nella misura di Euro 103,291, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 03X05038 Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2003, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992, riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili. 2. confermare, altresi', in Euro 103,291 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 4, decreto legislativo n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996. (Omissis). 03X05039 Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del 6 per mille; aliquota agevolata da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritta reale o in qualita' di locatore finanziario - dimora abituale e sue pertinenze, cosi' come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, cosi' come stabilito nell'art. 11 del regolamento comunale sull'I.C.I., nella misura del 4 per mille; aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del 4 per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, cosi' come stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/97; 2. di stabilire in di Euro 130,00 la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 03X05040 Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 10 febbraio 2003 e il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 4,5 per mille l'aliquota per le abitazioni adibite ad abitazione principale; 6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili; 3 per mille per tutti gli interventi indicati all'art. 1, comma 5, legge 449/1997; 2. di proporre quale detrazione per l'abitazione principale la somma di Euro 104,00. (Omissis). 03X05041 Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui aI punto b); b) aliquota ridotta: 4,8 per mille per le abitazioni principali, pertinenze ed abitazioni date in comodato gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado, come da regolamento; c) detrazione per abitazione principale Euro 105,00. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 3. di confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 2003 per i possessori della abitazione principale, in conformita' alla tabella sotto indicata: ===================================================================== Componenti della famiglia | Limiti di reddito Euro | Detrazione ===================================================================== 1 | 8.283,40 | 210,00 2 | 10.354,25 | 210,00 3 | 12.425,10 | 210,00 4 | 14.495,95 | 210,00 5 | 16.556,80 | 210,00 6 | 18.637,65 | 210,00 7 | 20.708,50 | 210,00 (Omissis). 03X05042 Il comune di BONVICINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare, per i motivi in premessa citati, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. cosi' come applicata nell'anno 2002 e precisamente: aliquota unica al sei per mille; detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29; equiparazione all'abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 03X05043 Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato, il 26 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di applicare per l'anno 2003, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni: a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota del 5,6 per mille; c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza contratto di locazione, da almeno 12 mesi alla data del 31 dicembre 2002, per i mesi che rimangono tali nel 2003: aliquota del 7 per mille. di confermare altresi', anche per l'anno 2003, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nel massimo di Euro 258,23 (lire 500.000), a favore delle seguenti categorie di contribuenti: a) contribuenti iscritti nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica in via continuativa da parte del comune, formalmente certificata dal responsabile del Dipartimento servizi sociali; b) contribuenti di eta' superiore ai 65 anni, soli o con coniuge, che non posseggono altri redditi (ivi compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS; c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e certificato dal Servizio di medicina legale. La maggiore detrazione e' riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza non superi Euro 36.151,98 (lire 70.000.000), comprensivi di eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. di confermare inoltre, in Euro 103,29 (lire 200.000) l'importo della detrazione per tutti gli altri contribuenti diversi da quelli indicati nei precedenti punti. (Omissis). 03X05044 Il comune di BORGOMARO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare, per l'anno 2003 (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; di stabilire in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 03X05045 Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, le stesse aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6.3 per mille; aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio 4,9 per per mille; aliquota per casa sfitta 7 per mille. 2. di determinare in Euro 103,30 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo; 3. di determinare in Euro 154,94 annue la detrazione d'imposta a favore dei soggetti passivi appartenenti alle categorie particolari in possesso della sola abitazione e garage, come di seguito nportate: pensionati: con possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l'appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun altra proprieta' immobiliare; l'abitazione deve essere occupata da una o piu' persone, una delle quali di eta' superiore ad anni 65 compiuti o da compiere nel corso dell'anno 2003; di essere in condizione non lavorativa con solo redditi da pensione, riferiti all'anno 2002, non superiori ai seguenti limiti: Euro 7.230,40 di reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona; Euro 10.845,60 di reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per le famiglie composte da due o piu' persone; famiglie composte al 1o° gennaio 2003 da 6 o piu' persone ed in possesso della sola abitazione e garage, con i seguenti requisiti: possesso a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare; reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all'anno 2002, non superiore a Euro 30.987,42 annui imponibili Irpef. Tale reddito viene aumentato di Euro 5.164,57 annui per ogni ulteriore componente; titolari alla data del 1o° gennaio 2003, di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti in possesso della sola abitazione e garage. Il possesso dei requisiti richiesti deve essere comunicato tramite autocertificazione con le seguenti modalita': il contribuente deve far pervenire l'autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento al diritto alla detrazione fino a Euro 154,94; detta autocertificazione nei modelli di cui agli allegati 1 - 2 - 3), dovra' pervenire al comune entro la scadenza prevista per i pagamenti (30 giugno - 20 dicembre); i contribuenti che hanno inviato l'autocertiflcazione entro i termini indicati, possono al momento del pagamento delle rate I.C.I 2003, tenere conto della maggiore detrazione di Euro 51,64; l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. (Omissis). 03X05046 Il comune di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' 2002. (Omissis). 03X05047 Il comune di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando tutte le modalita' del 2002. (Omissis). 03X05048 Il comune di BREBBIA (provincia di Varese) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,2 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (garage o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3 del relativo regolamento). 2. di stabilire per l'anno 2003 che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si possono detrarre Euro 103,29. Un ulteriore detrazione di Euro 103,29 verra' applicata ai nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un grado di invalidita' del 75%. 3. ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendonsi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori i pro-genitori, i fratelli e le sorelle. Per tali unita' immobiliari non compete la detrazione di Euro 103,29. 4. di stabilire per l'anno 2003 con riferimento ai casi di: a) immobili diversi dalle abitazioni; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) aree fabbricabili, applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille. 5. di stabilire altresi', una riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilita' o inagibilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento. (Omissis). 03X05049 Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 20 e 27 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di stabilire in Euro 103,29. la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che con deliberazione consiliare si provvedera' all'aumento di tale detrazione di imposta per alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, per l' anno 2003. 1. di stabilire in Euro. 180,76, per l'anno 2003, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non sia classificata nelle categorie A1, A8, A9, a favore di particolari categorie di soggetti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 504/1992, e precisamente: per nucleo familiare costituito da un solo componente (pensionato o lavoratore dipendente) che abbia un reddito complessivo fino a Euro 11.362,05; per i nuclei familiari costituiti da piu' persone (pensionati e/o lavoratori dipendenti), il reddito, di cui al punto precedente, e' elevato di Euro 1.032,91 per ogni ulteriore componente. 2. di dare atto che: per l'abitazione principale dei soggetti passivi che non rientrano nelle ipotesi di cui al punto precedente la detrazione e' pari a Euro 103,29, cosi' come gia' stabilito nella deliberazione di giunta comunale n. 23 del 20 febbraio 2003; non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dall'abitazione principale (esclusi i terreni agricoli); 3. di precisare che l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28 gennaio 1999. (Omissis). 03X05050 Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). Di stabilire, per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le seguente aliquote e detrazioni come gia' in vigore: aliquota del 5,4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, detrazione pari a Euro 103,29; aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri casi. (Omissis). 03X05051 Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 5,5 per mille; di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale ed Euro 103,29 detrazione per l'abitazione principale; di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto elusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili. (Omissis). 03X05052 Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta; 2. stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta per l'anno 2003, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni; (Omissis). 03X05053 Il comune di CALCIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I., riduzioni e detrazioni: I.C.I. prima casa e dirette dipendenze: 5 per mille; I.C.I. altri immobili: 6 per mille; considerando quanto di seguito riportato: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale si intende quella nella quale il cotribuente, che la possiede a titolo di proprieta', ususfrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle coopertive edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; l'importo di Euro 103,30 di cui sopra e' elevato a Euro 154,94 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni: a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); b) possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazioni di tipo civile; A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazioni di tipo popolare; A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 abitazioni di tipo rurale. I soggetti passivi che, trovandosi nelle suddette condizioni, godono della detrazione I.C.I. di Euro 154,94, dovranno darne comunicazione al comune mediante utilizzo di apposita modulistica all'uopo predisposta dall'Ufficio tributi. (Omissis). 03X05054 Il comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). Aliquote I.C.I. anno 2003: 4,8 per mille, per abitazione principale, pertinenze, immobili dati in locazione a parenti di primo grado; 6,8 per mille tutti gli altri immobili; detrazione abitazione principale Euro 103,291. (Omissis). 03X05055 Il comune di CALVI RISOLTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni addotte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con riferimento all'esercizio finanziario 2003, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nelle seguenti misure: 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; 5,5 per mille per ogni altro tipo di immobile e relative pertinenze, senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni; (Omissis). 03X05056 Il comune di CAMISANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.: 4,75 per mille prima casa; 6 per mille altri immobili. 2. di determinare l'aliquota ridotta del 4 per mille per gli alloggi ATER adibiti ad abitazione principale. 3. di confermare la detrazione per abitazione princpale nella misura di Euro 123,95. 4. di ricomprendere tra le abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta nonche' a considerare una pertinenza come parte integrante della stessa abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta prevista. (Omissis). 03X05057 Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di dare atto inoltre che le aliquote, tariffe e detrazioni per l'anno 2003 sono specificatamente indiacate allegato D al presente atto; (Omissis). I.C.I.: aliquota ordinaria prima casa 5,5 per mille; detrazione prima casa Euro 103,29; altri fabbricati e terreni: 6 per mille. (Omissis). 03X05058 Il comune di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I. 2003 come segue: A) al 4,5 per mille nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; tale aliquota del 4,5 per mille si applica limitatamente all'abitazione principale cosi' come definite dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. con esclusione delle unita' immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale; B) al 5,7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali. 3. di stabilire la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a Euro 130,00; 4. di stabilire la detrazione ordinaria per abitazione a Euro 258,00 per nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidita' superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'. (Omissis). 03X05059 Il comune di CAMPODENNO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2003, (omissis), l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti gli immobili (abitazioni principali ed altri fabbricati), pertinenze ed aree edificabili. 2. di confermare anche per l'anno 2003, per i motivi in premessa indicati, la dettrazione per l'abitazione principale, in Euro 103,29 da applicarsi con i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 03X05060 Il comune di CAMPOGALLIANO (provincia di Modena) ha adottato, il 7 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (detrazione abitazione principale Euro 103,29); ulteriore detrazione di Euro 154,94 per l'abitazione principale e pertinenze qualora siano soddisfatte contemporaneamente le tre seguenti condizioni: a) il soggetto passivo risulta titolare di diritto reale (proprieta', usufrutto, uso o abitazione) sulla sola abitazione principale (categoria catastale A) e relative pertinenze c2, c6, c7) nel territorio comunale; b) nessun componente del nucleo familiare e' titolare di diritti reali su altri immobili o quote di essi su tutto il territorio nazionale; c) il reddito complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare, relativo al periodo di imposta 2002, al netto della deduzione per abitazione principale, non supera: 1 componente: Euro 6.714,00; 2 componenti: Euro 10.473,00; 3 componenti: Euro 13.831,00; 4 componenti: Euro 16.315,00; 5 componenti: Euro 19.269,00; ...... componenti: Euro ...... (Euro 2.582,28 per ogni componente oltre il quinto). Il reddito del nucleo familiare consiste in tutti i redditi rilevanti ai fini IRPEF, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. Aliquota ridotta 5 per mille (senza detrazione) per le unita' abitative e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori, figli) od affini entro il primo grado (suoceri, nuora, genero) che vi abbiano la residenza; Aliquota ridotta 6,3 per mille per gli immobili di categoria catastale C1, C3, D (escluso D1) a condizione che la proprieta' degli immobili coincida con la proprieta' dell'attivita' artigianale o commerciale di vicinato ivi insediata. Per le attivita' commerciali tale agevolazione si applica per immobili fino a 150 mq di superficie; Aliquota del 9 per mille per alloggi sfitti oltre i due anni; Sono equiparate all'abitazione principale: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario o casa protetta, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. in tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. Condizione necessaria per aver diritto all'aliquota agevolata del 5 per mille per comodato gratuito, del 6,3 per mille per C1/ C3/D utilizzati direttamente dai proprietari, e all'ulteriore detrazione sull'abitazione principale, e' la presentazione entro la data di scadenza del versamento del saldo I.C.I. 2003 di apposita comunicazione al protocollo dell'Ente. (Omissis). 03X05061 Il comune di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. per l'abitazione principale; di confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i restanti immobili; di confermare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale nell'importo di Euro 129,11; di confermare l'aliquota agevolata pari all'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 03X05062 Il comune di CAMPOROSSO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per Ianno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito indicate: terreni: 1) terreni agricoli aliquota 4 per mille; 2) aree fabbricabili aliquota 5 per mille; abitazioni: 3) abitazione principale e sue perrinenze, utilizzata direttamente dal proprietario aliquota 4 per mille; 4) altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado e relative pertinenze aliquota 5 per mille; 5) altre abitazioni locate con regolare contratto e relative pertinenze aliquota 6,5 per mille; 6) altre abitazioni sfitte e relative pertinenze aliquota 7 per mille; altri immobili (aliquota ordinaria) 6,75 per mille; 2. di stabilire che le agevolazioni di cui ai punti n. 4 (altre abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado e relative pertinenze) e n. 5 (altre abitazioni locate con regolare contratto e relative pertinenze) si applicano, su istanza dell'interessato, solo qualora la concessione in uso gratuito o la locazione abbiano nell'anno di competenza una durata complessiva di almeno sei mesi, anche non continuativi; 3. di determinare altresi' in Euro 114,00 la misura della detrazione di imposta sulla prima casa. (Omissis). 03X05063 Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota del 6,8 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese: abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; pertinenze, cosi' come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ovvero tutti i garage o posti auto (categoria catastale C/6 o C/7), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (i concedenti, intendendosi per tali genitori e figli devono avere la piena proprieta' delle abitazioni concesse in uso gratuito): b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati) comprese le residenze secondarie di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'l.C.I. per le aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi', come definiti dalIart. 2 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabili ai fini abitativi. non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto o, al 1° gennaio 2003 non locate ne' date in comodato a terzi; 3. di riconoscere per l'anno 2003 ai sensi deIIart. 8 deI decreto legislativo n. 504 deI 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, nonche' dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. una detrazione di Euro 103,29; 4. di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, e' prevista la riduzione d'imposta del 50% (art. 19 del regolamento comunale I.C.I.), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. (Omissis). 03X05064 Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 marzo 2033, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote nella misura differenziata: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per le pertinenze parti integranti della stessa se costituite da distinte unita' immobiiari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6, sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente gia' locali aventi le suddette funzioni; ritenuto di stabilire in Euro 103,29 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo. (Omissis). 03X05065 Il comune di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote in vigore per l'imposta comunale sugli immobili e precisamente: 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze (limitatamente ad una); 7 per mille per le seconde case; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni. La detrazione ordinaria per la prima casa fissata per legge in Euro 103,29 e' elevata ad Euro 258,23 per le coppie di nuova formazione che si insediano nel comune in casa di proprieta'. Il beneficio ha durata triennale e decorre dall'anno successivo alla contrazione del matrimonio. (Omissis). 03X05066 Il comune di CANDIDONI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 03X05067 Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta per la prima abitazione 5,5 per mille. 2. di determinare la detrazione per abitazione principale nella seguente misura: detrazione per la prima abitazione Euro 170,00. (Omissis). 03X05068 Il comune di CANINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 2. di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2003, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 3. di stabilire che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata in Euro 103,29 o comunque fino alla concorrenza dell'ammmontare dell'imposta dovuta per l'abitazione, come previsto e disciplinato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di stabilire l'elevazione della detrazione spettante per l'abitazione principale a Euro 154,94 o comunque fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta per l'abitazione, per i contribuenti che possiedono i seguenti requisiti: a) di aver compiuto il settantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2002; b) di non possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF sulla dichiarazione per l'anno 2002, superiori ad Euro 13.000,00. L'applicazione di quanto stabilito nel presente punto 4. e' subordinata alla presentaziome da parte del contribuente di apposita domanda, come disciplinato dall'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 03X05069 Il comune di CANTALUPO LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per Ianno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 03X05070 Il comune CANTALUPO nel SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicare in questo comune per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille; 2. di prendere e dare atto che la misura dell'imposta e' stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 03X05071 Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille, nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000); (Omissis). di applicare, (omissis), un'aliquota ridotta al 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o di interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto od utilizzo dei sottotetti; ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge n. 449/1997. (Omissis). 03X05072 Il comune di CANZO (provincia di Como) ha adottato, il 21 gennaio e 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire che le aliquote l.C.l per l'anno 2003, confermando quelle in vigore per l'anno 2002, sono le seguenti: a) 5,5 per mille abitazione principale: case locate con regolare contratto di affitto annuale registrato a persone residenti nel comune di Canzo; l'applicazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza; case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori-figli) residenti nel comune di Canzo; l'applicazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza; b) 7 per mille: case locate a persone non residenti nel comune di Canzo; tutti gli altri immobili non indicati nella precedente ipotesi. (Omissis). 1. di confermare le aliquote agevolate l.C.l. per l'anno 2003 in maniera identiche a quelle dell'anno 2002 e precisamente: a) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale; 5,5 per mille per le pertinenze delle case locate con regolare contratto d'affitto annuale registrato a persone residenti nel comune di Canzo; l'agevolazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza; 5,5 per mille per le pertinenze delle case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori -figli) residenti nel comune di Canzo; l'agevolazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza; b) nei casi di ristrutturazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 457/1978 art. 31 comma 1 lettera c), d) e), d'immobili ubicati nel centro storico, cosi' com'e' individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applica un'aliquota agevolata a partire dalla data d'ultimazione lavori e fino al 31 dicembre del quinto anno solare successivo. Tale aliquota agevolata e' determinata per l'anno 2003: 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione secondaria. Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote I.C.I. fino l'anno 2008, la definizione dell'aliquota agevolata da applicarsi anno per anno; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 3. di stabilire per l'anno 2003, com'e' definito con deliberazione di C.C. n. 16 del 13 febbraio 1999, il valore delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 1 al 2° comma del vigente regolamento l.C.l.: ===================================================================== ZONE OMOGENEE | VALORE AREE FABBRICABILI ===================================================================== Residenziali | Euro 103/mq Produttive | Euro 52/mq Commerciali | Euro 129/mq Turistiche | Euro 129/mq 4. di fissare in Euro 124,00 la detrazione d'imposta da applicare alle unita' immobiliari adibite alla prima casa. La detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata a Euro 248,00 limitatamente ai soggetti che si trovano in situazione di disagio economico-sociale, determinato dalla presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore d'invalidita' superiore al 70%. (Omissis). 03X05073 Il comune di CAPRIATA d'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare la determinazione anche per l'anno 2003, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella seguente misura diversificata: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, terreni agricoli: 4 per mille; altre tipologie di unita' immobiliari (immobili diversi dalle abitazioni, aree fabbricabili, immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, alloggi non locati, ecc.): 6,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissa di Euro 103,29. (Omissis). 03X05074 Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare un'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), per l'anno 2003, nelle seguenti misure: aliquota ridotta: 5,5 per mille, per le persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze; aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota maggiorata: 6,5 per mille, per gli alloggi non locati. Di dare atto che l'importo della detrazione I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e' stabilito in Euro 103,29 sulla base deIIart. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). 03X05075 Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misnra unica del 6 per mille; di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 142,00 dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 03X05076 Il comune di CARVICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata per l'anno 2003 con aliquota unica del 5 per mille; 2. di determinare in Euro 103,29 rapportate al periodo di anno durante il quale si protrae la destinazione, la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 20 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I.; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto che a partire dall'anno 1999 la riscossione dell'imposta avviene mediante gestione diretta in economia da parte dell'ente e che i contribuenti verseranno le somme dovute direttamente sul conto corrente postale dell'ente o presso la tesoreria comunale. (Omissis). 03X05077 Il comune di CASALANGUIDA (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 03X05078 Il comune di CASALEGGIO NOVARA (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille; di determinare la detrazione dell'imposta per le unita' inimobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 104,00. (Omissis). 03X05079 Il comune di CASALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per il 2003, (omissis), cosi' determinate sulla base delle categorie catastali: immobili appartenenti al gruppo A; a) abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille; b) altre abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille. L'immobile appartenente al gruppo B e C: 6 per mille; Terreni: 6 per mille; Immobili appartenenti al gruppo D: 7 per mille. (Omissis). 2. di determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione per l'anno 2003. (Omissis). 03X05080 Il comune di CASALETTO VAPRIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003, riconfermando le aliquote, le detrazioni e modalita' applicative gia' adottate nell'anno 2002: aliquota nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione: di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario; dei terreni agricoli; aliquota nella misura del 5 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale deI proprietario (prima casa); aliquota nella misura del 5,5 per mille per i soli terreni agricoli. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa al contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. 5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 03X05081 Il comune di CASALMAIOCCO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille (aliquota unica). 2. di mantenere invariata la detrazione di Euro 103,29 per la prima casa. (Omissis). 03X05082 Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria, 5,75 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, 5,75 per mille; unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale, 5,75 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, 5,75 per mille; immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti, 7 per mille; alloggi non locati da piu' di sei mesi, 7 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati, 5,75 per mille; aliquota agevolata per gli interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni, 4 per mille; al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni, 4 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto, 4 per mille; all'utilizzo di sottotetti, 4 per mille; nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni, 4 per mille. 2. fissare in Euro 103,29 la detrazione per la prima abitazione. (Omissis). 03X05083 Il comune di CASALVOLONE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.), che sara' applicata, nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 03X05084 Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. di fissare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze individuate ai sensi dell'art. 817 del codice civile. (Omissis). 03X05085 Il comune di CASPOGGIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). abitazione principale, 5 per mille; altri immobili, 6,5 per mille; detrazione abitazione principale Euro 118,80. (Omissis). 03X05086 Il comune di CASSINA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2003: aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari adibite a abitazione principale; aliquota al 4 per mille per una pertinenza all'abitazione principale; aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 (L. 200.000) (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 - art. 3, comma 55, legge n. 662/1996), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari. 4. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 03X05087 Il comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato, il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gia' applicate nell'anno 2002, che per comodita' si riportano come segue: a) aliquota ordinaria, 6,8 per mille, da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto con contratti registrati ad inquilini residenti; b) aliquota ridotta, 4,4 per mille, da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I., che per chiarezza si elencano di seguito: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di altro diritto reale in uso gratuito a parenti o affini fino al 1° grado residenti nel comune, che la occupano quale loro abitazione principale, purche' il proprietario o possessore siano anch'essi residenti nel comune; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; l'abitazione posseduta. da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal familiari dei possessore; c) aliquota ridotta, 6 per mille, da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) aliquota maggiorata, 9 per mille, in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da applicare agli alloggi non locati. 2. di approvare le seguenti detrazioni d'imposta: Euro 103,29 (L. 200.000), da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, fino a concorrenza del loro ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante i quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e le sue pertinenze sono adibite ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; La suddetta detrazione d'imposta non si applica per gli immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del succitato regolamento comunale I.C.I. (Omissis). 03X05088 Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille lasciandola quindi inalterata rispetto all'anno precedente; 2. di confermare anche per l'anno 2003 la detrazione di Euro 154,94 (pari a L. 300.000), a suo tempo prevista nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, in favore dei percettori di redditi da sola pensione, o da prevalente pensione e terreni non edificabili, non superiore a Euro 7.750,00, e proprietari di una sola casa di abitazione. (Omissis). 03X05089 Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il 14 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). aliquota ordinaria, 6 per mille; aliquota prima casa 4,5 per mille; aliquota prima casa anziani, ricoverati in strutture socio assistenziali, purche' non occupata da familiari, parenti ed altri e se unico immobile in proprieta': 4,5 per mille, inteso per anziano chi ha compiuto sessantacinque anni di eta'; aliquota pertinenza abitazione principale 4,5 per mille, alle seguenti condizioni: cat. C6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse costituenti pertinenza dell'abitazione principale; superficie massima della pertinenza per conseguire l'agevolazione: mq 30 risultanti dal certificato catastale; distanza della pertinenza dall'abitazione principale: entro 100 m.l.; l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza: detrazione applicabile alla prima casa: Euro 103,29 (misura legale). (Omissis). 03X05090 Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2002 per l'abitazione principale determinandola al 4,5 per mille (quattro virgola cinque per mille) con detrazione di Euro 103,29 e di confermare quella ordinaria nella misura del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2003 quanto gia' previsto dalla delibera di consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2002 riguardo l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili determinata nello 0,5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od in abitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di evidenziare che l'aliquota agevolata di cui sopra sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dall'inizio dei lavori. (Omissis). 03X05091 Il comune di CASTELLO del MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. I.C.I.: a) di confemare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 5 per mille; b) di confemare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 03X05092 Il comune di CASTELSANTANGELO sul NERA (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale immobili nella misura unica del 6 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura annua di Euro 103,29. (Omissis). 03X05093 Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. aliquota ordinaria 6,1 per mille; 2. aliquota ridotta per abitazioni principali 5,3 per mille. Di dare atto che per «abitazioni principali», ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono esclusivamente: a) abitazioni di proprieta' dei soggetti passivi, ove gli stessi risiedono e dimorano abitualmente; b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolermente assegnati dall'istituto autonomo per le case popolari; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o figli) o collaterale (fratelli), che le utilizzino come abitazioni principali acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale dimora e risultino, inoltre, privi di qualsiasi proprieta' sia nel comune che altrove; e) unita' immobiliari ad uso abitatvo che risultino inutilizzate in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprieta', da soggetti anziani o disabili che a causa delle loro condizioni abbiano dovuto acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari; f) pertinenze distintamente iscritte in catasto, purche' durevolmente, effettivamente ed esclusivamente asservite alle unita' immobiliari rientranti nella definizione di «abitazione principale» del soggetto passivo di imposta. di stabilire, inoltre, che dall' imposta dovuta per le unita' immobiliari destinate ad uso di «abitazioni principali» vengano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (L. 200.000), rapportati al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivise tra tutti i soggetti passivi che adibiscono l'immobile di loro spettanza ad «abitazione principale»; di dare atto che la detrazione indicata spetta alle abitazioni principali come sopra definite con le seguenti limitazioni e precisazioni per i punti d) ed f): d) sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e familiari la detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente indicati e a condizione che il soggetto passivo di imposta non possegga altro immobile sul quale l'abbia gia' scontata fino alla sua completa concorrenza o parzialmente; f) sulle pertinenze distintamente iscritte in catasto la detrazione spetta solo per la parte di essa eventualmente eccedente l'imposta dovuta sull' abitazione principale, fino alla completa concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante. (Omissis). 03X05094 Il comune di CASTIGLIONE della PESCAIA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e' applicata alla base imponibile per l'anno 2003, nelle seguenti misure: 4 per mille per: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come definita dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari data in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; unita' immobiliari (cantina, garage, box, soffitta) di pertinenza dell'abitazione principale anche se diversamente accatastate; unita' immobiliari possedute oltre alla prima, locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto residente ed usate come abitazione principale dai locatari. 5,5 per mille per: terreni agricoli; aree fabbricabili; unita' immobiliari nelle quali il proprietario svolge la propria attivita' artigianale, commerciale, industriale sia in forma individuale sia societaria e precisamente le seguenti categorie catastali: A10 uffici privati, C1-negozi, C2-magazzini, C3-laboratori, C4-fabbricati per esercizi sportivi, D1-opifici, D2-alberghi e pensioni, D3-teatri e cinematografi, D4-case di cura, D5-istituti di credito, D6-fabbricati per esercizi sportivi, D7-fabbricati utilizzati per speciali esigenze industriali, D8-fabbricati costruiti per particolari esigenze commerciali, D9-edifici galleggianti, D10-residence, D11-scuole, D12-posti barca e stabilimenti balneari. 8 per mille per: unita' immobiliari ad uso abitativo non locati per i quali, alla data del 1o gennaio 2003 non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni. 7 per mille per: unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali e non comprese nelle fattispecie precedenti. 2. di confermare in Euro 206,58 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 03X05095 Il comune di CASTIGLIONE d'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare e riconfermare per l'anno 2003 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) cosi come segue: 7 per mille aliquota oridinaria; 5,5 per mille abitazione principale (come disposto dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. viene considerata tale: l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta o collaterale) di primo grado che vi risiedono; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purche' non locata; 6 per mille alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale e sono pertanto ivi residenti a condizione che venga presentata apposita domanda, allegando copia di tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I.; detrazione per abitazione principale Euro 113,62. (Omissis). 03X05096 Il comune di CASTIONE della PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) da applicarsi in questo comune nella misura pari a quella in vigore nell'esercizio precedente e precisamente: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota agevolata 5,5 per mille limitatamente agli immobili di categoria D2 (alberghi e pensioni). 2. di confermare in Euro 123,95 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in Euro 258,23 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e quelle beate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune. (Omissis). 03X05097 Il comune di CASTRI di LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2003: a) l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; b) la detrazione sull'abitazione principale in Euro 103,29 annue. (Omissis). 03X05098 Il comune di CEDEGOLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. Di confermare la determinazione per l'anno 2003 nelia misura del 6 per mille (sei per mille) l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i terreni edificabii e per i fabbricati dei seguenti gruppi catastali: A - B - C e delle seguenti categorie del gruppo D: D/2 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 -D/8 - D/9, al fine di agevolare le attivita' che in essi si svolgono normalmente, con particolare riferimento alle abitazioni ed alle attivita' legate al settore terziario; 2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per i fabbricati delle seguenti categorie del gruppo D: D/1 e D/7, nonche' per quelli del gruppo catastale D non iscritti in catasto di cui al comma 3, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 31 dicembre 1992; 3. di dare atto che la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 134,27, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 03X05099 Il comune di CEDRASCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 4 febbraio 2003 e il 6 marzo 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. I.C.I. aliquota unica del 5 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 03X05100 Il comune di CEPPALONI (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 le seguenti le aliquote I.C.I.: 6 per mille: abitazione principale; 7 per mille: aree fabbricabili e tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazioni principali. 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale per l'anno 2003. (Omissis). 03X05101 Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare per l'anno finanziario 2003 le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali: prima casa 5 per mille; seconda casa e tutto quello che non e' prima casa 6,5 per mille; detrazione prima casa Euro 103,29. (Omissis). 03X05102 Il comune di CERANESI (provincia di Genova) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,8 per mille 2. di stabilire, per l'anno 2003, in Euro 110,00, l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o di altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 03X05103 Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille detrazione prima casa pari a Euro 129,11 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado. (Omissis). 03X05104 Il comune di CERISANO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura che segue: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: Euro 103,29; 2. di stabilire che ai fini dell'art. 12 del regolamento riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, cosi' come specificato dall'art. 6 del sopraccitato regolamento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50%. (Omissis). 03X05105 Il comune di CERETTO LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili, nonche' l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di Euro 103,29. (Omissis). 03X05106 Il comune di CERVIA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 5 per mille per le unita' adibite ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonche' per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta fino al primo grado e collaterale fino al secondo grado) che la occupano; 7 per mille per le unita' abitative escluse dall'applicabilita' dell'aliquota del 5 per mille e per le relative pertmenze; 6,8 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di fissare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di elevare, per l'anno 2003, a Euro 258,23 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente ai contribuenti ICI, in situazioni di particolare disagio economico-sociale, facenti parte di nuclei familiari rientranti nelle seguenti fattispecie: a) Famiglie di pensionati - nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 1o gennaio 2003 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2002 non superiore a Euro 7.230,40 aumentato di Euro 5.164,57 per ogni componente oltre il primo; b) Famiglie con portatori di handicap - nuclei familiari che includano portatori di handicap (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) con attestato di invalidita' civile aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2002, non superiore a Euro 7.230,40 pro-capite; c) Famiglie assistite - nuclei familiari che comprendano persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti all'1° gennaio 2003; 4. di stabilire inoltre, per quanto concerne il punto n. 3 seguenti principi: il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2002; per reddito pro-capite si intende quello che si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare imponibile IRPEF 2002 per il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2003; i componenti della famiglia non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre all'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina...) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (uso, usufrutto, abitazione); restano escluse dall'agevolazione le unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville); il soggetto passivo interessato e' tenuto a presentare al Servizio tributi del comune di Cervia, Viale Volturno, n. 55, 48015 Cervia - Ravenna - (direttamente o tramite raccomandata a/r) entro il termine di scadenza del versamento della prima rata, la richiesta autocertificazione nella quale dovranno essere indicati i dati personali (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale) ed il possesso (alla data del 1o gennaio 2003) dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'aumento della detrazione a Euro 258,23; il contribuente che avra' consegnato o inviato la richiesta entro i suddetti termini potra', all'atto del pagamento delle rate I.C.I. 2003, gia' tenere conto della maggior detrazione richiesta; l'amministrazione si riserva ogni piu' ampia facolta' di richiedere, in qualunque momento, l'esibizione della documentazione ritenuta idonea a comprovare la situazione dichiarata; ogni falsa dichiarazione sara' perseguita nei termini di legge; in caso di comproprieta' e contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi tutti diritto alla maggior detrazione. la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta separatamente da ciascun soggetto. (Omissis). 03X05107 Il comune di CHIESA in VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). abitazione principale 5 per mille; altri immobili 6,5 per mille; detrazione abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 03X05108 Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili. in questo Comune con effetto dal 1o gennaio 2003 Le aliquote sono dunque le seguenti: Aliquota ordinaria 5,5% per mille; Aliquota ridotta 5 per mille, per abitazioni principali di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. e per unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 19 del regolamento I.C.I.; Detrazione per abitazione principale Euro 104,00; La stessa detrazione e' elevata a Euro 156,00 nei casi previsti dalla categoria a) e b) delIart. 20, comma 3 del regolamento I.C.I. e precisamente: a) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) e' compresa una persona disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 oppure sia presente persona con riconosciuto grado di invalidita' al 100% oppure sia presente un infermo non autosufficiente provvisto di certificazione della competente autorita' attestante l'infermita' al 100%; b) Soggetti passivi ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) qualora si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni: 1. l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di C/6 e di C/2 pertinenziali all'abitazione principale); 2. l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano in una delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6; 3. il reddito lordo riferito all'intero nucleo familiare (risultante dalla documentazione anagrafica) per l'anno d'imposta precedente a quello d'imposizione non deve essere superiore a Euro 10.000,00 elevato a e 13.300,00 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori Euro 600,00 per ogni altro familiare a carico. L'applicazione del suddetto beneficio e' subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo interessato di apposita autocertificazione da presentare entro il termine ultimo previsto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I. relativa all'anno oggetto d'imposta presso l'ufficio tributi del comune di Chieve. (Omissis). 03X05109 Il comune di CHIGNOLO d'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). abitazione principale 4 per mille; pertinenze dell'abitazione principale 4 per mille; altri fabbricati e terreni 7 per mille; detrazioni per abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 03X05110 Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 13 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,3 per mille; 2. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,3 per mille e di fissare la relativa detrazione d'imposta nella misura di Euro 104,00; 3. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota LC.I. nella misura dell'1 per mille per unita' immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero. (Omissis). 03X05111 Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota che verra' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 03X05112 Il comune di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di fissare, anche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura che segue: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille. (Omissis). 03X05113 Il comune di CINGOLI (provincia di Macerata) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2003: aliquota abitazione principale: 5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 230.000 - Euro 118,78; aliquota altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille; aliquota 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. (Omissis). 03X05114 Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003 (omissis) le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), come segue: terreni agricoli: 4 per mille; abitazione principale e relative pertinenze (comprese le abitazioni concesse in comodato a parenti e affini entro il primo grado): 4 per mille; abitazioni locate, con regolare contratto registrato, e abitazioni non equiparate ad abitazioni principali: 5 per mille; alloggi tenuti a disposizione per almeno 12 mesi e relative pertinenze (in quanto non locati con regolare contratto registrato o non concessi in comodato): 7 per mille; unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B, C, D, A/10 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali): 5 per mille; unita' immobiliari adibiti ad attivita' direzionali, commerciali e produttive tenute a disposizione per almeno 12 mesi: 7 per mille; aree edificabili: 6 per mille; per ogni altra tipologia non sopraindicata: 5 per mille. 2. di proporre al Consiglio comunale l'aumento, per l'anno 2003, delle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: detrazione per abitazione principale: Euro 115,00; detrazione per abitazione principale entro fascia di rispetto elettrodotti come da P.R.G.: Euro 230,00; detrazione per abitazione principale (che deve essere l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione) posseduta da contribuenti con eta' superiore a 65 anni e con reddito familiare derivante da pensione minima, fissata per l'anno 2002 in Euro 5.105,00, oltre al reddito dell'abitazione (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9): Euro 270,00; detrazione per abitazione principale (che deve essere l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione) posseduta da contribuenti con un reddito annuo familiare non superiore a Euro 20.658,27 e nel cui nucleo familiare sia presente un componente con invalidita' riconosciuta superiore all'85%, (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9): Euro 270,00 (Omissis). 03X05115 Il comune di CIVEZZA (provincia di Imperia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, cosi' come di seguito riportate: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale: 5 per mille e detrazione di Euro 103,29. (Omissis). 03X05116 Il comune di CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria al 7 per mille. 2. stabilire, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio del comune di Civitavecchia, secondo le diverse destinazioni d'uso: a) in misura del 4,9 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/1; b) in misura del 4,9 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi abbia la residenza anagrafica; c) in misura del 4,9 per mille per le pertinenze (garage e/o cantina) costituenti parti integranti della abitazione principale ancorche' distintamente iscritte al catasto purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare; d) in misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; e) in misura del 7 per mille per fabbricati con categoria catastale D; f) terreni agricoli esenti; g) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con categoria catastale A/1; h) in misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare, posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; i) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; j) in misura del 7 per mille per le pertinenze non costituenti parte integrante dell'abitazione principale e non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare; k) in misura del 6,5 per mille per unita' immobiliari di categoria catastale da A/2 a A/8, locate con appositi «contratti tipo» registrati (ex legge n. 431/1999 art. 5, comma 2) a studenti non residenti iscritti ai corsi universitari tenuti presso la sede locale del Polo Universitario. 3. di fissare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a Euro 103,29 ed approvare l'unito prospetto contenente le categorie dei soggetti beneficiari delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di Euro 258,23; 4. di approvare lo schema delle aliquote I.C.I. per l'anno 2003 e lo schema delle detrazioni che formano parte integrante della presente deliberazione. DETRAZIONI DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2003 PROPRIETARI DI UNICO IMMOBILE E PERTINENZE (garage e/o cantina) DIRETTAMENTE OCCUPATE ===================================================================== |Detrazione massima ammessa per | |l'abitazione principale |Categoria dei beneficiari ===================================================================== | |A favore dei pensionati | |ultrasessantenni per i quali la | |somma dei redditi componenti la | |scheda anagrafica non superi | |Euro 10.329 annui, ai fini A|Euro 206,58 |dell'imponibile IRPEF --------------------------------------------------------------------- | |A favore dei pensionati | |ultrasessantenni per i quali la | |somma dei redditi componenti la | |scheda anagrafica non superi | |Euro 12.911 annui, ai fini B|Euro 154,94 |dell'imponibile IRPEF --------------------------------------------------------------------- | |A favore dei contribuenti nella | |cui scheda anagrafica e' presente | |una persona portatrice di | |Handicap (percentuali di | |invalidita' superiore al 75%) e | |la somma dei redditi componenti | |la scheda anagrafica non superi | |Euro 28.405 annui ai fini C|Euro 258,23 |imponibile IRPEF ALIQUOTE I.C.I. - ANNO 2003 ALIQUOTA ORDINARIA 2003 - 7 PER MILLE ===================================================================== Variazioni all'aliquota ordinaria: | ===================================================================== unita' immobiliare adibita ad abitazione principale | ad esclusione della cat. catastale A/1 (detrazione | Euro 103,29).... |4,9 per mille --------------------------------------------------------------------- pertinenze costituenti parti integranti | dell'abitazione principale, ancorche' distintamente | iscritte al catasto, purche' ubicate nello stesso | edificio o complesso immobiliare.... |4,9 per mille --------------------------------------------------------------------- immobile concesso in uso gratuito solo ed | esclusivamente ad un familiare entro il primo grado di | parentela (padre/figlio) che lo utilizzi come | abitazione principale, ed ivi abbia residenza | anagrafica.... |4,9 per mille --------------------------------------------------------------------- pertinenze non costituenti parte integrante | dell'abitazione principale (non ubicate nello stesso | edificio o complesso immobiliare.... | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- immobile posseduto in aggiunta all'abitazione | principale.... | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare (da A/2 a A/8) locate con appositi| {contratti tipo} registrati ai sensi della legge n. | 431/1999, art. 5, comma 2, a studenti non residenti | iscritti presso il Polo Universitario di | Civitavecchia.... |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' | od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la | residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito | di ricovero permanente, a condizione che la stessa non | risulti locata.... | 4 per mille --------------------------------------------------------------------- per fabbricati con categoria catastale D.... | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- per abitazioni di tipo signorile con cat. catastale | A/1.... | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- aree fabbricabili.... | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- terreni agricoli.... | Esenti La detrazione ordinaria dell'imposta solo sull'abitazione principale e' di Euro 103,29. (Omissis). 03X05117 Il comune di COLI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e di fissare la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze in Euro 103,29. (Omissis). 03X05118 Il comune di COLOGNO al SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; b) altre unita' immobiliari 5 per mille; e) terreni agricoli 5 per mille; d) aree edificabili 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di stabilire per l'anno 2003 l'elevazione della detrazione spettante in misura pari a Euro 258,23 e, comunque, non oltre l'imposta dovuta, per le abitazioni principali della categoria di contribuenti costituita da famiglie con presenza di inabili, con percentuale superiore al 65%, con reddito complessivo del contribuente inferiore a Euro 15.000,00 che posseggono nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono. (Omissis). 03X05119 Il comune di CONSIGLIO di RUMO (provincia di Como) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). a) abitazione diversa da quella principale ed alloggi non locati: 6 per mille della base imponibile; b) abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille della base imponibile. (Omissis). 03X05120 Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2003, le seguenti aliquote diversificate: a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille. b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi delIart. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione (comprese le pertinenze) diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti, nonche' per gli immobili diversi dalle abitazioni consistenti in aree edificabili. c) aliquota agevolata speciale: viene individuata una aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 03X05121 Il comune di CORANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I. C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103,30. (Omissis). 03X05122 Il comune di CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. stabilire nella misura seguente le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2003: aliquota unica per tutti gli immobili 6 per mille; per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'aliquota e' del 5 per mille. 2. stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 03X05123 Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. - nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di legge. (Omissis). 03X05124 Il comune di CORTIGLIONE (provincia di Asti) ha adottato il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del cinque per mille. (Omissis). 03X05125 Il comune di COSSERIA (provincia di Savona) ha adottato, il 19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). a) aliquota ordinaria: nella misura del 6 per mille; b) aliquota agevolata per abitazione principale e abitazione data in comodato gratuito: nella misura del 5,7 per mille. 2. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 2003 nella misura di Euro 104,00. (Omissis). 03X05126