(parte 1)
   AVVERTENZA
   Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai
sensi   di  quanto  previsto  dall'art.  58,  comma  4,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, (pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23  dicembre  1997)  ed  in attuazione delle direttive contenute
nella  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  n.  49/E  del  13  febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale -serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti
delle  deliberazioni  adottate  dai  comuni,  indicati  nel sommario,
concernenti  la  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli   immobili   (I.C.I.)   nonche'  se  comprese,  delle  relative
detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
   Si  rende  opportuno  effettuare tale pubblicazione nell'interesse
dei  contribuenti,  d'intesa  con  il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo
fiscale,  nelle more della emanazione del decreto interministeriale -
previsto  dall'art.  52, comma 2, del predetto decreto legislativo n.
446/1997,  come  modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1)
ed  u),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto
interministeriale  che  approvera'  il  modello relativo all'estratto
delle  deliberazioni  in  materia  di  determinazione  delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (l.C.l.),  al quale i comuni
devono  attenersi  per  la  trasmissione  dei  dati  occorrenti  alla
pubblicazione  dell'estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale, e che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
   Si  segnala  che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che
successivi  estratti  di deliberazioni comunali concernenti la stessa
materia  saranno  pubblicati  in  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 28 maggio 2003.
   La  presente  pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e
non  e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle
deliberazioni  comunali,  ha  mera  funzione  notiziale  al  fine  di
facilitare  la  ricerca  sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle
fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
   Pertanto,  ogni  ulteriore  informazione  in  merito  al contenuto
riportato  dalla  presente  pubblicazione  dovra'  essere assunta dal
contribuente direttamente presso il comune interessato.
    Il  comune  di  ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il
3 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di fissare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
    abitazione civile e non 4,5 per mille;
    detrazione per abitazione principale L. 200.000;
    aree fabbricabili 5,0 per mille.
    (Omissis).
03X05001
    Il  comune di ALAGNA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  applicare  con effetto dal 1o gennaio 2003 l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), con l'aliquota del 6 per mille.
    (Omissis).
03X05002
    Il  comune  di  ALANNO  (provincia  di  Pescara)  ha adottato, il
5 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2003 nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (l.C.l.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
N.D.|              TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI              |Aliquote  %
=====================================================================
 1  |                         2                          |     3
---------------------------------------------------------------------
    |unita' immobiliare adibita ad abitazione principale |
 1  |                del soggetto passivo                |    4,5
---------------------------------------------------------------------
    |   unita' immobiliari appartenenti a cooperative    |
    |     edilizie, a proprieta' indivise adibite ad     |
 2  |     abitazione principale dei soci assegnatari     |    4,5
---------------------------------------------------------------------
    |   Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti    |
    | autonomi per le case popolari ed utilizzati quali  |
 3  |               abitazioni principali                |    4,5
---------------------------------------------------------------------
    |Immobili soggetti a recupero, localizzati nei centri|
 4  |                      storici                       |     4
---------------------------------------------------------------------
    |    Atri immobili non compresi nelle precedenti     |
 5  |                     categorie                      |     6

2.  di  confermare  per  l'anno  2003  le  riduzioni  e le detrazioni
d'imposta,  queste  ultime  espresse  in  euro, come da prospetto che
segue:
=====================================================================
    |  TIPOLOGIA DEGLI   |                     |
    |  IMMOBILI Nonche'  |                     |
    |    categorie di    |                     |
    |    soggetti in     |                     |
    |   situazioni di    |                     |Detrazione d'imposta
    |particolare disagio |                     |  % (Euro in ragione
N.D.| economico-sociale  |Riduzione d'imposta %|       annua)
=====================================================================
 1  |         2          |          3          |          4
---------------------------------------------------------------------
    | unita' immobiliare |                     |
    |     adibita ad     |                     |
    |     abitazione     |                     |
 1  |     principale     |                     |       103,29
---------------------------------------------------------------------
    | unita' immobiliari |                     |
    | appartenenti alle  |                     |
    |cooperative edilizie|                     |
    |    a proprieta'    |                     |
    |indivisa adibite ad |                     |
    |     abitazione     |                     |
    |principale dei soci |                     |
 2  |    assegnatari     |                     |       103,29
---------------------------------------------------------------------
    | unita' immobiliare |                     |
    |non locata posseduta|                     |
    |    a titolo di     |                     |
    |    usufrutto ed    |                     |
    |utilizzata dal nudo |                     |
    |   proprietario,    |                     |
    |   sempreche' non   |                     |
    |usufruisca di altra |                     |
    |   detrazione per   |                     |
    |     abitazione     |                     |
 3  |     principale     |                     |       103,29

    (Omissis).
03X05003
    Il  comune  di ALANO di PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato,
il   21 gennaio   2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  anche  per  l'anno  2003  le  aliquote in vigore e la
detrazione  per  abitazione  principale  per l'imposta comunale sugli
immobili come segue:
    aliquota  del  5  per  mille per tutte le categorie catastali dei
fabbricati  e per le aree fabbricabili ad eccezione dei fabbricati di
categoria  catastale  A  non  adibiti ad abitazione principale, per i
quali viene fissata l'aliquota deI 6 per mille:
    importo  della  detrazione  per  abitazione  principale  pari  ad
Euro 113,62.
    (Omissis).
03X05004
    Il  comune  di  ALASSIO  (provincia  di  Savona)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  fissare  l'aliquota  ridotta  in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune di Alassio, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale, nonche' per quelle
locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale, nella misura del 4 per mille;
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3.  di  elevare  la  detrazione  prevista  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da
Euro 103,29 a Euro 180,00;
4.  di  fissare  l'aliquota  per le strutture alberghiere - categorie
catastali D2 e D10 - nella misura del 5,5 per mille;
5.  di  fissare l'aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo
possedute dal soggetto passivo di imposta da almeno ventiquattro mesi
alla  data del 1o gennaio 2003 e non ricomprese nei precedenti punti,
per  le  quali  non  risultino  essere  stati registrati contratti di
locazione  aventi durata di almeno dodici mesi nel corso dei due anni
precedenti all'anno di imposta 2003, nella misura del 9 per mille. In
caso di registrazione del contratto (sempre di durata almeno annuale)
durante l'anno 2003 l'assoggettamento all'aliquota del nove per mille
avviene  per  il  periodo  antecedente  alla  data  di registrazione,
ricomprendendo   il   mese  durante  il  quale  viene  registrato  il
contratto, se la registrazione avviene dopo il giorno quindici;
6.  di  fissare  l'aliquota  per le restanti unita' immobiliari nella
misura del 7 per mille (aliquota ordinaria).
    (Omissis).
03X05005
    Il  comune  di  ALBARETTO  della  TORRE  (provincia  di Cuneo) ha
adottato,  l'11 marzo  2003 , la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando
tutte le modalita' del 2002.
    (Omissis).
03X05006
    Il  comune  di  ALBERONA  (provincia  di  Foggia) ha adottato, il
7 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  nella  misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  ricadenti  nel  territorio  del  comune di
Alberona;
    (Omissis).
03X05007
    Il   comune  di  ALBISOLA  SUPERIORE  (provincia  di  Savona)  ha
adottato,  il  30 dicembre  2002  e  il  23 gennaio 2003, le seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
PROSPETTO ALIQUOTE I.C.I. 2003 1.2. aliquota ordinaria 6,6 per mille
    per:  alloggi locati con regolare contratto registrato in ragione
dei  mesi  nei quali l'alloggio ricade nella suddetta fattispecie (un
periodo  pari  o  superiore a giorni quindici si computera' come mese
intero);
    per:   unita'   immobiliari  diverse  dalle  abitazioni  (negozi;
magazzini;  cantine e garage che non siano pertinenze dell'abitazione
principale; ecc.);
    per:  abitazioni  concesse  dal  possessore  in  uso gratuito, ai
parenti di secondo grado.
1.2. aliquota ridotta 5,5 per mille
    per:   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  le  abitazioni appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari  nonche'  gli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in oggi A.R.T.E.;
    per:  abitazioni  concesse  dal  possessore  in  uso gratuito, ai
parenti di primo grado;
    per: pertinenze dell'abitazione principale.
1.3. aliquota ridotta 6 per mille
    per:  abitazioni  locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
legge  n.  431/1998,  ossia  locate a titolo di abitazione principale
alle  condizioni  definite  dall'accordo  stipulato in sede locale in
data  3 agosto 2000 fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e
le  organizzazioni dei conduttori e successivamente depositato presso
il comune (contratti-tipo).
1.4. aliquota maggiorata 7 per mille
    per: abitazioni possedute dal soggetto passivo che:
      non  siano locate, o, nel caso di affitti stagionali, che siano
temporaneamente  non  locate (quindi utilizzo dell'aliquota del 7 per
mille per i mesi nei quali non sono locate);
      occupate  da familiari non rientranti nelle categorie di cui ai
punti 1.1. e 1.2.;
      a  disposizione  ma  da  un  periodo  inferiore ai due anni, si
confronti a riguardo quanto precisato nel punto seguente 1.5.;
      non  rientranti  nella  casistica  prevista  per l'applicazione
dell'aliquota ridotta.
1.5. aliquota maggiorata 9 per mille
    per:  abitazioni  possedute  dal  soggetto  passivo  in  aggiunta
all'abitazione  principale,  non  locate,  per le quali non risultino
essere  stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai
sensi  della  legge del 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 4,
ed a tal fine saranno considerati i due anni solari precedenti.
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale
vigente  per l'anno 2002 nella misura di Euro 113,62, confermando che
tale  detrazione  e'  applicabile  sia alle abitazioni principali che
alle abitazioni concesse in uso gratuito.
    (Omissis).
03X05008
    Il  comune  di  ALIA  (provincia  di  Palermo)  ha  adottato,  il
6 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille;
di  confermare,  per  l'anno  2003,  l'aliquota  ridotta I.C.I. nella
misura  del  4,5  per mille in favore delle persone fisiche, soggetti
passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti  nel  comune,  da  applicare  sul  valore  delle abitazioni
principali  intese  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992.
    (Omissis).
03X05009
    Il  comune  di  ALME'  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato, il
18 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  stabilire  le  aliquote  I.C.I.  per  hanno  2003,  nelle  misure
seguenti:
    aliquota  ordinaria:  6  per  mille  da  applicarsi  a  tutti gli
immobili  (fabbricati  ed  aree) ad eccezione di quelli soggetti alle
diverse aliquote di seguito specificate;
    abitazione  principale:  5  per  mille, da applicarsi alle unita'
immobiliari    direttamente   adibite   ad   abitazione   principale,
riconoscendo  altresi'  quale  abitazione  principale anche le unita'
immobiliari  concesse  in uso gratuito ai parenti in linea retta fino
al  secondo  grado,  come  specificato  dall'art. 6  del  regolamento
comunale,  tenendo  conto  altresi'  di  quanto  previsto dall'art. 5
relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;
    categoria D: 7 per mille;
    categoria A/10: 7 per mille.
Stabilire le detrazioni I.C.I per l'anno 2003 nella seguente misura:
    detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale:  Euro 103,29
estesa  anche  alle  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai
soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
ex Istituti autonomi delle case popolari;
    la   detrazione  si  applica  altresi'  alle  unita'  immobiliari
assimilate   all'abitazione   principale  ai  sensi  dell'art. 5  del
regolamento   comunale,  nonche'  alle  abitazioni  concesse  in  uso
gratuito  ai  parenti  in  linea  retta  fino  al secondo grado, come
risulta dall'art. 6 del regolamento.
    (Omissis).
03X05010
    Il  comune  di  AMATO  (provincia  di  Catanzaro) ha adottato, il
20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
2.   determinare  per  l'anno  2003,  l'aliquota  unica  dell'imposta
comunale immobili al sette per mille.
    (Omissis).
03X05011
    Il  comune  di  ANZIO  (provincia  di  Roma)  ha  adottato, il 25
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
a) l'aliquota del 4,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile,
come   determinata  ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto  legislativo
504/1992, per gli immobili adibiti ad:
    1)  abitazione  principale, intesa nel senso di comprovata dimora
abituale,  come  espresso  dall'art. 8  del piu' volte citato decreto
legislativo  504/92,  posseduta da persone fisiche soggetti passivi o
utilizzati  direttamente da soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa;
    2)  abitazione  concessa  in  uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari  (parenti in linea retta: genitori, figli e nipoti); con la
presentazione,  entro  il  30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui si e' verificata la condizione, di apposita autocertificazione di
comprovata effettiva dimora;
    3)  sono  considerate parti integranti dell'abitazione principale
le  sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto, dove
per  pertinenza  si  intende  il  garage  o box auto, la cantina o la
soffitta  ubicate  nello  stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale  e'  sita  l'abitazione  principale, ovvero ad una distanza non
superiore a 300 metri.
    4) le abitazioni regolarmente assegnate dallo IACP;
    5)  le  proprieta' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o
usufrutto  di  cittadini  italiani  che  acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  sanitari o a seguito di ricovero permanente e
certificato  e/o  autocertificato,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
    6)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o
usufrutto  da  cittadini italiani, non residenti nel territorio dello
Stato italiano, a condizione che la stessa non risulti locata;
    7)  soggetti  passivi  dell'imposta per gli immobili degli stessi
utilizzati per la propria attivita' lavorativa principale.
b)  l'aliquota deI 6,8 per mille da applicarsi sulla base imponibile,
come   determinata  ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto  legislativo
504/1992 per:
    1)  tutti  gli  immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione e
loro pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto;
    2) immobili ad uso commerciale, locato e/o a disposizione;
    3)  in  via  residuale,  per  tutti i casi non riconducibili alla
lettera a).
    (Omissis).
03X05012
    Il  comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    abitazioni principali o equiparate 5,5 per mille;
2.  di  applicare  la  sola  detrazione  di imposta di Euro 103,29 in
ragione  annua  per  ogni  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale  o  equiparata  del  soggetto  passivo e comunque una sola
volta per ogni soggetto passivo.
    (Omissis).
03X05013
    Il  comune  di  ARMENTO  (provincia  di  Potenza) ha adottato, il
6 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del
4 per mille per ogni tipologia di immobili ed area fabbricabile;
2.  di  confermare,  per  l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione
principale  in Euro 258,23 cosi' come prescritto all'art. 3, comma 55
punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).
03X05014
    Il  comune  di  ATRANI  (provincia  di Salerno) ha adottato, il 4
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
Le aliquote confermate sono le seguenti:
    5  per  mille  per la prima abitazione con detrazione pari a Euro
103,29;
    5  per  mille  per  gli immobili classificati nella categoria «A»
locati  l'intero  anno  con  contratto  regolarmente registrato nelle
forme di legge;
    7 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).
03X05015
    Il  comune  di  AUGUSTA  (provincia  di Siracusa) ha adottato, il
24 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate
dalla   legge,   per   l'anno  2003  le  aliquote  per  il  pagamento
dell'imposta  comunale sugli immobili di questo comune sono stabilite
nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria 7 per mille;
    terreni agricoli 6 per mille;
    abitazione principale 5 per mille.
2.  con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3
dell'art. 8   del   decreto   legislativo   504/1992,  la  detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale   e'   fissata  Euro 103,30  ed  e'  usufruita,  ai  sensi
dell'art. 6   del  regolamento  comunale,  dal  contribuente  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, fino
all'assorbimento  dell'imposta annuale ed e' rapportata al piu' breve
periodo  infra  annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel
caso di coabitazione di piu' soggetti passivi.
    (Omissis).
03X05016
    Il  comune  di  AUSONIA  (provincia  di Frosinone) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
determinare  per  l'anno  2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
del  4 per  mille  per  le abitazioni principali, 6 per mille per gli
altri fabbricati e del 5 per mille per le aree edificabili.
    (Omissis).
03X05017
    Il  comune  di  AVERSA  (provincia di Caserta) ha adottato, il 13
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2003  le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure:
    a)  aliquota ordinaria nella misura del sei per mille per tutti i
fabbricati,  le  aree  fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel
territorio  comunale  ad  eccezione  di quelli elencati ai successivi
punti b) c) d);
    b) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da ONLUS
e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7
della legge 30 dicembre 1992, n. 504;
    c) aliquota del 4 per mille:
      per  le  unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale   da  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  da  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
      per   le   pertinenze   dell'abitazione  principale,  ancorche'
distintamente  iscritte  in  catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4,
del regolamento comunale (*);
      per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale,
ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**);
    d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili,  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico od
architettonico   localizzati   nel   centro   storico   da  applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori, nonehe' in favore dei
proprietari   che   concedono  in  locazione  immobili  a  titolo  di
abitazione  principali,  secondo  le condizioni stabilite nell'ambito
degli  accordi  definiti  in  sede locale fra le organizzazioni della
proprieta' edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative,
ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 8 dicembre 1998, n. 341.
    (Omissis).
----       (*)  Sono  considerate  parti  integranti  dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze  ancorcha'  distintamente iscritte in
catasto.
    (**) sono equiparate alle abitazioni principali:
      le  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
      gli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le case popolari;
      le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usofrutto  da  anziani  o  disabili, che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
    le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate.
03X05018
    Il  comune  di  BARDOLINO  (provincia  di  Verona) ha adottato il
14 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di applicare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili con le
seguenti aliquote:
    aliquota base: 4,5 per mille (terreni e abitazioni locate);
    aree fabbricabili: 7 per mille;
    per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale
aliquota del 4,5 per mille con detrazione di Euro 181,00;
    per  i  fabbricati  diversi  dalle  abitazioni, per le abitazioni
possedute in aggiunta all'abitazione principale e per le seconde case
aliquota 7 per mille;
    per  le  abitazioni  locate  l'aliquota  del 4,5 per mille potra'
essere  applicata  solo  nel  caso  che  l'abitazione  sia  usata dal
locatario  come  abitazione  principale  e  che  detta abitazione sia
locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario
che  non  utilizzi  l'immobile  come abitazione principale l'aliquota
d'imposta sara' del 7 per mille.
2. di richiamare e rammentare quanto previsto dall'art. 8 del vigente
regolamento  comunale  riguardante  l'applicazione  dell'I.C.I. salve
eventuali modifiche dello stesso:
    comma   8:   i  box,  i  posti  macchina  coperti  ed  i  garages
classificabili  come C6 che costituiscono pertinenza di un'abitazione
principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa;
    comma  9:  le  abitazioni concesse in comodato a parenti in linea
retta entro il primo grado e ai genitori del coniuge, sono equiparate
alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha
stabilito   la   propria  residenza  e  a  condizione  che  anche  il
proprietario  sia  residente  nel  Comune.  A  queste  abitazioni  e'
applicata  l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e
la detrazione prevista per le stesse.
    (Omissis).
Si  precisa  che  con  delibera  del  Consiglio  comunale  n. 6 del 7
febbraio  2003,  il citato art. 8 del regolamento comunale in materia
di  I.C.I.  e' stato modificato, nella sezione dedicata agli immobili
concessi  in comodato gratuito, nel senso di non richiedere piu' come
requisito    necessario,   al   fine   di   ottenere   l'applicazione
dell'aliquota  agevolata,  la  residenza  nel comune di Bardolino del
comodante.
    (Omissis).
03X05019
    Il  comune  di  BARLETTA  (provincia  di Bari) ha adottato, il 14
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1. omissis.
2. di approvare, per l'anno di imposizione 2003, le seguenti aliquote
I.C.I. rinviando, per quanto non disciplinato, al vigente regolamento
comunale I.C.I.:
    aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
    aliquota  ridotta  nella  misura  del  5  per  mille per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  sue  pertinenze,
nonche'  per  quelle  equiparate  ai  sensi  dell'art. 20 del vigente
regolamento I.C.I.;
    aliquota  ridotta  nella  misura del 5 per mille per gli immobili
oggetto di «contratto convenzionato a canone concordato» stipulato ai
sensi  dell'art. 2,  comma  3,  della  legge  9 dicembre 1998 n. 431,
recepito  nell'accordo  territoriale  per  il  comune  di  Barletta e
sottoscritto  dal  «Sunia»,  dall'«Assedil  Confedilizia» e dall'Ente
comunale in data 5 aprile 2001;
    aliquota  del  7  per  mille  per gli immobili ad uso abitativo e
relative pertinenze in aggiunta all'abitazione principale, non locati
e non concessi in comodato, secondo le modalita' previste dal vigente
regolamento  I.C.I., benche' abitabili; si considerano non locati gli
immobili  per  i  quali  non  sono stati perfezionati, per la maggior
parte del periodo d'imposta, contratti di locazione registrati;
3.   di   quantificare  l'importo  della  detrazione  per  abitazione
principale in Euro 130,00.
    (Omissis).
03X05020
    Il comune di BASCHI (provincia di Terni) ha adottato, il 12 marzo
2003,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure:
    6,5 per mille per tutte le unita' immobiliari;
    6  per  mille  per  i  fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti  da imprese che hanno per oggetto la costruzione e la vendita
di immobili;
2.  di  dare atto che la detrazione d'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  e'  fissata  per  l'anno 2003 nella misura di
Euro 103,29, applicabile anche a tutte le unita' immobiliari concesse
in   comodato  e/o  uso  gratuito  a  parenti  fino  al  primo  grado
(figli-genitori  e  viceversa)  che le occupano quale loro abitazione
principale e che non risultano intestatari di altri immobili.
    (Omissis).
03X05021
    Il  comune  di  BASSIANO  (provincia  di  Latina) ha adottato, il
27 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I.,  con effetto dal 1o gennaio
2003, come segue:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    aliquota per la prima casa: (incluse pertinenze) 5,7 per mille.
    (Omissis).
03X05022
    Il  comune  di  BELLANO  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il 4
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite ad
abitazione  principale  ed  alle  sue  pertinenze  e  per  le  unita'
immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie catastali
C2,  C6 C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a
servizio  della abitazione principale (anche se non appartengono allo
stesso fabbricato);
7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
di  stabilire  in  Euro 103,29  la detrazione per l'unita' immobliare
adibita  ad  aibitazione  principale del soggetto passivo, cosi' come
definito dalla normativa vigente.
    (Omissis).
03X05023
    Il  comune  di  BELLARIA  IGEA  MARINA  (provincia  di Rimini) ha
adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  mantenere  inalterate  per  l'anno  2003  le  aliquote I.C.I.
confermando  quelle  gia'  in  vigore  per l'anno 2002 nelle seguenti
misure:
    aliquota ordinaria 7 per mille;
    aliquota  ridotta  per abitazione principale e fabbricati ad essa
equiparati 5,9 per mille.
    (Omissis).
03X05024
    Il  comune  di  BELSITO  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il
12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2003  l'aliquota  I.C.I.  sugli immobili
comunali   nelle   misure  stabilite  per  l'anno  2002,  di  seguito
riportate:
    abitazione principale 5 per mille;
    altri immobili 6 per mille;
    detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale;
di  confermare  per  l'anno  2003  la  detrazione  di Euro 258,23 per
l'abitazione  principale,  in  favore  di  soggetti che versino nelle
condizioni  economiche e sociali di cui alla deliberazione di G.C. n.
14 del 21 marzo 2002, le cui previsioni sono integralmente confermate
con il presente atto per l'anno 2003.
    (Omissis).
03X05025
    Il  comune  di BELVEDERE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il   17 marzo   2003,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella
misura  del  6,5  per  mille  per  tutti gli immobili ad eccezione di
quelli  di  cui  ai  punti  2  e  3  del  dispositivo  della presente
deliberazione;
2.  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  le abitazioni adibite a
residenza  principale del proprietario o usufruttuario in misura pari
al  5  per  mille  con detrazione da applicarsi alla prima casa nella
misura di Euro 103,29;
3. di confermare l'aliquota I.C.I. per le abitazioni sfitte in misura
pari al 7 per mille.
    (Omissis).
03X05026
    Il  comune  di  BENE  LARIO  (provincia  di  Como) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2003  le aliquote I.C.I. nella seguente
misura:
    5,25 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    5,75 per mille per tutti gli altri immobili;
di  confermare per l'anno 2003 le riduzioni e le detrazioni d'imposta
nella  seguente  misura:  Euro 103,29  (in  ragione  annua)  per  gli
immobili adibiti ad abitazione principale.
    (Omissis).
03X05027
    Il  comune  di  BEREGAZZO  con  FIGLIARO  (provincia  di Como) ha
adottato,  il  1o marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
4,5  per  mille  per tutte le abitazioni principali classificate come
tali dall'art. 5 del regolamento;
6  per  mille  per  alloggi  locati,  alloggi  non locati, abitazioni
utilizzate dal proprietario come seconda casa;
5,2  per  mille  per  i terreni ed edifici diversi dalle abitazioni e
loro pertinenze;
2,5  per  mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti
al   recupero   di  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  achitettonico  localizzati  nei  centri storici, ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo  di  sottotetti  (ai  sensi  dell'art. 1, comma 5, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449);
ai  sensi  dell'art. 8,  comma 3, del decrto legislativo n. 504, come
sostituito  dall'art. 3,  comma  55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 e successive
modificazioni  e/o  integrazioni,  per  l'anno  2003,  le  detrazioni
d'imposta   per  tutte  le  abitazioni  principali  (comprese  quelle
contemplate dall'art. 5 del vigente regolamento e' di Euro 104).
    (Omissis).
03X05028
    Il  comune di BERNATE TICINO (provincia di Milano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
2.  di  determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
di  cui  al  decreto  legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno
2003 nelle seguenti misure:
    4  per  mille per l'abitazione principale, relative pertinenze di
cui  all'art. 12,  comma  1, del vigente regolamento I.C.I. e terreni
agricoli;
    6 per mille per immobili diversi;
3.  di confermare in Euro 113,62 l'importo della detrazione per tutte
le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale,  di cui
all'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e all'art. 58 comma 3 del
decreto legislativo n. 446/1997.
    (Omissis).
03X05029
    Il  comune  di  BERSONE  (provincia  di  Trento)  ha adottato, il
19 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  fissare anche per l'anno 2003, per quanto meglio precisato in
narrativa,  la  detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliari
direttamente  adibite ad abitazione principale del soggetto passivo -
I.C.I.  -  di  cui  all'art. 8,  comma  3,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm., in Euro 130,00.
    (Omissis).
03X05030
    Il  comune  di  BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto
indicate:
    a) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie d'immobili:
      «abitazione  principale»  (cosi',  come  definita  dall'art. 8,
comma  2,  ultimo  periodo  del  decreto  legislativo  n.  504/1992 e
s.m.i.);
      altri fabbricati;
      aree fabbricabili;
    b)  aliquota  del  7  per  mille  per  le  sole abitazioni sfitte
possedute   in  aggiunta  all'abitazione  principale  (seconde  case,
classificate nel gruppo «A», con l'esclusione della categoria A/10);
2. di fissare in Euro 134,00 la detrazione per abitazione principale;
3.  di fissare altresi' in Euro 180,00 la detrazione per le categorie
«indigenti»,  secondo  i parametri individuati dalla deliberazione di
C.C.  n. 172/1996 ed in ultimo dalla deliberazione G.C. n. 318 del 28
agosto  1998,  nonche' per coloro che prestano assistenza a familiari
portatori  di handicap (da certificare a mezzo apposita dichiarazione
e successivo controllo da parte dell'ufficio).
    (Omissis).
03X05031
    Il  comune  di  BIGARELLO  (provincia di Mantova) ha adottato, il
27 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  aliquota  di  ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle
successive lett. 2. e 3., nella misura del 6,3 per mille;
2.  aliquota  ridotta,  nella misura del 4,7 per mille, da applicarsi
nei  confronti  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  in questo
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  dal  proprietario  o  dal  discendente  di  primo grado o
dall'ascendente di primo grado e per le sue pertinenze;
3.  aliquota  massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in
locazione;
4.   la  detrazione  d'imposta  I.C.I.,  per  le  unita'  immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  del proprietario e
degli  ascendenti  o discendenti di primo grado anche per l'anno 2003
e' fissata in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05032
    Il  comune  di  BIONE  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 27
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    Abitazione principale: 5 per mille;
    aree fabbricabili: 7 per mille;
    terreni agricoli: 5,5 per mille;
    seconda casa: 6,5 per mille;
    bar-ristoranti,  pizzerie, fabbricati industriali ed artigianali:
7 per mille;
    bar, negozi ed altri fabbricati: 6 per mille.
    (*) La detrazione per l'abitazione principale e' stata confermata
in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05033
    Il  comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 4 marzo
2003,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
di  fissare  per  l'anno 2003 nella misura del 4 per mille l'aliquota
per l'applicazione d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita
con  decreto  legislativo  n. 504/1992 e in Euro 103,29 la detrazione
per l'abitazione principale.
    (Omissis).
03X05034
    Il  comune  di  BISACCIA  (provincia di Avellino) ha adottato, il
17 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5
per mille.
    (Omissis).
03X05035
    Il  comune  di  BISUSCHIO  (provincia  di Varese) ha adottato, il
4 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 che
sono state fissate nella seguente misura:
    5 per mille: abitazione principale;
    5,5 per mille: aliquota ordinaria.
La detrazione per l'abitazione principale e' pari a Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05036
    Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 12 marzo
2003,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2003 l'aliquota che sara' applicata ai
fini  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni
per abitazione principale nelle seguenti misure:
    a)  4  per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni
concesse  in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che
la utilizzano come abitazione principale;
    b) 4 per mille per gli immobili nella zona A - Centro storico;
    c)  6  per mille - aliquota ordinaria - per gli altri fabbricati,
per i terreni e le aree fabbricabili;
    d)   Euro   103,30   la  detrazione  spettante  per  l'abitazione
principale con esclusione delle abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  di  primo  grado  che  la  utilizzano come
abitazione principale;
    e)  Euro  206,91  la detrazione spettante ai titolari di pensione
sociale,  assegno  sociale  o  minimi previdenziali proprietari della
sola casa di abitazione e relative pertinenze.
    (Omissis).
03X05037
    Il  comune  di  BITRITTO  (provincia  di Bari) ha adottato, il 26
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  fissare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 2003, nella misura di
seguito riportata:
    a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale e sua
pertinenza: 5,5 per mille;
    a) unita' immobiliari diverse dalle precedenti: 6,5 per mille.
Detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a
conconenza  del  suo  ammontare,  confermata  anche per il 2003 nella
misura  di  Euro  103,291, rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
03X05038
    Il  comune  di  BLUFI  (provincia  di Palermo) ha adottato, il 20
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  confermare  per  l'anno  2003,  ai  sensi  e  per gli effetti del
decreto-legge  n.  504  del  30 dicembre 1992, riordino della finanza
degli  enti  territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I.
nella  misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per
mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili.
2.   confermare,   altresi',   in  Euro  103,291  la  detrazione  per
l'abitazione  principale  ai  sensi  dell'art. 8 commi 2 e 4, decreto
legislativo  n.  504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n.
662/1996.
    (Omissis).
03X05039
    Il  comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il
5   febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nel seguente modo:
    aliquota   ordinaria   da  applicarsi  sul  valore  catastale  di
fabbricati,  aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio
comunale nella misura del 6 per mille;
    aliquota  agevolata  da applicarsi all'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale nella quale il contribuente - che possiede a
titolo  di  proprieta', usufrutto o altro diritta reale o in qualita'
di  locatore  finanziario  -  dimora abituale e sue pertinenze, cosi'
come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per
le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, cosi'
come  stabilito  nell'art. 11  del  regolamento comunale sull'I.C.I.,
nella misura del 4 per mille;
    aliquota   agevolata   a   favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo di sottotetti, nella misura del 4
per  mille.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita'  immobiliari  oggetto  dell'intervento  e per la durata di tre
anni  dalla  data di inizio lavori, cosi' come stabilito dall'art. 1,
comma 5, della legge n. 449/97;
2.  di  stabilire  in  di Euro 130,00 la detrazione da applicarsi per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
03X05040
    Il  comune  di  BOGOGNO  (provincia  di  Novara)  ha adottato, il
10 febbraio  2003  e  il  5  marzo 2003, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili:
    4,5  per mille l'aliquota per le abitazioni adibite ad abitazione
principale;
    6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili;
    3  per  mille per tutti gli interventi indicati all'art. 1, comma
5, legge 449/1997;
2.  di proporre quale detrazione per l'abitazione principale la somma
di Euro 104,00.
    (Omissis).
03X05041
    Il  comune  di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
    a) aliquota ordinaria:
      7   per   mille  per  terreni  agricoli,  aree  fabbricabili  e
fabbricati diversi da quelli di cui aI punto b);
    b) aliquota  ridotta: 4,8 per mille per le abitazioni principali,
pertinenze  ed  abitazioni  date  in  comodato  gratuito a parenti ed
affini entro il secondo grado, come da regolamento;
    c) detrazione per abitazione principale Euro 105,00.
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata  (art. 3, comma 56, della legge
23 dicembre 1996, n. 662);
3.  di  confermare  le  agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per
l'anno   2003  per  i  possessori  della  abitazione  principale,  in
conformita' alla tabella sotto indicata:

=====================================================================
  Componenti della famiglia  | Limiti di reddito Euro  | Detrazione
=====================================================================
              1              |        8.283,40         |   210,00
              2              |        10.354,25        |   210,00
              3              |        12.425,10        |   210,00
              4              |        14.495,95        |   210,00
              5              |        16.556,80        |   210,00
              6              |        18.637,65        |   210,00
              7              |        20.708,50        |   210,00

    (Omissis).
03X05042
    Il  comune  di  BONVICINO  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il
20 marzo  2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare,  per  i  motivi  in  premessa citati, per l'anno 2003
l'aliquota I.C.I. cosi' come applicata nell'anno 2002 e precisamente:
    aliquota unica al sei per mille;
    detrazione per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29;
    equiparazione  all'abitazione  principale dell'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata.
    (Omissis).
03X05043
    Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato, il 26
febbraio  2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  applicare  per  l'anno  2003,  relativamente all'imposta comunale
sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:
    a) per  gli  immobili  adibiti ad abitazione principale: aliquota
del 5 per mille;
    b) per  tutti  gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili:
aliquota del 5,6 per mille;
    c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza
contratto  di  locazione, da almeno 12 mesi alla data del 31 dicembre
2002,  per  i  mesi  che  rimangono tali nel 2003: aliquota del 7 per
mille.
di  confermare  altresi',  anche  per  l'anno  2003,  l'importo della
detrazione  per  l'abitazione  principale  nel massimo di Euro 258,23
(lire 500.000), a favore delle seguenti categorie di contribuenti:
    a) contribuenti  iscritti  nell'elenco  di  coloro  che godono di
assistenza  economica  in  via  continuativa  da  parte  del  comune,
formalmente  certificata  dal  responsabile  del Dipartimento servizi
sociali;
    b) contribuenti di eta' superiore ai 65 anni, soli o con coniuge,
che  non  posseggono  altri  redditi  (ivi compresi quelli soggetti a
ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'imposta)  al  di  fuori di quelli
derivanti dalla pensione sociale dell'INPS;
    c) contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persone colpite
da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla legge 5
febbraio  1992  n. 104 e certificato dal Servizio di medicina legale.
La maggiore  detrazione  e'  riconosciuta a condizione che il reddito
complessivo   del   nucleo   familiare  di  appartenenza  non  superi
Euro 36.151,98  (lire  70.000.000),  comprensivi di eventuali redditi
soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.
di  confermare inoltre, in Euro 103,29 (lire 200.000) l'importo della
detrazione  per  tutti  gli  altri  contribuenti  diversi  da  quelli
indicati nei precedenti punti.
    (Omissis).
03X05044
    Il  comune  di  BORGOMARO  (provincia  di Imperia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2003 (omissis) l'aliquota dell'imposta
comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;
di  stabilire  in  Euro  103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    (Omissis).
03X05045
    Il  comune  di  BORGONOVO  VAL  TIDONE (provincia di Piacenza) ha
adottato, il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2003, le stesse aliquote differenziate
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate
in questo comune nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria 6.3 per mille;
    aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6)
posta nello stesso edificio 4,9 per per mille;
    aliquota per casa sfitta 7 per mille.
2.  di  determinare  in Euro 103,30 la detrazione dell'imposta dovuta
per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  ed
eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo;
3.  di  determinare  in  Euro  154,94 annue la detrazione d'imposta a
favore  dei  soggetti passivi appartenenti alle categorie particolari
in possesso della sola abitazione e garage, come di seguito nportate:
    pensionati:
      con possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del nucleo
familiare.  Nel  caso in cui l'appartamento sia posseduto a titolo di
usufrutto,  uso  od  abitazione,  il  nucleo familiare non deve avere
nessun altra proprieta' immobiliare;
      l'abitazione  deve  essere  occupata da una o piu' persone, una
delle  quali  di eta' superiore ad anni 65 compiuti o da compiere nel
corso dell'anno 2003;
      di  essere  in  condizione  non  lavorativa con solo redditi da
pensione, riferiti all'anno 2002, non superiori ai seguenti limiti:
        Euro  7.230,40  di  reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF
per i nuclei composti da una sola persona;
        Euro  10.845,60  di  reddito annuale imponibile ai fini IRPEF
per le famiglie composte da due o piu' persone;
    famiglie  composte  al 1o° gennaio 2003 da 6 o piu' persone ed in
possesso della sola abitazione e garage, con i seguenti requisiti:
      possesso  a  titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione
del  solo  appartamento  abitato  ed eventuale annesso garage o posto
macchina, quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare;
      reddito  complessivo  della  famiglia,  da  lavoro  o pensione,
riferito   all'anno  2002,  non  superiore  a  Euro  30.987,42  annui
imponibili Irpef. Tale reddito viene aumentato di Euro 5.164,57 annui
per ogni ulteriore componente;
      titolari  alla data del 1o° gennaio 2003, di assistenza sociale
a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti in possesso della
sola abitazione e garage.
    Il  possesso  dei  requisiti  richiesti  deve  essere  comunicato
tramite autocertificazione con le seguenti modalita':
      il   contribuente   deve   far  pervenire  l'autocertificazione
contenente  la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per
il riconoscimento al diritto alla detrazione fino a Euro 154,94;
      detta autocertificazione nei modelli di cui agli allegati 1 - 2
-  3),  dovra'  pervenire  al comune entro la scadenza prevista per i
pagamenti (30 giugno - 20 dicembre);
      i  contribuenti  che hanno inviato l'autocertiflcazione entro i
termini  indicati,  possono al momento del pagamento delle rate I.C.I
2003, tenere conto della maggiore detrazione di Euro 51,64;
      l'amministrazione   si   riserva   di  chiedere  documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato.
    (Omissis).
03X05046
    Il  comune  di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 marzo
2003  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando
tutte le modalita' 2002.
    (Omissis).
03X05047
    Il  comune  di  BOSSOLASCO  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il
14 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
per l'anno 2003 nella misura percentuale del 6 per mille, confermando
tutte le modalita' del 2002.
    (Omissis).
03X05048
    Il  comune  di  BREBBIA  (provincia  di Varese) ha adottato, il 5
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,2  per  mille  sulle abitazioni principali e le relative pertinenze
(garage  o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine ai
sensi dell'art. 10, comma 2 e 3 del relativo regolamento).
2.  di stabilire per l'anno 2003 che dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale si possono detrarre Euro
103,29.  Un  ulteriore  detrazione di Euro 103,29 verra' applicata ai
nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un
grado di invalidita' del 75%.
3.  ai  fini dell'applicazione dell'imposta si considerano abitazioni
principali,  comprese  le  pertinenze,  le  unita' immobiliari ad uso
abitativo  concesse  in comodato o in uso gratuito a parenti in linea
retta  o  collaterale,  per  tali  intendendonsi  i  figli legittimi,
naturali  ed  adottivi,  i  genitori  i pro-genitori, i fratelli e le
sorelle.  Per  tali  unita'  immobiliari non compete la detrazione di
Euro 103,29.
4. di stabilire per l'anno 2003 con riferimento ai casi di:
    a) immobili diversi dalle abitazioni;
    b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
    c) aree  fabbricabili,  applicazione  dell'aliquota  I.C.I. nella
misura del 6,5 per mille.
5.  di  stabilire  altresi', una riduzione dell'imposta del 50% per i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il quale
sussistono  le  suddette condizioni, il tutto come previsto dall'art.
3, comma 55, della legge n. 662/1996. Di stabilire che inabitabilita'
o  inagibilita'  e' accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito
di richiesta di intervento.
    (Omissis).
03X05049
    Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 20 e 27
febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.   di   fissare  per  l'anno  2003  l'aliquota  per  l'applicazione
nell'ambito  del  territorio  comunale  dell'imposta  comunale  sugli
immobili,  istituita  con  d.lgs.  30 dicembre  1992,  n.  504, nella
seguente misura:
    4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    5  per  mille  per  tutte le altre categorie di immobili (terreni
agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);
2.  di stabilire in Euro 103,29. la detrazione ordinaria per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
dando   atto   che   con   deliberazione  consiliare  si  provvedera'
all'aumento  di  tale  detrazione  di imposta per alcune categorie di
soggetti  in situazioni di particolare disagio economico-sociale, per
l' anno 2003.
1.  di  stabilire in Euro. 180,76, per l'anno 2003, la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale, a condizione
che  la  stessa  non  sia  classificata nelle categorie A1, A8, A9, a
favore  di  particolari  categorie di soggetti, ai sensi dell'art. 8,
comma 3 del d.lgs. 504/1992, e precisamente:
    per nucleo familiare costituito da un solo componente (pensionato
o  lavoratore  dipendente)  che  abbia  un reddito complessivo fino a
Euro 11.362,05;
    per i nuclei familiari costituiti da piu' persone (pensionati e/o
lavoratori  dipendenti),  il  reddito, di cui al punto precedente, e'
elevato di Euro 1.032,91 per ogni ulteriore componente.
2. di dare atto che:
    per   l'abitazione   principale  dei  soggetti  passivi  che  non
rientrano  nelle  ipotesi di cui al punto precedente la detrazione e'
pari  a Euro 103,29, cosi' come gia' stabilito nella deliberazione di
giunta comunale n. 23 del 20 febbraio 2003;
    non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto
di   proprieta'   o  di  altro  diritto  reale  su  immobili  diversi
dall'abitazione principale (esclusi i terreni agricoli);
3.  di  precisare  che  l'abitazione  principale  e'  quella prevista
dall'art. 7  del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n. 5 del
28 gennaio 1999.
    (Omissis).
03X05050
    Il  comune  di  BUSCA  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il 19
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
Di stabilire, per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili le seguente aliquote e detrazioni come gia'
in vigore:
    aliquota  del  5,4  per  mille  per l'abitazione principale e sue
pertinenze, detrazione pari a Euro 103,29;
    aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri casi.
    (Omissis).
03X05051
    Il  comune  di  CACCAMO  (provincia  di  Palermo) ha adottato, il
17 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota del 5,5 per mille;
di  stabilire  per  l'anno  2003  l'aliquota  del  5  per  mille  per
l'abitazione  principale  ed  Euro 103,29 detrazione per l'abitazione
principale;
di  stabilire  per  l'anno  2003  l'aliquota  del  4  per  mille  per
fabbricati  realizzati  ed  ancora posseduti da imprese che hanno per
oggetto   elusivo   o   prevalente   l'attivita'  di  costruzione  ed
alienazione di immobili.
    (Omissis).
03X05052
    Il  comune  di  CALASCIBETTA  (provincia di Enna) ha adottato, il
12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  stabilire  per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura  del  5,5  per  mille  per tutti gli immobili
soggetti a tale imposta;
2.  stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta per l'anno 2003,
come  previsto  nell'art.  8  del  decreto  legislativo  n. 504/1992,
sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1,
2  e  4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996 e
successive modifiche ed integrazioni;     (Omissis).
03X05053
    Il  comune  di  CALCIO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16
gennaio  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  approvare  per  l'anno  2003  le  seguenti  aliquote  I.C.I.,
riduzioni e detrazioni:
    I.C.I. prima casa e dirette dipendenze: 5 per mille;
    I.C.I. altri immobili: 6 per mille;
considerando quanto di seguito riportato:
    dall'imposta   dovuta   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  dal  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,30 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
    per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il
cotribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', ususfrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    le  disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle  coopertive edilizie dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
    l'importo  di Euro 103,30 di cui sopra e' elevato a Euro 154,94 e
comunque  non  oltre  l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili
adibiti  ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta
che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
      a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che
non  superi  l'importo  di  due  pensioni integrate INPS (nel reddito
familiare  cosi'  calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito
derivante dall'abitazione tassata);
      b)  possesso di abitazione principale appartenente ad una delle
seguenti categorie catastali:         A/2 abitazioni di tipo civile;
        A/3  abitazioni  di tipo economico;         A/4 abitazioni di
tipo popolare;
        A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
        A/6 abitazioni di tipo rurale.
I  soggetti passivi che, trovandosi nelle suddette condizioni, godono
della  detrazione I.C.I. di Euro 154,94, dovranno darne comunicazione
al   comune   mediante  utilizzo  di  apposita  modulistica  all'uopo
predisposta dall'Ufficio tributi.
    (Omissis).
03X05054
    Il  comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il
19   febbraio   2003,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
Aliquote I.C.I. anno 2003:
    4,8  per  mille,  per abitazione principale, pertinenze, immobili
dati in locazione a parenti di primo grado;
    6,8 per mille tutti gli altri immobili;
    detrazione abitazione principale Euro 103,291.
    (Omissis).
03X05055
    Il comune di CALVI RISOLTA (provincia di Caserta) ha adottato, il
27   febbraio   2003,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.   di   determinare,  per  le  motivazioni  addotte  in  narrativa,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  con  riferimento
all'esercizio  finanziario  2003,  a  norma  dell'art.  6 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e successive modificazioni,
nelle seguenti misure:
    4,5  per  mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  e  loro  pertinenze,  anche  se distintamente
iscritte in catasto;
    5,5  per  mille  per  ogni  altro  tipo  di  immobile  e relative
pertinenze, senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni;
    (Omissis).
03X05056
    Il  comune  di  CAMISANO  VICENTINO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato, l'11 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
    4,75 per mille prima casa;
    6 per mille altri immobili.
2.  di determinare l'aliquota ridotta del 4 per mille per gli alloggi
ATER adibiti ad abitazione principale.
3.  di confermare la detrazione per abitazione princpale nella misura
di Euro 123,95.
4.  di  ricomprendere  tra  le  abitazioni  principali  le abitazioni
concesse  in  uso  gratuito  a  parenti entro il primo grado in linea
retta  nonche'  a  considerare  una  pertinenza come parte integrante
della  stessa  abitazione  principale  con  conseguente  applicazione
dell'aliquota ridotta prevista.
    (Omissis).
03X05057
    Il   comune  di  CAMPIGLIONE  FENILE  (provincia  di  Torino)  ha
adottato,  il  30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di dare atto inoltre che le aliquote, tariffe e detrazioni per l'anno
2003 sono specificatamente indiacate allegato D al presente atto;
    (Omissis).
I.C.I.:
    aliquota ordinaria prima casa 5,5 per mille;
    detrazione prima casa Euro 103,29;
    altri fabbricati e terreni: 6 per mille.
    (Omissis).
03X05058
    Il  comune  di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato, il
24   gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  (omissis),  le seguenti aliquote I.C.I. 2003 come
segue:
    A)  al  4,5 per mille nei riguardi delle persone fisiche soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;  tale aliquota del 4,5 per mille si applica limitatamente
all'abitazione  principale  cosi'  come  definite dal regolamento per
l'applicazione  dell'I.C.I.  con  esclusione delle unita' immobiliari
adibite a pertinenze dell'abitazione principale;
    B)  al  5,7  per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle
abitazioni principali.
3.  di  stabilire  la  detrazione  ordinaria per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale a Euro 130,00;
4.  di stabilire la detrazione ordinaria per abitazione a Euro 258,00
per  nuclei  familiari  con  almeno un soggetto portatore di handicap
permanente o con invalidita' superiore al 66%, riconosciuto come tale
dalla competente autorita'.
    (Omissis).
03X05059
    Il  comune  di  CAMPODENNO  (provincia di Trento) ha adottato, il
20 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di confermare anche per l'anno 2003, (omissis), l'aliquota I.C.I.
al 4 per mille per tutti gli immobili (abitazioni principali ed altri
fabbricati), pertinenze ed aree edificabili.
2.  di  confermare  anche  per  l'anno 2003, per i motivi in premessa
indicati,  la dettrazione per l'abitazione principale, in Euro 103,29
da  applicarsi  con  i  criteri  stabiliti dal decreto legislativo n.
504/1992.
    (Omissis).
03X05060
    Il  comune di CAMPOGALLIANO (provincia di Modena) ha adottato, il
7   dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
  aliquota ordinaria 7 per mille;
  aliquota ridotta 5 per mille per l'abitazione principale e relative
pertinenze (detrazione abitazione principale Euro 103,29);
  ulteriore  detrazione  di Euro 154,94 per l'abitazione principale e
pertinenze   qualora  siano  soddisfatte  contemporaneamente  le  tre
seguenti condizioni:
    a)   il  soggetto  passivo  risulta  titolare  di  diritto  reale
(proprieta',  usufrutto,  uso  o  abitazione)  sulla  sola abitazione
principale  (categoria catastale A) e relative pertinenze c2, c6, c7)
nel territorio comunale;
    b)  nessun componente del nucleo familiare e' titolare di diritti
reali  su  altri  immobili  o  quote  di  essi su tutto il territorio
nazionale;
    c)  il  reddito  complessivo  ai fini IRPEF del nucleo familiare,
relativo  al  periodo  di  imposta 2002, al netto della deduzione per
abitazione principale, non supera:
      1 componente: Euro 6.714,00;
      2 componenti: Euro 10.473,00;
      3 componenti: Euro 13.831,00;
      4 componenti: Euro 16.315,00;
      5 componenti: Euro 19.269,00;
      ......   componenti:   Euro  ......  (Euro  2.582,28  per  ogni
componente oltre il quinto).
Il reddito del nucleo familiare consiste in tutti i redditi rilevanti
ai  fini  IRPEF, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917/1986.
Aliquota  ridotta  5  per  mille  (senza  detrazione)  per  le unita'
abitative  e  relative  pertinenze  concesse  in  comodato gratuito a
parenti  entro  il  primo  grado (genitori, figli) od affini entro il
primo grado (suoceri, nuora, genero) che vi abbiano la residenza;
Aliquota  ridotta  6,3  per  mille  per  gli  immobili  di  categoria
catastale C1, C3, D (escluso D1) a condizione che la proprieta' degli
immobili  coincida  con  la  proprieta'  dell'attivita' artigianale o
commerciale  di  vicinato ivi insediata. Per le attivita' commerciali
tale   agevolazione  si  applica  per  immobili  fino  a  150  mq  di
superficie;
Aliquota del 9 per mille per alloggi sfitti oltre i due anni;
Sono equiparate all'abitazione principale:
  a)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di  ricovero  o  sanitario  o  casa  protetta, a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  b)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  della  unificazione  catastale delle unita'
medesime.  in  tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione principale
decorre  dalla  data in cui risulta essere presentata la richiesta di
variazione.
Condizione  necessaria  per aver diritto all'aliquota agevolata del 5
per  mille  per  comodato  gratuito,  del  6,3 per mille per C1/ C3/D
utilizzati  direttamente  dai proprietari, e all'ulteriore detrazione
sull'abitazione  principale,  e'  la  presentazione  entro la data di
scadenza   del   versamento   del   saldo  I.C.I.  2003  di  apposita
comunicazione al protocollo dell'Ente.
    (Omissis).
03X05061
    Il  comune  di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato,
il   21  gennaio  2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2003,  nella  misura  del  5  per mille,
l'aliquota  ordinaria  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  istituita  con  decreto legislativo n. 504/1992 e
s.m.i. per l'abitazione principale;
di  confermare  l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per tutti i restanti
immobili;
di  confermare  la  detrazione  d'imposta  sull'abitazione principale
nell'importo di Euro 129,11;
di  confermare  l'aliquota agevolata pari all'1 per mille a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
03X05062
    Il  comune  di  CAMPOROSSO  (provincia di Imperia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di determinare, per Ianno 2003, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle misure di seguito indicate:
  terreni:
    1) terreni agricoli aliquota 4 per mille;
    2) aree fabbricabili aliquota 5 per mille;
  abitazioni:
    3) abitazione    principale    e   sue   perrinenze,   utilizzata
direttamente dal proprietario aliquota 4 per mille;
    4) altre  abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti entro il
terzo  grado o ad affini entro il secondo grado e relative pertinenze
aliquota 5 per mille;
    5) altre  abitazioni  locate  con  regolare  contratto e relative
pertinenze aliquota 6,5 per mille;
    6) altre  abitazioni  sfitte e relative pertinenze aliquota 7 per
mille;
  altri immobili (aliquota ordinaria) 6,75 per mille;
2. di  stabilire  che  le  agevolazioni  di  cui ai punti n. 4 (altre
abitazioni  concesse  in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2°
grado  e  relative  pertinenze)  e  n. 5 (altre abitazioni locate con
regolare  contratto  e  relative pertinenze) si applicano, su istanza
dell'interessato,  solo  qualora  la concessione in uso gratuito o la
locazione  abbiano  nell'anno di competenza una durata complessiva di
almeno sei mesi, anche non continuativi;
3. di  determinare altresi' in Euro 114,00 la misura della detrazione
di imposta sulla prima casa.
    (Omissis).
03X05063
    Il  comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, il 10
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2003  l'applicazione  delle seguenti
aliquote  ai  fini  della  determinazione dell'imposta comunale sugli
immobili:
  a) aliquota   del   6,8   per   mille,   per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
    abitazione  nella  quale il contribuente che la possiede a titolo
di  proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto reale di godimento o in
qualita'  di  locatario  finanziario,  e  i  suoi  familiari dimorano
abitualmente;
    unita'   immobiliare   appartenente   a  cooperativa  edilizia  a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
    pertinenze,  cosi'  come  definite  dall'art. 18  del regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  ovvero  tutti i garage o
posti  auto  (categoria  catastale  C/6  o C/7), ubicati nello stesso
edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione
principale, anche se distintamente iscritte in catasto;
    alloggio   regolarmente  assegnato  dall'istituto  autonomo  case
popolari;
    unita'  immobiliare  posseduta nel territorio del comune a titolo
di   proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino  italiano  residente
all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
    unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    abitazione  concessa  dal possessore in uso gratuito a parenti in
linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione
principale  (i  concedenti,  intendendosi  per  tali genitori e figli
devono  avere  la  piena  proprieta' delle abitazioni concesse in uso
gratuito):
  b) aliquota  ordinaria  del  6,8 per mille da applicare a tutti gli
altri  fabbricati,  diversi  dagli  alloggi  non  locati  (cioe'  non
occupati)  comprese  le  residenze  secondarie  di cui all'art. 6 del
vigente  regolamento  per  l'applicazione  dell'l.C.I.  per  le  aree
fabbricabili  e terreni agricoli, cosi', come definiti dalIart. 2 del
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
  c) aliquota   del   7   per  mille  per  gli  alloggi  non  locati,
intendendosi   per   tali   le   unita'  immobiliari  classificate  o
classificabili  nel  gruppo catastale A (ad eccezione della categoria
A/10)  utilizzabili  ai fini abitativi. non tenute a disposizione del
possessore per uso personale diretto o, al 1° gennaio 2003 non locate
ne' date in comodato a terzi;
3.  di  riconoscere  per  l'anno 2003 ai sensi deIIart. 8 deI decreto
legislativo n. 504 deI 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni,  per  tutte  le  abitazioni  principali  e  le relative
pertinenze  come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992,
nonche' dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. una detrazione
di Euro 103,29;
4.  di  dare  atto  che  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili,  e  di  fatto  non  utilizzati, e' prevista la riduzione
d'imposta   del   50%  (art. 19  del  regolamento  comunale  I.C.I.),
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale sussistono tali
condizioni.
    (Omissis).
03X05064
    Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 13
marzo  2033,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2003  le  seguenti  aliquote nella misura
differenziata:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    aliquota  ridotta  5,5 per mille in favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione  principale,  e  per  le  pertinenze  parti
integranti  della stessa se costituite da distinte unita' immobiiari,
limitatamente   ad   una   per  ciascuna  categoria,  classificate  o
classificabili  nelle  categorie  catastali  C/2  e  C/6,  sempreche'
l'unita'  immobiliare  abitativa  non  comprenda  catastalmente  gia'
locali aventi le suddette funzioni;
ritenuto   di   stabilire   in  Euro 103,29  la  misura  fissa  della
detrazione,  fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, da applicare
all'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale ed alle relative pertinenze del soggetto passivo.
    (Omissis).
03X05065
    Il comune di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato, l'11 marzo
2003,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2003 le aliquote in vigore per l'imposta
comunale sugli immobili e precisamente:
  5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione    principale   (prima   casa)   e   relative   pertinenze
(limitatamente ad una);
  7 per mille per le seconde case;
  6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni.
    La  detrazione  ordinaria  per la prima casa fissata per legge in
Euro 103,29  e'  elevata  ad  Euro 258,23  per  le  coppie  di  nuova
formazione che si insediano nel comune in casa di proprieta'.
    Il  beneficio  ha durata triennale e decorre dall'anno successivo
alla contrazione del matrimonio.
    (Omissis).
03X05066
    Il   comune  di  CANDIDONI  (provincia  di  Reggio  Calabria)  ha
adottato,  il  18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di   confermare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2003  stabilendo
l'aliquota unica per tutto il territorio nel 5 per mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del  suo  ammontare,  Euro 103,29  rapportate  al  periodo  dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
03X05067
    Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 13 marzo
2003,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota ordinaria 7 per mille;
  aliquota ridotta per la prima abitazione 5,5 per mille.
2.  di  determinare  la  detrazione  per  abitazione principale nella
seguente misura:
  detrazione per la prima abitazione Euro 170,00.
    (Omissis).
03X05068
    Il  comune  di  CANINO  (provincia  di Viterbo) ha adottato, il 6
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
2.  di  determinare,  con effetto dal 1o gennaio 2003, l'aliquota per
l'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5
per mille;
3. di stabilire che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale   del   soggetto  passivo  viene  fissata  in
Euro 103,29   o   comunque   fino  alla  concorrenza  dell'ammmontare
dell'imposta  dovuta  per  l'abitazione, come previsto e disciplinato
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
4.   di   stabilire   l'elevazione  della  detrazione  spettante  per
l'abitazione   principale   a   Euro 154,94   o  comunque  fino  alla
concorrenza  dell'ammontare  dell'imposta  per  l'abitazione,  per  i
contribuenti che possiedono i seguenti requisiti:
  a)  di  aver  compiuto  il  settantesimo  anno  di eta' entro il 31
dicembre 2002;
  b) di non possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF sulla
dichiarazione per l'anno 2002, superiori ad Euro 13.000,00.
    L'applicazione  di  quanto  stabilito  nel  presente  punto 4. e'
subordinata  alla presentaziome da parte del contribuente di apposita
domanda,  come  disciplinato  dall'art. 4 del vigente regolamento per
l'applicazione dell'I.C.I.
    (Omissis).
03X05069
    Il  comune  di  CANTALUPO  LIGURE  (provincia  di Alessandria) ha
adottato,  il  4  marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  Ianno  2003 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune nella misura
del  5 per mille per le abitazioni principali e del 6,5 per mille per
le altre unita' immobiliari.
    (Omissis).
03X05070
    Il   comune  CANTALUPO  nel  SANNIO  (provincia  di  Isernia)  ha
adottato,  il  14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da applicare in questo comune per l'anno 2003, nella misura del 6 per
mille;
2.  di  prendere  e  dare  atto  che  la misura dell'imposta e' stata
determinata  nel  rispetto  delle  disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto   legislativo  n.  504/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    (Omissis).
03X05071
    Il  comune  di  CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 12
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura  unica del 5 per mille, nonche' la detrazione
per l'abitazione principale nella misura di Euro 103,29 (L. 200.000);
    (Omissis).
di   applicare,  (omissis),  un'aliquota  ridotta  al  3  per  mille,
esclusivamente  per gli immobili oggetto di interventi di recupero di
immobili   inagibili   od  inabitabili  o  di  interesse  storico  od
architettonico  ovvero  per  la  realizzazione di autorimesse o posti
auto  od utilizzo dei sottotetti; ai sensi e con le modalita' fissate
dall'art. 1 della legge n. 449/1997.
    (Omissis).
03X05072
    Il comune di CANZO (provincia di Como) ha adottato, il 21 gennaio
e   12  febbraio  2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  che le aliquote l.C.l per l'anno 2003, confermando
quelle in vigore per l'anno 2002, sono le seguenti:
  a) 5,5 per mille abitazione principale:
    case  locate con regolare contratto di affitto annuale registrato
a persone residenti nel comune di Canzo; l'applicazione dell'aliquota
agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;
    case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo
grado  (genitori-figli) residenti nel comune di Canzo; l'applicazione
dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;
  b) 7 per mille:
    case locate a persone non residenti nel comune di Canzo;
    tutti gli altri immobili non indicati nella precedente ipotesi.
    (Omissis).
1.  di  confermare  le  aliquote  agevolate l.C.l. per l'anno 2003 in
maniera identiche a quelle dell'anno 2002 e precisamente:
  a) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;
  5,5  per  mille  per  le  pertinenze delle case locate con regolare
contratto d'affitto annuale registrato a persone residenti nel comune
di  Canzo; l'agevolazione dell'aliquota agevolata ha decorrenza dalla
data della residenza;
  5,5  per  mille  per  le pertinenze delle case concesse in comodato
d'uso  gratuito  a  parenti  entro  il  1°  grado  (genitori  -figli)
residenti nel comune di Canzo; l'agevolazione dell'aliquota agevolata
ha decorrenza dalla data della residenza;
  b) nei  casi  di  ristrutturazione di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  457/1978  art. 31  comma  1 lettera c), d) e),
d'immobili  ubicati  nel  centro  storico,  cosi'  com'e' individuato
secondo  la  disciplina  urbanistica  vigente, si applica un'aliquota
agevolata  a  partire  dalla  data  d'ultimazione  lavori  e  fino al
31 dicembre del quinto anno solare successivo.
    Tale aliquota agevolata e' determinata per l'anno 2003:
      4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
      5,5  per  mille  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
secondaria.   Si   demanda   alle   deliberazioni   successive,   che
disciplineranno  le  aliquote I.C.I. fino l'anno 2008, la definizione
dell'aliquota agevolata da applicarsi anno per anno;
2.  di  dare atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992  l'imposta  e'  ridotta  del  50  per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e,  di  fatto, non utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni;
3. di stabilire per l'anno 2003, com'e' definito con deliberazione di
C.C. n. 16 del 13 febbraio 1999, il valore delle aree fabbricabili ai
sensi dell'art. 1 al 2° comma del vigente regolamento l.C.l.:

=====================================================================
        ZONE OMOGENEE        |       VALORE AREE FABBRICABILI
=====================================================================
        Residenziali         |              Euro 103/mq
         Produttive          |              Euro 52/mq
         Commerciali         |              Euro 129/mq
         Turistiche          |              Euro 129/mq

4.  di  fissare  in  Euro 124,00 la detrazione d'imposta da applicare
alle  unita'  immobiliari  adibite  alla  prima  casa.  La detrazione
d'imposta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
e'  aumentata  a Euro 248,00 limitatamente ai soggetti che si trovano
in   situazione   di  disagio  economico-sociale,  determinato  dalla
presenza  nel nucleo familiare di un soggetto portatore d'invalidita'
superiore al 70%.
    (Omissis).
03X05073
    Il  comune  di  CAPRIATA  d'ORBA  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1.   di   confermare   la   determinazione  anche  per  l'anno  2003,
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara'
applicata in questo Comune nella seguente misura diversificata:
    unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative
pertinenze, terreni agricoli: 4 per mille;
      altre  tipologie  di unita' immobiliari (immobili diversi dalle
abitazioni,  aree  fabbricabili,  immobili posseduti in aggiunta alle
abitazioni principali, alloggi non locati, ecc.): 6,5 per mille;
2.  di  confermare  la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura unica fissa di Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05074
    Il  comune  di  CAPRIE  (provincia  di  Torino)  ha  adottato, il
23 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di determinare un'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli
immobili (l.C.I.), per l'anno 2003, nelle seguenti misure:
    aliquota ridotta: 5,5 per mille, per le persone fisiche residenti
nel   comune,   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale, e relative pertinenze;
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota maggiorata: 6,5 per mille, per gli alloggi non locati.
Di  dare  atto  che  l'importo  della  detrazione  I.C.I. sull'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
d'imposta  e'  stabilito  in Euro 103,29 sulla base deIIart. 3, comma
55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    (Omissis).
03X05075
    Il  comune  di  CARONA  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misnra unica
del 6 per mille;
di  stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di
Euro 142,00  dando  atto  che  per  abitazione  principale si intende
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
    (Omissis).
03X05076
    Il  comune  di  CARVICO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata per l'anno 2003 con aliquota unica del 5 per mille;
2.  di  determinare  in  Euro 103,29  rapportate  al  periodo di anno
durante il quale si protrae la destinazione, la detrazione dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  comprese  le  unita'  immobiliari equiparate all'abitazione
principale  ai  sensi  dell'art. 20 del regolamento per la disciplina
dell'I.C.I.;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanatori  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di  dare  atto  che  a  partire  dall'anno  1999  la  riscossione
dell'imposta  avviene  mediante gestione diretta in economia da parte
dell'ente   e   che   i   contribuenti  verseranno  le  somme  dovute
direttamente  sul  conto  corrente  postale  dell'ente  o  presso  la
tesoreria comunale.
    (Omissis).
03X05077
    Il  comune  di CASALANGUIDA (provincia di Chieti) ha adottato, il
29 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per
mille,  con  la  detrazione  di  Euro 103,29 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
03X05078
    Il comune di CASALEGGIO NOVARA (provincia di Novara) ha adottato,
il   30 gennaio   2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
del 4 per mille;
di  determinare la detrazione dell'imposta per le unita' inimobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 104,00.
    (Omissis).
03X05079
    Il comune di CASALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato,
il   26 febbraio  2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  le  aliquote I.C.I. per il 2003, (omissis), cosi'
determinate sulla base delle categorie catastali:
    immobili appartenenti al gruppo A;
      a) abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille;
      b) altre  abitazioni possedute in aggiunta a quella principale:
6 per mille.
    L'immobile appartenente al gruppo B e C: 6 per mille;
    Terreni: 6 per mille;
    Immobili appartenenti al gruppo D: 7 per mille.
    (Omissis).
2.  di  determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione per
l'anno 2003.
    (Omissis).
03X05080
    Il comune di CASALETTO VAPRIO (provincia di Cremona) ha adottato,
il  25  novembre  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.   di   determinare   per   l'anno   2003  le  seguenti  norme  per
l'applicazione  dell'I.C.I.  -  Imposta  comunale  sugli immobili, in
questo  comune,  con  effetto  dal  1° gennaio 2003, riconfermando le
aliquote,   le  detrazioni  e  modalita'  applicative  gia'  adottate
nell'anno 2002:
    aliquota  nella  misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad
eccezione:
      di quelli adibiti ad abitazione principale del proprietario;
      dei terreni agricoli;
      aliquota  nella  misura  del  5  per  mille per i soli immobili
adibiti ad abitazione principale deI proprietario (prima casa);
    aliquota  nella  misura  del  5,5  per  mille  per i soli terreni
agricoli.
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 1  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai   commi 48,   51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662.
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa al contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune,  con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori
di  ricostruzione  o  restauro  ovvero, se antecedente, la data dalla
quale  l'immobile  e'  comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.
5.  Viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
03X05081
    Il  comune  di  CASALMAIOCCO  (provincia di Lodi) ha adottato, il
25 febbraio   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  del  5,5 per mille (aliquota
unica).
2.  di  mantenere invariata la detrazione di Euro 103,29 per la prima
casa.
    (Omissis).
03X05082
    Il  comune  di  CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
    aliquota ordinaria, 5,75 per mille;
    unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
da  persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune, 5,75 per mille;
    unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizza come abitazione principale, 5,75 per mille;
    immobili diversi dalle abitazioni, 5,75 per mille;
    immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non
residenti, 7 per mille;
    alloggi non locati da piu' di sei mesi, 7 per mille;
    fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in
base  ad  apposita  istanza  presentata  dagli  interessati, 5,75 per
mille;
    aliquota agevolata per gli interventi volti:
    al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un
periodo di tre anni, 4 per mille;
    al  recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati
nel centro storico per un periodo di tre anni, 4 per mille;
    alla realizzazione di autorimesse o posti auto, 4 per mille;
    all'utilizzo di sottotetti, 4 per mille;
    nuovi  insediamenti  produttivi per un periodo di tre anni, 4 per
mille.
2. fissare in Euro 103,29 la detrazione per la prima abitazione.
    (Omissis).
03X05083
    Il  comune  di  CASALVOLONE  (provincia di Novara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale
(I.C.I.), che sara' applicata, nella misura del 5,5 per mille.
    (Omissis).
03X05084
    Il  comune  di  CASNIGO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il
21 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata
da  questo  comune  per  l'anno 2003 con l'aliquota unica del 5,5 per
mille,  in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.  di  fissare,  per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione unica
per  l'abitazione  principale e le relative pertinenze individuate ai
sensi dell'art. 817 del codice civile.
    (Omissis).
03X05085
    Il  comune  di  CASPOGGIO  (provincia di Sondrio) ha adottato, il
6 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    abitazione principale, 5 per mille;
    altri immobili, 6,5 per mille;
    detrazione abitazione principale Euro 118,80.
    (Omissis).
03X05086
    Il comune di CASSINA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato,
il  29  novembre  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta  comunale  sugli  immobili, istituita con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 in questo comune, con effetto dal 1° gennaio
2003:
    aliquota  al  4  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite a
abitazione principale;
    aliquota  al  4  per  mille  per  una  pertinenza  all'abitazione
principale;
    aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati.
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai   commi 48,   51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662.
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  Euro  103,30  (L. 200.000) (art. 8, comma 3, decreto
legislativo  n.  504/1992  -  art. 3,  comma  55, legge n. 662/1996),
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le
predette unita' immobiliari.
4.  per  abitazione principale s'intende la classificazione riportata
all'art. 4  del  regolamento  per  l'applicazione dell'I.C.I., quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi familiari dimorano
abitualmente.  Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
5.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).
03X05087
    Il  comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato, il
31   gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2003 le aliquote, per l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, gia' applicate nell'anno 2002,
che per comodita' si riportano come segue:
    a) aliquota  ordinaria,  6,8  per mille, da applicare a tutti gli
immobili  diversi  dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto
con contratti registrati ad inquilini residenti;
    b) aliquota  ridotta,  4,4  per mille, da applicare agli immobili
adibiti  ad  abitazione  principale  del  proprietario  o  equiparati
all'abitazione   principale  ai  sensi  dell'art. 3  del  regolamento
I.C.I., che per chiarezza si elencano di seguito:
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      l'abitazione  concessa  dal  proprietario  o  titolare di altro
diritto  reale  in  uso  gratuito a parenti o affini fino al 1° grado
residenti   nel   comune,  che  la  occupano  quale  loro  abitazione
principale,  purche'  il  proprietario  o  possessore siano anch'essi
residenti nel comune;
      due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tale  caso,  l'equiparazione all'abitazione principale
decorre  dalla  stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
      l'abitazione  posseduta.  da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dal
familiari dei possessore;
    c) aliquota  ridotta,  6  per mille, da applicare alle abitazioni
locate  a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.
431;
    d) aliquota maggiorata, 9 per mille, in applicazione dell'art. 2,
comma  4,  della  legge  9  dicembre  1998, n. 431, da applicare agli
alloggi non locati.
2.  di  approvare  le  seguenti detrazioni d'imposta: Euro 103,29 (L.
200.000), da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo  ed  alle  sue pertinenze ai sensi
dell'art. 817   del  codice  civile,  fino  a  concorrenza  del  loro
ammontare  e  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  i quale si
protrae   tale   destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e  le  sue
pertinenze  sono  adibite  ad  abitazione principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
La  suddetta  detrazione  d'imposta  non  si applica per gli immobili
equiparati   all'abitazione   principale  ai  sensi  dell'art. 3  del
succitato regolamento comunale I.C.I.
    (Omissis).
03X05088
    Il  comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il
5 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del
6   per   mille   lasciandola  quindi  inalterata  rispetto  all'anno
precedente;
2.  di  confermare anche per l'anno 2003 la detrazione di Euro 154,94
(pari  a  L.  300.000),  a suo tempo prevista nella deliberazione del
consiglio  comunale  n.  13  del  28  febbraio  1996,  in  favore dei
percettori  di  redditi  da sola pensione, o da prevalente pensione e
terreni non edificabili, non superiore a Euro 7.750,00, e proprietari
di una sola casa di abitazione.
    (Omissis).
03X05089
    Il  comune  di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato, il
14 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria, 6 per mille;
    aliquota prima casa 4,5 per mille;
    aliquota  prima  casa  anziani,  ricoverati  in  strutture  socio
assistenziali,  purche' non occupata da familiari, parenti ed altri e
se  unico  immobile  in proprieta': 4,5 per mille, inteso per anziano
chi ha compiuto sessantacinque anni di eta';
    aliquota  pertinenza  abitazione  principale  4,5 per mille, alle
seguenti condizioni:
      cat.  C6  stalle,  scuderie,  rimesse,  autorimesse costituenti
pertinenza dell'abitazione principale;
      superficie    massima    della    pertinenza   per   conseguire
l'agevolazione: mq 30 risultanti dal certificato catastale;
      distanza della pertinenza dall'abitazione principale: entro 100
m.l.;
      l'agevolazione risulta applicabile ad una sola pertinenza:
    detrazione  applicabile  alla  prima  casa:  Euro  103,29 (misura
legale).
    (Omissis).
03X05090
    Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il
10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili per
l'anno  2002  per  l'abitazione  principale determinandola al 4,5 per
mille   (quattro   virgola   cinque  per  mille)  con  detrazione  di
Euro 103,29  e  di confermare quella ordinaria nella misura del 6 per
mille;
2. di  confermare per l'anno 2003 quanto gia' previsto dalla delibera
di  consiglio  comunale n. 3 del 23 febbraio 2002 riguardo l'aliquota
agevolata  dell'imposta comunale sugli immobili determinata nello 0,5
per  mille  a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al
recupero  di unita' immobiliari inagibili od in abitabili finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse artistico od architettonico
localizzati  nei  centri  storici  ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
3. di  evidenziare  che  l'aliquota  agevolata  di  cui  sopra  sara'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari oggetto dei detti
interventi  e  per  la durata di tre anni a decorrere dall'inizio dei
lavori.
    (Omissis).
03X05091
    Il  comune  di  CASTELLO  del  MATESE  (provincia  di Caserta) ha
adottato,  il  12 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. I.C.I.:
    a) di confemare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 5 per
mille;
    b)  di  confemare la detrazione per l'abitazione principale nella
misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05092
    Il comune di CASTELSANTANGELO sul NERA (provincia di Macerata) ha
adottato,  il  27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale
immobili nella misura unica del 6 per mille.
2.  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale nella
misura annua di Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05093
    Il  comune  di  CASTIGLION  FIORENTINO  (provincia  di Arezzo) ha
adottato,  il  10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. aliquota ordinaria 6,1 per mille;
2. aliquota ridotta per abitazioni principali 5,3 per mille.
    Di   dare   atto   che   per  «abitazioni  principali»,  ai  fini
dell'applicazione  della aliquota ridotta sopraindicata, si intendono
esclusivamente:
      a)  abitazioni  di  proprieta'  dei  soggetti  passivi, ove gli
stessi risiedono e dimorano abitualmente;
      b)  abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
      c) alloggi regolermente assegnati dall'istituto autonomo per le
case popolari;
      d)  abitazioni  concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari e parenti, entro il primo grado, in linea retta (genitori o
figli)  o  collaterale  (fratelli), che le utilizzino come abitazioni
principali  acquisendovi la residenza e stabilendovi la loro abituale
dimora  e  risultino,  inoltre, privi di qualsiasi proprieta' sia nel
comune che altrove;
      e)   unita'   immobiliari   ad   uso   abitatvo  che  risultino
inutilizzate  in quanto possedute, ad esclusivo titolo di proprieta',
da  soggetti  anziani  o  disabili  che a causa delle loro condizioni
abbiano  dovuto  acquisire  la  residenza  in  istituti di ricovero o
sanitari;
      f)   pertinenze  distintamente  iscritte  in  catasto,  purche'
durevolmente,  effettivamente ed esclusivamente asservite alle unita'
immobiliari  rientranti  nella definizione di «abitazione principale»
del soggetto passivo di imposta.
    di  stabilire,  inoltre,  che  dall' imposta dovuta per le unita'
immobiliari  destinate  ad  uso  di  «abitazioni  principali» vengano
detratte,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare, Euro 103,29 (L.
200.000),  rapportati  al  periodo  dell'  anno  durante  il quale si
protrae  tale  destinazione  e suddivise tra tutti i soggetti passivi
che   adibiscono   l'immobile   di   loro  spettanza  ad  «abitazione
principale»;
    di  dare  atto  che la detrazione indicata spetta alle abitazioni
principali   come  sopra  definite  con  le  seguenti  limitazioni  e
precisazioni per i punti d) ed f):
      d)  sulle  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito  a parenti e
familiari  la  detrazione spetta, secondo i requisiti precedentemente
indicati  e  a  condizione  che  il  soggetto  passivo di imposta non
possegga altro immobile sul quale l'abbia gia' scontata fino alla sua
completa concorrenza o parzialmente;
      f)  sulle  pertinenze  distintamente  iscritte  in  catasto  la
detrazione  spetta  solo per la parte di essa eventualmente eccedente
l'imposta  dovuta  sull'  abitazione  principale,  fino alla completa
concorrenza della stessa o della eventuale quota spettante.
    (Omissis).
03X05094
    Il comune di CASTIGLIONE della PESCAIA (provincia di Grosseto) ha
adottato,  il  24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6
del  decreto  legislativo  n.  504/1992 e successive modificazioni e'
applicata  alla  base  imponibile  per  l'anno  2003,  nelle seguenti
misure:
    4 per mille per:
      unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come
definita  dall'art.  8  comma  2 del decreto legislativo n. 504/1992,
cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;
      unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e possedute
in  aggiunta  a  quella  utilizzata  come  abitazione  principale del
possessore  o  dei  suoi  familiari data in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale entro il secondo grado;
      unita'   immobiliari   (cantina,   garage,  box,  soffitta)  di
pertinenza   dell'abitazione   principale   anche   se   diversamente
accatastate;
      unita'  immobiliari  possedute  oltre  alla  prima,  locate con
contratto  regolarmente  registrato ad un soggetto residente ed usate
come abitazione principale dai locatari.
    5,5 per mille per:
      terreni agricoli;
      aree fabbricabili;
      unita'  immobiliari  nelle  quali  il  proprietario  svolge  la
propria  attivita' artigianale, commerciale, industriale sia in forma
individuale  sia  societaria  e  precisamente  le  seguenti categorie
catastali:    A10    uffici    privati,    C1-negozi,   C2-magazzini,
C3-laboratori,   C4-fabbricati  per  esercizi  sportivi,  D1-opifici,
D2-alberghi  e  pensioni, D3-teatri e cinematografi, D4-case di cura,
D5-istituti   di   credito,   D6-fabbricati  per  esercizi  sportivi,
D7-fabbricati   utilizzati   per   speciali   esigenze   industriali,
D8-fabbricati   costruiti   per   particolari  esigenze  commerciali,
D9-edifici galleggianti, D10-residence, D11-scuole, D12-posti barca e
stabilimenti balneari.
    8  per  mille per: unita' immobiliari ad uso abitativo non locati
per  i  quali,  alla  data  del  1o gennaio 2003 non risultino essere
registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.
    7  per  mille  per:  unita'  immobiliari diverse dalle abitazioni
principali e non comprese nelle fattispecie precedenti.
2.   di  confermare  in  Euro 206,58  la  detrazione  per  abitazione
principale.
    (Omissis).
03X05095
    Il   comune  di  CASTIGLIONE  d'ORCIA  (provincia  di  Siena)  ha
adottato,  il  26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare  e  riconfermare  per  l'anno  2003  le aliquote e le
detrazioni  dell'imposta  comunale  immobiliare  (I.C.I.)  cosi  come
segue:
    7 per mille aliquota oridinaria;
    5,5  per  mille  abitazione principale (come disposto dall'art. 5
del  regolamento  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  viene considerata
tale:
      l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta
o collaterale) di primo grado che vi risiedono;
      l'abitazione  posseduta  a  titolo di proprieta' o usufrutto da
cittadini  italiani non residenti nel territorio dello Stato, purche'
non locata;
    6  per  mille  alloggi locati con contratto registrato a soggetti
che  li utilizzano come dimora abituale e sono pertanto ivi residenti
a  condizione  che venga presentata apposita domanda, allegando copia
di  tale  contratto,  entro i termini di scadenza della presentazione
della dichiarazione I.C.I.;
    detrazione per abitazione principale Euro 113,62.
    (Omissis).
03X05096
    Il  comune  di CASTIONE della PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I)  da applicarsi in questo comune nella misura
pari a quella in vigore nell'esercizio precedente e precisamente:
      aliquota ordinaria 6,5 per mille;
      aliquota agevolata 5,5 per mille limitatamente agli immobili di
categoria D2 (alberghi e pensioni).
2. di  confermare  in  Euro 123,95  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  del  soggetto  passivo  e in Euro 258,23 per l'abitazione
principale  del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare
e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n.
104 del 5 febbraio 1992.
3. di   considerare  abitazione  principale  quella  nella  quale  il
contribuente  dimora  abitualmente  e  che  la  possiede  a titolo di
proprieta'  usufrutto  o altro diritto reale, nonche' quelle concesse
in  uso  gratuito  ai  parenti  in  linea retta e collaterale fino al
secondo  grado e quelle beate con contratto registrato ad un soggetto
che  la  utilizzi  come abitazione principale a norma dell'art. 8 del
regolamento  per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune.
    (Omissis).
03X05097
    Il comune di CASTRI di LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il
30   dicembre   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. confermare per l'anno 2003:
    a) l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;
    b) la detrazione sull'abitazione principale in Euro 103,29 annue.
    (Omissis).
03X05098
    Il  comune  di  CEDEGOLO  (provincia  di  Brescia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. Di confermare la determinazione per l'anno 2003 nelia misura del 6
per   mille   (sei   per   mille)  l'aliquota  dell'imposta  comunale
immobiliare  (I.C.I.), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n.
504/1992,  come  sostituito  dall'art.  3,  comma  53  della legge 23
dicembre  1996,  n.  662, per i terreni edificabii e per i fabbricati
dei  seguenti  gruppi catastali: A - B - C e delle seguenti categorie
del  gruppo  D:  D/2  -  D/3 - D/4 - D/5 - D/6 -D/8 - D/9, al fine di
agevolare  le  attivita'  che  in  essi  si svolgono normalmente, con
particolare  riferimento  alle abitazioni ed alle attivita' legate al
settore terziario;
2. di   confermare   per   l'anno  2003  l'aliquota  di  applicazione
dell'I.C.I.  nella  misura  del  7  per  mille per i fabbricati delle
seguenti  categorie  del  gruppo D: D/1 e D/7, nonche' per quelli del
gruppo  catastale  D  non  iscritti  in  catasto  di  cui al comma 3,
dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 31 dicembre 1992;
3. di  dare  atto  che  la  detrazione  dall'imposta per l'abitazione
principale e' fissata nella misura di Euro 134,27, ai sensi dell'art.
8  del  decreto  legislativo  n.  504 del 30 dicembre 1992 cosi' come
sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).
03X05099
    Il  comune  di  CEDRASCO  (provincia  di Sondrio) ha adottato, il
4 febbraio  2003  e  il  6  marzo  2003, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. I.C.I. aliquota unica del 5 per mille.
2. di  determinare,  per  l'anno  2003,  la detrazione per abitazione
principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05100
    Il  comune  di  CEPPALONI (provincia di Benevento) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2003 le seguenti le aliquote I.C.I.:
    6 per mille: abitazione principale;
    7  per  mille:  aree  fabbricabili  e tutte le unita' immobiliari
soggette   all'imposta,  diverse  da  quelle  adibite  ad  abitazioni
principali.
2.  di fissare in Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale
per l'anno 2003.
    (Omissis).
03X05101
    Il  comune  di  CEPPO  MORELLI  (provincia  di  Verbano - Cusio -
Ossola)   ha   adottato  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno finanziario 2003 le aliquote I.C.I. nelle
seguenti percentuali:
    prima casa 5 per mille;
    seconda casa e tutto quello che non e' prima casa 6,5 per mille;
    detrazione prima casa Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05102
    Il  comune  di  CERANESI  (provincia  di  Genova) ha adottato, il
30 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2003 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I.  che  sara'  applicata in questo comune nella
misura unica del 5,8 per mille
2.  di  stabilire,  per  l'anno 2003, in Euro 110,00, l'importo della
detrazione  per  tutte  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale.  Per  abitazione principale si intende quella nella quale
il  contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
di altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di  cui al presente capo si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazioni  principale  dei soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari.
    (Omissis).
03X05103
    Il  comune  di  CERETE  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, l'8
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I.  nella percentuale unica del 6 per
mille  detrazione  prima  casa  pari  a Euro 129,11 estesa anche alle
abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado.
    (Omissis).
03X05104
    Il  comune  di  CERISANO  (provincia  di  Cosenza)  ha  adottato,
l'11 marzo   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo  n.  504/1992,  le  aliquote  e  le  detrazioni  relative
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura che segue:
    6 per mille;
    detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
2.  di stabilire che ai fini dell'art. 12 del regolamento riguardante
l'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  o inabitabili e di fatto non utilizzati, cosi'
come    specificato   dall'art. 6   del   sopraccitato   regolamento,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale sussistono tali
condizioni, l'imposta e' ridotta del 50%.
    (Omissis).
03X05105
    Il  comune di CERETTO LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato,
il   30  gennaio  2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7
per mille per tutte le categorie di immobili, nonche' l'importo della
detrazione   per   l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad
abitazione principale di Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05106
    Il  comune  di  CERVIA  (provincia di Ravenna) ha adottato, il 13
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    5  per  mille per le unita' adibite ad abitazione principale, per
quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi
come  abitazione  principale,  per  l'unita'  immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che abbiano
acquisito  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
nonche' per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea
retta fino al primo grado e collaterale fino al secondo grado) che la
occupano;
    7  per  mille per le unita' abitative escluse dall'applicabilita'
dell'aliquota del 5 per mille e per le relative pertmenze;
    6,8 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  fissare,  per  l'anno  2003,  in  Euro 103,29 l'importo della
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo;
3.  di  elevare,  per  l'anno  2003,  a  Euro  258,23 l'importo della
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo limitatamente ai contribuenti ICI, in situazioni
di  particolare  disagio  economico-sociale,  facenti parte di nuclei
familiari rientranti nelle seguenti fattispecie:
    a) Famiglie   di   pensionati  -  nuclei  familiari  composti  da
pensionati  o  comunque  da  persone in condizioni non lavorative che
includano  almeno  un  pensionato  di  oltre 65 anni alla data del 1o
gennaio   2003   aventi   i  seguenti  requisiti:  reddito  familiare
complessivo  imponibile  IRPEF riferito all'anno 2002 non superiore a
Euro 7.230,40 aumentato di Euro 5.164,57 per ogni componente oltre il
primo;
    b) Famiglie  con  portatori  di  handicap  - nuclei familiari che
includano  portatori  di  handicap  (ex art. 3 della legge 5 febbraio
1992,  n.  104) con attestato di invalidita' civile aventi i seguenti
requisiti:  reddito  familiare  complessivo imponibile IRPEF riferito
all'anno 2002, non superiore a Euro 7.230,40 pro-capite;
    c) Famiglie  assistite - nuclei familiari che comprendano persone
destinatarie  di  assistenza economica e sociale a livello comunale a
norma dei regolamenti vigenti all'1° gennaio 2003;
4.  di  stabilire inoltre, per quanto concerne il punto n. 3 seguenti
principi:
    il  reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del nucleo
familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2002;
    per  reddito  pro-capite  si  intende quello che si ottiene dalla
divisione del reddito complessivo familiare imponibile IRPEF 2002 per
il  numero dei componenti del nucleo familiare risultante dallo stato
di famiglia alla data del 1° gennaio 2003;
    i  componenti  della  famiglia  non devono avere altre proprieta'
immobiliari  oltre  all'abitazione  principale  ed  eventuali annessi
servizi  (garage,  posto  macchina,  cantina...)  ne'  devono  essere
titolari  di  diritti  reali  di  godimento  su  altri immobili (uso,
usufrutto, abitazione);
    restano   escluse   dall'agevolazione   le   unita'   immobiliari
appartenenti   alle  categorie  catastali  A/1  (abitazioni  di  tipo
signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville);
    il  soggetto  passivo  interessato  e'  tenuto  a  presentare  al
Servizio  tributi  del comune di Cervia, Viale Volturno, n. 55, 48015
Cervia - Ravenna - (direttamente o tramite raccomandata a/r) entro il
termine  di  scadenza  del  versamento della prima rata, la richiesta
autocertificazione  nella  quale  dovranno  essere  indicati  i  dati
personali (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale)
ed  il  possesso  (alla  data  del  1o  gennaio  2003)  dei requisiti
richiesti   per  il  riconoscimento  del  diritto  all'aumento  della
detrazione a Euro 258,23;
    il contribuente che avra' consegnato o inviato la richiesta entro
i  suddetti  termini potra', all'atto del pagamento delle rate I.C.I.
2003, gia' tenere conto della maggior detrazione richiesta;
    l'amministrazione   si   riserva  ogni  piu'  ampia  facolta'  di
richiedere,  in  qualunque momento, l'esibizione della documentazione
ritenuta  idonea  a  comprovare  la situazione dichiarata; ogni falsa
dichiarazione sara' perseguita nei termini di legge;
    in  caso  di comproprieta' e contitolarita' sull'unita' abitativa
da   parte   di  piu'  soggetti  aventi  tutti  diritto  alla maggior
detrazione.  la  suddetta  autocertificazione  dovra' essere prodotta
separatamente da ciascun soggetto.
    (Omissis).
03X05107
    Il  comune  di  CHIESA  in  VALMALENCO  (provincia di Sondrio) ha
adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    abitazione principale 5 per mille;
    altri immobili 6,5 per mille;
    detrazione abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05108
    Il  comune  di  CHIEVE  (provincia di Cremona) ha adottato, il 19
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'I.C.I. -
Imposta  Comunale  sugli  immobili.  in questo Comune con effetto dal
1o gennaio 2003
Le aliquote sono dunque le seguenti:
    Aliquota ordinaria 5,5% per mille;
    Aliquota  ridotta  5  per mille, per abitazioni principali di cui
all'art. 18   del   regolamento   I.C.I.  e  per  unita'  immobiliari
equiparate   all'abitazione   principale   di   cui  all'art. 19  del
regolamento I.C.I.;
    Detrazione per abitazione principale Euro 104,00;
    La  stessa  detrazione e' elevata a Euro 156,00 nei casi previsti
dalla categoria a) e b) delIart. 20, comma 3 del regolamento I.C.I. e
precisamente:
    a) Soggetti   passivi   nel  cui  nucleo  familiare  (per  nucleo
familiare   si   intendono   tutte   le   persone   risultanti  dalle
certificazioni  anagrafiche)  e'  compresa  una  persona disabile con
handicap  accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 oppure
sia  presente  persona  con riconosciuto grado di invalidita' al 100%
oppure  sia  presente  un  infermo  non  autosufficiente provvisto di
certificazione  della competente autorita' attestante l'infermita' al
100%;
    b) Soggetti  passivi  ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) qualora si
verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni:
      1.  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale sia
l'unico   immobile  per  il  quale  il  contribuente  e/o  gli  altri
componenti  il  nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il
territorio  nazionale (non si considera l'eventuale possesso di C/6 e
di C/2 pertinenziali all'abitazione principale);
      2.  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale sia
iscritta  al  Nuovo  Catasto  Edilizio  Urbano in una delle categorie
catastali A2, A3, A4, A5, A6;
      3.  il  reddito  lordo  riferito  all'intero  nucleo  familiare
(risultante  dalla  documentazione  anagrafica)  per l'anno d'imposta
precedente  a  quello  d'imposizione non deve essere superiore a Euro
10.000,00  elevato  a   e 13.300,00 se il coniuge e' a
carico.  Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori Euro 600,00
per ogni altro familiare a carico.
    L'applicazione   del   suddetto  beneficio  e'  subordinata  alla
presentazione  da  parte del soggetto passivo interessato di apposita
autocertificazione da presentare entro il termine ultimo previsto per
la   presentazione  della  denuncia  di  variazione  I.C.I.  relativa
all'anno  oggetto  d'imposta  presso  l'ufficio tributi del comune di
Chieve.
    (Omissis).
03X05109
    Il  comune di CHIGNOLO d'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    abitazione principale 4 per mille;
    pertinenze dell'abitazione principale 4 per mille;
    altri fabbricati e terreni 7 per mille;
    detrazioni per abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05110
    Il  comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 13
gennaio  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura del 5,3 per mille;
2.  di  confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione
principale  nella  misura  del 4,3 per mille e di fissare la relativa
detrazione d'imposta nella misura di Euro 104,00;
3. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota LC.I. nella misura dell'1
per  mille  per  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili e per
immobili  di  interesse  artistico  o architettonico, localizzati nel
centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.
    (Omissis).
03X05111
    Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
2. di  determinare per l'anno 2003 l'aliquota che verra' applicata in
questo comune nella misura del 5,5 per mille.
    (Omissis).
03X05112
    Il  comune  di  CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
3 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  fissare,  anche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma   53,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  le  aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  -  I.C.I.,  nella misura che
segue:
      aliquota ordinaria 7 per mille;
      aliquota  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale 5 per mille.
    (Omissis).
03X05113
    Il  comune  di  CINGOLI  (provincia  di Macerata) ha adottato, il
23 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini
I.C.I. a valere per l'anno 2003:
      aliquota abitazione principale: 5 per mille;
      detrazione per abitazione principale: L. 230.000 - Euro 118,78;
      aliquota altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille;
      aliquota  4  per  mille  a  favore  di proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico  e architettonico localizzati nei centri storici
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
    L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio lavori.
    (Omissis).
03X05114
    Il  comune  di  CITTADELLA  (provincia  di Padova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2003  (omissis)  le  aliquote relative
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), come segue:
    terreni agricoli: 4 per mille;
    abitazione   principale   e   relative  pertinenze  (comprese  le
abitazioni  concesse  in  comodato  a parenti e affini entro il primo
grado): 4 per mille;
    abitazioni   locate,   con   regolare   contratto  registrato,  e
abitazioni non equiparate ad abitazioni principali: 5 per mille;
    alloggi  tenuti  a  disposizione  per  almeno  12 mesi e relative
pertinenze  (in quanto non locati con regolare contratto registrato o
non concessi in comodato): 7 per mille;
    unita'  immobiliari  appartenenti alle categorie catastali: B, C,
D,  A/10  (escluse  le pertinenze delle abitazioni principali): 5 per
mille;
    unita'  immobiliari adibiti ad attivita' direzionali, commerciali
e produttive tenute a disposizione per almeno 12 mesi: 7 per mille;
    aree edificabili: 6 per mille;
    per ogni altra tipologia non sopraindicata: 5 per mille.
2.  di  proporre  al  Consiglio  comunale l'aumento, per l'anno 2003,
delle   detrazioni   relative  all'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) come segue:
    detrazione per abitazione principale: Euro 115,00;
    detrazione  per  abitazione  principale  entro fascia di rispetto
elettrodotti come da P.R.G.: Euro 230,00;
    detrazione  per  abitazione  principale  (che deve essere l'unico
immobile  posseduto  a  titolo di proprieta', usufrutto o abitazione)
posseduta  da contribuenti con eta' superiore a 65 anni e con reddito
familiare  derivante  da  pensione minima, fissata per l'anno 2002 in
Euro 5.105,00, oltre al reddito dell'abitazione (con esclusione delle
categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9): Euro 270,00;
    detrazione  per  abitazione  principale  (che deve essere l'unico
immobile  posseduto  a  titolo di proprieta', usufrutto o abitazione)
posseduta   da  contribuenti  con  un  reddito  annuo  familiare  non
superiore a Euro 20.658,27 e nel cui nucleo familiare sia presente un
componente  con  invalidita'  riconosciuta  superiore  all'85%,  (con
esclusione   delle   categorie   catastali  A/1,  A/7,  A/8  e  A/9):
Euro 270,00
    (Omissis).
03X05115
    Il  comune  di  CIVEZZA (provincia di Imperia) ha adottato, il 20
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare  le  aliquote  I.C.I.  per l'anno 2003, cosi' come di
seguito riportate:
    aliquota ordinaria: 7 per mille;
    aliquota  ridotta  per  abitazione  principale:  5  per  mille  e
detrazione di Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05116
    Il  comune  di  CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) ha adottato, il
21 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria al 7 per mille.
2.  stabilire,  ai  sensi  del  comma  53  dell'art. 3 della legge n.
662/1996,  le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli
immobili   (I.C.I.),   le   cui  superfici  insistono  interamente  o
prevalentemente  sul  territorio del comune di Civitavecchia, secondo
le diverse destinazioni d'uso:
    a) in  misura del 4,9 per mille per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/1;
    b) in misura del 4,9 per mille per le unita' immobiliari concesse
in  uso  gratuito  da  persone fisiche ad un familiare entro il primo
grado  di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi
abbia la residenza anagrafica;
    c) in  misura  del  4,9  per  mille per le pertinenze (garage e/o
cantina)  costituenti  parti  integranti  della abitazione principale
ancorche'  distintamente  iscritte  al  catasto purche' ubicate nello
stesso edificio o complesso immobiliare;
    d) in  misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in
aggiunta all'abitazione principale;
    e) in  misura  del  7  per  mille  per  fabbricati  con categoria
catastale D;
    f) terreni agricoli esenti;
    g) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con
categoria catastale A/1;
    h) in  misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare, posseduta
a  titolo  di  proprieta'  od  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
    i) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;
    j) in  misura  del  7 per mille per le pertinenze non costituenti
parte  integrante  dell'abitazione  principale  e  non  ubicate nello
stesso edificio o complesso immobiliare;
    k) in  misura  del  6,5  per  mille  per  unita'  immobiliari  di
categoria  catastale  da  A/2  a  A/8, locate con appositi «contratti
tipo»  registrati  (ex  legge n. 431/1999 art. 5, comma 2) a studenti
non  residenti  iscritti  ai corsi universitari tenuti presso la sede
locale del Polo Universitario.
3. di   fissare   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  una  detrazione ordinaria pari a Euro 103,29 ed approvare
l'unito  prospetto  contenente  le categorie dei soggetti beneficiari
delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di Euro 258,23;
4.  di approvare lo schema delle aliquote I.C.I. per l'anno 2003 e lo
schema  delle  detrazioni che formano parte integrante della presente
deliberazione.

DETRAZIONI  DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2003
PROPRIETARI  DI  UNICO  IMMOBILE  E  PERTINENZE  (garage e/o cantina)
DIRETTAMENTE OCCUPATE
=====================================================================
 |Detrazione massima ammessa per   |
 |l'abitazione principale          |Categoria dei beneficiari
=====================================================================
 |                                 |A favore dei pensionati
 |                                 |ultrasessantenni per i quali la
 |                                 |somma dei redditi componenti la
 |                                 |scheda anagrafica non superi
 |                                 |Euro 10.329 annui, ai fini
A|Euro 206,58                      |dell'imponibile IRPEF
---------------------------------------------------------------------
 |                                 |A favore dei pensionati
 |                                 |ultrasessantenni per i quali la
 |                                 |somma dei redditi componenti la
 |                                 |scheda anagrafica non superi
 |                                 |Euro 12.911 annui, ai fini
B|Euro 154,94                      |dell'imponibile IRPEF
---------------------------------------------------------------------
 |                                 |A favore dei contribuenti nella
 |                                 |cui scheda anagrafica e' presente
 |                                 |una persona portatrice di
 |                                 |Handicap (percentuali di
 |                                 |invalidita' superiore al 75%) e
 |                                 |la somma dei redditi componenti
 |                                 |la scheda anagrafica non superi
 |                                 |Euro 28.405 annui ai fini
C|Euro 258,23                      |imponibile IRPEF

  ALIQUOTE I.C.I. - ANNO 2003 ALIQUOTA ORDINARIA 2003 - 7 PER MILLE
=====================================================================
Variazioni all'aliquota ordinaria:                     |
=====================================================================
  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  |
ad esclusione della cat. catastale A/1 (detrazione     |
Euro 103,29)....                                       |4,9 per mille
---------------------------------------------------------------------
  pertinenze costituenti parti integranti              |
dell'abitazione principale, ancorche' distintamente    |
iscritte al catasto, purche' ubicate nello stesso      |
edificio o complesso immobiliare....                   |4,9 per mille
---------------------------------------------------------------------
  immobile concesso in uso gratuito solo ed            |
esclusivamente ad un familiare entro il primo grado di |
parentela (padre/figlio) che lo utilizzi come          |
abitazione principale, ed ivi abbia residenza          |
anagrafica....                                         |4,9 per mille
---------------------------------------------------------------------
  pertinenze non costituenti parte integrante          |
dell'abitazione principale (non ubicate nello stesso   |
edificio o complesso immobiliare....                   |  7 per mille
---------------------------------------------------------------------
  immobile posseduto in aggiunta all'abitazione        |
principale....                                         |  7 per mille
---------------------------------------------------------------------
  unita' immobiliare (da A/2 a A/8) locate con appositi|
{contratti tipo} registrati ai sensi della legge n.    |
431/1999, art. 5, comma 2, a studenti non residenti    |
iscritti presso il Polo Universitario di               |
Civitavecchia....                                      |6,5 per mille
---------------------------------------------------------------------
  unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta'  |
od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la |
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito |
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non |
risulti locata....                                     |  4 per mille
---------------------------------------------------------------------
  per fabbricati con categoria catastale D....         |  7 per mille
---------------------------------------------------------------------
  per abitazioni di tipo signorile con cat. catastale  |
A/1....                                                |  7 per mille
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  aree fabbricabili....                                |  7 per mille
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  terreni agricoli....                                 |     Esenti

    La   detrazione   ordinaria   dell'imposta  solo  sull'abitazione
principale e' di Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05117
    Il  comune  di  COLI  (provincia  di  Piacenza) ha adottato, il 7
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
unica  del  6 per  mille  e di fissare la detrazione per l'abitazione
principale e pertinenze in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05118
    Il comune di COLOGNO al SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato,
il  17  dicembre  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
      a) unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale 5 per
mille;
      b) altre unita' immobiliari 5 per mille;
      e) terreni agricoli 5 per mille;
      d) aree edificabili 5 per mille;
2.  di  determinare  per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale;
3.  di  stabilire  per  l'anno  2003  l'elevazione  della  detrazione
spettante  in  misura  pari  a  Euro 258,23  e,  comunque,  non oltre
l'imposta  dovuta,  per  le  abitazioni principali della categoria di
contribuenti  costituita  da  famiglie  con  presenza di inabili, con
percentuale   superiore   al   65%,   con   reddito  complessivo  del
contribuente  inferiore  a  Euro 15.000,00 che posseggono nell'intero
territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono.
    (Omissis).
03X05119
    Il  comune  di CONSIGLIO di RUMO (provincia di Como) ha adottato,
il   7   marzo   2003,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    a) abitazione diversa da quella principale ed alloggi non locati:
6 per mille della base imponibile;
    b) abitazione  principale  ed  altri  immobili: 4 per mille della
base imponibile.
    (Omissis).
03X05120
    Il  comune  di  CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di stabilire ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta
comunale  sugli Immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio
2003, le seguenti aliquote diversificate:
    a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille.
    b) aliquota  diversificata:  viene individuata una aliquota nella
misura  del  7  per  mille, ai sensi delIart. 3, comma 53 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle
abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite
ad abitazione (comprese le pertinenze) diverse dalla prima abitazione
che  siano  tenute  a disposizione dei proprietari e comunque sfitti,
nonche' per gli immobili diversi dalle abitazioni consistenti in aree
edificabili.
    c) aliquota  agevolata  speciale:  viene individuata una aliquota
nella  misura  del  4 per mille a favore dei proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  ovvero  finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico  ed  architettonico,  ai  sensi dell'art. 1, comma 5, legge
27 dicembre   1997,   n.   449.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle unita' immobiliari succitate per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
2.  di  stabilire  altresi'  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 129,11
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).
03X05121
    Il  comune  di  CORANA  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato,  il
5 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2003 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili - I. C.I. nella misura del 5 per mille;
2. di  stabilire  l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di Euro 103,30.
    (Omissis).
03X05122
    Il  comune  di CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 6 marzo
2003,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1. stabilire nella misura seguente le aliquote dell'I.C.I. per l'anno
2003:
    aliquota unica per tutti gli immobili 6 per mille;
    per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale
l'aliquota e' del 5 per mille.
2.  stabilire  in  Euro 103,29 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
03X05123
    Il  comune  di  CORNALE  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2003 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  I.C.I.  - nella misura del 6 per mille per tutti gli
immobili;
2. di  stabilire  l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura obbligatoria di legge.
    (Omissis).
03X05124
    Il  comune  di  CORTIGLIONE  (provincia di Asti) ha adottato il 7
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2003,  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata da questo comune nella misura unica del cinque per mille.
    (Omissis).
03X05125
    Il  comune  di  COSSERIA  (provincia  di  Savona) ha adottato, il
19 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    a) aliquota ordinaria: nella misura del 6 per mille;
    b) aliquota agevolata per abitazione principale e abitazione data
in comodato gratuito: nella misura del 5,7 per mille.
2. di  stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli
effetti   dell'I.C.I.   relativa   all'anno   2003  nella  misura  di
Euro 104,00.
    (Omissis).
03X05126