(parte 3)
    Il  comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il
4 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.l.)  da  valere per questo comune con
effetto dal 1o gennaio 2003:
    aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
    aliquota ridotta, nella misura dei 5 per mille per l'immobile (ed
annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonche' per gli
altri immobili in premessa elencati.
    I. aliquota ridotta da applicare:
      per   le   persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
nonche' relative pertinenze (box C6): 5 per mille;
    II.  aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche  soggetti
passivi,  per  le  unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
    III.  aliquota  da  applicare  a tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
    IV.  aliquota  da  applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stesse posseduti nel comune: 7 per
mille;
    V.  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti da enti od
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art. 7  della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
      organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per
mille;
      cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre 1991, n 381,
iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;
    VI.  aliquota  agevolata  in  favore  di proprietari che eseguono
interventi volti:
      al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5
per mille;
      al   recupero   di   immobili   di   interesse   artistico   od
architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;
da  applicare  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi  per  la durata di tre anni dall'inizio lavori, cosi' come
previsto dall'art. 1, comma 5, delIa legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    VII.  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti passivi e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 258,23.
    (Omissis).
03X0547
    Il  comune  di  PIGRA  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il 21
dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare, fissando per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura cosi' come segue:
    abitazione principale 5 per mille;
    tutti gli altri immobili 6 per mille.
2.  di  applicare  la  sola  detrazione  d'imposta  di Euro 103,30 in
ragione  annua  per  ogni  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
    (Omissis).
03X05248
    Il  comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il
13 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 119,00;
aliquota ordinaria altri immobili: 5,8 per mille.
    (Omissis).
03X05249
    Il  comune  di PIOBESI d'ALBA (provincia di Como) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2003, la misura della detrazione I.C.I.
da  applicare  all'abitazione  principale,  nella misura prevista per
legge, pari ad Euro 103,29;
2.  di  prendere  atto della determinazione dell'aliquota, anno 2003,
nella  misura unica del 5 per mille fissata dalla Giunta comunale con
atto  deliberativo  n.  74/19.12.2002,  dando  atto  che  cosi' viene
consentito il pareggio del bilancio di previsione 2003.
    (Omissis).
03X05250
    Il  comune  di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il
27 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    aliquota unica: 6 per mille;
    riduzioni d'imposta: nessuna;
    detrazione  unica:  Euro  103,29  (pari  a L. 200.000) per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.
    (Omissis).
03X05251
    Il  comune di Polesella (provincia di Rovigo)
ha  adottato,  il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2003, l'aliquota nella misura unica del
5,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
    (Omissis).
03X05252
    Il comune di Pollone (provincia di Biella) ha
adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2003, nella seguente misura:
    immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 6 per mille;
    immobili adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze: 5,5
per mille;
    abitazioni non locate: 7 per mille;
    ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze: 6 per mille;
2.  di  dare  atto che la detrazione dell'imposta e' quella stabilita
dal  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05253
    Il  comune  di Poppi (provincia di Arezzo) ha
adottato,  il  25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta  comunale  sugli  immobili, in questo Comune, con effetto daI
1o° gennaio 2003:
    a) 7  per  mille  per  aree  fabbricabili  ed immobili adibiti ad
abitazioni  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale per i
quali  non  risulti  stipulato  un  regolare  contratto di locazione,
comodato  od  uso  gratuito  di  durata  non inferiore ai dodici mesi
nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti;
    b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati;
confermando cosi le tariffe gia' in vigore per l'anno 2002 cosi' come
approvate  dalla deliberazione di codice civile n. 29 del 12 febbraio
2002;
2.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
e' verificata;
3.  di  dare  atto  che nella determinazione delle aliquote di cui al
capo  1  e  nella  definizione della detrazione di cui al capo 2 sono
state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario
del  bilancio  annuale di previsione del comune e che i provvedimenti
sopra disposti rispettano tale equilibrio.
    (Omissis).
03X05254
    Il  comune  di Porte (provincia di Torino) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
    aliquota  nella  misura  del  5,5  per  mille  per l'applicazione
dell'I.C.I. sugli immobili prime case;
    aliquota  nella  misura  del  6,5  per  mille  per l'applicazione
dell'I.C.I. sugli altri immobili;
    di  stabilire  la  detrazione  dell'I.C.I.  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale in Euro
154,94.
    (Omissis).
03X05255
    Il  comune  di Praso (provincia di Trento) ha
adottato,  il  19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2003, (omissis) la detrazione dell'imposta
dovuta  per  unita'  immobiliari  direttamente  adibite ad abitazione
principale  del soggetto passivo I.C.I. - di cui all'art. 8, comma 3,
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e  successive
modifiche, in Euro 130,00.
    (Omissis).
03X05256
    Il  comune  di  PRATA  d'ANSIDONIA  (provincia  di  L'Aquila)  ha
adottato,  il  15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di   stabilire   nella   misura   del  5  per  mille  l'aliquota  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.
    (Omissis).
03X05257
    Il  comune di Presezzo (provincia di Bergamo)
ha  adottato  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  l'anno  2003,  la  seguente aliquota ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
    aliquota ridotta per:
      abitazione   principale  (unita'  immobiliare  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usofrutto o
altro  diritto  reale,  e  i  suoi familiari dimorano abitualmente) e
relative pertinenze: 5 per mille;
      abitazioni  concesse in uso gratuito tra parenti o affini entro
il  secondo  grado  a seguito di autocertificazione del concedente: 5
per mille;
      abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usofrutto da
anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata 5 per mille;
    detrazione per abitazione principale Euro 140.00;
    aliquota ordinaria per:
      altri fabbricati; alloggi liberi non locati; aree fabbricabili;
terreni agricoli: 7 per mille.
    (Omissis).
03X05258
    Il  comune di Pulfero (provincia di Udine) ha
adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota   per   abitazione   principale  ed  unita'  immobiliari
equiparate: 5 per mille;
    detrazione per l'abitazione principale ed unita' equiparate: Euro
104,00;
    esenzione totale per i terreni agricoli.
    (Omissis).
03X05259
    Il  comune  di Quiliano (provincia di Savona)
ha  adottato,  il  19 febbraio  2003,  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    5,3  per  mille  l'aliquota  in  favore  delle  persone  fisiche,
soggetti  passivi  e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel Comune, per unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
    4  per  mille  per  gli  immobili  locati, a titolo di abitazione
principale,  sulla  base dei contratti individuati dall'art. 2, comma
3,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  431.  Per  usufruire di tale
aliquota  l'interessato  deve  presentare all'ufficio casa del comune
un'autocertificazione  redatta  su  apposito  modulo  nella  quale si
attesti  l'esistenza  delle  condizioni  stabilite per l'applicazione
dell'aliquota agevolata ed il beneficio decorre dal mese successivo a
quello  dell'inoltro  della  comunicazione.  Dovra'  essere  altresi'
comunicato  con  le  stesse  modalita' il venir meno delle condizioni
autocertificate;
    9 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate
o  tenute  a  disposizione  e per le quali non risultano essere stati
registrati  contratti  di  locazione da almeno due anni alla data del
1o gennaio 2003.
Non  vengono  considerati  «immobili  non  locati»  gli  immobili non
utilizzati  per  causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione
straordinaria).  A  dette unita' viene applicata l'aliquota ordinaria
del 7 per mille.
Inoltre   il  soggetto  passivo  non  deve  applicare  tale  aliquota
maggiorata  del  9 per mille nel caso in cui nell'immobile abbiano la
residenza  parenti  fino  al terzo grado e affini fino al secondo. In
tal   caso   si   applichera'  l'aliquota  ridotta  per  l'abitazione
principale  (se  vi  risiedono  parenti entro il primo grado in linea
retta  come prevede il regolamento comunale I.C.I.) ovvero l'aliquota
ordinaria  del  7  per  mille  (per  gli  altri  gradi di parentela e
d'affinita);
    7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili;
    di  confermare  in  Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8.
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).
03X05260
    Il  comune  di  RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 10
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  per  l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli
immobili e' fissata nella misura del 7 per mille.
2. Nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 4 del regolamento
comunale sono previste le seguenti aliquote differenziate, detrazioni
ed agevolazioni:
  1)  abitazione principale e pertinenze delle abitazioni principali,
art. 4, comma 1 del regolamento I.C.I.: a) aliquota 4,5 per mille, b)
detrazione Euro 103,29 (L. 200.000);
  2)   abitazione  principale  occupate  da  disabili  con  grado  di
invalidita' pari al 100%: a) aliquota 4,5 per mille, b) detrazione di
Euro 154,94 (L. 300.000);
  3)  abitazione  principale occupate da un nucleo familiare composto
solo  da  anziani  oltre  i  70 anni, con reddito complessivo ai fini
IRPEF  non  superiore a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000 per nucleo): a)
aliquota 4,5 per mille, b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000);
  4)  case  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in linea retta o
collaterale  entro il secondo grado, art. 4, comma 4, del regolamento
I.C.I.:  a)  aliquota  7  per  mille,  b)  detrazione Euro 103,29 (L.
200.000);
  5) case date in locazione a persone che vi risiedono, art. 4, comma
5 del regolamento I.C.I.: a) aliquota 7 per mille, b) detrazione Euro
103,29 (L. 200.000).
    (Omissis).
03X05261
    Il  comune  di REGGIOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il   20  gennaio  2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota l.C.l. per l'anno 2003 nella misura del
6,3 per mille;
2.  di  determinare  per  l'anno  2003  nella  misura del 5 per mille
l'aliquota   da   applicarsi  agli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale   del   contribuente,   ed   alle   pertinenze.   indicate
rispettivamente  negli articoli. 16 e 18 del regolamento comunale per
l'applicazione dell'l.C.I.;
3.  di  determinare  altresi'  per l'anno 2003 nelle misure del 7 per
mille l'aliquota da applicarsi agli alloggi non locati;
4.  di approvare altresi' l'aumento della detrazione da euro 103,29 a
euro  154,94  sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  dei soggetti passivi in possesso dei seguenti
requisiti:
  1 - Pensionati
    a)  l'appartamento,  al  1o gennaio  2003  deve  essere abitato e
l'unica  unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6
posseduta  dal  contribuente  a  titolo  di  proprieta',  diritto  di
usufrutto,  uso  o  abitazione  con  un  immobile  classificato nella
categoria catastale C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e
con  un  immobile  di  categoria  C6 o C7 destinato ed effettivamente
utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.
    b)  di  essere in condizione non lavorativa, con un reddito annuo
da  pensione,  riferito  all'anno 2002, non superiore a euro 9.473,73
lordi nel caso di famiglia anagrafica costituita da un'unica persona,
elevato  a  euro  15.603,79  nel  caso di famiglia, nella definizione
prevista  dal  regolamento  anagrafico,  composta  da  due persone. I
suddetti  limiti sono ulteriormente elevati di euro 1.022,99 per ogni
ulteriore  familiare  fiscalmente  a  carico  del  contribuente. Sono
pertanto  escluse  dalle  suddette agevolazioni le famiglie composte.
oltre che dal pensionato, da altre persone non pensionate titolari di
reddito proprio;
  2 - Altre situazioni di bisogno
    a)  l'appartamento,  al  1o gennaio  2003  deve  essere abitato e
l'unica  unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6
posseduta  dal  contribuente  a  titolo  di  proprieta',  diritto  di
usufrutto,  uso  o  abitazione  con  un  immobile  classificato nella
categoria catastale C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e
con  un  immobile  di  categoria  C6 o C7 destinato ed effettivamente
utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;
    b)  famiglia  anagrafica  composta  da  almeno  due componenti al
1o gennaio  2003  con  un  reddito  familiare  non  superiore  a euro
15.603,79 annui lordi nel caso di famiglia di due componenti. reddito
aumentato  di euro 2.786.40 per ogni componente superiore al secondo.
Il reddito di riferimento e' quello dell'anno 2002.
    (Omissis).
03X05262
    Il  comune  di  REINO  (provincia di Benevento) ha adottato, il 5
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
per  l'anno  2003,  l'aliquota  I.C.I.  per  il  comune  di Reino, e'
stabilita nella misura del 5 per mille;
di  stabilire  l'applicazione  della detrazione di L. 200.000 (valida
per  tutti  i  contribuenti)  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
    (Omissis)
03X05263
    Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato,
il   15   marzo   2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella
misura del 5 per mille ed in particolare:
  a)  per  l'abitazione  principale l'aliquota nella misura del 5 per
mille;
  b)  per  le  pertinenze dell'abitazione principale, l'aliquota e' 5
per  mille  e  la detrazione concorre in diminuzione dell'imposta. Si
considerano pertinenze gli immobili classificati nelle categorie C/2,
C/6 e C/7;
  c)  per  i  fabbricati  e  le  loro  pertinenze  destinati  ad  uso
industriale,  artigianale,  commerciale  e  direzionale  (categorie A
10-C1-C2-C3-D1-D2-D5-D7-D8-D10) si distinguono i seguenti casi:
    se   utilizzati   direttamente  dal  proprietario  l'aliquota  da
applicare e' del 6 per mille;
    per le unita' cedute in locazione l'aliquota e' del 7 per mille;
    per  gli  immobili  non  locali  e comunque tenuti a disposizione
l'aliquota e' fissata 8 per mille;
  d) per i terreni agricoli l'aliquota del 6 per mille;
  e)  per  le  abitazioni  e  pertinenze  cedute in affitto e le aree
fabbricabili l'aliquota del 7 per mille;
  f) per le unita' immobiliari non destinate ad abitazione principale
del  proprietario,  che non risultino locate e per le quali non siano
stati  registrati  contratti  di  locazione  e,  comunque,  tenute  a
disposizione, 8 per mille;
  g)   inoltre   e'   da   considerarsi  abitazione  principale,  con
conseguente applicazione dell'aliquota del 5 per mille:
    quella  concessa  in  uso  gratuito  a parenti di primo e secondo
grado  (figli,  nonni, genitori, nipoti di nonni, fratelli, sorelle).
La  detrazione  nella  misura  di  Euro 104,00 spetta soltanto se non
usufruita  per  altro  immobile  da  almeno  un  componente il nucleo
familiare;
    quella  posseduta dall'anziano o disabile trasferitosi in casa di
riposo o istituti di cura. L'aliquota del 5 per mille e la detrazione
spettano soltanto se l'immobile non risulta locato o concesso a terzi
a titolo oneroso.
    Le  agevolazioni  sopra  elencate  verranno concesse a seguito di
regolare presentazione di opportuna certificazione.
2. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni d'imposta:
  Euro  104,00  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale per i residenti;
  di concedere la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale
di  Euro 207,00,  su richiesta scritta del contribuente, nei seguenti
casi:
    nucleo  familiare  con  la  presenza  di  convivente portatore di
handicap, cosi' come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992
n. 104;
    nucleo  familiare  composto  da  uno  o  piu' pensionati titolari
esclusivamente  di  redditi  da  pensione  sociale  (Euro  295,85)  o
pensione  integrata  al  minimo  (Euro  402,12) o titolare di assegno
sociale (Euro 358,99) comunque non cumulabili sui redditi 2002.
    (Omissis).
03X05264
    Il  comune  di  RIVE  (provincia  di Vercelli) ha adottato, il 10
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2003 nelle seguenti misure:
  abitazione  principale,  aree fabbricabili, terreni agricoli, altri
fabbricati, aliquota unica 5 per mille.
    (Omissis).
03X05265
    Il comune di ROCCA de' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il
15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale
immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille;
2.  di  stabilire  per  l'anno 2003 le seguenti agevolazioni relative
all'imposta  comunale  sugli  immobili:  Euro 103,29 detrazione prima
casa;
3. di stabilire l'invio dei bollettini, da parte dell'esattore G.E.C.
spa,  contestualmente all'emissione delle bollette dei ruoli raccolta
rifiuti,  al  fine di contenere le spese. In caso non fosse possibile
l'invio   contemporaneo  non  si  procedera'  al  singolo  avvio  dei
bollettini  I.C.I.;  in  alternativa  l'amministrazione  mettera' gli
stessi a disposizione presso gli uffici comunali e postale.
    (Omissis).
03X05266
    Il  comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il
19   febbraio   2003,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  prorogare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2003 nella misura unica del 7 per mille.
    (Omissis).
03X05267
    Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forli' - Cesena) ha
adottato,  l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di confermare, per i motivi ed i fini espressi in narrativa e che qui
si  intendono  integralmente  richiamati,  l'aliquota del 6 per mille
relativa  all'imposta  comunale  sugli  immobili  a valere per l'anno
2003.
    (Omissis).
03X05268
    Il  comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il
25   febbraio   2003,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
2.  di  confermare,  per  l'anno  2003  le  aliquote I.C.I. applicate
nell'anno 2002, cosi' specificate:
    unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
    altri fabbricati: 7 per mille;
    aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille;
3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura
di Euro 113,620;
    (Omissis).
03X05269
    Il  comune  di  ROCCAVIONE  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il
19 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  del  5,7  per  mille per le
seguenti fattispecie:
  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze:  per le abitazioni
principali  di  anziani  ospitati presso la casa di riposo si applica
l'aliquota  agevolata  del  5,7  per  mille  e  la detrazione di Euro
103,29;
  abitazioni  e  relative pertinenze ceduta in locazione con regolare
contratto di affitto a residenti;
  aree fabbricabili.
2.  di  mantenere  l'aliquota  agevolata, pari al 3 per mille, per la
durata  di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di
recupero  di  immobili  inagibili  ovvero  inabitabili, giusto quanto
previsto  dalla  legge  15  dicembre  1997, n. 446, art. 59, comma 1,
lettera h);
3.  di  confermare  l'aliquota  differenziata  del  6,5  per mille le
seguenti fattispecie:
  seconde case e case a disposizione;
  fabbricati   adibiti  ad  attivita'  produttive,  rientranti  nella
categoria C/1 e relative pertinenze (C/2, C/3, C/4, C/7).
4.  di  stabilire  l'aliquota del 7 per mille per i locali adibiti ad
attivita' produttive, rientranti nella categoria D.
5.  di  mantenere  la  detrazione  di  Euro  103,29  per l'abitazione
principale  e  alloggi  ceduti  in  uso  gratuito  a parenti entro il
secondo grado in linea retta, residenti nel comune.
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento dell'I.C.I.,
approvato  in  data  21  dicembre  1999, l'alloggio concesso in uso a
parenti  in  linea  retta  entro  il  secondo  grado  avra' lo stesso
trattamento dell'abitazione principale.
    (Omissis).
03X05270
    Il  comune  di RODENGO SAIANO (provincia di Brescia) ha adottato,
il  30  dicembre  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    5 per mille sull'abitazione principale;
    6 per mille su tutti gli altri immobili;
2. di approvare le agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. previste
per i possessori di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale cosi' come qui appresso specificato:

=====================================================================
  CATEGORIA   |             DESCRIZIONE             |   DETRAZIONE
=====================================================================
     A/2      |      Abitazione di tipo civile      |  Euro 123,95
     A/3      |    Abitazione di tipo economico     |  Euro 142,03
     A/4      |     Abitazione di tipo popolare     |  Euro 152,35
     A/5      |  Abitazione di tipo ultrapopolare   |  Euro 152,35
     A/6      |      Abitazione di tipo rurale      |  Euro 152,35
     A/11     |    Abitazione ed alloggi tipici     |  Euro 152,35

    (Omissis).
03X05271
    Il  comune  di  ROMANO  DI  LOMBARDIA  (provincia  di Bergamo) ha
adottato,  il  21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I)  che sara' applicata in questo Comune, nella
misura del 5 per mille;
2.  di  confermare  altresi'  per l'anno 2003 l'aumento a Euro 139,44
della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti
ad  abitazione  principale per i soggetti passivi dell'imposta che si
trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
    a) reddito  familiare  derivante esclusivamente da pensione e che
non  superi l'importo di due pensioni integrate I.N.P.S. (nel reddito
familiare  cosi'  calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito
derivante dall'abitazione tassata);
    b) possesso  solo  ed  esclusivamente  di  abitazione  principale
appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
      A/2 abitazioni di tipo civile;
      A/3 abitazioni di tipo economico;
      A/4 abitazione di tipo popolare;
      A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
      A/6 abitazione di tipo rurale;
3.   di   assimilare   all'abitazione   principale,   ai   fini   del
riconoscimento   della   relativa  detrazione,  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    (Omissis).
03X05272
    Il  comune  di  ROSSANA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 17
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria 7 per mille;
    aliquota ridotta 4,8 per mille,
con  detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29
rapportate ad anno, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dai soggetti passivi
persone  fisiche  e  dai  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  nonche'  per  quelle  locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
    (Omissis).
03X05273
    Il  comune  di  S. ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha
adottato,  il  5  marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I al 6 per mille.
    (Omissis).
03X05274
    Il  comune  di S. STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  27  febbraio  2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determiinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) con effetto per l'anno 2003, nella misura del
    5,5   per   mille   per   tutti   gli   altri   immobili  diversi
dall'abitazione  principale,  (aree fabbricabili, altri fabbricati) -
Aliquota ordinaria;
    4,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze - aliquota ridotta;
di  confermare  la  detrazione  da  applicare  all'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05275
    Il  comune  di  S.  GREGORIO  da  SASSOLA  (provincia di Roma) ha
adottato,  il  6  marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    a) aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
6 per mille;
    b) aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1: 6 per mille;
    c) aliquota  da  applicare  a  tutti  i  soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
    d) aliquota  da  applicare  ai  soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi poseduti nel comune: 6 per
mille;
    e) aliquota  agevola  a  per  gli  immobili  posseduti da enti ed
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art. 7  decreto legislativo n. 504/1992,
compresi nelle seguenti tipologie:
      organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per
mille;
      cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;º
      f) aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  (50%)  per  i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968,  n.  15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare  L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari'.  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
    (Omissis).
03X05276
    Il  comune  di  SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 28
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di determinare, (omissis), ed in applicazione del disposto di cui
all'art. 49,   comma   2   della   legge  n.  449/1997,  le  aliquote
dall'imposta  comunale  sugli  immobili  I.C.I.  per l'anno 2003 come
appresso:
    abitazioni  principali  e  sue  pertinenze  (art. 4,  regolamento
I.C.I.): 5 per mille;
    aliquota ordinaria: 7 per mille;
    fabbricati  dichiarati  inagibili  o inabitabili: imposta ridotta
del 50%;
    detrazione abitazione principale: Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05277
    Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il
10   febbraio   2003,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2003, le
aliquote  per  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  come di seguito
riportato:
    4,50  per  mille  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo;
    5,50 per mille per tutti gli altri immobili;
2.   di   riconoscere,  per  l'anno  2003,  unicamente  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, la detrazione unica fissa pari ad Euro 103,29;
3.  di  dare  atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo
sulle  unita'  immobiliari  destinate  ad  abitazioni,  se  locate  o
comunque  concesse  a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come
abitazione principale, non potranno fruire, per le unita' immobiliari
medesime, della detrazione di cui al precedente punto 2);
4.  di  stabilire  nel  2  per  mille  l'aliquota  I.C.I. a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nel  centro  storico, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
5.  di  dare  atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1,
comma  5  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato
alla  Finanziaria  per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui
al  precedente punto 4) verra' riconosciuta per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).
03X05278
    Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato, il
27   febbraio   2003,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria: 7 per mille;
    aliquota  ridotta: 5 per mille per le unita' inimobiliari adibite
ad  abitazione  principale e relative pertinenze possedute da persone
fisiche  aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da
soci  assegnatari  di  Cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
purche'  residenti nel comune ovvero possedute a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate.
    (Omissis).
03X05279
    Il  comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   13   marzo   2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  determinate  con deliberazione G.M. n. 16/2002 nelle
seguenti misure:
    a) 4,5  per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di
abitazione principale;
    b) 7  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di  dare  atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta
per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a
L.  200.000  come  stabilito  dall'art.  3,  comma 55, della legge n.
662/1996.
    (Omissis).
03X05280
    Il  comune  di  SALTRIO  (provincia  di  Varese)  ha adottato, il
6 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
ha  fissato  l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2003 e la detrazione in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05281
    Il  comune  di  SALVIROLA  (provincia  di Cremona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di  determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5 per mille;
2. di determinare in Euro 154,94 la detrazione I.C.I. per l'anno 2003
per  le  persone ultrasessantacinquenni, proprietarie di unica unita'
immobiliare   adibita   ad   abitazione   principale   ed  avente  le
caratteristiche  previste  per le categorie catastali A2, A3, A4, A5,
A6,  che  vivono  da  sole  o  con  a  carico unicamente un familiare
portatore  di  handicap,  con  reddito  annuo  lordo  non superiore a
Euro 9.296,22.
    (Omissis).
03X05282
    Il  comune  di  SAN BASILE (provincia di Cosenza) ha adottato, il
20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2003  nella  misura  del  5,5  per mille
l'aliquota   unica  per  l'applicazione  nel  comune  di  San  Basile
dell'imposta  comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e successive modificazioni,
integrazioni e sostituzioni;
di  confermare  altresi'  l'importo  della  detrazione  per  la prima
abitazione in Euro 108,45.
    (Omissis).
03X05283
    Il  comune  di  SAN  FELICE  sul  PANARO (provincia di Modena) ha
adottato,  il 9 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2003 nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota per l'applicazione l.C.I.;
2.  di  determinare  per  l'anno  2003  la  detrazione di Euro 103,29
dell'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale;
3.   di   considerare   abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta,  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto, da anziani o
disabili  che  abbiano  la  residenza  presso  istituti di ricovero o
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione che la
medesima  non  risulti  locata,  nonche' l'abitazione concessa in uso
gratuito  a  parenti  in  linea retta fino al primo grado e che nella
stessa hanno stabilito la propria residenza.
    (Omissis).
03X05284
    Il  comune  di  SAN  FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato,  il  30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2003, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
di  determinare,  altresi', nella misura di Euro 103,29 Ia detrazione
d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali,
in conformita' alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2.
    (Omissis).
03X05285
    Il  comune  di  SAN  GIORGIO  LUCANO  (provincia  di  Matera)  ha
adottato,  il  14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di  confermare,  anche  per  l'anno  2003, l'aliquota I.C.I. nella
misura del 6 per mille per le abitazioni;
2. di  confermare,  per  l'anno  2003,  in  Euro 103,29 la detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
3. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del
5 per mille per le aree fabbricabili.
    (Omissis).
03X05286
    Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  ILARIONE  (provincia di Verona) ha
adottato,  il  13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
5,5   per   mille,   senza   alcuna  diversificazione,  agevolazione,
riduzione,  ad  eccezione  della  detrazione,  prevista  per legge, a
favore delle abitazioni principali stabilita in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05287
    Il  comune  di  SAN  PIETRO  in  CASALE (provincia di Bologna) ha
adottato,  il  30 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  fissare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2003 nella misura del 7 per mille.
2. di differenziare l'aliquota come segue:
    a) A1 - 4,3 per mille per abitazione principale come disciplinata
dalla  legge  e dall'art. 12, comma 1, 4 e 5 del regolamento comunale
I.C.I.;
    b) al 4,5 per mille per:
      immobili  gia'  dichiarati  inagibili ed inabitabili e di fatto
non  utilizzati,  per  i  quali sia in atto l'intervento di recupero,
agevolazione  per  un  massimo  di  tre  anni  a  decorrere dall'anno
successivo  a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4,
regolamento comunale I.C.I.);
      immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei
quali   svolgono   l'attivita',   penalizzati   economicamente  dalla
protratta   chiusura  al  traffico  per  lavori  di  oltre  sei  mesi
(agevolazione  rapportata  al  periodo  dell'anno  in cui si realizza
Iinterruzione) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
      immobili  classificati  al  gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente
posseduti  da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro
in  Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura
dell'attivita) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);
      terreni  agricoli  sui  quali viene realizzato un intervento di
riequilibrio  ecologico  (agevolazione  per  anni  cinque a decorrere
dall'anno   di   realizzazione  dell'intervento)  (art. 10,  comma 4,
regolamento comunale I.C.I.);
      abitazioni  concesse  in  uso  gratuito  a parenti ed affini di
primo  grado  (agevolazione  da  applicarsi  per  gli  effettivi mesi
durante i quali si verifica tale situazione);
      immobili  posseduti  ed  utilizzati  da imprese commerciali che
aprono  l'attivita'  nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione
per 60 mesi a decorrere da quello di apertura);
3.   di   confermare,   per  l'anno  2003,  l'esonero  dal  pagamento
dell'I.C.I.  per  le  ONLUS  secondo  quanto  previsto all'art. 4 del
regolamento  delle  entrate  e  per le abitazioni locate a seguito di
convenzione sottoscritta con l'Amministrazione comunale (agevolazione
per l'intera durata della convenzione);
4.  di  incrementare  la  detrazione  per  abitazione  principale  ad
Euro 120,00.
5.  di  stabilire  che  i  contribuenti,  per  se'  e  per  gli altri
contitolari,  interessati  alle riduzioni di aliquota di cui al punto
2b)  del  presente  atto  dovranno  presentare apposita istanza, pena
l'esclusione,   entro  i  termini  previsti  per  Ia  consegna  della
dichiarazione di variazione I.C.I. anno 2003.
    (Omissis).
03X05288
    Il  comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (provincia di Alessandria)
ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,85 per mille;
    b) aliquota  diversificata:  viene individuata una aliquota nella
misura  del  4,5  per  mille  per gli immobili posseduti e adibiti ad
abitazione principale;
2.  di  stabilire  altresi'  la  detrazione per abitazione principale
nella  somma  di Euro 104,00 che verra' sottratta dall'imposta dovuta
fino a concorrenza del suo ammontare;
3. di dare atto che la detrazione di cui sopra deve essere rapportata
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale.
    (Omissis).
03X05289
    Il  comune  di  SAN  VENANZO  (provincia di Terni) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di  fissare,  per  l'anno  2003,  nella  misura  del 5,6 per mille
l'aliquota  I.C.I.  sulle abitazioni principali e relative pertinenze
cosi' come definite dal regolamento comunale vigente in materia;
2. di  fissare,  per  l'anno  2003,  nella  misura  del 6,8 per mille
l'aliquota  I.C.I.  ordinaria  da  applicare su tutte le tipologie di
immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze.
3. di  aumentare,  per  l'anno  2003,  la  detrazione sull'abitazione
principale  da  Euro 103,29  a  Euro 154,94 limitatamente ai seguenti
soggetti:
    a) a   coloro   che  contemporaneamente  soddisfino  le  seguenti
condizioni:
      occupano  da  soli  l'abitazione  (condizione questa che dovra'
essere  provata  dai  beneficiari  della  riduzione,  oltre che dalle
risultanze  anagrafiche attraverso autocertificazione da redigersi ai
sensi delle disposizioni vigenti;
      siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa;
      abbiano  un  reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, desumibile
dall'ultima  dichiarazione  utile,  derivante  unicamente da pensione
INPS non superiore a Euro 4.907,00;
    b) a   coloro   che  contemporaneamente  soddisfino  le  seguenti
condizioni:
      coniugi  che  occupino  da soli l'abitazione (condizione questa
che  dovra' essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che
dalle   risultanze   anagrafiche,  attraverso  autocertificazione  da
redigersi ai sensi delle disposizioni vigenti);
      siano  proprietari  di  un'unica abitazione e risiedano in essa
(il  proprietario  potra'  essere  uno  dei due coniugi o entrambi in
percentuali uguali o diverse);
      abbiano  un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF complessivo,
desumibile  dall'ultima  dichiarazione utile, derivante unicamente da
pensione INPS non superiore a Euro 6.714,00.
L'elevazione  della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94 di cui ai
punti  a)  e  b)  verra' concessa soltanto a coloro che presenteranno
improrogabilmente entro il 30 luglio 2003 apposita autocertificazione
ai sensi disposizioni vigenti, contenente le seguenti dichiarazioni:
      che  i/il  richiedenti/e  non  sono/e'  proprietari/o  di altre
abitazioni oltre a quella per la quale chiedono e Ia elevazione della
detrazione:
      che  i/il  richiedenti/e  sono/e'  effettivamente  gli  unici/o
occupanti/e dell'abitazione oggetto dell'agevolazione:
      il/i  richiedente/i  non  percepisce/ono di altri redditi oltre
alla  pensione  INPS  e  che  lo  stesso  non  superi l'importo annuo
imponibile  ai  fini  IRPEF  di  Euro 4.907,00  nel  caso di un unico
soggetto e di Euro 6.714,00 nel caso di coniugi.
4.  di  dare  alto  che  la detrazione sull'abitazione principale, ad
eccezione  di  quanto tassativamente indicato al precedente punto 3),
e' pari ad Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05290
    Il  comune  di  SANDRIGO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il
13 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di determinare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria
I.C.I. da applicarsi per l'anno 2003;
2.  di  stabilire un'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille da
applicare  al valore dei fabbricati, adibiti ad abitazione principale
e relative pertinenze, come sopra precisato;
3.  di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale sono detratte, fino a concorrenza
del  suo  ammontare,  Euro  104,00  rapportate  al  periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
4.  di  stabilire,  inoltre,  anche  per  l'anno  2003,  che  per  la
determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari
l'importo  di  Euro 104,00 di cui sopra sia elevato a Euro 181,00 per
le categorie, di cui all'articolo 5 del regolamento per la disciplina
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e  di  confermare come segue
l'importo  del  reddito  di  riferimento  per la seconda categoria di
disagio economico-sociale:
      Euro 7.231,00 per nucleo formato da un componente;
      Euro 10.330,00 per nucleo formato da due componenti;
      Euro 12.395,00 per nucleo formato da tre o piu' componenti;
reddito   desunto  dalla  dichiarazione  dei  redditi  delle  persone
fisiche, da presentarsi in corso d'anno, per i redditi 2002.
    (Omissis).
03X05291
    Il  comune  di  SANFRE'  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 21
gennaio  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno 2003, nella misura unica del 5.5 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504;
2.  di  confermare,  in  Euro  103,29  la  detrazione prevista per le
abitazioni principali.
    (Omissis).
03X05292
    Il  comune di SANTA FIORA (provincia di Grosseto) ha adottato, il
6  marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
    1)  aliquota  ordinaria  I.C.I.,  di  cui  all'art. 6 del decreto
legislativo n. 504/1992, nella misura del 6,5 per mille;
    2)  aliquota  del  5,5  per mille per le persone fisiche soggetti
passivi,  ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,   residenti   nel   territorio  del  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale.  Sono
equiparate alle abitazioni principali:
      a) le   pertinenze  dell'abitazione  principale  (box,  garage,
cantina,  soffitta,  ecc.)  purche'  ubicate  nello stesso edificio o
complesso  immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale o ad
essa  collegate  funzionalmente,  ancorche' distintamente iscritte in
catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale
di  godimento,  anche  se in quota parte, dell'abitazione nella quale
abitualmente  dimora  sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente  ed  esclusivamente  asservita alla predetta abitazione.
Per  questo  aspetto  l'agevolazione  della detrazione si concretizza
nella  facolta'  di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la
parte  dell'importo  della  detrazione che non ha trovato capienza in
sede  di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del
valore  delle  pertinenze  continua  ad  essere  effettuata secondo i
criteri generali;
      b) quelle  concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea retta
entro  il  primo  grado,  e  da  questi  utilizzata  come  abitazione
principale;
      c) l'unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      d) l'abitazione  locata con contratto registrato a soggetto che
le utilizzi come abitazione principale;
    3)  aliquota  del  5  per  mille  per  le unita' immobiliari, non
adibite  ad  abitazione  principale  ma  ad  attivita'  commerciali e
produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D;
    4)  aliquota  del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni,
decorrente  dalla  data  di  fine lavori, relativamente ai fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili;
    5)  aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  e  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico  o  architettonico o volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
di   stabilire   in   Euro  150,00  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
    (Omissis).
03X05293
    Il  comune di SANT'ANGELO dei LOMBARDI (provincia di Avellino) ha
adottato,  il  4  marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
I.  di  stabilire  per  l'anno  2003  la  suddivisione  delle diverse
tipologie d'immobili in relazione alle aliquote d'imposta alle stesse
applicabili, come appresso descritto:
    1) aliquota ridotta da applicare:
      per   le   persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
5,5 per mille;
      per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;
      per   le   pertinenze   dell'abitazione   principale  anche  se
distintamente  iscritte  in  catasto  ubicate nello stesso edificio o
complesso  immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale: 5,5
per mille;
      per   le  unita'  immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  con
scrittura  privata registrata a parenti in linea retta, a prescindere
dal  grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le
utilizzano come abitazione principale: 5,5 per mille;
    2)  aliquota  del  4,90  per  mille per gli immobili di categoria
catastale  C1 (negozi e botteghe) C2 (magazzini e locali di deposito)
C3  (laboratori  per  arti  e  mestieri), utilizzati direttamente dai
proprietari  o  locati  con  contratto registrato, per l'esercizio di
nuove  attivita'  commerciali o artigianali, site nel centro storico,
nelle  seguenti strade: 1. via Mancini; 2. via Dietro le Mura; 3. via
Roma;  4.  corso  Vittorio  Emanuele;  5.  piazza Garibaldi; 6 piazza
Umberto I;
    3)  aliquota  ordinaria 7 per mille per tutti gli altri immobili,
non individuati nei precedenti punti;
II. i soggetti di cui al punto 2) in possesso dei necessari requisiti
potranno  applicare  la riduzione al momento delle prescritte rate di
pagamento  dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, far
pervenire  al  Comune, entro il termine della rata di saldo, apposita
dichiarazione  su  modello predisposto dall'ufficio, per gli immobili
non  locati,  contratto  di  locazione  registrato,  per gli immobili
locati;
III.  di  stabilire  che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare  Euro  103,29  (L. 200.000)
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima  si  verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per
le  predette  unita'  immobiliari,  e'  inoltre  stabilito  che:  per
abitazione  principale  s'intende quella nella quale il contribuente,
che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto
reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
IV.  di  riconoscere  che  la detrazione per abitazione principale e'
applicabile   anche   alle   pertinenze   dell'abitazione  principale
eventualmente  non  gia' assorbita dall'abitazione principale (art. 5
regolamento l.C.I.);
V.  di  riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per
le    pertinenze   dell'abitazione   principale,   come   individuate
neIl'art. 5   deI  regolamento  l.C.l.,  e'  applicabile  anche  alle
abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea
retta,  a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il
quarto grado.
    (Omissis).
03X05294
    Il  comune  di  SAVIORE  dell'ADAMELLO  (provincia di Brescia) ha
adottato,  il  20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di confermare la determinazione per l'anno 2003 nella misura del 6
per  mille  l'aliquota  unica  dell'imposta  comunale  immobiliare  -
l.C.l., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come
sostituito  dall'art. 3,  comma  53  della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
2.  di  dare  atto  che  la  detrazione dall'imposta per l'abitazione
principale  e'  fissata  nella  misura  di  Euro 103,30, oltre ad una
riduzione dell'imposta pari al 40 per cento, ai sensi dell'articolo 8
del  decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre  1992 cosi' come
sostituito  dall'art.  3,  comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
    (Omissis).
03X05295
    Il  comune  di  SAVOGNA  (provincia  di  Udine) ha adottato, il 5
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    aliquota   per   abitazione   principale  ed  unita'  immobiliari
equiparate, 4,5 per mille;
    detrazione  per l'abitazione principale ed unita' equiparate Euro
104,00;
    esenzione totale per i terreni agricoli.
    (Omissis).
03X05296
    Il  comune  di SERRA de' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato,
il   3   marzo   2003,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare nella seguente misura Ialiquota I.C.I. per l'anno
2003:
    aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille;
    aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille per:
      a.  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche'
all'unita'   immobiliare   considerata   pertinenza   dell'abitazione
principale  classificata  o classificabile nelle categorie C/2, C/6 e
C/7,  destinata  ed  effettivamente  utilizzata  in modo  durevole  a
servizio  dell'abitazione  principale  anche  se non, appartiene allo
stesso fabbricato;
      b.  unita'  immobiliare  considerata  abitazione  principale  e
concessa  in  uso  gratuito  a  parenti  in linea retta fino al sesto
grado;
      c.  unita'  immobiliare  che  ai sensi del comma 56 dell'art. 3
della legge n. 662/1996 adibita ad abitazione e posseduta a titolo di
proprieta'  ed  usufrutto  da  anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di  ricovero  permanente a condizione che la
stessa non risulti locata;
2.  di  confermare  per  l'anno  2003  la detrazione per l'abitazione
principale in Euro 113,60 limitatamente ai paragrafi /1.a. e 1.c.
    (Omissis).
03X05297
    Il  comune  di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato,
il  30  dicembre  2002,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  sugli  immobili per l'anno
2003, nella misura del 7 per mille.
    (Omissis).
03X05298
    Il  comune  di  SERRE  (provincia  di Salerno) ha adottato, il 25
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2003 l'aliquota unica del 6 per mille, da
applicare a qualsiasi fattispecie immobiliare;
di  confermare per l'anno 2003 la detrazione per gli immobili adibiti
ad  abitazione  principale e relative pertinenze nella misura di Euro
103,29.
    (Omissis).
03X05299
    Il  comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il
18   febbraio   2003,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad
usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;
    detrazione per l'immobile principale: Euro 103,29;
    terreni edificabili: 5 per mille.
    (Omissis).
03X05300
    Il  comune  di  SIGILLO  (provincia  di  Perugia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'imposta
comunale   sugli   immobili  (I.C.I.),  da  calcolare  sulla  rendita
catastale rivalutata del 5 per mille:
    abitazione  principale  e  relative pertinenze: aliquota 5,75 per
mille;
    altri immobili ed aree edificabili: aliquota 7 per mille.
2.  di  confermare  la  detrazione per l'abitazione principale a Euro
103,29.
    (Omissis).
03X05301
    Il  comune di SIMERI CRICHI (provincia di Catanzaro) ha adottato,
il   3   marzo   2003,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    aliquota  del  7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta
all'abitazione  principale, per gli immobili diversi dalle abitazioni
e per i terreni edificabili;
    aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale.
2.  fissare  in  Euro  103,29  la  detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  fino  a
concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.
    (Omissis).
03X05302
    Il  comune  di  SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 21
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  per l'anno 2003 le aliquote da applicare alla base imponibile per
il  calcolo  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  e  la
detrazione  di  cui  all'art. 8,  comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992,  come  sostituito  dall'art. 3,  comma  55,  della legge n.
662/96,  sono  confermate  nelle  misure  in  vigore per l'anno 2002,
ossia:
    unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale, C1 e D7: 5
per mille;
    immobili diversi dalla abitazione principale: 6,5 per mille;
    detrazione   sulle   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale: Euro 129,11.
2.  di  dare  atto, sulla base di provvedimenti agli atti del comune,
che  il  funzionario  comunale  per  l'esercizio  delle funzioni, dei
poteri  e  dei  compiti  di  cui  all'art. 11,  comma  4, del decreto
legislativo  n.  504/92,  succitato,  e'  il funzionario responsabile
dell'area  economico-finanziaria,  ossia il ragioniere capo dell'Ente
Aldo Benincasa, coadiuvato nella gestione dell'imposta comunale sugli
immobili, dalla sig.ra Silvana Giglia.
    (Omissis).
03X05303
    Il  comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2003,  nella  misura  del  5  per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.)
istituita con decreto-legge n. 504/92, e in Euro 103,29 la detrazione
per l'abitazione principale.
    (Omissis).
03X05304
    Il comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato, il 3 marzo
2003,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1. abitazione principale: 5 per mille (con detrazione annuale di Euro
103,29).
2.   unita'   immobiliari   censite  nel  gruppo  C/6  di  pertinenza
dell'abitazione principale: 5 per mille (esclusi box affittati).
3.  alloggi concessi in comodato o in uso gratuito a parenti in linea
retta  (art. 75  del codice civile): 5 per mille (per poter rientrare
in  questa  tipologia  gli  interessati  devono  presentare  apposita
dichiarazione su modulo fornito dall'ufficio tributi del comune).
4.  unita' residenziali locate secondo contratti tipo (sono le unita'
residenziali  affittate  con  contratti  d'affitto  tipo sottoscritti
dalle  organizzazioni  Sunia,  Sicet,  Conia, in rappresentanza degli
inquilini  e  Ape  in  rappresentanza  della  proprieta'  edilizia  e
depositati  presso  gli  uffici  comunali:  5 per mille (contratti ai
sensi della legge n. 431/98).
5. aree fabbricabili; 5,5 per mille.
6. unita' immobiliari classificate nel gruppo «D»: 6 per mille.
7.  unita'  residenziali  sfitte:  (sono  le  unita' residenziali non
occupate  - neanche occasionalmente o saltuariamente - e gli immobili
privi  di  allacciamento  Enel  e, dove possibile, acquedotto): 6 per
mille.
8.  a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero
di   unita'   immobiliari   inagibili   o  inabitabili  o  interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici  ovvero  volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo   di  sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata,
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per  la  durata  di  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori: 2 per mille
(l'aliquota   agevolata   e'  applicata,  limitatamente  alle  unita'
immobiiari  di  oggetto  di detti interventi e per la durata tre anni
dall'inizio dei lavori).
9.  altri fabbricati non rientranti nelle precedenti tipologie: 6 per
mille.
    (Omissis).
03X05305
    Il  comune  di  SOLESINO  (provincia di Padova) ha adottato, il 6
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
unica  del 5,5 per mille per tutti gli immobili, e con una detrazione
di Euro 103,29 per le abitazioni principali.
2.  di  applicare, per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate
ed agevolazioni:
    fabbricati  ad  uso  abitativo  non locati, si applica l'aliquota
massima del 7 per mille;
    fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente dell'attivita', la
costruzione  e  l'alienazione  degli  immobili,  aliquota del 4,5 per
mille.  Tale  agevolazione non potra' essere applicata per un periodo
superiore a 3 anni, con i limiti di carattere oggettivo, soggettivo e
temporale di seguito riportati.
    L'ambito oggettivo: l'aliquota minima viene calcolata su tutte le
categorie  di  fabbricati  che  siano stati costruiti dalle imprese e
rappresentino  per  le  stesse  rimanenze di magazzino. Al contrario,
quindi   il   beneficio  non  puo'  essere  concesso  per  le  unita'
immobiliari  acquistate  dal soggetto passivo o destinate a far parte
del   patrimonio  immobilizzato  dello  stesso.  Occorrera',  quindi,
verificare  le  risultanze  contabili  del contribuente allo scopo di
accertare le modalita' di annotazione del fabbricato.
    L'ambito  soggettivo: l'agevolazione spetta alle sole imprese che
esercitano  in via esclusiva o prevalente, l'attivita' di costruzione
di immobili, mentre e' da escludere per le immobiliari pure (gestione
e compravendita di immobili).
    L'ambito  temporale:  il  periodo  di  applicazione dell'aliquota
nella  misura del 4,5 per mille non potra' eccedere i 3 anni, dopo di
che   il   fabbricato  ancora  invenduto  dovra'  scontare  l'imposta
ordinaria.  Il  meccanismo  di  calcolo  del 4,5 per mille sul valore
catastale  del  fabbricato, decorre dalla data in cui questo e' stato
ultimato  (o  se  precedente dalla data di utilizzo oggettivo) sino a
quella  di  cessione  ovvero, se antecedente, sino allo scadere dei 3
anni dall'ultimazione.
    (Omissis).
03X05306
    Il  comune  di SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  che  l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003
e'  fissata  nella  misura  pari  al  5,5 per mille per le abitazioni
principali  e  le  loro pertinenze e nella misura pari al 6 per mille
per tutti gli altri immobili presenti sul territorio comunale;
2.  che  la  detrazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
sia  stabilita  nella  misura  indicata  nell'allegato, facente parte
integrante della presente deliberazione;
    (Omissis).
ALLEGATO:  La  detrazione  I.C.I.  per  l'abitazione principale e' la
seguente:
    a  favore  di  tutti  i  possessori  di  immobili  adibiti ad uso
abitazione principale Euro 103,29;
    a  favore  delle  famiglie  che  abbiano  al  proprio  interno un
portatore  di  handicap  e  che  abbiano un reddito complessivo annuo
lordo  fino  a  Euro 51.645,69 detrazione per l'abitazione principale
pari a Euro 139,44;
a favore delle seguenti categorie di cittadini:
    1. pensionati.
    2. coniugi a carico dei pensionati.
    3.  disoccupati  per  almeno  6  mesi nell'anno 2002 regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento.
    4.  Lavoratori  posti  in  cassa  integrazione o in mobilita' per
almeno  6  mesi  nell'anno 2002 che non possiedono, anche a titolo di
usufrutto,  altri  immobili  o  quote  non  superiori  a  1/3  del 2°
immobile,  escluso  il  box di pertinenza dell'abitazione principale,
saranno applicate le seguenti detrazioni:
=====================================================================
                | Euro 206,58 1a |                 |
   Componenti   |   fascia di    | Euro 154,94 2a  | Euro 129,11 3a
nucleo familiare|    reddito     |fascia di reddito|fascia di reddito
=====================================================================
   1 persona    | Euro 5.525,06  |  Euro 6.445,90  |  Euro 7.366,74
---------------------------------------------------------------------
   2 persone    | Euro 9.117,01  |  Euro10.824,42  |  Euro12.155,85
---------------------------------------------------------------------
   3 persone    | Euro11.713,24  |  Euro13.665,45  |  Euro15.622,82
---------------------------------------------------------------------
   4 persone    | Euro13.995,98  |  Euro16.299,38  |  Euro18.644,09

    Il   reddito  si  intende  complessivo  annuo  lordo  per  nucleo
familiare.
    Di  tali  detrazioni  non  potranno  usufruire  i  cittadini  non
appartenenti  alle  categorie  citate e quelli possessori di immobili
classificati a catasto come A/1, A/6, A/7, A/8, A/9 o i possessori di
immobili il cui valore catastale sia superiore a Euro 41.316,55.
    (Omissis).
03X05307
    Il comune di SOTTO il MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo)
ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote:
    aliquota ordinaria del 7 per mille;
    aliquota  ridotta  del  5  per  mille per abitazione principale e
pertinenze.
2.  di  dare  atto  che  l'aliquota  pari  al  5 per mille e relative
detrazioni  vengono  applicate  anche alle abitazioni concesse in uso
gratuito, come da regolamento comunale di applicazione dell'imposta.
3.  di determinare la detrazione per l'abitazione principale e per le
abitazioni  concesse  in  uso  gratuito in Euro 129,11 mentre in Euro
154,94 a favore di invalidi con invalidita' di almeno 67% certificata
dall'A.S.L.  e  a favore di anziani (ultra-sessantenni) ricoverati in
case di riposo.
    (Omissis).
03X05308
    Il  comune  di  SPERONE  (provincia  di Avellino) ha adottato, il
7 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
per  l'anno  2003  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.) sia fissata nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).
03X05309
    Il  comune  di SUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.   di  fissare,  per  l'anno  2003  nella  misura  sotto  indicata,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
e   successive   modifiche  ed  integrazioni:  per  tutte  le  unita'
immobiliari,  a  qualsiasi  uso  adibite, individuate o individuabili
nelle  categorie catastali A-B-C-D-E (se ed in quanto dovute) nonche'
per le aree fabbricabili: aliquota unica 6 per mille.
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art. 8,  comma  3,  del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2003, la
seguente detrazione d'imposta: per gli immobili adibiti ad abitazione
principale  e  per le relative pertinenze: detrazione d'imposta nella
misura di Euro 108,00 ex L. 209.117 in ragione annua.
3.  dare  atto  che, ai sensi del vigente regolamento comunale per la
disciplina  dell'I.C.I.  ed  ai fini della detrazione d'imposta sopra
indicata:
    a)  le  abitazioni  e  le  relative  pertinenze  concesse  in uso
gratuito  a parenti in linea retta entro il primo° grado civile (solo
tra  genitori  e  figli  o  viceversa), sono equiparate ad abitazioni
principali, sempreche' vi abbiano stabilito la propria residenza;
    b)  le unita' inimobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di
usufrutto,  dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o sanitario a seguito di ricovero permanente,
sono  equiparate  ad  abitazione  principale,  a  condizione  che non
risultino locate.
    (Omissis).
03X05310
    Il  comune  di  TARSIA  (provincia  di Cosenza) ha adottato, il 5
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
I.  di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli
immobili,  in  questo  comune,  con effetto dal 1o gennaio 2002, come
segue:
    1.  aliquota  ridotta,  da  applicare:(1)        per  le  persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
      per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille.
    2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille.
    3.  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 6 per mille.
    4.  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille.
    5.  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti da enti od
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art. 7  della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
      5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per
mille;
      5.2.  cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille.
    6.  aliquota  agevolata(2)  in favore di proprietari che eseguono
interventi volti:
      a)  al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitati: 4
per mille;
      b) al   recupero   di   immobili   di  interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;
      c) alla   realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali: 4 per mille:
      d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;
da  applicare  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi'
come  previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
    7.  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille.
    8. aliquota agevolata speciale(3) del 5,5 per mille, per le unita
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma
3, della legge n. 431/1998.
    9.  aliquota  speciale(4) del 5,5 per mille, per gli immobili non
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni;
II.  di  stabilire  nella  misura del 4 per mille, per un periodo non
superiore  a 4(5) anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per
beneficiare   dell'aliquota   agevolata   l'impresa  deve  effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione, con avviso che la stessa e destinata alla vendita. Entro
15  giorni  dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al
comune  i  dati  relativi  agli  acquirenti  e la data del contratto.
L'aliquota  stabilita  dal  presente  Capo e' applicata dalla data di
ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
III.  di  stabilire  che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del suo ammontare, Euro 103,29(6) rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente  alla  quota  per la quale la destinazione medesima
si'  verifica.  Per  la  determinazione  dell'imposta  dovuta  per le
predette unita' immobiliari. e' inoltre(7) stabilito che:
    a) l'importo   di   Euro  103.29  di  cui  sopra  sia  elevato  a
Euro............   (&ul;)(8)   e   comunque   non   oltre   l'importo
dell'imposta dovuta;
    b) sia  applicata  l'ulteriore  riduzione del (.................)
per cento.(9)
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  ad  abitazione principale dei soci assegnatari,
nonche'  gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari.
IV. (omissis).
V.  di  dare  atto  che nella determinazione delle aliquote di cui al
capo  I  e  di  quanto oggetto del capo IV, nonche' nella definizione
della  riduzione  o  detrazione  di  cui  al capo V sono state tenute
presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio
annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti
rispettano tale equilibrio.
    (Omissis).
    (1) L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria - comunque non
inferiore al 4 per mille - puo' essere deliberata:
      a)  soltanto  per  le  abitazioni  principali  possedute  dalle
persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa;
      b) soltanto per gli alloggi locali a soggetti che li utilizzano
come dimora abituale;
      c)  congiuntamente  per  le  unita'  immobiliari  di  cui  alle
precedenti lettere a) e b).
    Il  comune  puo'  anche stabilire due aliquote ridotte di diversa
misura  -  sempre  non  inferiore  al  4 per mille - ma per le unita'
immobiliari  di  cui  alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla
lettera b).
    (2) Anche inferiore al 4 per mille.
    (3) Anche inferiore al 4 per mille.
    (4)  Anche  superiore  al 7 per mille - ma entro il 9 per mille -
nei  soli  comuni  ad  alta  tensione abitativa di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1988, n. 551.
    (5) L'adozione di tale agevolazione e' facoltativa; il Consiglio,
eventualmente,  deve stabilire il periodo di applicazione nel massimo
di tre anni.
    (6) E' opportuno per maggiore semplificazione adottare una misura
di detrazione arrotondata all'euro, ad es. 104,00.
    (7)  L'elevazione  della detrazione o, in alternativa, l'adozione
della  riduzione  dell'imposta  e'  facoltativa; il Consiglio qualora
decida l'applicazione di una delle due agevolazioni deve stabilire la
misura.
    (8) La detrazione e' stabilita, in misura unica:
      fra  il minimo di Euro 103,29 ed il massimo di euro 258,23, nel
rispetto  dell'equilibrio  del  bilancio  (art. 8,  comma 3,  decreto
legislativo   n.  504/1992,  sost.  dall'art. 3,  comma 5,  legge  n.
662/1996);
      in  misura  non  superiore  a  Euro 258,23 e fino a concorrenza
dell'imposta  dovuta.  In  tal  caso  il  comune  non  puo' stabilire
un'aliquota  superiore  a  quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute  a  disposizione del contribuente di cui al precedente capo I,
n. 3 (art. 58, comma 3, decreto legislativo n. 446/1997).
    (9) Fino ad un massimo del 50% dell'imposta dovuta. 03X05311
    Il  comune  di TAURANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 20
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  e  determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I.  per  l'anno  2003  nella  misura  del  6  per mille
rapportato al valore degli immobili; di riconfermare la detrazione dI
Euro  103,29 per l'unita' urbana adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, senza altre differenziazioni e agevolazioni e senza
applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni.
    (Omissis).
03X05312
    Il  comune  di  TAVAZZANO  con  VILLAVESCO (provincia di Lodi) ha
adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.   di   stabilire  con  effetto  dal  1o gennaio  2003,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  -  I.C.I.  -  nelle seguenti
misure:
    abitazione principale aliquota del 6 per mille;
    abitazione  in  aggiunta  all'abitazione  principale, alloggi non
locati  e  immobili  diversi  dalle  abitazioni  aliquota deI 6,9 per
mille;
    detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05313
    Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 10
marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire, per i motivi di cui in narrativa, le sottoelencate
aliquote  dell'Imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare
per l'anno 2003:
    ordinaria: 6,5 per mille;
    abitazione principale: 5 per mille.
    (Omissis).
03X05314
    Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   25  febbraio  2003  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di stabilire le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2003 come segue:
    5,3  per  mille - per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  e  relative  pertinenze, con detrazione (art. 8, comma 2,
decreto  legislativo  504/1992  e  successive  modficazioni)  di Euro
104,00;
    per  le  unita' immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi
come abitazione principale (senza alcuna detrazione);
    per  le  abitazioni concesse a titolo gratuito a parenti in linea
retta di primo grado, a condizione che ne abbiano la residenza (senza
alcuna detrazione);
    7  per  mille  -  per tutti gli altri immobili non compresi nelle
precedenti fattispecie.
    (Omissis).
03X05315
    Il  comune  di  TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il
6 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
del  7  per  mille  per  tutte  le  categorie  di immobili nonche' la
detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29;
    (Omissis).
03X05316
    Il  comune  di  TOCENO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del
5,5 per mille;
2.  di  fissare  in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
03X05317
    Il  comune  di  TORELLA  del  SANNIO (provincia di Campobasso) ha
adottato,  il  5  marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per l'anno 2003, nella misura unica del 5 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  da applicare per
tutti  i  fabbricati  ed  aree  cadenti  nel  territorio  comunale ed
assoggettabili a tale imposta;
2.  di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura
minima di legge pari a Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05318
    Il  comune  di TORRE BORMIDA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
12   novembre   2002,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003, come segue:
    5,75  per  mille  -  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale - (residenza primaª casa);
    6,5 per mille - altre unita' immobiliari abitative utilizzate dai
non   residenti  (immobili  posseduti  in  aggiunta  alle  abitazione
principali);
    detrazione per abitazione principale: Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05319
    Il  comune  di  TORRE  LE  NOCELLE  (provincia  di  Avellino)  ha
adottato,  il  13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
2.  di  stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2003 come segue:
    5,75 per mille - aliquota per abitazione principale;
    6,5 per mille - aliquota ordinaria;
    6,5 per mille - aree fabbricabili;
    terreni agricoli - esenti.
3.  di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella
facolta' di statuizione dell'Ente.
    (Omissis).
03X05320
    Il  comune  di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  l'8 marzo  2003,  la  seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Riconfermare  per  l'anno  2003 l'aliquota della imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille;
    Riconfermare   per   l'anno   2003   la  detrazione  dall'imposta
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
nella  misura di Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
03X05321
    Il  comune  di  TORTORA  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il
4 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.
504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicare  sul territorio di questo comune, per tutte le tre (I, II e
III)  zone  censuarie,  nella  doppia misura del 6,5 per mille per le
unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale e nella misura
del  7  per  mille  per  tutte  le  altre unita' immobiliari site nel
territorio comunale;
2.  di  fissare  per  l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.
504/1992,  la detrazione per abitazione principale in Euro 104,00 per
le  zone censuarie I e III, e in Euro 116,00 per la zona censuaria II
- centro storico;
3.  di  fissare  per  l'anno  2003,  ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo  n.  504/1992, la detrazione per abitazione principale in
Euro 130,00   per  le  seguenti  categorie  di  soggetti  socialmente
svantaggiati:  invalidi civili al 100%, invalidi di guerra, sordomuti
e   ciechi,  per  come  meglio  precisato  nel  regolamento  comunale
dell'I.C.I.
    (Omissis).
03X05322
    Il  comune  di  TREMEZZO  (provincia  di  Como)  ha  adottato, il
28 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni
relative   all'applicazione   dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    per tutte le tipologie di immobili: aliquota 6,3 per mille;
    unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti
passivi  residenti:  aliquota  4,5  per  mille,  detrazione d'imposta
Euro 103,29;
    per  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale dei
soggetti  passivi residenti ultrasessantacinquenni con reddito fino a
Euro 12.394,97:   aliquota   4,5   per  mille,  detrazione  d'imposta
Euro 180,76.
    (Omissis).
03X05323
    Il   comune   di  TRINO  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato,
l'11 marzo   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  e  determinare  per l'anno 2003 l'aliquota I.C.l.
nella misura unica deI 6 per mille,
2.  di confermare e fissare in Euro 103,29 l'importo della detrazione
per l'unita' imobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
03X05324
    Il  comune  di  TRIVERO  (provincia  di  Biella)  ha adottato, il
14 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per le ragioni indicate in premessa, l'aliquota
I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5,2 per mille;
2. di determinare in Euro 130,00 l'importo della detrazione d'imposta
relativa  all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale
dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
    (Omissis).
03X05325
    Il  comune  di  TUORO  SUL  TRASIMENO  (provincia  di Perugia) ha
adottato,  il  7 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2003,  l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;
2.  di  stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale
in Euro 103,30.
    (Omissis).
03X05326
    Il  comune di UGGIATE-TREVANO (provincia di Como) ha adottato, il
5 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2003 le aliquote, riduzioni e detrazioni
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  vigenti, che risultano cosi'
determinate:
    a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
    b) abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille;
    c) aliquota  agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito
a  parenti  in  linea  diretta fino al primo grado e parenti in linea
collaterale  fino  al secondo grado (autocertificazione da presentare
su apposito modulo entro il 30 giugno 2003) per mille;
    d) detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
    e) riduzione  d'imposta  per  fabbricati inagibili o inabitabili:
50%;
    f)  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da  coltivatori  o
imprenditori agricoli a titolo principale:
      fino al valore di Euro 25.882,84: esenti;
      fra   Euro 25,882,84   e   Euro 64.557,11:  riduzione  del  70%
dell'imposta;
      fra   Euro 64.557,11   e  Euro 103.291,38:  riduzione  del  50%
dell'imposta;
      fra   Euro 103.291,38  e  Euro 129.114,22:  riduzione  del  25%
dell'imposta.
    (Omissis).
03X05327
    Il  comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   5 marzo   2003,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    A) aliquota del 6 per mille:
      in  favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'   immobiliare   utilizzata   direttamente  quale  abitazione
principale;
      ai   soggetti  di  cui  al  punto  precedente  viene,  altresi'
riconosciuta  la  detrazione  di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs n.
504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996;
    B) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
    C)  aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili
che vengono dati in locazione, con contratto regolarmente registrato,
a famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo;
    D)  ai  sensi  della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e' determinata nella
misura di Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05328
    Il  comune  di  VACCARIZZO  ALBANESE  (provincia  di  Cosenza) ha
adottato,  il  18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del
6  per  mille,  con  la detrazione di Euro 103,29 per ciascuna unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).
03X05329
    Il  comune  di  VALENTANO  (provincia  di Viterbo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica I.C.I. nella misura
del 5 per mille;
2.  di  determinare  la  detrazione  dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
Euro 103,29  rapportabile  al  periodo  dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
    (Omissis).
03X05330
    Il  comune  di  VALGRANA  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il
3 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
anche per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
      aliquota ordinaria: 6 per mille;
      aliquote agevolate:
        5   per   mille  per  le  abitazioni  principali  e  le  aree
fabbricabili di proprieta' di residenti:
        4   per   mille  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili.
    (Omissis).
03X05331
    Il  comune  di  VALLEPIETRA  (provincia  di  Roma) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    di  confermare,  per  l'anno  2003,  nella misura del 6 per mille
l'aliquota  comunale  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.l.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
    di  confermare,  altresi',  per  l'anno  2003  la  detrazione per
l'abitazione principale in Euro 103,09.
    (Omissis).
03X05332
    Il  comune  di  VALSINNI  (provincia  di  Matera) ha adottato, il
7 marzo  2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  confermare  per  l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del  5  per  mille  e la detrazione per l'abitazione principale nella
misuta di Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05333
    Il  comune  di  VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il
22 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di  confermare,  per  l'anno  2003,  le aliquote dell'I.C.l. nella
misura  unica  gia' determinata per l'anno 2002 e corrispondenti al 5
per mille;
2. di  confermare  la  detrazione  annua per l'abitazione principale,
nella misura di Euro 104;
3. di  dare  atto  che,  con  decorrenza  1o gennaio  2001, il comune
riscuote  direttamente  l'imposta  con  versamento  diretto sul conto
corrente  postale  26740217  intestato  a:  comune  di  Valvestino  -
servizio di tesoreria I.C.l. - 25080 Valvestino (Brescia).
    (Omissis).
03X05334
    Il  comune  di  VEDELAGO  (provincia  di Treviso) ha adottato, il
17 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di determinare, per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 ed 8
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504 le aliquote e le
detrazioni  cosi'  come analiticamente riportate nell'allegato B) che
forma parte integrante del presente provvedimento;
    Estratto allegato B)

=====================================================================
 Codice |           Tipo immobile            | Aliquota | Detrazione
=====================================================================
   10   |  Abitazione principale             |    5     |Euro 144,00
   17   |  Pertinenze abitazione principale  |    5     |Euro 144,00
   20   |  Fabbricati ordinari               |    6     |/
   31   |  Aree edificabili                  |    6     |/
   41   |  Terreni agricoli                  |    6     |/

    Si  comunica,  inoltre,  che  i  versamenti  dell'imposta possono
essere effettuati:
      1) direttamente presso gli sportelli della tesoreria comunale -
Banca di Credito Cooperativo Trevigiano;
      2) presso gli sportelli degli uffici postali,
utilizzando gli appositi bollettini di c.c.p. n. 26728378 intestati a
comune di Vedelago - servizio di tesoreria - l.C.l.
    I  versamenti  non  devono  essere  eseguiti se l'imposta annuale
complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro 5,16.
    (Omissis).
03X05335
    Il  comune  di  VENAFRO  (provincia  di  Isernia) ha adottato, il
25 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria da
applicarsi  ai  fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno
2003;
2.  di  determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo,  nonche' per quella dei familiari (parenti in
linea  retta  fino al terzo grado) ed affini fino al secondo grado ai
quali  lo  stesso  abbia  concesso  l'immobile  in  uso  gratuito, si
detraggono,   fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro 103,29
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).
03X05336
    Il  comune  di  VERUNO  (provincia di Novara) ha adottato, il 5 e
27 febbraio   2003,   le   seguenti   deliberazioni   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale degli immobili
sono state definite nelle seguenti misure:
    4,5 per mille aliquote per le abitazioni principali;
    6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili;
2.  di  confermare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in
Euro 129,11.
    (Omissis).
03X05337
    Il  comune  di  VIGOLO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, il
21 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota unica del 6 per mille;
2.   di   stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  di  residenza
principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05338
    Il  comune  di  VILLATA  (provincia  di Vercelli) ha adottato, il
3 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo Comune nella misura
unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili.
di  stabilire  per  l'anno  2003  la  detrazione  per  l'abilitazione
principale del soggetto passivo in Euro 103,29.
di  non  stabilire altre agevolazioni o maggiori riduzioni per quanto
riguarda I.C.I. 2003.
    (Omissis).
03X05339
    Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  determinare  per  l'anno  2003, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni
di  prima  residenza  per  le  quali  l'aliquota per il presente anno
rimane invariata al 6 per mille e fatte salve le baite montive per le
quali l'aliquota e' del 4 per mille.
2.  confermare  in  Euro 103,29  la detrazione d'imposta spettante ai
proprietari delle unita' abitative di prima residenza.
    (Omissis).
03X05340
    Il  comune  di  VISSO  (provincia di Macerata) ha adottato, il 22
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2003, nella misura unica del 6 per mille,
la  aliquota  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2.  di  confermare  per  l'anno  2003,  la  detrazione  d'imposta per
abitazione principale in Euro 103,29.
    (Omissis).
03X05341
    Il  comune  di  VITERBO  ha  adottato,  il  31 dicembre  2002, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di   confermare   per  l'anno  2003  le  aliquote  I.C.I.  come  gia'
determinate  per  l'anno  2002  e,  quindi,  nella  misura di seguito
indicata:
    1. un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille;
    2.  un'aliquota  ridotta  pari  al  4,5 per mille in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  (comprese le relative pertinenze) o concesse,
dal soggetto passivo dell'imposta, in uso gratuito a parenti in linea
retta,  fino  al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la
loro residenza;
    3.  un'aliquota  agevolata  pari  al 4 per mille per gli immobili
posseduti  da  enti  ed  organismi  senza  scopo  di  lucro,  che non
rientrano  nelle  esenzioni  dell'imposta  previste dall'art. 7 della
legge  30 dicembre  1992,  n.  504, che vengono concessi a seguito di
procedura  di  assegnazione  in  locazione,  ad un canone agevolato e
predeterminato  per  legge,  a  soggetti  meno abbienti e socialmente
bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale;
    4. un'aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari inagibili od inabitabili ovvero interventi finalizzati al
recupero   di  immobili  di  interesse  artistico  od  architettonico
localizzati nei centri storici;
di precisare, inoltre, che:
    a)   per   poter   godere,  a  pena  d'esclusione,  dell'aliquota
agevolata,  di  cui al punto 3, i soggetti passivi d'imposta dovranno
presentare,  nei  termini  previsti dalla vigente normativa, apposita
dichiarazione  di  variazione  I.C.I. in cui dovranno essere indicati
gli  immobili  concessi  in  locazione  a canoni agevolati a soggetti
bisognosi che li utilizzano come abitazione principale;
    b) per  poter  usufruire dell'aliquota agevolata speciale, di cui
al  punto 4, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve
comunicare  al settore tributi l'inizio dei lavori di recupero, entro
e non oltre 15 giorni dall'avvio degli stessi, con apposita istanza a
cui  dovra' essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  in  cui  si  attesti  che l'immobile possiede i requisiti
richiesti;
    c) l'inagibilita'  e  l'inabitabilita',  di  cui al punto 4, deve
consistere  in  un  degrado  fisico  non superabile con interventi di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria.  L'aliquota  agevolata  e'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
di  confermare, altresi', la detrazione per l'abitazione principale e
le  ulteriori  detrazioni previste dalla deliberazione di G.C. n. 854
del   14 aprile   1997,  recepita  con  atto  consiliare  n.  40  del
17 febbraio  1998, i cui importi previsti vengono convertiti in euro,
nella misura di seguito indicata:
    1. la detrazione per abitazione principale e' pari a Euro 103,29.
Tale   detrazione   potra'   essere   estesa  anche  alle  pertinenze
distintamente  iscritte  in  catasto  per la parte dell'importo della
detrazione che non ha trovato completa capienza nell'imposta relativa
all'abitazione principale;
    2.  la  ulteriore  detrazione  (in  aggiunta alla precedente), da
attribuire  alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di
possedere  tutti i requisiti specificatamente elencati nella predetta
deliberazione  di  G.C.  n.  854  del  14 aprile 1997, e' pari a Euro
129,11.
    La  detrazione di cui al punto 1., nonche' l'aliquota del 4,5 per
mille,  si  applica  anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano
stabilito la propria residenza.
    Per  poter usufruire dell'agevolazione di cui al precedente punto
2.,  gli  interessati,  in possesso dei requisiti richiesti, dovranno
presentare  apposita  istanza  al Settore Tributi, da rinnovarsi ogni
anno,  entro  il termine per il pagamento della prima rata di acconto
I.C.I.   Alla   domanda   dovra'  essere  allegata  la  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio in cui si attesti di possedere tutti i
requisiti richiesti.
    (Omissis).
03X05342
    Il  comune  di  VITTORITO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
22 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
vigente del 5 per mille.
    (Omissis).
03X05343
    Il  comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato,
il  18  febbraio  2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
4.  confermare  le  aliquote  e la detrazione I.C.I. per l'anno 2003,
(omissis), nel modo seguente:
    5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
    6 per mille quella ordinaria.
Nell'importo   di   Euro   103,29   la  detrazione  per  l'abitazione
principale,  con  l'elevazione  della  detrazione a Euro 154,94 per i
soggetti  economicamente  e  socialmente disagiati e per le categorie
dei  soggetti  anziani,  di  cui alle delibere consiliari n. 89 del 6
dicembre 2000 e n. 6 del 26 febbraio 2002;
5.   prendere  atto  dell'emendamento  che  di  seguito  si  riporta:
«L'esenzione  dal pagamento dell'I.C.I. per i contribuenti residenti,
relativamente  agli  immobili  destinati  ad  abitazione principale e
continuativa  che  siano stati, in occasione degli eventi sismici del
mese  di ottobre 2002, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero. La
detrazione  spetta  su  apposita  richiesta  del  contribuente, ed e'
rapportata al periodo di sgombero e, comunque, sino al recupero dello
stesso.  Detta  esenzione  e',  sempre  e comunque, limitata all'anno
finanziario 2003.
    (Omissis).
03X05344
    Il  comune  di  ZANDOBBIO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il
17 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
di  approvare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili come segue:


aliquota ordinaria ....                  6   per mille
aliquota abitazione principale ....      4,5 per mille
abitazioni locate con contratto
  registrato utilizzate come abitazione
  principale (art. 4, comma 1,
  L. 556/1996) ....                      4,5 per mille
alloggi non locati ....                  6   per mille
immobili diversi da abitazione ....      6   per mille
enti senza scopo di lucro ....           4   per mille
fabbricati realizzati per la vendita
  e non venduti di cui all'art. 3,
  comma 55, legge n. 662/1996 ....       4   per mille
abitazione principale degli anziani
  o disabili ai sensi dell'art. 3,
  comma 56, legge n. 662/1996 ....       4,5 per mille

    (Omissis).
03X05345
    Il  comune  di  ZEVIO  (provincia  di  Verona)  ha  adottato,  il
25 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  determinare,  per  l'anno  2003, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.) nella stessa misura prevista per l'anno 2002,
che sara' pertanto applicata in questo comune nella seguente, misura:
    aliquota ordinaria il 6,3 per mille;
    aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille;
2.  dare  atto  che  l'aliquota  ridotta  per l'abitazione principale
spetta  anche  per  la  pertinenza,  come meglio definita nel vigente
regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.
    (Omissis).
03X05346
    Il  comune  di  ZIGNAGO  (provincia  di La Spezia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
2.  di  determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle
seguenti misure:
    a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale: 6 per
mille;
    b) altre unita' immobiliari: 6 per mille;
    c) aree fabbricabili: 4 per mille;
3.  di  determinare  per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per
l'abitazione principale e relative pertinenze.
    (Omissis).
03X05347
    Il  comune  di  ZONE  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,  il
13 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.), in vigore nell'anno 2002, nella misura del
6,5 per mille;
2.  di  dare  atto  che  le  pertinenze  sono  soggette alla medesima
aliquota dei fabbricati;
3. di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale dei
residenti  nella  misura  del  5 per mille con una detrazione di Euro
103,29 sull'imposta da versare;
4. di determinare l'aliquota per l'abitazione data in uso gratuito ai
parenti  nella  misura  del  5  per  mille con una detrazione di Euro
103,29   sull'imposta   da  versare,  purche'  abbiano  la  residenza
nell'abitazione  stessa  e  abbiano  intestate  le  utenze di servizi
pubblici (Enel, Gas, Acqua, Telefono e Tassa Rifiuti).
    (Omissis).
03X05348
    Il  comune  di  ZOVENCEDO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il
25 febbraio   2003,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003: