Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) da valere per questo comune con effetto dal 1o gennaio 2003: aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; aliquota ridotta, nella misura dei 5 per mille per l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonche' per gli altri immobili in premessa elencati. I. aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' relative pertinenze (box C6): 5 per mille; II. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; III. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; IV. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stesse posseduti nel comune: 7 per mille; V. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; VI. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, delIa legge 27 dicembre 1997, n. 449; VII. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: Euro 258,23. (Omissis). 03X0547 Il comune di PIGRA (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare, fissando per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura cosi' come segue: abitazione principale 5 per mille; tutti gli altri immobili 6 per mille. 2. di applicare la sola detrazione d'imposta di Euro 103,30 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 03X05248 Il comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). aliquota abitazione principale: 5 per mille; detrazione abitazione principale: Euro 119,00; aliquota ordinaria altri immobili: 5,8 per mille. (Omissis). 03X05249 Il comune di PIOBESI d'ALBA (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, la misura della detrazione I.C.I. da applicare all'abitazione principale, nella misura prevista per legge, pari ad Euro 103,29; 2. di prendere atto della determinazione dell'aliquota, anno 2003, nella misura unica del 5 per mille fissata dalla Giunta comunale con atto deliberativo n. 74/19.12.2002, dando atto che cosi' viene consentito il pareggio del bilancio di previsione 2003. (Omissis). 03X05250 Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). aliquota unica: 6 per mille; riduzioni d'imposta: nessuna; detrazione unica: Euro 103,29 (pari a L. 200.000) per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente. (Omissis). 03X05251 Il comune di Polesella (provincia di Rovigo) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota nella misura unica del 5,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 03X05252 Il comune di Pollone (provincia di Biella) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nella seguente misura: immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 6 per mille; immobili adibiti ad abitazione principale, e loro pertinenze: 5,5 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille; ogni altro tipo di immobile e sue pertinenze: 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta e' quella stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in Euro 103,29. (Omissis). 03X05253 Il comune di Poppi (provincia di Arezzo) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto daI 1o° gennaio 2003: a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito di durata non inferiore ai dodici mesi nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti; b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati; confermando cosi le tariffe gia' in vigore per l'anno 2002 cosi' come approvate dalla deliberazione di codice civile n. 29 del 12 febbraio 2002; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si e' verificata; 3. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1 e nella definizione della detrazione di cui al capo 2 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. (Omissis). 03X05254 Il comune di Porte (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. sugli immobili prime case; aliquota nella misura del 6,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. sugli altri immobili; di stabilire la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in Euro 154,94. (Omissis). 03X05255 Il comune di Praso (provincia di Trento) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, (omissis) la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. - di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, in Euro 130,00. (Omissis). 03X05256 Il comune di PRATA d'ANSIDONIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003. (Omissis). 03X05257 Il comune di Presezzo (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, la seguente aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. aliquota ridotta per: abitazione principale (unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usofrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente) e relative pertinenze: 5 per mille; abitazioni concesse in uso gratuito tra parenti o affini entro il secondo grado a seguito di autocertificazione del concedente: 5 per mille; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5 per mille; detrazione per abitazione principale Euro 140.00; aliquota ordinaria per: altri fabbricati; alloggi liberi non locati; aree fabbricabili; terreni agricoli: 7 per mille. (Omissis). 03X05258 Il comune di Pulfero (provincia di Udine) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per abitazione principale ed unita' immobiliari equiparate: 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale ed unita' equiparate: Euro 104,00; esenzione totale per i terreni agricoli. (Omissis). 03X05259 Il comune di Quiliano (provincia di Savona) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 5,3 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 4 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti individuati dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire di tale aliquota l'interessato deve presentare all'ufficio casa del comune un'autocertificazione redatta su apposito modulo nella quale si attesti l'esistenza delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'aliquota agevolata ed il beneficio decorre dal mese successivo a quello dell'inoltro della comunicazione. Dovra' essere altresi' comunicato con le stesse modalita' il venir meno delle condizioni autocertificate; 9 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione e per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2003. Non vengono considerati «immobili non locati» gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unita' viene applicata l'aliquota ordinaria del 7 per mille. Inoltre il soggetto passivo non deve applicare tale aliquota maggiorata del 9 per mille nel caso in cui nell'immobile abbiano la residenza parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo. In tal caso si applichera' l'aliquota ridotta per l'abitazione principale (se vi risiedono parenti entro il primo grado in linea retta come prevede il regolamento comunale I.C.I.) ovvero l'aliquota ordinaria del 7 per mille (per gli altri gradi di parentela e d'affinita); 7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili; di confermare in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8. comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 03X05260 Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 7 per mille. 2. Nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 4 del regolamento comunale sono previste le seguenti aliquote differenziate, detrazioni ed agevolazioni: 1) abitazione principale e pertinenze delle abitazioni principali, art. 4, comma 1 del regolamento I.C.I.: a) aliquota 4,5 per mille, b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000); 2) abitazione principale occupate da disabili con grado di invalidita' pari al 100%: a) aliquota 4,5 per mille, b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000); 3) abitazione principale occupate da un nucleo familiare composto solo da anziani oltre i 70 anni, con reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000 per nucleo): a) aliquota 4,5 per mille, b) detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000); 4) case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, art. 4, comma 4, del regolamento I.C.I.: a) aliquota 7 per mille, b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000); 5) case date in locazione a persone che vi risiedono, art. 4, comma 5 del regolamento I.C.I.: a) aliquota 7 per mille, b) detrazione Euro 103,29 (L. 200.000). (Omissis). 03X05261 Il comune di REGGIOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota l.C.l. per l'anno 2003 nella misura del 6,3 per mille; 2. di determinare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, ed alle pertinenze. indicate rispettivamente negli articoli. 16 e 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I.; 3. di determinare altresi' per l'anno 2003 nelle misure del 7 per mille l'aliquota da applicarsi agli alloggi non locati; 4. di approvare altresi' l'aumento della detrazione da euro 103,29 a euro 154,94 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: 1 - Pensionati a) l'appartamento, al 1o gennaio 2003 deve essere abitato e l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione con un immobile classificato nella categoria catastale C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e con un immobile di categoria C6 o C7 destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale. b) di essere in condizione non lavorativa, con un reddito annuo da pensione, riferito all'anno 2002, non superiore a euro 9.473,73 lordi nel caso di famiglia anagrafica costituita da un'unica persona, elevato a euro 15.603,79 nel caso di famiglia, nella definizione prevista dal regolamento anagrafico, composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di euro 1.022,99 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. Sono pertanto escluse dalle suddette agevolazioni le famiglie composte. oltre che dal pensionato, da altre persone non pensionate titolari di reddito proprio; 2 - Altre situazioni di bisogno a) l'appartamento, al 1o gennaio 2003 deve essere abitato e l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione con un immobile classificato nella categoria catastale C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta e con un immobile di categoria C6 o C7 destinato ed effettivamente utilizzato in modo durevole al servizio dell'abitazione principale; b) famiglia anagrafica composta da almeno due componenti al 1o gennaio 2003 con un reddito familiare non superiore a euro 15.603,79 annui lordi nel caso di famiglia di due componenti. reddito aumentato di euro 2.786.40 per ogni componente superiore al secondo. Il reddito di riferimento e' quello dell'anno 2002. (Omissis). 03X05262 Il comune di REINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per il comune di Reino, e' stabilita nella misura del 5 per mille; di stabilire l'applicazione della detrazione di L. 200.000 (valida per tutti i contribuenti) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis) 03X05263 Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille ed in particolare: a) per l'abitazione principale l'aliquota nella misura del 5 per mille; b) per le pertinenze dell'abitazione principale, l'aliquota e' 5 per mille e la detrazione concorre in diminuzione dell'imposta. Si considerano pertinenze gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7; c) per i fabbricati e le loro pertinenze destinati ad uso industriale, artigianale, commerciale e direzionale (categorie A 10-C1-C2-C3-D1-D2-D5-D7-D8-D10) si distinguono i seguenti casi: se utilizzati direttamente dal proprietario l'aliquota da applicare e' del 6 per mille; per le unita' cedute in locazione l'aliquota e' del 7 per mille; per gli immobili non locali e comunque tenuti a disposizione l'aliquota e' fissata 8 per mille; d) per i terreni agricoli l'aliquota del 6 per mille; e) per le abitazioni e pertinenze cedute in affitto e le aree fabbricabili l'aliquota del 7 per mille; f) per le unita' immobiliari non destinate ad abitazione principale del proprietario, che non risultino locate e per le quali non siano stati registrati contratti di locazione e, comunque, tenute a disposizione, 8 per mille; g) inoltre e' da considerarsi abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota del 5 per mille: quella concessa in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado (figli, nonni, genitori, nipoti di nonni, fratelli, sorelle). La detrazione nella misura di Euro 104,00 spetta soltanto se non usufruita per altro immobile da almeno un componente il nucleo familiare; quella posseduta dall'anziano o disabile trasferitosi in casa di riposo o istituti di cura. L'aliquota del 5 per mille e la detrazione spettano soltanto se l'immobile non risulta locato o concesso a terzi a titolo oneroso. Le agevolazioni sopra elencate verranno concesse a seguito di regolare presentazione di opportuna certificazione. 2. Di confermare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni d'imposta: Euro 104,00 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i residenti; di concedere la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale di Euro 207,00, su richiesta scritta del contribuente, nei seguenti casi: nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap, cosi' come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; nucleo familiare composto da uno o piu' pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (Euro 295,85) o pensione integrata al minimo (Euro 402,12) o titolare di assegno sociale (Euro 358,99) comunque non cumulabili sui redditi 2002. (Omissis). 03X05264 Il comune di RIVE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure: abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, altri fabbricati, aliquota unica 5 per mille. (Omissis). 03X05265 Il comune di ROCCA de' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2003 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: Euro 103,29 detrazione prima casa; 3. di stabilire l'invio dei bollettini, da parte dell'esattore G.E.C. spa, contestualmente all'emissione delle bollette dei ruoli raccolta rifiuti, al fine di contenere le spese. In caso non fosse possibile l'invio contemporaneo non si procedera' al singolo avvio dei bollettini I.C.I.; in alternativa l'amministrazione mettera' gli stessi a disposizione presso gli uffici comunali e postale. (Omissis). 03X05266 Il comune di ROCCA MASSIMA (provincia di Latina) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di prorogare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 7 per mille. (Omissis). 03X05267 Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato, l'8 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare, per i motivi ed i fini espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, l'aliquota del 6 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 2003. (Omissis). 03X05268 Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2002, cosi' specificate: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; altri fabbricati: 7 per mille; aree fabbricabili e terreni agricoli: 6 per mille; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 113,620; (Omissis). 03X05269 Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,7 per mille per le seguenti fattispecie: abitazioni principali e relative pertinenze: per le abitazioni principali di anziani ospitati presso la casa di riposo si applica l'aliquota agevolata del 5,7 per mille e la detrazione di Euro 103,29; abitazioni e relative pertinenze ceduta in locazione con regolare contratto di affitto a residenti; aree fabbricabili. 2. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h); 3. di confermare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille le seguenti fattispecie: seconde case e case a disposizione; fabbricati adibiti ad attivita' produttive, rientranti nella categoria C/1 e relative pertinenze (C/2, C/3, C/4, C/7). 4. di stabilire l'aliquota del 7 per mille per i locali adibiti ad attivita' produttive, rientranti nella categoria D. 5. di mantenere la detrazione di Euro 103,29 per l'abitazione principale e alloggi ceduti in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, residenti nel comune. 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento dell'I.C.I., approvato in data 21 dicembre 1999, l'alloggio concesso in uso a parenti in linea retta entro il secondo grado avra' lo stesso trattamento dell'abitazione principale. (Omissis). 03X05270 Il comune di RODENGO SAIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 5 per mille sull'abitazione principale; 6 per mille su tutti gli altri immobili; 2. di approvare le agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. previste per i possessori di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come qui appresso specificato: ===================================================================== CATEGORIA | DESCRIZIONE | DETRAZIONE ===================================================================== A/2 | Abitazione di tipo civile | Euro 123,95 A/3 | Abitazione di tipo economico | Euro 142,03 A/4 | Abitazione di tipo popolare | Euro 152,35 A/5 | Abitazione di tipo ultrapopolare | Euro 152,35 A/6 | Abitazione di tipo rurale | Euro 152,35 A/11 | Abitazione ed alloggi tipici | Euro 152,35 (Omissis). 03X05271 Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo Comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare altresi' per l'anno 2003 l'aumento a Euro 139,44 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni: a) reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate I.N.P.S. (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); b) possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazioni di tipo civile; A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 abitazione di tipo rurale; 3. di assimilare all'abitazione principale, ai fini del riconoscimento della relativa detrazione, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 03X05272 Il comune di ROSSANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta 4,8 per mille, con detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,29 rapportate ad anno, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. (Omissis). 03X05273 Il comune di S. ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I al 6 per mille. (Omissis). 03X05274 Il comune di S. STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determiinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con effetto per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, (aree fabbricabili, altri fabbricati) - Aliquota ordinaria; 4,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - aliquota ridotta; di confermare la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 03X05275 Il comune di S. GREGORIO da SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille; c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi poseduti nel comune: 6 per mille; e) aliquota agevola a per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 decreto legislativo n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;º f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari'. nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). 03X05276 Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), ed in applicazione del disposto di cui all'art. 49, comma 2 della legge n. 449/1997, le aliquote dall'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003 come appresso: abitazioni principali e sue pertinenze (art. 4, regolamento I.C.I.): 5 per mille; aliquota ordinaria: 7 per mille; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: imposta ridotta del 50%; detrazione abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 03X05277 Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare a tutti gli effetti di legge, per l'anno 2003, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato: 4,50 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 5,50 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di riconoscere, per l'anno 2003, unicamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione unica fissa pari ad Euro 103,29; 3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titolo sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o comunque concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire, per le unita' immobiliari medesime, della detrazione di cui al precedente punto 2); 4. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 5. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla Finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 4) verra' riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 03X05278 Il comune di SALE MARASINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille per le unita' inimobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di Cooperative edilizie a proprieta' indivisa purche' residenti nel comune ovvero possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 03X05279 Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili determinate con deliberazione G.M. n. 16/2002 nelle seguenti misure: a) 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di abitazione principale; b) 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 03X05280 Il comune di SALTRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). ha fissato l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e la detrazione in Euro 103,29. (Omissis). 03X05281 Il comune di SALVIROLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di determinare in Euro 154,94 la detrazione I.C.I. per l'anno 2003 per le persone ultrasessantacinquenni, proprietarie di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con reddito annuo lordo non superiore a Euro 9.296,22. (Omissis). 03X05282 Il comune di SAN BASILE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione nel comune di San Basile dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; di confermare altresi' l'importo della detrazione per la prima abitazione in Euro 108,45. (Omissis). 03X05283 Il comune di SAN FELICE sul PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 9 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione l.C.I.; 2. di determinare per l'anno 2003 la detrazione di Euro 103,29 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che abbiano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non risulti locata, nonche' l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza. (Omissis). 03X05284 Il comune di SAN FERDINANDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; di determinare, altresi', nella misura di Euro 103,29 Ia detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali, in conformita' alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2. (Omissis). 03X05285 Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per le abitazioni; 2. di confermare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili. (Omissis). 03X05286 Il comune di SAN GIOVANNI ILARIONE (provincia di Verona) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 5,5 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista per legge, a favore delle abitazioni principali stabilita in Euro 103,29. (Omissis). 03X05287 Il comune di SAN PIETRO in CASALE (provincia di Bologna) ha adottato, il 30 dicembre 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille. 2. di differenziare l'aliquota come segue: a) A1 - 4,3 per mille per abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12, comma 1, 4 e 5 del regolamento comunale I.C.I.; b) al 4,5 per mille per: immobili gia' dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero, agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attivita', penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza Iinterruzione) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); immobili classificati al gruppo D/1 - D/7 - D/8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attivita) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.); abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (agevolazione da applicarsi per gli effettivi mesi durante i quali si verifica tale situazione); immobili posseduti ed utilizzati da imprese commerciali che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per 60 mesi a decorrere da quello di apertura); 3. di confermare, per l'anno 2003, l'esonero dal pagamento dell'I.C.I. per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del regolamento delle entrate e per le abitazioni locate a seguito di convenzione sottoscritta con l'Amministrazione comunale (agevolazione per l'intera durata della convenzione); 4. di incrementare la detrazione per abitazione principale ad Euro 120,00. 5. di stabilire che i contribuenti, per se' e per gli altri contitolari, interessati alle riduzioni di aliquota di cui al punto 2b) del presente atto dovranno presentare apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per Ia consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno 2003. (Omissis). 03X05288 Il comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,85 per mille; b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 4,5 per mille per gli immobili posseduti e adibiti ad abitazione principale; 2. di stabilire altresi' la detrazione per abitazione principale nella somma di Euro 104,00 che verra' sottratta dall'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare; 3. di dare atto che la detrazione di cui sopra deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. (Omissis). 03X05289 Il comune di SAN VENANZO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 5,6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali e relative pertinenze cosi' come definite dal regolamento comunale vigente in materia; 2. di fissare, per l'anno 2003, nella misura del 6,8 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria da applicare su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze. 3. di aumentare, per l'anno 2003, la detrazione sull'abitazione principale da Euro 103,29 a Euro 154,94 limitatamente ai seguenti soggetti: a) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni: occupano da soli l'abitazione (condizione questa che dovra' essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi delle disposizioni vigenti; siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa; abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a Euro 4.907,00; b) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni: coniugi che occupino da soli l'abitazione (condizione questa che dovra' essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi delle disposizioni vigenti); siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa (il proprietario potra' essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse); abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF complessivo, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione INPS non superiore a Euro 6.714,00. L'elevazione della detrazione da Euro 103,29 a Euro 154,94 di cui ai punti a) e b) verra' concessa soltanto a coloro che presenteranno improrogabilmente entro il 30 luglio 2003 apposita autocertificazione ai sensi disposizioni vigenti, contenente le seguenti dichiarazioni: che i/il richiedenti/e non sono/e' proprietari/o di altre abitazioni oltre a quella per la quale chiedono e Ia elevazione della detrazione: che i/il richiedenti/e sono/e' effettivamente gli unici/o occupanti/e dell'abitazione oggetto dell'agevolazione: il/i richiedente/i non percepisce/ono di altri redditi oltre alla pensione INPS e che lo stesso non superi l'importo annuo imponibile ai fini IRPEF di Euro 4.907,00 nel caso di un unico soggetto e di Euro 6.714,00 nel caso di coniugi. 4. di dare alto che la detrazione sull'abitazione principale, ad eccezione di quanto tassativamente indicato al precedente punto 3), e' pari ad Euro 103,29. (Omissis). 03X05290 Il comune di SANDRIGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. da applicarsi per l'anno 2003; 2. di stabilire un'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille da applicare al valore dei fabbricati, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come sopra precisato; 3. di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di stabilire, inoltre, anche per l'anno 2003, che per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari l'importo di Euro 104,00 di cui sopra sia elevato a Euro 181,00 per le categorie, di cui all'articolo 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e di confermare come segue l'importo del reddito di riferimento per la seconda categoria di disagio economico-sociale: Euro 7.231,00 per nucleo formato da un componente; Euro 10.330,00 per nucleo formato da due componenti; Euro 12.395,00 per nucleo formato da tre o piu' componenti; reddito desunto dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, da presentarsi in corso d'anno, per i redditi 2002. (Omissis). 03X05291 Il comune di SANFRE' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, nella misura unica del 5.5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di confermare, in Euro 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 03X05292 Il comune di SANTA FIORA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 1) aliquota ordinaria I.C.I., di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 6,5 per mille; 2) aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi, ivi compresi i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel territorio del comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono equiparate alle abitazioni principali: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale o ad essa collegate funzionalmente, ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale; c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3) aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari, non adibite ad abitazione principale ma ad attivita' commerciali e produttive, classificate C/1, C/2, C/3 e D; 4) aliquota del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni, decorrente dalla data di fine lavori, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 5) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di stabilire in Euro 150,00 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 03X05293 Il comune di SANT'ANGELO dei LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). I. di stabilire per l'anno 2003 la suddivisione delle diverse tipologie d'immobili in relazione alle aliquote d'imposta alle stesse applicabili, come appresso descritto: 1) aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille; per le pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito con scrittura privata registrata a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado, che le utilizzano come abitazione principale: 5,5 per mille; 2) aliquota del 4,90 per mille per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) C2 (magazzini e locali di deposito) C3 (laboratori per arti e mestieri), utilizzati direttamente dai proprietari o locati con contratto registrato, per l'esercizio di nuove attivita' commerciali o artigianali, site nel centro storico, nelle seguenti strade: 1. via Mancini; 2. via Dietro le Mura; 3. via Roma; 4. corso Vittorio Emanuele; 5. piazza Garibaldi; 6 piazza Umberto I; 3) aliquota ordinaria 7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti; II. i soggetti di cui al punto 2) in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la riduzione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, far pervenire al Comune, entro il termine della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio, per gli immobili non locati, contratto di locazione registrato, per gli immobili locati; III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; IV. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e' applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale (art. 5 regolamento l.C.I.); V. di riconoscere che la detrazione per abitazione principale e per le pertinenze dell'abitazione principale, come individuate neIl'art. 5 deI regolamento l.C.l., e' applicabile anche alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, entro il quarto grado. (Omissis). 03X05294 Il comune di SAVIORE dell'ADAMELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare la determinazione per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare - l.C.l., a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di dare atto che la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale e' fissata nella misura di Euro 103,30, oltre ad una riduzione dell'imposta pari al 40 per cento, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 03X05295 Il comune di SAVOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota per abitazione principale ed unita' immobiliari equiparate, 4,5 per mille; detrazione per l'abitazione principale ed unita' equiparate Euro 104,00; esenzione totale per i terreni agricoli. (Omissis). 03X05296 Il comune di SERRA de' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare nella seguente misura Ialiquota I.C.I. per l'anno 2003: aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille; aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille per: a. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' all'unita' immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non, appartiene allo stesso fabbricato; b. unita' immobiliare considerata abitazione principale e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado; c. unita' immobiliare che ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 adibita ad abitazione e posseduta a titolo di proprieta' ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 113,60 limitatamente ai paragrafi /1.a. e 1.c. (Omissis). 03X05297 Il comune di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille. (Omissis). 03X05298 Il comune di SERRE (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica del 6 per mille, da applicare a qualsiasi fattispecie immobiliare; di confermare per l'anno 2003 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 03X05299 Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille; detrazione per l'immobile principale: Euro 103,29; terreni edificabili: 5 per mille. (Omissis). 03X05300 Il comune di SIGILLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da calcolare sulla rendita catastale rivalutata del 5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5,75 per mille; altri immobili ed aree edificabili: aliquota 7 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a Euro 103,29. (Omissis). 03X05301 Il comune di SIMERI CRICHI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i terreni edificabili; aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale. 2. fissare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso. (Omissis). 03X05302 Il comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. per l'anno 2003 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96, sono confermate nelle misure in vigore per l'anno 2002, ossia: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, C1 e D7: 5 per mille; immobili diversi dalla abitazione principale: 6,5 per mille; detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: Euro 129,11. 2. di dare atto, sulla base di provvedimenti agli atti del comune, che il funzionario comunale per l'esercizio delle funzioni, dei poteri e dei compiti di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, succitato, e' il funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria, ossia il ragioniere capo dell'Ente Aldo Benincasa, coadiuvato nella gestione dell'imposta comunale sugli immobili, dalla sig.ra Silvana Giglia. (Omissis). 03X05303 Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto-legge n. 504/92, e in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 03X05304 Il comune di SOLBIATE (provincia di Como) ha adottato, il 3 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. abitazione principale: 5 per mille (con detrazione annuale di Euro 103,29). 2. unita' immobiliari censite nel gruppo C/6 di pertinenza dell'abitazione principale: 5 per mille (esclusi box affittati). 3. alloggi concessi in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 75 del codice civile): 5 per mille (per poter rientrare in questa tipologia gli interessati devono presentare apposita dichiarazione su modulo fornito dall'ufficio tributi del comune). 4. unita' residenziali locate secondo contratti tipo (sono le unita' residenziali affittate con contratti d'affitto tipo sottoscritti dalle organizzazioni Sunia, Sicet, Conia, in rappresentanza degli inquilini e Ape in rappresentanza della proprieta' edilizia e depositati presso gli uffici comunali: 5 per mille (contratti ai sensi della legge n. 431/98). 5. aree fabbricabili; 5,5 per mille. 6. unita' immobiliari classificate nel gruppo «D»: 6 per mille. 7. unita' residenziali sfitte: (sono le unita' residenziali non occupate - neanche occasionalmente o saltuariamente - e gli immobili privi di allacciamento Enel e, dove possibile, acquedotto): 6 per mille. 8. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille (l'aliquota agevolata e' applicata, limitatamente alle unita' immobiiari di oggetto di detti interventi e per la durata tre anni dall'inizio dei lavori). 9. altri fabbricati non rientranti nelle precedenti tipologie: 6 per mille. (Omissis). 03X05305 Il comune di SOLESINO (provincia di Padova) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille per tutti gli immobili, e con una detrazione di Euro 103,29 per le abitazioni principali. 2. di applicare, per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate ed agevolazioni: fabbricati ad uso abitativo non locati, si applica l'aliquota massima del 7 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione degli immobili, aliquota del 4,5 per mille. Tale agevolazione non potra' essere applicata per un periodo superiore a 3 anni, con i limiti di carattere oggettivo, soggettivo e temporale di seguito riportati. L'ambito oggettivo: l'aliquota minima viene calcolata su tutte le categorie di fabbricati che siano stati costruiti dalle imprese e rappresentino per le stesse rimanenze di magazzino. Al contrario, quindi il beneficio non puo' essere concesso per le unita' immobiliari acquistate dal soggetto passivo o destinate a far parte del patrimonio immobilizzato dello stesso. Occorrera', quindi, verificare le risultanze contabili del contribuente allo scopo di accertare le modalita' di annotazione del fabbricato. L'ambito soggettivo: l'agevolazione spetta alle sole imprese che esercitano in via esclusiva o prevalente, l'attivita' di costruzione di immobili, mentre e' da escludere per le immobiliari pure (gestione e compravendita di immobili). L'ambito temporale: il periodo di applicazione dell'aliquota nella misura del 4,5 per mille non potra' eccedere i 3 anni, dopo di che il fabbricato ancora invenduto dovra' scontare l'imposta ordinaria. Il meccanismo di calcolo del 4,5 per mille sul valore catastale del fabbricato, decorre dalla data in cui questo e' stato ultimato (o se precedente dalla data di utilizzo oggettivo) sino a quella di cessione ovvero, se antecedente, sino allo scadere dei 3 anni dall'ultimazione. (Omissis). 03X05306 Il comune di SOMMO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e' fissata nella misura pari al 5,5 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze e nella misura pari al 6 per mille per tutti gli altri immobili presenti sul territorio comunale; 2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione; (Omissis). ALLEGATO: La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente: a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad uso abitazione principale Euro 103,29; a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a Euro 51.645,69 detrazione per l'abitazione principale pari a Euro 139,44; a favore delle seguenti categorie di cittadini: 1. pensionati. 2. coniugi a carico dei pensionati. 3. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento. 4. Lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2002 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 2° immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, saranno applicate le seguenti detrazioni: ===================================================================== | Euro 206,58 1a | | Componenti | fascia di | Euro 154,94 2a | Euro 129,11 3a nucleo familiare| reddito |fascia di reddito|fascia di reddito ===================================================================== 1 persona | Euro 5.525,06 | Euro 6.445,90 | Euro 7.366,74 --------------------------------------------------------------------- 2 persone | Euro 9.117,01 | Euro10.824,42 | Euro12.155,85 --------------------------------------------------------------------- 3 persone | Euro11.713,24 | Euro13.665,45 | Euro15.622,82 --------------------------------------------------------------------- 4 persone | Euro13.995,98 | Euro16.299,38 | Euro18.644,09 Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare. Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/6, A/7, A/8, A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore a Euro 41.316,55. (Omissis). 03X05307 Il comune di SOTTO il MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote: aliquota ordinaria del 7 per mille; aliquota ridotta del 5 per mille per abitazione principale e pertinenze. 2. di dare atto che l'aliquota pari al 5 per mille e relative detrazioni vengono applicate anche alle abitazioni concesse in uso gratuito, come da regolamento comunale di applicazione dell'imposta. 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito in Euro 129,11 mentre in Euro 154,94 a favore di invalidi con invalidita' di almeno 67% certificata dall'A.S.L. e a favore di anziani (ultra-sessantenni) ricoverati in case di riposo. (Omissis). 03X05308 Il comune di SPERONE (provincia di Avellino) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia fissata nella misura del 5 per mille. (Omissis). 03X05309 Il comune di SUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003 nella misura sotto indicata, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni: per tutte le unita' immobiliari, a qualsiasi uso adibite, individuate o individuabili nelle categorie catastali A-B-C-D-E (se ed in quanto dovute) nonche' per le aree fabbricabili: aliquota unica 6 per mille. 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2003, la seguente detrazione d'imposta: per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze: detrazione d'imposta nella misura di Euro 108,00 ex L. 209.117 in ragione annua. 3. dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. ed ai fini della detrazione d'imposta sopra indicata: a) le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo° grado civile (solo tra genitori e figli o viceversa), sono equiparate ad abitazioni principali, sempreche' vi abbiano stabilito la propria residenza; b) le unita' inimobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto, dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, sono equiparate ad abitazione principale, a condizione che non risultino locate. (Omissis). 03X05310 Il comune di TARSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2002, come segue: 1. aliquota ridotta, da applicare:(1) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille. 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille. 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille. 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille. 5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille. 6. aliquota agevolata(2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitati: 4 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille: d) all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille. 8. aliquota agevolata speciale(3) del 5,5 per mille, per le unita immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998. 9. aliquota speciale(4) del 5,5 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; II. di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 4(5) anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita. III. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29(6) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si' verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari. e' inoltre(7) stabilito che: a) l'importo di Euro 103.29 di cui sopra sia elevato a Euro............ (&ul;)(8) e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; b) sia applicata l'ulteriore riduzione del (.................) per cento.(9) Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. IV. (omissis). V. di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I e di quanto oggetto del capo IV, nonche' nella definizione della riduzione o detrazione di cui al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. (Omissis). (1) L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria - comunque non inferiore al 4 per mille - puo' essere deliberata: a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa; b) soltanto per gli alloggi locali a soggetti che li utilizzano come dimora abituale; c) congiuntamente per le unita' immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b). Il comune puo' anche stabilire due aliquote ridotte di diversa misura - sempre non inferiore al 4 per mille - ma per le unita' immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla lettera b). (2) Anche inferiore al 4 per mille. (3) Anche inferiore al 4 per mille. (4) Anche superiore al 7 per mille - ma entro il 9 per mille - nei soli comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1988, n. 551. (5) L'adozione di tale agevolazione e' facoltativa; il Consiglio, eventualmente, deve stabilire il periodo di applicazione nel massimo di tre anni. (6) E' opportuno per maggiore semplificazione adottare una misura di detrazione arrotondata all'euro, ad es. 104,00. (7) L'elevazione della detrazione o, in alternativa, l'adozione della riduzione dell'imposta e' facoltativa; il Consiglio qualora decida l'applicazione di una delle due agevolazioni deve stabilire la misura. (8) La detrazione e' stabilita, in misura unica: fra il minimo di Euro 103,29 ed il massimo di euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, sost. dall'art. 3, comma 5, legge n. 662/1996); in misura non superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso il comune non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione del contribuente di cui al precedente capo I, n. 3 (art. 58, comma 3, decreto legislativo n. 446/1997). (9) Fino ad un massimo del 50% dell'imposta dovuta. 03X05311 Il comune di TAURANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare e determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili; di riconfermare la detrazione dI Euro 103,29 per l'unita' urbana adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, senza altre differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni. (Omissis). 03X05312 Il comune di TAVAZZANO con VILLAVESCO (provincia di Lodi) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1o gennaio 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nelle seguenti misure: abitazione principale aliquota del 6 per mille; abitazione in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati e immobili diversi dalle abitazioni aliquota deI 6,9 per mille; detrazione per l'abitazione principale Euro 103,29. (Omissis). 03X05313 Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 10 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire, per i motivi di cui in narrativa, le sottoelencate aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2003: ordinaria: 6,5 per mille; abitazione principale: 5 per mille. (Omissis). 03X05314 Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2003 come segue: 5,3 per mille - per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione (art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992 e successive modficazioni) di Euro 104,00; per le unita' immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (senza alcuna detrazione); per le abitazioni concesse a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che ne abbiano la residenza (senza alcuna detrazione); 7 per mille - per tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti fattispecie. (Omissis). 03X05315 Il comune di TESSENNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). del 7 per mille per tutte le categorie di immobili nonche' la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29; (Omissis). 03X05316 Il comune di TOCENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di fissare in Euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 03X05317 Il comune di TORELLA del SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2003, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a Euro 103,29. (Omissis). 03X05318 Il comune di TORRE BORMIDA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, come segue: 5,75 per mille - unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - (residenza primaª casa); 6,5 per mille - altre unita' immobiliari abitative utilizzate dai non residenti (immobili posseduti in aggiunta alle abitazione principali); detrazione per abitazione principale: Euro 103,29. (Omissis). 03X05319 Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue: 5,75 per mille - aliquota per abitazione principale; 6,5 per mille - aliquota ordinaria; 6,5 per mille - aree fabbricabili; terreni agricoli - esenti. 3. di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facolta' di statuizione dell'Ente. (Omissis). 03X05320 Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). Riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; Riconfermare per l'anno 2003 la detrazione dall'imposta immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 03X05321 Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune, per tutte le tre (I, II e III) zone censuarie, nella doppia misura del 6,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale; 2. di fissare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in Euro 104,00 per le zone censuarie I e III, e in Euro 116,00 per la zona censuaria II - centro storico; 3. di fissare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in Euro 130,00 per le seguenti categorie di soggetti socialmente svantaggiati: invalidi civili al 100%, invalidi di guerra, sordomuti e ciechi, per come meglio precisato nel regolamento comunale dell'I.C.I. (Omissis). 03X05322 Il comune di TREMEZZO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie di immobili: aliquota 6,3 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti: aliquota 4,5 per mille, detrazione d'imposta Euro 103,29; per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti ultrasessantacinquenni con reddito fino a Euro 12.394,97: aliquota 4,5 per mille, detrazione d'imposta Euro 180,76. (Omissis). 03X05323 Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato, l'11 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare e determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.l. nella misura unica deI 6 per mille, 2. di confermare e fissare in Euro 103,29 l'importo della detrazione per l'unita' imobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 03X05324 Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato, il 14 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per le ragioni indicate in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 5,2 per mille; 2. di determinare in Euro 130,00 l'importo della detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio. (Omissis). 03X05325 Il comune di TUORO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in Euro 103,30. (Omissis). 03X05326 Il comune di UGGIATE-TREVANO (provincia di Como) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili vigenti, che risultano cosi' determinate: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) abitazione principale e sue pertinenze: 5 per mille; c) aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado e parenti in linea collaterale fino al secondo grado (autocertificazione da presentare su apposito modulo entro il 30 giugno 2003) per mille; d) detrazione per abitazione principale: Euro 103,29; e) riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili: 50%; f) terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale: fino al valore di Euro 25.882,84: esenti; fra Euro 25,882,84 e Euro 64.557,11: riduzione del 70% dell'imposta; fra Euro 64.557,11 e Euro 103.291,38: riduzione del 50% dell'imposta; fra Euro 103.291,38 e Euro 129.114,22: riduzione del 25% dell'imposta. (Omissis). 03X05327 Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). A) aliquota del 6 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale; ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresi' riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996; B) aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili; C) aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che vengono dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, a famiglie sfrattate con provvedimento di sfratto esecutivo; D) ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' determinata nella misura di Euro 103,29. (Omissis). 03X05328 Il comune di VACCARIZZO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, con la detrazione di Euro 103,29 per ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 03X05329 Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 03X05330 Il comune di VALGRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2003 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquote agevolate: 5 per mille per le abitazioni principali e le aree fabbricabili di proprieta' di residenti: 4 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. (Omissis). 03X05331 Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni; di confermare, altresi', per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,09. (Omissis). 03X05332 Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misuta di Euro 103,29. (Omissis). 03X05333 Il comune di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote dell'I.C.l. nella misura unica gia' determinata per l'anno 2002 e corrispondenti al 5 per mille; 2. di confermare la detrazione annua per l'abitazione principale, nella misura di Euro 104; 3. di dare atto che, con decorrenza 1o gennaio 2001, il comune riscuote direttamente l'imposta con versamento diretto sul conto corrente postale 26740217 intestato a: comune di Valvestino - servizio di tesoreria I.C.l. - 25080 Valvestino (Brescia). (Omissis). 03X05334 Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento; Estratto allegato B) ===================================================================== Codice | Tipo immobile | Aliquota | Detrazione ===================================================================== 10 | Abitazione principale | 5 |Euro 144,00 17 | Pertinenze abitazione principale | 5 |Euro 144,00 20 | Fabbricati ordinari | 6 |/ 31 | Aree edificabili | 6 |/ 41 | Terreni agricoli | 6 |/ Si comunica, inoltre, che i versamenti dell'imposta possono essere effettuati: 1) direttamente presso gli sportelli della tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo Trevigiano; 2) presso gli sportelli degli uffici postali, utilizzando gli appositi bollettini di c.c.p. n. 26728378 intestati a comune di Vedelago - servizio di tesoreria - l.C.l. I versamenti non devono essere eseguiti se l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro 5,16. (Omissis). 03X05335 Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003; 2. di determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per quella dei familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado) ed affini fino al secondo grado ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 03X05336 Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 5 e 27 febbraio 2003, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di dare atto che le aliquote per l'imposta comunale degli immobili sono state definite nelle seguenti misure: 4,5 per mille aliquote per le abitazioni principali; 6,5 per mille aliquota per tutti gli altri immobili; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11. (Omissis). 03X05337 Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in Euro 103,29. (Omissis). 03X05338 Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili. di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per l'abilitazione principale del soggetto passivo in Euro 103,29. di non stabilire altre agevolazioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I. 2003. (Omissis). 03X05339 Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2003, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille e fatte salve le baite montive per le quali l'aliquota e' del 4 per mille. 2. confermare in Euro 103,29 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza. (Omissis). 03X05340 Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003, nella misura unica del 6 per mille, la aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. di confermare per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per abitazione principale in Euro 103,29. (Omissis). 03X05341 Il comune di VITERBO ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come gia' determinate per l'anno 2002 e, quindi, nella misura di seguito indicata: 1. un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille; 2. un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell'imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la loro residenza; 3. un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi a seguito di procedura di assegnazione in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale; 4. un'aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici; di precisare, inoltre, che: a) per poter godere, a pena d'esclusione, dell'aliquota agevolata, di cui al punto 3, i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare, nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita dichiarazione di variazione I.C.I. in cui dovranno essere indicati gli immobili concessi in locazione a canoni agevolati a soggetti bisognosi che li utilizzano come abitazione principale; b) per poter usufruire dell'aliquota agevolata speciale, di cui al punto 4, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare al settore tributi l'inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall'avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovra' essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui si attesti che l'immobile possiede i requisiti richiesti; c) l'inagibilita' e l'inabitabilita', di cui al punto 4, deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di confermare, altresi', la detrazione per l'abitazione principale e le ulteriori detrazioni previste dalla deliberazione di G.C. n. 854 del 14 aprile 1997, recepita con atto consiliare n. 40 del 17 febbraio 1998, i cui importi previsti vengono convertiti in euro, nella misura di seguito indicata: 1. la detrazione per abitazione principale e' pari a Euro 103,29. Tale detrazione potra' essere estesa anche alle pertinenze distintamente iscritte in catasto per la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato completa capienza nell'imposta relativa all'abitazione principale; 2. la ulteriore detrazione (in aggiunta alla precedente), da attribuire alle sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella predetta deliberazione di G.C. n. 854 del 14 aprile 1997, e' pari a Euro 129,11. La detrazione di cui al punto 1., nonche' l'aliquota del 4,5 per mille, si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al precedente punto 2., gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita istanza al Settore Tributi, da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della prima rata di acconto I.C.I. Alla domanda dovra' essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti. (Omissis). 03X05342 Il comune di VITTORITO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica vigente del 5 per mille. (Omissis). 03X05343 Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato, il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 4. confermare le aliquote e la detrazione I.C.I. per l'anno 2003, (omissis), nel modo seguente: 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; 6 per mille quella ordinaria. Nell'importo di Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale, con l'elevazione della detrazione a Euro 154,94 per i soggetti economicamente e socialmente disagiati e per le categorie dei soggetti anziani, di cui alle delibere consiliari n. 89 del 6 dicembre 2000 e n. 6 del 26 febbraio 2002; 5. prendere atto dell'emendamento che di seguito si riporta: «L'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. per i contribuenti residenti, relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale e continuativa che siano stati, in occasione degli eventi sismici del mese di ottobre 2002, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero. La detrazione spetta su apposita richiesta del contribuente, ed e' rapportata al periodo di sgombero e, comunque, sino al recupero dello stesso. Detta esenzione e', sempre e comunque, limitata all'anno finanziario 2003. (Omissis). 03X05344 Il comune di ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). di approvare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota ordinaria .... 6 per mille aliquota abitazione principale .... 4,5 per mille abitazioni locate con contratto registrato utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, L. 556/1996) .... 4,5 per mille alloggi non locati .... 6 per mille immobili diversi da abitazione .... 6 per mille enti senza scopo di lucro .... 4 per mille fabbricati realizzati per la vendita e non venduti di cui all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 .... 4 per mille abitazione principale degli anziani o disabili ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 .... 4,5 per mille (Omissis). 03X05345 Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella stessa misura prevista per l'anno 2002, che sara' pertanto applicata in questo comune nella seguente, misura: aliquota ordinaria il 6,3 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille; 2. dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. (Omissis). 03X05346 Il comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; b) altre unita' immobiliari: 6 per mille; c) aree fabbricabili: 4 per mille; 3. di determinare per l'anno 2003 in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 03X05347 Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore nell'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille; 2. di dare atto che le pertinenze sono soggette alla medesima aliquota dei fabbricati; 3. di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale dei residenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di Euro 103,29 sull'imposta da versare; 4. di determinare l'aliquota per l'abitazione data in uso gratuito ai parenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di Euro 103,29 sull'imposta da versare, purche' abbiano la residenza nell'abitazione stessa e abbiano intestate le utenze di servizi pubblici (Enel, Gas, Acqua, Telefono e Tassa Rifiuti). (Omissis). 03X05348 Il comune di ZOVENCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: