Art. 12 
 
  L'epurazione prevista nel presente decreto dovra'  essere  compiuta
entro tre mesi dal giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   del   Regno   serie   speciale   -   nelle   zone   rette
dall'Amministrazione italiana, e per le provincie che ancora  non  vi
sono rientrate, entro tre mesi dalla data in cui vi rientreranno.