Art. 2 Alla stessa sanzione saranno sottoposti gli appartenenti alle amministrazioni ed agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1, nei cui confronti venga accertato, a mezzo di giudizio emesso dagli organi di cui all'articolo che segue, che, militando nel partito fascista e non avendo rivestito nessuna delle qualifiche sopra precisate, si siano resi colpevoli di fatti costituenti attentato alla liberta' individuale. Tale presupposto non potra' ritenersi se non sulla base di elementi concreti che saranno vagliati insindacabilmente dagli organi anzidetti.