Art. 2 
 
  Alla stessa  sanzione  saranno  sottoposti  gli  appartenenti  alle
amministrazioni ed agli enti ed alle aziende di cui all'art.  1,  nei
cui confronti venga accertato,  a  mezzo  di  giudizio  emesso  dagli
organi di cui all'articolo che  segue,  che,  militando  nel  partito
fascista e  non  avendo  rivestito  nessuna  delle  qualifiche  sopra
precisate, si siano resi colpevoli  di  fatti  costituenti  attentato
alla liberta' individuale. 
 
  Tale presupposto non potra' ritenersi se non sulla base di elementi
concreti  che  saranno  vagliati   insindacabilmente   dagli   organi
anzidetti.