Art. 3 La valutazione degli addebiti, di cui agli articoli che precedono, e' demandata: a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di funzionari di grado non inferiore al VI, al Consiglio di Amministrazione o alle Commissioni di disciplina dei rispettivi Dicasteri, a seconda che si versi nella ipotesi di cui all'art. 1 o in quella dell'art. 2, quando si tratti di funzionari di ruolo di grado inferiore al VI o di impiegati straordinari od avventizi; b) per gli altri enti e per le aziende indicate all'art. 1 ad una commissione provinciale, di nomina prefettizia, presieduta dal Prefetto o da un Vice Prefetto da lui delegato, e composta di quattro membri dei quali due magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, designati dal Primo Presidente della Corte di appello, ed altri due prescelti uno fra i mutilati di guerra decorati al valore, che non abbiano mai svolto parte attiva nel partito fascista, e l'altro tra i cittadini che, per motivi politici, abbiano subito condanna od assegnazione al confino. Alle adunanze della Commissione di cui al capo b) partecipera', quale membro di diritto, il capo dell'amministrazione o dell'ufficio dal quale l'interessato dipende, salvo il caso che il licenziamento riguardi la stessa persona. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Agli stessi organi e' demandato il giudizio sulle discriminanti, di cui all'articolo che segue, dedotte dall'interessato.