Art. 3 
 
  La valutazione degli addebiti, di cui agli articoli che  precedono,
e' demandata: 
 
  a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali  al  Consiglio
dei Ministri, quando si tratti di funzionari di grado  non  inferiore
al  VI,  al  Consiglio  di  Amministrazione  o  alle  Commissioni  di
disciplina dei rispettivi Dicasteri, a seconda  che  si  versi  nella
ipotesi di cui all'art. 1 o in quella dell'art. 2, quando  si  tratti
di funzionari di ruolo di  grado  inferiore  al  VI  o  di  impiegati
straordinari od avventizi; 
 
  b) per gli altri enti e per le aziende indicate all'art. 1  ad  una
commissione  provinciale,  di  nomina  prefettizia,  presieduta   dal
Prefetto o da un Vice Prefetto da lui delegato, e composta di quattro
membri dei quali due magistrati dell'ordine giudiziario di grado  non
inferiore al VI,  designati  dal  Primo  Presidente  della  Corte  di
appello, ed altri due prescelti uno fra i mutilati di guerra decorati
al valore, che non  abbiano  mai  svolto  parte  attiva  nel  partito
fascista, e l'altro tra i cittadini che, per motivi politici, abbiano
subito condanna od assegnazione al confino. 
 
  Alle adunanze della Commissione di cui  al  capo  b)  partecipera',
quale membro di diritto, il capo dell'amministrazione o  dell'ufficio
dal quale l'interessato dipende, salvo il caso che  il  licenziamento
riguardi la stessa persona. In caso di parita' prevale  il  voto  del
Presidente. 
 
  Agli stessi organi e' demandato il giudizio sulle discriminanti, di
cui all'articolo che segue, dedotte dall'interessato.