Art. 4 Le sanzioni di cui al presente decreto possono non essere applicate nei confronti di: a) legionari fiumani che abbiano ottenuto, solo per questo titolo, qualcuna delle qualifiche precedenti e siano in grado di dimostrare di non aver preso parte attiva all'azione ed alla politica del partito; b) sciarpe littorio, che siano in grado di dimostrare di non aver svolto nessuna attivita' politica nel partito; c) fascisti che avendo appartenuto a squadre di azione od avendo partecipato alla marcia su Roma, al 31 dicembre 1922, erano di eta' inferiore agli anni 18, in grado anch'essi di dimostrare di non avere, dopo del 1922, preso parte attiva all'azione od alla politica del partito; d) fascisti che nelle zone occupate dai tedeschi si siano distinti, posteriormente all'8 settembre 1943, nella lotta contro il nemico; e) fascisti per cui venga accertata scarsa attivita' politica e che, per particolare competenza tecnica o per segnalate benemerenze, si ritenga utile mantenere in servizio nell'interesse del paese. La valutazione di merito di cui alla lettera b) deve essere in ogni caso proporzionata al grado di responsabilita' politica per l'attivita' svolta dall'impiegato nel campo fascista. La richiesta pel riconoscimento di tali ragioni di discriminazione e la produzione delle relative prove pei casi di cui alle lettere a), b), c), d), devono farsi dall'interessato nella denunzia stessa di cui al comma primo dell'articolo 5 nella ipotesi ivi prevista e nel termine di giorni dieci dalla contestazione dell'addebito nella ipotesi prevista nell'articolo 2. L'applicazione del caso previsto nella lettera e) dovra' essere fatta su richiesta dell'amministrazione da cui il giudicando dipende, e decisa dal Consiglio dei Ministri.