Art. 4 
 
  Le sanzioni di cui al presente decreto possono non essere applicate
nei confronti di: 
 
  a) legionari fiumani che abbiano ottenuto, solo per questo  titolo,
qualcuna delle qualifiche precedenti e siano in grado  di  dimostrare
di non aver preso  parte  attiva  all'azione  ed  alla  politica  del
partito; 
 
  b) sciarpe littorio, che siano in grado di dimostrare di  non  aver
svolto nessuna attivita' politica nel partito; 
 
  c) fascisti che avendo appartenuto a squadre di  azione  od  avendo
partecipato alla marcia su Roma, al 31 dicembre 1922, erano  di  eta'
inferiore agli anni 18, in  grado  anch'essi  di  dimostrare  di  non
avere, dopo del 1922, preso parte attiva all'azione od alla  politica
del partito; 
 
  d) fascisti che nelle zone occupate dai tedeschi si siano distinti,
posteriormente all'8 settembre 1943, nella lotta contro il nemico; 
 
  e) fascisti per cui venga accertata  scarsa  attivita'  politica  e
che, per particolare competenza tecnica o per segnalate  benemerenze,
si ritenga utile mantenere in servizio nell'interesse del paese. 
 
  La valutazione di merito di cui alla lettera b) deve essere in ogni
caso  proporzionata  al  grado  di   responsabilita'   politica   per
l'attivita' svolta dall'impiegato nel campo fascista. 
 
  La richiesta pel riconoscimento di tali ragioni di  discriminazione
e la produzione delle relative prove pei casi di cui alle lettere a),
b), c), d), devono farsi dall'interessato nella  denunzia  stessa  di
cui al comma primo dell'articolo 5 nella ipotesi ivi prevista  e  nel
termine di  giorni  dieci  dalla  contestazione  dell'addebito  nella
ipotesi prevista nell'articolo 2. 
 
  L'applicazione del caso previsto nella  lettera  e)  dovra'  essere
fatta su richiesta dell'amministrazione da cui il giudicando dipende,
e decisa dal Consiglio dei Ministri.