Art. 5 
 
  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del presente  decreto  e'
fatto obbligo al personale ivi indicato di  denunziare  entro  giorni
quindici dalla sua entrata in vigore al capo  del  servizio,  da  cui
dipende gerarchicamente, le qualifiche di cui sia stato rivestito. 
 
  La omessa denunzia entro  il  detto  termine  equivale  a  denunzia
negativa anche  agli  effetti  dell'art.  496  del  Codice  Penale  e
preclude all'interessato i benefici di cui agli articoli 4 e 9. 
 
  Nella ipotesi prevista dall'art. 2, la  iniziativa  della  denunzia
spetta al  capo  dell'ufficio,  dell'ente  e  della  azienda  da  cui
l'interessato gerarchicamente dipende, ma non si potra'  darvi  corso
se non dopo specifica  contestazione  dell'addebito  all'interessato.
Ove il capo dell'ufficio o dell'ente non provveda, gli si sostituisce
il Prefetto. 
 
  Per  il  personale  che  si  trovi  all'estero  od  in   territorio
controllato dal nemico,  le  denunzie  di  cui  ai  precedenti  comma
dovranno essere fatte entro un mese dal giorno in cui esso rientrera'
o verra' a trovarsi in territorio nazionale liberato.