Art. 6 
 
  Gli organi indicati all'art. 3  hanno  poteri  istruttori,  possono
escutere testimoni con giuramento e  richiedere  atti,  documenti  od
informazioni  a  tutte  le  amministrazioni  ed  anche  all'Autorita'
Giudiziaria. Per gli organi collegiali e' ammessa la delega  di  tali
poteri ad uno dei propri componenti. 
 
  L'interessato deve essere sentito personalmente, quando  ne  faccia
richiesta, ed ha diritto di presentare deduzioni e fogli  di  lumi  a
propria difesa, nel termine che a tal fine gli venga prefisso, e  che
non potra' eccedere la durata di due mesi.