Art. 6 Gli organi indicati all'art. 3 hanno poteri istruttori, possono escutere testimoni con giuramento e richiedere atti, documenti od informazioni a tutte le amministrazioni ed anche all'Autorita' Giudiziaria. Per gli organi collegiali e' ammessa la delega di tali poteri ad uno dei propri componenti. L'interessato deve essere sentito personalmente, quando ne faccia richiesta, ed ha diritto di presentare deduzioni e fogli di lumi a propria difesa, nel termine che a tal fine gli venga prefisso, e che non potra' eccedere la durata di due mesi.