Art. 8 
 
  Il provvedimento di dispensa dal  servizio  o  di  rimozione  dalla
carica viene adottato in base alle proposte formulate dagli organi di
cui all'art. 3: 
 
  a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali, dal capo  del
rispettivo  Dicastero,  che  provvede  nella  forma  richiesta  dalle
relative norme organiche; pei funzionari di grado  superiore  al  VII
provvede il Capo del Governo; 
 
  b) per gli appartenenti ad altre amministrazioni  e  agli  enti  ed
alle aziende di cui all'art. l  dal  Prefetto,  salvo  per  gli  enti
parastatali, pei quali provvede il capo del  Dicastero  cui  ne  sono
demandaiti il controllo o la vigilanza o, in  mancanza,  il  Ministro
dell'Interno. 
 
  Quando le  leggi  organiche  delle  amministrazioni  e  degli  enti
indicati alla lettera b) richiedano pei provvedimenti  in  parola  il
parere di consigli o di commissioni, tale parere dovra' intendersi ad
ogni effetto sostituito dal pronunziato degli organi di cui  all'art.
3, lettera b).