Art. 8 Il provvedimento di dispensa dal servizio o di rimozione dalla carica viene adottato in base alle proposte formulate dagli organi di cui all'art. 3: a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali, dal capo del rispettivo Dicastero, che provvede nella forma richiesta dalle relative norme organiche; pei funzionari di grado superiore al VII provvede il Capo del Governo; b) per gli appartenenti ad altre amministrazioni e agli enti ed alle aziende di cui all'art. l dal Prefetto, salvo per gli enti parastatali, pei quali provvede il capo del Dicastero cui ne sono demandaiti il controllo o la vigilanza o, in mancanza, il Ministro dell'Interno. Quando le leggi organiche delle amministrazioni e degli enti indicati alla lettera b) richiedano pei provvedimenti in parola il parere di consigli o di commissioni, tale parere dovra' intendersi ad ogni effetto sostituito dal pronunziato degli organi di cui all'art. 3, lettera b).