Art. 9 
 
  Il personale dispensato o licenziato  in  esecuzione  del  presente
decreto conserva il trattamento di pensione o di quiescenza  che  gli
spetti a norma dei rispettivi ordinamenti. 
 
  Ai dipendenti statali che non hanno maturato il  periodo  di  tempo
prescritto pel trattamento di pensione, e che vengano licenziati  pei
motivi di cui agli articoli l e 2  viene  concesso,  in  deroga  alle
vigenti disposizioni, il trattamento  minimo  di  pensione  se  hanno
compiuto almeno quindici  anni  di  servizio;  negli  altri  casi  e'
concessa una indennita' pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio
quanti sono gli anni  di  servizio  compiuti.  Tale  disposizione  e'
estesa, in quanto applicabile,  ai  dipendenti  degli  enti  e  delle
aziende indicate all'art. 1. 
 
  Ai  funzionari  ed  impiegati  di  ruolo  potra'   inoltre   essere
conservato  a  titolo  d'indennita'  fino  a  quando   non   potranno
raggiungere il luogo di residenza, perche' nella  zona  occupata  dal
nemico, l'intero stipendio, esclusa ogni altra indennita'. 
 
  Per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di  cui
al  comma  precedente,  oltre  alle  indennita'  alle  quali   avesse
eventualmente  diritto  a  norma  di  legge  o  di  contratto,  sara'
corrisposto nel limite massimo di tre mesi lo stipendio, esclusa ogni
altra indennita'.