Art. 2. Per i territori delle zone avanzate o sotto il Governo Militare Alleato, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e il loro reimpiego ai fini della guerra di liberazione sono demandati al Ministero dell'Italia occupata di concerto col Ministero della guerra. Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono riammessi nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie. Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in cui cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia occupata, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e' devoluta all'Alto Commissariato per i reduci.