Art. 3. 
 
  Per il riconoscimento delle qualifiche  spettanti  ai  patrioti  e'
istituita in Roma una Commissione, presieduta  da  un  rappresentante
dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta
di dieci  membri  di  cui  due  ufficiali  delle  Forze  armate,  sei
designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.),
un rappresentante dell'Associazione nazionale dei  combattenti  e  un
rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di
guerra. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la  presente  di
almeno sette componenti.