Art. 3. Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti e' istituita in Roma una Commissione, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dieci membri di cui due ufficiali delle Forze armate, sei designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presente di almeno sette componenti.