Art. 4. 
 
  Per l'esame  delle  proposte  delle  ricompense  da  conferirsi  ai
patrioti e' istituita in  Roma  una  Commissione,  presieduta  da  un
ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due
ufficiali  delle  Forze  armate  e  due  designati  dall'Associazione
nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.). 
 
  Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la  presenza  di
almeno tre componenti.