Art. 5. Le Commissioni previste dagli articoli precedenti sono poste alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Coniglio, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria, il quale provvede alla raccolta degli elementi relativi all'attivita' dei patrioti, per sottoporli al giudizio delle Commissioni. Provvede inoltre al rilascio dei certificati di qualifica o di ricompensa in conformita' delle decisioni delle Commissioni medesime.