Art. 7. Qualora se ne ravvisi la necessita', possono essere istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'Italia occupata, per la guerra e per il tesoro, Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, e con giurisdizione sui territori che saranno indicati nel decreto medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.