Art. 8. Contro le decisioni della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti e' ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dodici membri, di cui tre ufficiali delle Forze armate, sette designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e uno rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno sette componenti. Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di ricompense da conferirsi ai patrioti e' ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di otto membri, di cui quattro ufficiali delle Forze armate e quattro designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.). Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Le Commissioni previste nei comma precedenti hanno sede in Roma, sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.