Art. 8. 
 
  Contro le decisioni della Commissione per il  riconoscimento  delle
qualifiche  spettanti  ai  patrioti  e'  ammesso   ricorso   ad   una
Commissione  di  secondo  grado,  presieduta  da  un   rappresentante
dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta
di dodici membri, di cui tre  ufficiali  delle  Forze  armate,  sette
designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.),
uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e  uno
rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di
guerra. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la  presenza  di
almeno sette componenti. 
 
  Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di
ricompense da conferirsi  ai  patrioti  e'  ammesso  ricorso  ad  una
Commissione di secondo grado, presieduta da un ufficiale delle  Forze
armate e composta di otto membri,  di  cui  quattro  ufficiali  delle
Forze  armate  e  quattro   designati   dall'Associazione   nazionale
partigiani d'Italia (A.N.P.I.). 
 
  Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la  presenza  di
almeno cinque componenti. 
 
  Le Commissioni previste nei comma precedenti hanno  sede  in  Roma,
sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
di concerto con i Ministri per l'Italia occupata  e  per  la  guerra.
Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.