Art. 3. Il Prefetto, sulla proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitati provinciale dell'agricoltura, ha facolta' di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprieta' o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalita' ed il termine del reimpianto.