Art. 3. 
 
  Il   Prefetto,   sulla   proposta   dell'Ispettorato    provinciale
dell'agricoltura  e  su  conforme  parere  del  Comitati  provinciale
dell'agricoltura, ha facolta' di imporre ai proprietari o  conduttori
dei fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere,  l'obbligo
di impiantare, anche in altri fondi di  loro  proprieta'  o  da  essi
condotti,  altrettanti  alberi  di  olivo  in  luogo  di  quelli   da
abbattere, stabilendo le modalita' ed il termine del reimpianto.