IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176; Visto il regio decreto 11 luglio 1942, n. 948; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, Vista il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Sono abrogati il regolamento delle Deputazioni di storia patria e la annessa tabella a), approvati con il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176. Il suddetto regolamento continua tuttavia ad aver vigore per le Deputazioni di storia patria per la Sardegna, per la Puglia e per la Calabria e la Lucania, istituite con l'accennato regio decreto, fin tanto che non sia possibile provvedere per le dette Deputazioni ad una riforma dei loro ordinamenti.