IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176;
  Visto il regio decreto 11 luglio 1942, n. 948;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151,  Vista  il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946,
n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Sono  abrogati  il regolamento delle Deputazioni di storia patria e
la annessa tabella a), approvati con il regio decreto 20 giugno 1935,
n. 1176.
  Il  suddetto  regolamento  continua  tuttavia ad aver vigore per le
Deputazioni  di storia patria per la Sardegna, per la Puglia e per la
Calabria  e  la Lucania, istituite con l'accennato regio decreto, fin
tanto  che  non  sia possibile provvedere per le dette Deputazioni ad
una riforma dei loro ordinamenti.