Art. 4.
              (Competenza delle associazioni nazionali)

  Le  associazioni  nazionali  di rappresentanza, assistenza e tutela
del  movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza
sugli enti cooperativi ad esse associati.
  Le  funzioni  di  vigilanza  di cui al presente decreto non possono
essere   esercitate  che  dalle  associazioni  nazionali  debitamente
riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.