(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 79)
Art. 79.
(D. L. 10 mario 1946, n. 74, art. 16)
Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal terzo comma
dell'art. 12 e' punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se
l'inadempimento non sia doloso, la pena e' diminuita della meta'.