Art. 15.
     Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante

  Le  disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche
nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari
impressionanti  o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi
o  anche  soltanto  immaginari,  in  modo  da poter turbare il comune
sentimento  della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il
diffondersi di suicidi o delitti.