Art. 25.
                    Entrata in vigore della legge

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1948

                              DE NICOLA

                                       DE GASPERI - EINAUDI - SARAGAT
                                         - PACCIARDI - TOGNI - SFORZA
                                          - SCELBA - GRASSI - PELLA -
                                          DEL VECCHIO - FACCHINARDI -
GONELLA - TUPINI - SEGNI -
CORBELLINI - D'ARAGONA - TRE
MELLONI - FANFANI - MERZAGORA
- CAPPA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI