IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario
di Stato per il tesoro;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  E'   concesso   per   l'esercizio   finanziario  1947-48  a  favore
dell'Istituto  nazionale del dramma antico di Siracusa, un contributo
straordinario  di  L.  2.400.000 in aggiunta a quello ordinario di L.
100.000 previsto dall'art. 6 della legge 2 febbraio 1939, n. 397.