Art. 4. Il distintivo del periodo bellico 1940-43 e' concesso: ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato; agli appartenenti alla Guardia di finanza; al personale della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta; agli assimilati ed ai civili; che a datare dall'11 giugno 1940 e fino alle ore 20 dell'8 settembre 1943, siano caduti in guerra ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio per un periodo di almeno tre mesi, anche non continuativi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti; b) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermita' riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra; c) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme; d) abbiano ottenuto in dipendenza dell'attivita' bellica una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.