Art. 4.

  Il distintivo del periodo bellico 1940-43 e' concesso:
    ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato;
    agli appartenenti alla Guardia di finanza;
    al  personale  della  Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare
Ordine di Malta;
    agli assimilati ed ai civili;
    che  a  datare  dall'11  giugno  1940  e  fino alle ore 20 dell'8
settembre 1943, siano caduti in guerra ovvero si siano trovati in una
delle seguenti condizioni:
      a) abbiano prestato servizio per un periodo di almeno tre mesi,
anche  non  continuativi,  alle dipendenze di enti delle Forze armate
dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o
assimilati, al seguito delle Forze armate operanti;
      b)   abbiano   riportato   ferite  o  mutilazioni  o  contratto
infermita'  riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti
da azioni di guerra;
      c)  abbiano  onorevolmente  partecipato  ad un importante fatto
d'arme;
      d)  abbiano  ottenuto  in dipendenza dell'attivita' bellica una
ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra.