Art. 5.

  Il distintivo della guerra di liberazione e' concesso:
    ai militari e militarizzati delle Forze armate dello Stato;
    agli appartenenti alla Guardia, di finanza;
    al  personale  della  Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare
Ordine di Malta;
    agli assimilati ed ai civili;
    che   durante   la   guerra   di   liberazione  siano  caduti  in
combattimento   ovvero   si  siano  trovati  in  una  delle  seguenti
condizioni:
      a)  abbiano  prestato servizio dal 9 settembre 1943 in poi, per
un periodo di almeno tre mesi, anche non consecutivi, alle dipendenze
di  enti  delle  Forze  armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi
Stati  Maggiori,  o,  se  civili o assimilati, al seguito delle Forze
armate operanti;
      b)   abbiano   riportato   ferite  o  mutilazioni  o  contratto
infermita'  riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti
da azioni di guerra;
      c)  abbiano  onorevolmente  partecipato  ad un importante fatto
d'arme;
      d) abbiano ottenuto, in dipendenza dell'attivita' bellica nella
guerra  di  liberazione  o  in  azioni  contro i tedeschi prima della
dichiarazione  di  guerra  alla  Germania,  una  ricompensa  al valor
militare o la croce al merito di guerra.
  Il  distintivo suddetto e' altresi' concesso a coloro cui sia stata
attribuita la qualifica di partigiano combattente.