Art. 10. Interruzione dell'incarico Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito. Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente. In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice civile.