(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
                     Interruzione dell'incarico 
 
  Qualora il lavoro  sia  interrotto  per  recesso  del  committente,
spetta  al  professionista  il  rimborso  delle  spese  sostenute   e
l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito. 
  Quando l'interruzione sia  dovuta  a  recesso  del  professionista,
determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle  spese
fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro  eseguito,  da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia  derivato  al
committente. 
  In caso di interruzione del lavoro per causa di  forza  maggiore  o
per recesso del geometra senza giusta  causa,  i  reciproci  rapporti
saranno regolati dalle norme del Codice civile.