(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                        Incarichi collegiali 
 
  Quando l'incarico e' affidato dal committente a piu' professionisti
riuniti in collegio, a ciascuno dei membri  del  collegio  e'  dovuto
l'intero  compenso  risultante   dall'applicazione   della   presente
tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di  geometri;  se
del collegio facciano parte anche ingegneri  o  dottori  agronomi,  a
questi  professionisti  sono  dovuti  i  compensi  delle   rispettive
tariffe. 
  Se il geometra e' chiamato a collaborare con altro geometra  o  con
un ingegnere o dottore agronomo a cui e' stato  affidato  l'incarico,
in qualita' di condirettore  o  coadiutore,  il  compenso  dovutogli,
oltre al rimborso delle spese, non puo' mai essere inferiore a quello
risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della
parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.