(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
                          Pagamento o saldo 
 
  Il pagamento a saldo  della  specifica  deve  farsi  non  oltre  il
sessantesimo giorno da quello della sua presentazione.  Dopo  di  che
decorrono sulle somme dovute e noti pagate gli interessi ragguagliati
al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.