Art. 21. Spese da rimborsare Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsato al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese: a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza; b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna; c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio; d) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche; e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.