(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
                         Spese da rimborsare 
 
  Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari,  devono
sempre essere rimborsato al geometra, salvi i particolari accordi col
committente, le seguenti spese: 
    a) spese vive di  viaggio  e  soggiorno  e  le  spese  accessorie
sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal  suo  personale
di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza; 
    b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni
di campagna; 
    c) spese per provviste di materiali necessari per  le  operazioni
di campagna, trasporti e facchinaggio; 
    d) spese di bollo e registro, i  diritti  di  uffici  pubblici  e
privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche; 
    e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione
di disegni eccedenti quelle per la  copia  spettante  al  committente
giusta l'art. 13.