(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
  Sono computati  a  vacazioni,  di  regola  e  quando  costituiscono
l'oggetto principale delle prestazioni: 
    a) i convegni e le  consultazioni  preliminari  orali  o  scritta
anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale,  a  misura  o  a
discrezione; 
    b) gli inventari e le consegne dei fabbricati; 
    c) le determinazioni e verifiche di confini; 
    d) i rilievi in  piante  e  sezioni  dei  fabbricati  di  piccola
entita' (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe  e
disegni; 
    e) i frazionamenti, gli stati  di  riforma,  gli  estratti  e  le
misure Catastati, per i quali tuttavia restano fermi  i  compensi  di
cui all'art. 37; 
    f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne
e bilanci fino alla estensione di cinque ettari; 
    g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a  lire
200.000; 
    h) il rilievo e il tracciamento di  strade  e  canali  quando  il
rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a se' stante, e non
determinabile in superficie; 
    i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri  abitati  fino
alla estensione di cinque ettari; 
    l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua,  per  funivie,
teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35); 
    m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dello art. 62; 
    n)  la  direzione  dei  lavori  di   sistemazione,   demolizione,
sopraelevazione di fabbricati  o  dei  lavori  eseguiti  in  economia
diretta; 
    o)  la  direzione  dei  lavori  quando   richieda   la   presenza
giornaliera e prolungata del direttore  o  del  suo  sostituto  (vedi
articoli 56 e 59).