Art. 29. Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni: a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritta anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione; b) gli inventari e le consegne dei fabbricati; c) le determinazioni e verifiche di confini; d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entita' (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni; e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure Catastati, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37; f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari; g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000; h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a se' stante, e non determinabile in superficie; i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari; l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35); m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dello art. 62; n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta; o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi articoli 56 e 59).