(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
                     Rilievi di strade e canali 
 
  Le voci della colonna prima  della  tabella  A  possono  applicarsi
anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade  e
canali, al rilievo altimetrico di strade e  canali  quando  interessi
una  zona  di  larghezza  quasi  costante,  valutando  la  superficie
rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona  rilevata,
ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento. 
  Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti: 
    per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50; 
    un compenso proporzionale da lire 200 a lire 400; 
    per profili longitudinali, un compenso variabile da  lire  200  a
lire 400 l'ettometro, a seconda che si  operi  in  pianura,  collina,
montagna.