(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
                     Rilievi dei centri abitati 
 
  Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri  dei
fabbricati,   delle   strade   e   spazi   interposti   (esclusa   la
rappresentazione  interna  delle  fabbriche),  viene   compensato   a
vacazioni per superfici  fino  a  cinque  ettari,  e,  per  superfici
maggiori (fermi i compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31)  in
base alla allegata tabella C. 
  Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione  del
25 per cento dei compensi suddetti tanto  se  eseguito  unitamente  a
quello planimetrico, quanto separatamente.