(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
                       Divisione patrimoniale 
 
  Gli onorari per le  stime  relative  a  divisioni  patrimoniali  si
determinano con le percentuali stabilite per le singole  stime  senza
tenere conto delle eventuali deduzioni o passivita'  sul  valore  del
patrimonio. 
  La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati  dallo
stesso perito  e'  compensata  col  30  per  cento  delle  competenze
suddette  riferite  al  valore  di  ogni  singolo  lotto;  se   viene
effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito e' compensata col
40 per cento dei suddetti valori. 
  Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie
per  frazionamenti,  verifiche  di   confini,   ricerche   catastali,
misurazioni,  computi  metrici  e  di   superficie,   produzione   di
documenti,  consultazioni,  redazione   del   progetto   divisionale,
assistenza all'atto notarile, ecc.