(Allegato-art. 57)
 
 
 
                              Art. 57. 
                    Classifica delle costruzioni 
 
  Le prestazioni a cui  si  applicano  gli  onorari  stabiliti  nelle
seguenti tabelle H e I riguardano le seguenti specie di opere: 
  Categoria I. -  Costruzioni  rurali,  modeste  costruzioni  civili,
edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti. 
    A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione  per  non  oltre
due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in  un
solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie. 
    B) Costruzioni per aziende rurali  con  annessi  edifici  per  la
conservazione  dei  prodotti  o  per  industrie  agrarie;   case   di
abitazione popolari nei centri urbani, edifici  pubblici;  magazzini,
capannoni, rimesse in piu' locali, ad uso di ricovero e di industrie. 
    C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni  asismiche
a due piani  senza  ossatura  in  cemento  armato  o  ferro,  edifici
pubblici. 
    D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati. 
  Categoria II. - Costruzioni  stradali  e  idrauliche  e  lavori  di
terra. 
    E) Strade e canali. 
    F) Strade di collina alta e  montagna,  che  presentino  maggiori
difficolta' di studio. 
    G) Arginature e lavori di terra. 
    H) Manufatti per opere stradali e idrauliche a se' stanti. 
    I)  Impianti  per  provvista,  condotta,  distribuzione  d'acqua.
Fognature urbane. 
  Categoria III. - Bonifiche. 
    L) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni  a  gravita'  con  portata
massima di litri 100 al minuto secondo. 
    M) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento  meccanico
di acqua con impianti di potenza non  maggiore  di  15  HP  in  acqua
sollevata (esclusi i  macchinari).  Piccole  derivazioni  d'acqua  di
lieve entita'. 
    N) Progetti di bonifica agraria.