(Allegato-art. 59)
 
 
 
                              Art. 59. 
          Prestazioni parziali - Aggiornamento di progetti 
 
  Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera,  ma
si  limita  ad  alcune  delle  operazioni  indicate   dall'art.   56,
l'onorario risultante dalla  tabella  H  sara'  moltiplicato  per  le
aliquote corrispondenti a tali prestazioni  indicate  nella  allegata
tabella 1 e aumentano del 25 per cento; avvertendo  che  le  aliquote
previste nella colonna "aggiornamenti di  progetti"  vanno  applicate
come percentuali delle aliquote a lato. 
  La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del
progetto di massima e del preventivo sommario, anche se  il  progetto
di massima non sia stato richiesto. 
  I progetti di reparto delle spese  consorziali  si  compensano  con
l'aliquota dell'1,50 per cento sull'importo da ripartire. 
  L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo  quanto  e'  disposto
dall'art. 29. lettera o), puo' essere aumentata fino al 40 per  cento
quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.