Art. 6. Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche e' dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta e' fatta dall'autorita' giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.