(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  Per ogni revisione o liquidazione delle  specifiche  e'  dovuto  al
Collegio, oltre il rimborso delle relative spese,  un  contributo  in
ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato,  con  un  minimo  di
lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la  richiesta  e'  fatta
dall'autorita' giudiziaria o da un ente pubblico,  le  spese  sono  a
carico del Collegio.