(Allegato-art. 60)
 
 
 
                              Art. 60. 
                Prestazioni da valutare a discrezione 
 
  Si valutano  a  discrezione  le  prestazioni  che  non  si  possono
riferire ad entita' o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere
secondario. 
  L'onorario e'  calcolato  tenendo  conto  della  importanza,  delle
difficolta', e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo  occorso,
fermo restando il diritto al compenso integrativo  per  i  lavori  di
campagna di cui agli articoli 28 e 31  e  ai  rimborsi  di  cui  agli
articoli 21 a 25. 
  Sono valutati a discrezione: 
    a) liquidazione dei danni  della  grandine  e  dell'incendio  nei
fondi rustici; 
    b)  consulenze,  pareri  e  giudizi  tecnico-legali,   ispezioni,
inchieste, memorie e relazioni peritali; 
    c) assistenza tecnica nelle vertenze  nei  contratti  e  relativi
studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni; 
    d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilita'
civile e penale; 
    e) denuncie per successioni; 
    f) convenzioni per servitu' prediali, diritti d'acqua e simili; 
    g) giudizi tecnici e prestazioni  nelle  operazioni  di  vendita,
permuta e simili; 
    h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche; 
    i) operazioni di collaudo, prove, assaggi; 
    l)  operazioni  non  previste  dalla  presente  tariffa,  ma  che
rientrano nel campo di attivita' propria del geometra.