Art. 60. Prestazioni da valutare a discrezione Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entita' o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario. L'onorario e' calcolato tenendo conto della importanza, delle difficolta', e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25. Sono valutati a discrezione: a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici; b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali; c) assistenza tecnica nelle vertenze nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni; d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilita' civile e penale; e) denuncie per successioni; f) convenzioni per servitu' prediali, diritti d'acqua e simili; g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili; h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche; i) operazioni di collaudo, prove, assaggi; l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attivita' propria del geometra.