(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                      Proprieta' intellettuale 
 
  Impiego ripetuto della stessa prestazione. 
  La proprieta' intellettuale che spetti al geometra  in  conformita'
alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la  compongono,
non  e'  in  alcun  modo  pregiudicata  dall'avvenuto  pagamento  dei
compensi e indennizzi dovutigli. 
  Il committente non puo', senza il consenso  del  geometra,  valersi
dell'opera e degli atti tecnici  che  la  compongono  per  uno  scopo
diverso da quello per cui furono commessi. 
  Qualora un elaborato venga  usato  anche  per  altre  applicazioni,
oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto
l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione,  un  compenso
non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per  cento  delle
competenze stabilite dalla tariffa  in  ragione  inversa  del  numero
delle  applicazioni,  oltre  alle  Intere  competenze  per  le  nuove
prestazioni da esse  dipendenti  (rilievi,  tracciamenti,  contratto,
direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).