Art. 7. Proprieta' intellettuale Impiego ripetuto della stessa prestazione. La proprieta' intellettuale che spetti al geometra in conformita' alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non e' in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non puo', senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni, oltre alle Intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).