IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto   l'art.  1,  comma 2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso
anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto
si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Sciubba Damiano Antonella, nata il
19 maggio  1960  a Guardiagrele (Italia), cittadina italiana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   «Ingeniero   de   Materiales»  rilasciato  dalla
«Universidad   Simon   Bolivar»  di  Valle  de  Sartenjas  -  Caracas
(Venezuela)   in  data  27 gennaio  1984,  ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
  Preso  atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Collegio
de Ingenieros de Venezuela» dall'8 febbraio 1984;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella nota di cui in atti datata 18 novembre 2003;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Sciubba  Damiano  Antonella, nata il 19 maggio 1960 a
Guardiagrale  (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.