Art. 10.
                 Attestazione dei crediti tributari
  1.  Su  richiesta  dei  creditori  d'imposta  intestatari del conto
fiscale,  l'Agenzia  delle  entrate  e'  autorizzata  ad attestare la
certezza,  e la liquidita' del credito, nonche' la data indicativa di
erogazione  del  rimborso. L'attestazione, (( che non e' utilizzabile
ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,
))  puo'  avere  ad  oggetto  anche  importi  da  rimborsare  secondo
modalita'  diverse  da  quelle previste dal titolo II del regolamento
adottato  con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  ministeriale  28  dicembre 1993, n. 567,
          reca: Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a
          38,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  413, concernente
          l'istituzione  del conto fiscale (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 31 dicembre 1993, n. 306).