Art. 12. Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in societa' quotate di piccola e media capitalizzazione. 1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste sono sostituite dalle seguenti: nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste. 2. Nel comma 2 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti (( dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. 3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organ ismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.. 4. Nel comma 3 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nel comma 4 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter (( dell'articolo 11 )) e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al (( decreto del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.. 5. Nel comma 1 (( dell'articolo 14 )) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento.. 6. Nel comma 3 (( dell'articolo 14 )) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, sono sostituite dalle seguenti: nonche' le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento,. 7. Nel comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti (( dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. 8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: 4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1.. 9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, dopo le parole: al pagamento di una somma pari al 15 per cento sono aggiunte le seguenti: dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento. 10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo e' sostituito dal seguente: Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento.. 11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole: di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono inserite le seguenti: il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,. (( 11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante: Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 9. - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della presente legge. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo al l'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. 3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.. - Si riporta il testo dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante: Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 11-bis - 1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degi Stati membri dell'Unione europea di societa' piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei gionri di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prosetti medesimi. Deveno essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti effetti per sociata' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizio ni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. 3. (Omissis). 3-bis. (Omissis). 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credido d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante: Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 14. - 1. La SICAV non e' soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' quelle di cui all'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale. 3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 11. - 1. I fondi di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo al l'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. 3. (Omissis). 3-bis. (Omissis). 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: Art. 43. - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. - Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: Testo unico delle imposte sui redditi: 3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14.. - Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: Testo unico delle imposte sui redditi: 1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. 1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14.. - Si riporta il testo dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: Testo unico delle imposte sui redditi: Art. 105. - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4. 2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. 3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis. 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 51,51 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis. - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: Disciplina delle forme pensionistiche complementari, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 14. - 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. 2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo' portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo. 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonche' le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e' presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della societa' o dell'ente. 7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.. - Si riporta il testo dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante: Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 10-ter. - 1. Sui proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime. La ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fi no alla data di adeguamento la ritenuta e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. 2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze. 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1. 5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti. 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia. 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.. - Si riporta il testo dell'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: Testo unico delle imposte sui redditi: Art. 16-bis. - I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.. - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante: Riordino della disciplina, italiana dei redditi di capitale e dei redditi diversi, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 9. - 1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento dei proventi erogati. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di acquisto delle quote medesime. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 4. Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento. 5 - 17. (Omissis). - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 recante: Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, come modificato dalla legge qui pubblicata: Art. 7. - 4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'art. 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. - La legge 9 gennaio 1991, n. 19, reca: Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe. - Il decreto del Ministro del tesoro 19 ottobre 1998, n. 508 (Regolamento recante criteri per l'autorizzazione ad operare nel Centro per i servizi finanziari ed assicurativi di Trieste), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1999, n. 29.