Art. 12.
       Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi
           di investimento collettivo dei valori mobiliari
        (OICVM) specializzati in societa' quotate di piccola
                      e media capitalizzazione.
  1.  Nel  terzo  periodo  del  comma  1 degli articoli 9 della legge
23 marzo  1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n.  512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n.  649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni
esteri  di  investimento  mobiliare, gia' autorizzati al collocamento
nel  territorio  dello  Stato,  14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV,
e   11  della  legge  14 agosto  1993,  n.  344,  sull'istituzione  e
disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento  mobiliare  chiusi, le
parole:  nonche'  le  ritenute  del  12,50  per  cento  previste sono
sostituite  dalle seguenti: nonche' le ritenute del 12,50 per cento e
del 5 per cento previste.
  2.  Nel comma 2 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n.
77,  sull'istituzione  e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei  fondi  comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al  collocamento  nel  territorio  dello Stato, il secondo periodo e'
sostituito  dai  seguenti:  La  predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento,  qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due
terzi  del  relativo  attivo  siano  investiti in azioni ammesse alla
quotazione  nei  mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo  di  un  anno  dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento del
regolamento  alla  presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno  solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici  del  fondo  al  netto  dell'eventuale risparmio d'imposta,
ricollegabile  ai  risultati  negativi della gestione, contabilizzato
nei   prospetti   medesimi.   Devono  essere  tenuti  a  disposizione
dell'Amministrazione  finanziaria  fino  alla  scadenza  dei  termini
stabiliti  ((  dall'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   ))   29 settembre   1973,  n.  600,  anche  su  supporto
informatico,   appositi   prospetti   contabili   che  consentano  di
verificare  l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o
media    capitalizzazione    s'intendono    le   societa'   con   una
capitalizzazione  di  mercato  non  superiore  a  800 milioni di euro
determinata  sulla  base  dei  prezzi  rilevati  l'ultimo  giorno  di
quotazione  di  ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione
si  determina  sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del fondo
alla  fine  dell'anno  al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato  dei  rimborsi  e  dei  proventi  eventualmente distribuiti
nell'anno  e  diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore  del  patrimonio  netto  del  fondo  all'inizio  dell'anno,  i
proventi  derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo  del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento  dei  proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma  1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche'  i  proventi  esenti  e  quelli  soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta.
  3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante  la  disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento mobiliare
chiusi,  il  secondo  periodo e' sostituito dai seguenti: La predetta
aliquota  e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda  che  non  meno  dei  due  terzi  del  relativo  attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o  di  adeguamento  del  regolamento  alla  presente disposizione, il
valore  dell'investimento  nelle  azioni  delle predette societa' non
risulti  inferiore,  nel  corso  dell'anno  solare,  ai due terzi del
valore  dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del
fondo  al  netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai
risultati  negativi  della  gestione,  contabilizzato  nei  prospetti
medesimi.  Devono  essere  tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che
consentano   di   verificare   l'osservanza   del   requisito  minimo
d'investimento  previsto  dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per  societa'  di  piccola  o  media  capitalizzazione s'intendono le
societa'  con  una  capitalizzazione  di  mercato non superiore a 800
milioni  di  euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno  di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della
gestione  si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo   alla   fine   dell'anno  al  lordo  dell'imposta  sostitutiva
accantonata,  aumentato  dei  rimborsi  e  dei proventi eventualmente
distribuiti  nell'anno  e  diminuito  delle sottoscrizioni effettuate
nell'anno,  il  valore  del  patrimonio  netto  del  fondo all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organ ismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
e  il  60  per  cento  dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi  d'investimento  collettivo  del risparmio di cui al quarto
periodo  del  comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo
1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta..
  4.  Nel comma 3 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n.
77,  sull'istituzione  e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento
mobiliare,  nel  comma 4 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei  fondi  comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al   collocamento   nel   territorio  dello  Stato,  e  nel  comma  4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione
e  disciplina  dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo
il  secondo  periodo,  sono aggiunti i seguenti: Il credito d'imposta
riconosciuto  sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di
cui  al  secondo  periodo  del  comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato  fino  a  concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso  si  applicano  le  disposizioni  dei  commi  3-bis  e  3-ter ((
dell'articolo 11  ))  e  dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui al (( decreto del
Presidente  della  Repubblica  )) 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente  al  credito  d'imposta  limitato di cui al precedente
periodo  e'  computata,  fino  a concorrenza dell'importo del credito
medesimo,   nell'ammontare   delle   imposte   di   cui  al  comma  4
dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti
per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma..
  5.  Nel  comma  1  ((  dell'articolo 14  )) del decreto legislativo
21 aprile   1993,   n.   124,   recante  la  disciplina  delle  forme
pensionistiche  complementari,  il  secondo periodo e' sostituito dai
seguenti:  Il  risultato  si  determina  sottraendo  dal  valore  del
patrimonio  netto  al  termine  di  ciascun  anno  solare,  al  lordo
dell'imposta  sostitutiva,  aumentato delle erogazioni effettuate per
il  pagamento  dei  riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle
somme  trasferite  ad  altre  forme  pensionistiche,  e diminuito dei
contributi   versati,   delle   somme   ricevute   da   altre   forme
pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per
cento  dei  proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma  1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77,
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote
o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio
soggetti  ad  imposta  sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono  a  formare  il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti  nel  rendiconto  del  fondo e su di essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura
del  6  per  cento  nel  caso  in  cui  gli  organismi d'investimento
collettivo  del  risparmio  siano assoggettati ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota
del 5 per cento..
  6.  Nel  comma  3  ((  dell'articolo 14  )) del decreto legislativo
21 aprile   1993,   n.   124,   recante  la  disciplina  delle  forme
pensionistiche   complementari,   le   parole:  nonche'  la  ritenuta
prevista,  nella  misura  del  12,50 per cento, sono sostituite dalle
seguenti:  nonche'  le  ritenute previste, nella misura del 12,50 per
cento e del 5 per cento,.
  7.  Nel  comma  1  ((  dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo
1983,   n.   77,  sull'istituzione  e  disciplina  dei  fondi  comuni
d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
La  ritenuta  e'  operata  con l'aliquota del 5 per cento, qualora il
regolamento  dell'organismo  d'investimento  preveda che non meno dei
due  terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione  nei  mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo  di  un  anno  dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento del
regolamento  alla  presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno  solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici   dell'organismo   d'investimento.   Nel  caso  in  cui  il
regolamento  dell'organismo  d'investimento  sia  stato adeguato alla
presente  disposizione  successivamente  al  suo  avvio, sui proventi
maturati  fino  alla  data  di adeguamento la ritenuta e' operata con
l'aliquota  del  12,50  per  cento.  I  soggetti incaricati residenti
tengono  a  disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria fino alla
scadenza  dei  termini  stabiliti (( dall'articolo 43 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  ))  29 settembre  1973,  n.  600,  il
regolamento  dell'organismo  d'investimento e le eventuali modifiche,
nonche',  anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che  consentano  di  verificare  l'osservanza  del  requisito  minimo
d'investimento  previsto  dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per  societa'  di  piccola  o  media  capitalizzazione s'intendono le
societa'  con  una  capitalizzazione  di  mercato non superiore a 800
milioni  di  euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
  8.  Il  comma  4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77,  e' sostituito dal seguente: 4. Nel caso in cui le quote o azioni
di  cui  al  comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi   sono   conseguiti   all'estero  senza  applicazione  della
ritenuta,  detti  proventi,  se  percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa  commerciale,  sono assoggettati a imposizione sostitutiva,
secondo  le  disposizioni  di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  con  le  stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1..
  9.  Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  la  disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori  di  quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani, dopo le parole: al pagamento di una somma pari al
15  per  cento  sono  aggiunte  le  seguenti:  dei predetti proventi,
qualora   siano  erogati  da  organismi  di  investimento  collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al  6  per  cento,  qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo  soggetti  ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per
cento.
  10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  l'esenzione  da  imposta  sostitutiva degli
organismi    d'investimento    collettivo    italiani    sottoscritti
esclusivamente  da  soggetti  non  residenti,  il  primo  periodo  e'
sostituito   dal  seguente:  Nel  caso  di  organismi  d'investimento
collettivo  mobiliare  le  cui  quote  o  azioni  siano  sottoscritte
esclusivamente  da  soggetti  non  residenti  di  cui al comma 3, gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della  gestione  altrimenti  dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per
cento..
  11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  recante  la  disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le
parole:  di  cui  alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono inserite le
seguenti: il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione
ad  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio di cui al
quarto  periodo,  del  comma  1, dell'articolo 10-ter, della legge 23
marzo 1983, n. 77,.
((    11-bis.  Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991,
n.  19,  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  13  luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al
decreto  del  Ministro  del tesoro emanato di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508,  concernenti  l'istituzione  e  il  funzionamento  del Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 marzo
          1983,  n.  77,  recante: Istituzione e disciplina dei fondi
          comuni  d'investimento  mobiliare,  come  modificato  dalla
          legge qui pubblicata:
              Art.  9. - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono
          soggetti  alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
          redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si
          applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29 settembre
          1973,  n.  600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
          correnti  bancari, a condizione che la giacenza media annua
          non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito,
          nonche'  le  ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento
          previste  dai  commi  3  e  3-bis dell'art. 26 del predetto
          decreto  e  dal  comma  1  dell'art.  10-ter della presente
          legge.
              2.  Sul  risultato della gestione del fondo maturato in
          ciascun  anno  la societa' di gestione preleva un ammontare
          pari  al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
          imposta  sostitutiva.  La  predetta  aliquota e' ridotta al
          5 per  cento,  qualora il regolamento del fondo preveda che
          non  meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti
          in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
          degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  di  societa' di
          piccola  o  media capitalizzazione e, decorso il periodo di
          un   anno   dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento  del
          regolamento   alla   presente   disposizione,   il   valore
          dell'investimento  nelle azioni delle predette societa' non
          risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
          del  valore  dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
          valorizzazione  del  fondo  successivi  al  compimento  del
          predetto  periodo;  il  valore  dell'attivo e' rilevato dai
          prospetti  periodici  del  fondo  al  netto  dell'eventuale
          risparmio  d'imposta,  ricollegabile  ai risultati negativi
          della  gestione,  contabilizzato  nei  prospetti  medesimi.
          Devono  essere  tenuti  a disposizione dell'Amministrazione
          finanziaria   fino  alla  scadenza  dei  termini  stabiliti
          dall'art.  43  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600, anche su supporto informatico,
          appositi  prospetti  contabili che consentano di verificare
          l'osservanza  del  requisito minimo d'investimento previsto
          dalla  disposizione  del  periodo  precedente.  Ai predetti
          effetti  per  societa'  di piccola o media capitalizzazione
          s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato
          non  superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base
          dei  prezzi  rilevati  l'ultimo  giorno  di  quotazione  di
          ciascun  trimestre  solare.  Il risultato della gestione si
          determina  sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del
          fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
          accantonata,   aumentato   dei   rimborsi  e  dei  proventi
          eventualmente   distribuiti  nell'anno  e  diminuito  delle
          sottoscrizioni   effettuate   nell'anno,   il   valore  del
          patrimonio   netto  del  fondo  al  l'inizio  dell'anno,  i
          proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad organismi di
          investimento  collettivo  del risparmio soggetti ad imposta
          sostitutiva  e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
          partecipazione  ad  organismi d'investimento collettivo del
          risparmio  di  cui  al quarto periodo del comma 1 dell'art.
          10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi
          esenti  e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il
          valore  del  patrimonio  netto  del fondo all'inizio e alla
          fine  di  ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla
          lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  5 relativi alla fine
          dell'anno.  Nel  caso  di fondi comuni avviati o cessati in
          corso  d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
          si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
          in  luogo  del  patrimonio alla fine dell'anno si assume il
          patrimonio  alla  data di cessazione del fondo. La societa'
          di  gestione  versa  l'imposta  sostitutiva  in  un  numero
          massimo  di  undici  rate a partire dal mese di febbraio al
          netto  dei  rimborsi  dovuti  ai  soggetti non residenti ai
          sensi   dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
              3.  I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
          tranne    quelle    assunte   nell'esercizio   di   imprese
          commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
          assunte  nell'esercizio  di  imprese  commerciali, anche se
          iscritti  in  bilancio,  concorrono  a  formare  il reddito
          nell'esercizio   in  cui  sono  percepiti  e  sui  proventi
          percepiti  e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta pari al
          15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano
          percepiti,  se  iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
          comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il
          credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
          partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma
          2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza
          del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le
          disposizioni  dei  commi  3-bis  e 3-ter dell'art. 11 e dei
          commi  1-bis  e  1-ter  dell'art.  94 del testo unico delle
          imposte  sui redditi di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica    22 dicembre    1986,    n.   917.   L'imposta
          corrispondente  al  credito  d'imposta  limitato  di cui al
          precedente   periodo   e'  computata,  fino  a  concorrenza
          dell'importo  del  credito  medesimo,  nell'ammontare delle
          imposte  di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo
          unico  secondo i criteri previsti per gli utili indicati al
          n.  2)  del  predetto  comma. Le rettifiche di valore delle
          quote  sono  ammesse in deduzione dal reddito per l'importo
          che  eccede  i maggiori valori iscritti in bilancio che non
          hanno  concorso a formare il reddito. Per la determinazione
          dei  proventi  derivanti  dalle  partecipazioni ai fondi si
          applica  il  comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917..
              -   Si   riporta   il   testo   dell'art.   11-bis  del
          decreto-legge   30   settembre   1983,   n.  512,  recante:
          Disposizioni  relative  ad alcune ritenute alla fonte sugli
          interessi  e  altri  proventi  di capitale, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              Art.  11-bis - 1. I Fondi comuni esteri di investimento
          mobiliare  autorizzati al collocamento nel territorio dello
          Stato  ai  sensi  del  decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956,
          n.  786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle
          imposte  sui  redditi.  Le  ritenute operate sui redditi di
          capitale  si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano
          la  ritenuta  prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
          600,  sugli  interessi ed altri proventi dei conti correnti
          bancari,  a  condizione che la giacenza media annua non sia
          superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
          le  ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste
          dai  commi  3  e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n.
          600  del  1973  e  dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge
          23 marzo 1983, n. 77.
              2.  Sulla  parte del risultato della gestione del fondo
          maturato  in  ciascun anno proporzionalmente corrispondente
          alle  quote  collocate  nello Stato, il soggetto incaricato
          del  collocamento  e' tenuto a versare un ammontare pari al
          12,50  per cento del risultato medesimo a titolo di imposta
          sostitutiva.  La  predetta  aliquota  e'  ridotta  al 5 per
          cento,  qualora  il  regolamento  del fondo preveda che non
          meno  dei  due terzi del relativo attivo siano investiti in
          azioni  ammesse  alla  quotazione nei mercati regolamentati
          degi Stati membri dell'Unione europea di societa' piccola o
          media  capitalizzazione  e,  decorso  il periodo di un anno
          dalla  data  di avvio o di adeguamento del regolamento alla
          presente  disposizione,  il  valore dell'investimento nelle
          azioni  delle  predette societa' non risulti inferiore, nel
          corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo
          per piu' di un sesto dei gionri di valorizzazione del fondo
          successivi  al  compimento  del predetto periodo; il valore
          dell'attivo  e'  rilevato dai prospetti periodici del fondo
          al  netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile
          ai  risultati  negativi  della gestione, contabilizzato nei
          prosetti  medesimi.  Deveno  essere  tenuti  a disposizione
          dell'Amministrazione  finanziaria  fino  alla  scadenza dei
          termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973
          n.  600,  anche su supporto informatico, appositi prospetti
          contabili  che  consentano  di  verificare l'osservanza del
          requisito minimo d'investimento previsto dalla disposizione
          del periodo precedente. Ai predetti effetti per sociata' di
          piccola  o  media  capitalizzazione s'intendono le societa'
          con  una  capitalizzazione  di  mercato non superiore a 800
          milioni  di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati
          l'ultimo  giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
          Il  risultato  della  gestione  si determina sottraendo dal
          valore  del  patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno
          al  lordo  dell'imposta  sostitutiva accantonata, aumentato
          dei  rimborsi  e  dei  proventi  eventualmente  distribuiti
          nell'anno  e  diminuito  delle  sottoscrizio  ni effettuate
          nell'anno,   il  valore  del  patrimonio  netto  del  fondo
          all'inizio    dell'anno,   i   proventi   derivanti   dalla
          partecipazione  ad organismi di investimento collettivo del
          risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento
          dei  proventi  derivanti  dalla partecipazione ad organismi
          d'investimento  collettivo  del  risparmio di cui al quarto
          periodo  del  comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo
          1983,  n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a
          ritenuta  a  titolo  d'imposta.  Nel  caso  di fondi comuni
          avviati  o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
          all'inizio  dell'anno  si assume il patrimonio alla data di
          avvio  del  fondo  ovvero in luogo del patrimonio alla fine
          dell'anno  si  assume il patrimonio alla data di cessazione
          del  fondo.  L'imposta  sostitutiva e' versata dal soggetto
          incaricato  del  collocamento nel territorio dello Stato in
          un  numero  massimo  di  undici  rate  a  partire  dal mese
          di febbraio  al  netto  dei rimborsi dovuti ai soggetti non
          residenti  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del decreto
          legislativo   21 novembre   1997,   n.  461,  e  successive
          modificazioni.
              3. (Omissis).
              3-bis. (Omissis).
              4.  I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
          tranne    quelle    assunte   nell'esercizio   di   imprese
          commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
          assunte  nell'esercizio  di  imprese  commerciali, anche se
          iscritti  in  bilancio,  concorrono  a  formare  il reddito
          nell'esercizio   in  cui  sono  percepiti  e  sui  proventi
          percepiti  e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta pari al
          15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano
          percepiti,  se  iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
          comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il
          credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
          partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma
          2 costituisce credido d'imposta limitato fino a concorrenza
          del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le
          disposizioni  dei  commi  3-bis  e 3-ter dell'art. 11 e dei
          commi  1-bis  e  1-ter  dell'art.  94 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
          917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato
          di   cui   al  precedente  periodo  e'  computata,  fino  a
          concorrenza     dell'importo    del    credito    medesimo,
          nell'ammontare  delle  imposte  di cui al comma 4 dell'art.
          105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per
          gli  utili  indicati  al  n.  2)  del  predetto  comma.  Le
          rettifiche  di valore delle quote sono ammesse in deduzione
          dal  reddito  per  l'importo  che  eccede i maggiori valori
          iscritti  in  bilancio  che non hanno concorso a formare il
          reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
          partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
          42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  25 gennaio  1992,  n.  84, recante: Attuazione
          delle  direttive  n.  85/611/CEE  e n. 88/220/CEE, relative
          agli   organismi   di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento
          a  capitale  variabile (SICAV), come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              Art. 14. - 1. La SICAV non e' soggetta alle imposte sui
          redditi.  Le  ritenute  operate  sui redditi di capitale si
          applicano  a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta
          prevista   dal   comma  2  dell'art.  26  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
          sugli  interessi  ed  altri  proventi  dei  conti  correnti
          bancari,  a  condizione che la giacenza media annua non sia
          superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
          le  ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste
          dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal
          comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
              2.  La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di
          gestione  conseguito,  indicando  altresi' i dati necessari
          per  la  determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si
          applicano  le  disposizioni di cui all'art. 9, commi da 2 a
          4,  della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' quelle di cui
          all'art.  7  della  tabella  allegata  al testo unico delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n.  131,  concernente  i  fondi  comuni  di investimento di
          natura contrattuale.
              3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano
          le   disposizioni  di  cui  all'art.  27  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne'
          le  disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis
          e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          14 agosto  1993,  n. 344, recante: Istituzione e disciplina
          dei  fondi  comuni  di  investimento mobiliare chiusi, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art.  11.  -  1.  I  fondi  di  cui all'art. 1 non sono
          soggetti  alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
          redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si
          applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29 settembre
          1973,  n.  600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
          correnti  bancari, a condizione che la giacenza media annua
          non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito,
          nonche'  le  ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento
          previste  dai  commi  3  e  3-bis dell'art. 26 del predetto
          decreto  n.  600  del  1973  e dal comma 1 dell'art. 10-ter
          della legge 23 marzo 1983, n. 77.
              2.  Sul  risultato della gestione del fondo maturato in
          ciascun  anno  la societa' di gestione preleva un ammontare
          pari  al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
          imposta  sostitutiva.  La predetta aliquota e' ridotta al 5
          per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
          meno  dei  due terzi del relativo attivo siano investiti in
          azioni  ammesse  alla  quotazione nei mercati regolamentati
          degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  di  societa' di
          piccola  o  media capitalizzazione e, decorso il periodo di
          un   anno   dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento  del
          regolamento   alla   presente   disposizione,   il   valore
          dell'investimento  nelle azioni delle predette societa' non
          risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
          del  valore  dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
          valorizzazione  del  fondo  successivi  al  compimento  del
          predetto  periodo;  il  valore  dell'attivo e' rilevato dai
          prospetti  periodici  del  fondo  al  netto  dell'eventuale
          risparmio  d'imposta,  ricollegabile  ai risultati negativi
          della  gestione,  contabilizzato  nei  prospetti  medesimi.
          Devono  essere  tenuti  a disposizione dell'Amministrazione
          finanziaria   fino  alla  scadenza  dei  termini  stabiliti
          dall'art.  43  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n. 600, anche su supporto informatico,
          appositi  prospetti  contabili che consentano di verificare
          l'osservanza  del  requisito minimo d'investimento previsto
          dalla  disposizione  del  periodo  precedente.  Ai predetti
          effetti  per  societa'  di piccola o media capitalizzazione
          s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato
          non  superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base
          dei  prezzi  rilevati  l'ultimo  giorno  di  quotazione  di
          ciascun  trimestre  solare.  Il risultato della gestione si
          determina  sottraendo  dal  valore del patrimonio netto del
          fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
          accantonata,   aumentato   dei   rimborsi  e  dei  proventi
          eventualmente   distribuiti  nell'anno  e  diminuito  delle
          sottoscrizioni   effettuate   nell'anno,   il   valore  del
          patrimonio   netto  del  fondo  al  l'inizio  dell'anno,  i
          proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad organismi di
          investimento  collettivo  del risparmio soggetti ad imposta
          sostitutiva  e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
          partecipazione  ad  organismi d'investimento collettivo del
          risparmio  di  cui  al quarto periodo del comma 1 dell'art.
          10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi
          esenti  e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il
          valore  del  patrimonio  netto  del fondo all'inizio e alla
          fine  di  ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla
          lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  5 relativi alla fine
          dell'anno.  Nel  caso  di fondi comuni avviati o cessati in
          corso  d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
          si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
          in  luogo  del  patrimonio alla fine dell'anno si assume il
          patrimonio  alla  data di cessazione del fondo. La societa'
          di  gestione  versa  l'imposta  sostitutiva  in  un  numero
          massimo  di  undici  rate a partire dal mese di febbraio al
          netto  dei  rimborsi  dovuti  ai  soggetti non residenti ai
          sensi   dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
              3. (Omissis).
              3-bis. (Omissis).
              4.  I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
          tranne    quelle    assunte   nell'esercizio   di   imprese
          commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
          assunte  nell'esercizio  di  imprese  commerciali, anche se
          iscritti  in  bilancio,  concorrono  a  formare  il reddito
          nell'esercizio   in  cui  sono  percepiti  e  sui  proventi
          percepiti  e'  riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
          per  cento  del  loro importo; tali proventi si considerano
          percepiti,  se  iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
          comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il
          credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
          partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma
          2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza
          del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le
          disposizioni  dei  commi  3-bis  e 3-ter dell'art. 11 e dei
          commi  1-bis  e  1-ter  dell'art.  94 del testo unico delle
          imposte  sui redditi di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica    22 dicembre    1986,    n.   917.   L'imposta
          corrispondente  al  credito  d'imposta  limitato  di cui al
          precedente   periodo   e'  computata,  fino  a  concorrenza
          dell'importo  del  credito  medesimo,  nell'ammontare delle
          imposte  di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo
          unico  secondo i criteri previsti per gli utili indicati al
          n.  2)  del  predetto  comma. Le rettifiche di valore delle
          quote  sono  ammesse in deduzione dal reddito per l'importo
          che  eccede  i maggiori valori iscritti in bilancio che non
          hanno  concorso a formare il reddito. Per la determinazione
          dei  proventi  derivanti  dalle  partecipazioni ai fondi si
          applica  il  comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          recante:  Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi:
              Art.  43.  -  Gli  avvisi di accertamento devono essere
          notificati,  a  pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
          quarto  anno successivo a quello in cui e' stata presentata
          la  dichiarazione.  Nei  casi di omessa presentazione della
          dichiarazione  o di presentazione di dichiarazione nulla ai
          sensi   delle   disposizioni   del  titolo  I  l'avviso  di
          accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del
          quinto  anno  successivo  a  quello in cui la dichiarazione
          avrebbe dovuto essere presentata.
              Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.
              - Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art.
          11  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  recante:  Testo  unico  delle  imposte sui
          redditi:
              3-bis.   Il   credito  di  imposta  spettante  a  norma
          dell'art.   14,   per   la   parte   che   trova  copertura
          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del
          comma   1  dell'art.  105,  e'  riconosciuto  come  credito
          limitato   ed   e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo
          periodo  del  comma  3.  Il  credito  limitato si considera
          utilizzato  prima  degli  altri  crediti  di  imposta ed e'
          portato  in  detrazione  fino  a  concorrenza  della  quota
          dell'imposta  netta  relativa  agli  utili  per  i quali e'
          attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          di   detti   utili   comprensivo  del  credito  limitato  e
          l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
          stesso  e  al  netto delle perdite di precedenti periodi di
          imposta ammesse in diminuzione.
              3-ter.  Relativamente al credito di imposta limitato di
          cui   al  comma  3-bis,  il  contribuente  ha  facolta'  di
          avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14..
              - Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art.
          94  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  recante:  Testo  unico  delle  imposte sui
          redditi:
              1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'art.
          14,  per  la parte che trova copertura nell'ammontare delle
          imposte  di  cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105,
          e'   riconosciuto  come  credito  limitato  ed  e'  escluso
          dall'applicazione  del  comma  1.  Il  credito  limitato si
          considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed
          e'  portato  in  detrazione  fino a concorrenza della quota
          dell'imposta  dovuta  relativa  agli  utili  per i quali e'
          attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          di   detti   utili   comprensivo  del  credito  limitato  e
          l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
          stesso  e  al  netto  delle  perdite  di precedenti periodi
          d'imposta ammesse in diminuzione.
              1-ter.  Relativamente  al credito d'imposta limitato di
          cui  al  comma  1-bis,  il  contribuente ha facolta' di non
          avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14..
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 105 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante: Testo unico delle imposte sui redditi:
              Art.  105.  -  1. Ai fini dell'attribuzione del credito
          d'imposta  di  cui  all'art.  14,  le  societa'  e gli enti
          indicati  alle  lettere  a)  e  b) del comma 1 dell'art. 87
          devono   rilevare  distintamente  nella  dichiarazione  dei
          redditi:
                a)  l'ammontare complessivo delle imposte determinato
          ai sensi dei commi 2 e 3;
                b)  l'ammontare complessivo delle imposte determinato
          ai sensi del comma 4.
              2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
          redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
          imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
          iscritte  in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da
          accertamenti   divenuti   definitivi,  nonche'  le  imposte
          applicate  a  titolo  di  imposta  sostitutiva. Ai fini del
          presente  comma  si  tiene  conto  delle imposte liquidate,
          accertate  o applicate entro la data della deliberazione di
          distribuzione  degli  utili  di  esercizio, delle riserve e
          degli  altri  fondi  diversi  da  quelli indicati nel primo
          comma  dell'art.  44,  nonche' delle riduzioni del capitale
          che  si  considerano  distribuzione  di  utili ai sensi del
          comma 2 del medesimo art. 44.
              3.  In  caso di distribuzione degli utili di esercizio,
          in  deroga  alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
          2,  concorre  a  formare l'ammontare di cui alla lettera a)
          del  comma  1  l'imposta  liquidata nella dichiarazione dei
          redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono anche se
          il  termine  di  presentazione di detta dichiarazione scade
          successivamente    alla   data   della   deliberazione   di
          distribuzione.   La  disposizione  precedente  si  applica,
          altresi',  nel  caso  di  distribuzione  delle  riserve  in
          sospensione   d'imposta,   avendo   a   tal  fine  riguardo
          all'imposta   liquidata  per  il  periodo  nel  quale  tale
          distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
          dell'imposta   liquidata  per  detti  periodi,  il  credito
          d'imposta  attribuito  ai  soci  o  partecipanti  non trovi
          copertura,  la  societa'  o l'ente e' tenuto ad effettuare,
          per  la  differenza,  il  versamento  di una corrispondente
          imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.
              4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          b) del comma 1:
                1)  l'imposta,  calcolata  nella misura del 56,25 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al  1 gennaio  2001,  e del 51,51 per
          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  al  1 gennaio 2003, corrispondente ai
          proventi che in base agli altri articoli del presente testo
          unico  o  di  leggi  speciali  non  concorrono a formare il
          reddito  della  societa'  o  dell'ente  e  per  i  quali e'
          consentito  computare detta imposta fra quelle del presente
          comma;
                2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
          formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
          e'  stato  attribuito  alla societa' o all'ente medesimo il
          credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
          L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
          commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
          sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
          relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
          concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
          in   detrazione  dalla  societa'  o  dall'ente  secondo  le
          disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, recante: Disciplina
          delle  forme  pensionistiche complementari, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              Art.   14.   -   1.  I  fondi  pensione  in  regime  di
          contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva
          delle  imposte  sui redditi nella misura dell'11 per cento,
          che  si  applica  sul  risultato  netto maturato in ciascun
          periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal
          valore  del  patrimonio  netto  al  termine di ciascun anno
          solare,  al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle
          erogazioni  effettuate per il pagamento dei riscatti, delle
          prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre
          forme  pensionistiche,  e diminuito dei contributi versati,
          delle  somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche'
          dei  redditi  soggetti  a ritenuta, del 54,55 per cento dei
          proventi   derivanti   dalla  partecipazione  ad  organismi
          d'investimento  collettivo  del  risparmio di cui al quarto
          periodo  del  comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo
          1983,  n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad
          imposta  e  il  valore  del  patrimonio  stesso  all'inizio
          dell'anno.  I  proventi  derivanti  da  quote  o  azioni di
          organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti
          ad  imposta  sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
          concorrono   a  formare  il  risultato  della  gestione  se
          percepiti  o  se  iscritti nel rendiconto del fondo e su di
          essi  compete  un  credito  d'imposta  del 15 per cento. Il
          credito  d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel
          caso  in  cui  gli  organismi d'investimento collettivo del
          risparmio  siano  assoggettati ad imposta sostitutiva delle
          imposte  sui  redditi  sul  risultato  della  gestione  con
          l'aliquota del 5 per cento. I proventi derivanti da quote o
          azioni   di   organismi   di  investimento  collettivo  del
          risparmio  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  concorrono a
          formare  il  risultato  della  gestione  se  percepiti o se
          iscritti  nel  rendiconto del fondo e su di essi compete un
          credito  d'imposta  del  15 per cento. Il credito d'imposta
          concorre  a  formare  il  risultato  della  gestione  ed e'
          detratto  dall'imposta  sostitutiva  dovuta.  Il valore del
          patrimonio  netto  del  fondo  all'inizio  e  alla  fine di
          ciascun  anno  e'  desunto  da  un  apposito  prospetto  di
          composizione  del  patrimonio.  Nel caso di fondi avviati o
          cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
          dell'anno  si  assume  il patrimonio alla data di avvio del
          fondo,  ovvero  in luogo del patrimonio alla fine dell'anno
          si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
              2.   Il   risultato   negativo   maturato  nel  periodo
          d'imposta,  risultante  dalla  relativa  dichiarazione,  e'
          computato  in  diminuzione del risultato della gestione dei
          periodi  d'imposta  successivi,  per  l'intero  importo che
          trova  in  essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte,
          dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre
          linee  di  investimento  da  esso  gestite,  a  partire dal
          medesimo  periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato
          negativo,  riconoscendo  il relativo importo a favore della
          linea   di   investimento  che  ha  maturato  il  risultato
          negativo.  Nel  caso in cui all'atto dello scioglimento del
          fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il
          fondo  stesso  rilascia  agli iscritti che trasferiscono la
          loro  posizione  individuale  ad altra forma di previdenza,
          complementare  o  individuale,  un'apposita  certificazione
          dalla  quale  risulti  l'importo che la forma di previdenza
          destinataria  della  posizione  individuale puo' portare in
          diminuzione   del  risultato  netto  maturato  nei  periodi
          d'imposta  successivi  e che consente di computare la quota
          di  partecipazione  alla  forma pensionistica complementare
          tenendo  conto  anche  del credito d'imposta corrispondente
          all'11 per cento di tale importo.
              3.   Le   ritenute  operate  sui  redditi  di  capitale
          percepiti  dai  fondi  sono  a  titolo  d'imposta.  Non  si
          applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti
          bancari  e  postali,  nonche'  le  ritenute previste, nella
          misura  del  12,50  per  cento e del 5 per cento, dal comma
          3-bis  dell'art.  26  del  predetto  decreto  e dal comma 1
          dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
              4.  I  redditi di capitale che non concorrono a formare
          il  risultato  della  gestione  e  sui  quali  non e' stata
          applicata  la  ritenuta  a  titolo  d'imposta  o  l'imposta
          sostitutiva  sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva delle
          imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
          dell'imposta sostitutiva.
              5.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  ai  commi 1 e 4 e'
          versata  entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano
          le  disposizioni  del  capo  III  del  decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241.
              6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
          presentata  entro  un mese dall'approvazione del bilancio o
          rendiconto  del  fondo.  Se il bilancio o rendiconto non e'
          stato  approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e'
          presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
          Se   non  e'  prevista  l'approvazione  di  un  bilancio  o
          rendiconto  la  dichiarazione  e' presentata entro sei mesi
          dalla  fine  del  periodo  d'imposta.  Nel  caso  di  fondi
          costituiti  nell'ambito  del patrimonio di societa' ed enti
          la   dichiarazione   e'   presentata  contestualmente  alla
          dichiarazione   dei   redditi   propri   della  societa'  o
          dell'ente.
              7.   Le  operazioni  di  costituzione,  trasformazione,
          scorporo  e concentrazione tra fondi pensione sono soggette
          ad  imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria
          in misura fissa per ciascuna di esse..
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10-ter della legge
          23 marzo 1983, n. 77, recante: Istituzione e disciplina dei
          fondi  comuni  d'investimento  mobiliare,  come  modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              Art.  10-ter.  -  1.  Sui  proventi di cui all'art. 41,
          comma  1,  lettera g),  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre  1986,  n.  917,  derivanti  dalla
          partecipazione  a  organismi  di investimento collettivo in
          valori  mobiliari  di  diritto  estero, situati negli Stati
          membri   dell'Unione   europea,   conformi  alle  direttive
          comunitarie  e  le  cui quote sono collocate nel territorio
          dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti
          incaricati   del   pagamento  dei  proventi  medesimi,  del
          riacquisto  o della negoziazione delle quote o delle azioni
          operano  una  ritenuta  del 12,50 per cento. La ritenuta si
          applica   sui   proventi   distribuiti   in   costanza   di
          partecipazione  all'organismo  di  investimento e su quelli
          compresi  nella  differenza  tra il valore di riscatto o di
          cessione  delle quote od azioni e il valore medio ponderato
          di  sottoscrizione  o di acquisto delle quote. In ogni caso
          come  valore  di  sottoscrizione  o  acquisto  si assume il
          valore   della   quota  rilevato  dai  prospetti  periodici
          relativi  alla  data  di  acquisto delle quote medesime. La
          ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora
          il  regolamento  dell'organismo  d'investimento preveda che
          non  meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti
          in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
          degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  di  societa' di
          piccola  o  media capitalizzazione e, decorso il periodo di
          un   anno   dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento  del
          regolamento   alla   presente   disposizione,   il   valore
          dell'investimento  nelle azioni delle predette societa' non
          risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
          del  valore  dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
          valorizzazione  del  fondo  successivi  al  compimento  del
          predetto  periodo;  il  valore  dell'attivo e' rilevato dai
          prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso
          in  cui  il  regolamento  dell'organismo d'investimento sia
          stato  adeguato  alla presente disposizione successivamente
          al  suo  avvio,  sui  proventi  maturati fi no alla data di
          adeguamento la ritenuta e' operata con l'aliquota del 12,50
          per  cento.  I  soggetti  incaricati  residenti  tengono  a
          disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria  fino  alla
          scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
          regolamento  dell'organismo  d'investimento  e le eventuali
          modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi
          prospetti    contabili   che   consentano   di   verificare
          l'osservanza  del  requisito minimo d'investimento previsto
          dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di
          piccola  o  media  capitalizzazione s'intendono le societa'
          con  una  capitalizzazione  di  mercato non superiore a 800
          milioni  di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati
          l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
              2.  Sui  proventi  di  cui  al  comma  1  si applica la
          disposizione  prevista  dal  comma 9 dell'art. 82 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          assumendosi  i coefficienti di rettifica determinati con il
          decreto del Ministro delle finanze.
              3.  La  ritenuta  del  comma 1 e' applicata a titolo di
          acconto nei confronti di:
                a)  imprenditori  individuali,  se  le partecipazioni
          sono  relative  all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                b)   societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita
          semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo
          unico;
                c)  societa'  ed  enti  di  cui  alle lettere a) e b)
          dell'art.   87   del   medesimo   testo   unico  e  stabili
          organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e'
          degli  enti  di  cui alla lettera d) del predetto articolo.
          Nei  confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli
          esenti  o  esclusi  dall'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
              4.  Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1
          sono  collocate  all'estero, o comunque i relativi proventi
          sono   conseguiti   all'estero   senza  applicazione  della
          ritenuta,   detti   proventi,  se  percepiti  al  di  fuori
          dell'esercizio  d'impresa  commerciale, sono assoggettati a
          imposizione  sostitutiva,  secondo  le  disposizioni di cui
          all'art.  16-bis  del testo unico delle imposte sui redditi
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  con  le  stesse  aliquote  di
          ritenuta previste nel comma 1.
              5.  I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  derivanti  dalla  partecipazione  a  organismi di
          investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di diritto
          estero,  diversi  da quelli di cui al comma 1, concorrono a
          formare  il  reddito  imponibile  dei partecipanti, sia che
          vengano  percepiti  sotto forma di proventi distribuiti sia
          che  vengano  percepiti  quale  differenza tra il valore di
          riscatto  o di cessione delle quote o azioni e il valore di
          sottoscrizione  o  acquisto.  Il costo unitario di acquisto
          delle  quote si assume dividendo il costo complessivo delle
          quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
              6.  Nel  caso  in cui i proventi di cui al comma 5 sono
          percepiti  in  Italia tramite soggetti residenti incaricati
          del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
          negoziazione  delle  quote  o  delle  azioni, tali soggetti
          operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto
          delle imposte sui redditi.
              7.   Il  comma  3-bis  dell'art.  8  del  decreto-legge
          28 giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato.
              8.   Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          presentazione  della  dichiarazione di sostituto di imposta
          da  parte  dei soggetti che corrispondono i proventi di cui
          al   presente   articolo,  nonche'  degli  eventuali  altri
          adempimenti.
              9.  Gli  organismi di investimento collettivo in valori
          mobiliari  di  diritto  estero  situati  negli Stati membri
          della Comunita' economica europea e conformi alle direttive
          comunitarie   possono,   con   riguardo  agli  investimenti
          effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
          dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
          relativamente   alla   parte   dei   redditi   e   proventi
          proporzionalmente  corrispondenti alle loro quote possedute
          da soggetti non residenti in Italia.
              10.  Le  disposizioni  di  cui al comma 9, si applicano
          esclusivamente  agli  organismi aventi sede in uno Stato la
          cui  legislazione  riconosca analogo diritto agli organismi
          di investimento collettivo italiani.
              11.  Il  Ministro  delle finanze determina, con proprio
          decreto,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9  e 10 del
          presente articolo..
              - Si  riporta il testo dell'art. 16-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante: Testo unico delle imposte sui redditi:
              Art.  16-bis.  -  I  redditi di capitale corrisposti da
          soggetti   non  residenti  a  soggetti  residenti  nei  cui
          confronti  in  Italia  si  applica  la ritenuta a titolo di
          imposta  o  l'imposta  sostitutiva di cui all'art. 2, commi
          1-bis  e  1-ter,  del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
          239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
          sui  redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo
          d'imposta.  Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi
          del  regime  di  imposizione  sostitutiva  ed  in  tal caso
          compete   il  credito  d'imposta  per  i  redditi  prodotti
          all'estero.  Si  considerano  corrisposti  da  soggetti non
          residenti  anche  gli  interessi  ed  altri  proventi delle
          obbligazioni  e  degli  altri titoli di cui all'art. 31 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601,  nonche'  di quelli con regime fiscale equiparato,
          emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992..
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  21 novembre  1997,  n.  461, recante: Riordino
          della  disciplina,  italiana  dei redditi di capitale e dei
          redditi   diversi,   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              Art.  9.  -  1.  I  soggetti  non  residenti  che hanno
          conseguito  proventi  erogati  da organismi di investimento
          collettivo   soggetti   alle  imposte  sostitutive  di  cui
          all'art.  8  hanno  diritto,  facendone richiesta, entro il
          31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla
          societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al
          soggetto  incaricato  del collocamento delle quote o azioni
          di  cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari
          al  15  per  cento  dei  predetti  proventi,  qualora siano
          erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad
          imposta  sostitutiva  con l'aliquota del 12,50 per cento, e
          al   6 per   cento,  qualora  siano  erogati  da  organismi
          d'investimento  collettivo  soggetti ad imposta sostitutiva
          con  l'aliquota  del  5  per cento dei proventi erogati. Il
          pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite
          della  banca  depositaria  ove  esistente,  computandolo in
          diminuzione  dai  versamenti  dell'imposta  sostitutiva sul
          risultato  della  gestione  degli organismi di investimento
          collettivo  da  essi gestiti o collocati, a decorrere dalle
          rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento
          non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria.
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il
          reddito  conseguito  dal  sottoscrittore  per effetto della
          distribuzione  di proventi da parte dell'organismo, nonche'
          la  differenza  tra il valore di riscatto e il valore medio
          ponderato  di  sottoscrizione o di acquisto delle quote. In
          ogni  caso  quale  valore  di  sottoscrizione o acquisto si
          assume   il  valore  della  quota  rilevato  dai  prospetti
          periodici  previsti  per  ciascun organismo di investimento
          collettivo  di  cui al citato art. 8, relativi alla data di
          acquisto delle quote medesime.
              3.  Le  disposizioni  dei  commi 1 e 2 si applicano nei
          confronti   dei   soggetti  residenti  all'estero,  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
          n. 239, e successive modificazioni.
              4.  Nel  caso  di  organismi  d'investimento collettivo
          mobiliare   le   cui  quote  o  azioni  siano  sottoscritte
          esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3,
          gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva
          sul  risultato  della  gestione  altrimenti  dovuta  con le
          aliquote  del  12,50 e 5 per cento. Qualora venga richiesta
          dal  soggetto  non  residente l'emissione di certificati al
          portatore   rappresentativi   delle  quote  sottoscritte  o
          comunque  in  tutti i casi in cui risulti che la proprieta'
          delle  quote  sia  stata a qualsiasi titolo trasferita a un
          soggetto  diverso  da  quelli  di  cui al primo periodo del
          precedente  comma  3,  sull'intero  provento  afferente  le
          quote,  dal  momento  della  sottoscrizione  al momento del
          riscatto,   si  applica  la  disciplina  prevista  per  gli
          organismi  di  investimento in valori mobiliari, di diritto
          estero  situati  negli  Stati  membri  dell'Unione europea,
          conformi  alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni
          siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art.
          10-ter  della  citata legge n. 77 del 1983, come modificato
          dall'art.  8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca
          depositaria   dell'organismo   di  investimento.  La  banca
          depositaria  e'  tenuta  a  comunicare  all'amministrazione
          finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle
          somme  erogate  a  fronte di riscatti nel periodo d'imposta
          precedente,  i dati identificativi dei soggetti beneficiari
          delle    somme    comunque    erogate   dall'organismo   di
          investimento.
              5 - 17. (Omissis).
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  21 novembre  1997,  n.  461  recante: Riordino
          della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
          redditi   diversi,   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              Art.  7.  -  4. Il risultato maturato della gestione e'
          soggetto  ad  imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
          con  l'aliquota  del  12,50  per  cento. Il risultato della
          gestione  si determina sottraendo dal valore del patrimonio
          gestito  al  termine  di  ciascun  anno  solare,  al  lordo
          dell'imposta   sostitutiva,   aumentato   dei   prelievi  e
          diminuito  di  conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
          maturati  nel  periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   del
          contribuente,  i  redditi esenti o comunque non soggetti ad
          imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote
          di  organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti
          all'imposta  sostitutiva  di  cui  al  successivo  art.  8,
          nonche'  da fondi comuni di investimento immobiliare di cui
          alla  legge  25 gennaio  1994,  n.  86, il 60 per cento dei
          proventi  derivanti  dalla  partecipazione  ad organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio  di  cui al quarto
          periodo,  del  comma  1,  dell'art.  10-ter, della legge 23
          marzo  1983,  n.  77,  ed  il  valore del patrimonio stesso
          all'inizio  dell'anno.  Il  risultato e' computato al netto
          degli  oneri  e  delle  commissioni  relative al patrimonio
          gestito.
              -  La  legge  9 gennaio 1991, n. 19, reca: Norme per lo
          sviluppo  delle  attivita'  economiche e della cooperazione
          internazionale  della  regione Friuli-Venezia Giulia, della
          provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
              - Il  decreto  del Ministro del tesoro 19 ottobre 1998,
          n. 508 (Regolamento recante criteri per l'autorizzazione ad
          operare nel Centro per i servizi finanziari ed assicurativi
          di  Trieste),  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          5 febbraio 1999, n. 29.