Art. 13.
      Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intendono per: confidi, i
consorzi  con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili  per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono  l'attivita'  di garanzia collettiva dei fidi; per attivita'
di   garanzia   collettiva   dei  fidi,  l'utilizzazione  di  risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la  prestazione  mutualistica  e  imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne  il  finanziamento  da  parte  delle  banche  e degli altri
soggetti  operanti  nel  settore  finanziario; per confidi di secondo
grado,  i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa'   consortili   per  azioni,  a  responsabilita'  limitata  o
cooperative,  costituiti  dai  confidi  ed  eventualmente  da imprese
consorziate  o socie di questi ultimi o da altre imprese; per piccole
e  medie  imprese,  le  imprese  che  soddisfano  i  requisiti  della
disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive (( e del Ministro delle politiche agricole
e  forestali;  ))  per  testo  unico bancario, il decreto legislativo
1 settembre  1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per  elenco  speciale  l'elenco  previsto dall'articolo 107 del testo
unico  bancario;  per  riforma delle societa', il decreto legislativo
17 gennaio  2003, n. 6. (( In sede di prima applicazione, e fino alla
chiusura  del  terzo  esercizio,  il  consiglio di amministrazione e'
composto  dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068, e successive modificazioni. ))
  2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito  dal  comma  32, svolgono
esclusivamente  l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi  e i
servizi  a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
  3.  Nell'esercizio  dell'attivita'  di garanzia collettiva dei fidi
possono   essere  prestate  garanzie  personali  e  reali,  stipulati
contratti  volti  a  realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati  in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
  4.  I  confidi  di  secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma  2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
  5.  L'uso  nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione  rivolta  al  pubblico delle parole confidi, consorzio,
cooperativa,  societa'  consortile  di  garanzia  collettiva dei fidi
ovvero  di  altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
  6.  Chiunque  contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima  sanzione  prevista  dall'articolo  133,  comma 3, del testo
unico bancario.
  7.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
  8.   I   confidi   sono  costituiti  da  piccole  e  medie  imprese
industriali,   commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da  imprese
artigiane  e agricole, (( come definite dalla disciplina comunitaria.
))
  9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche  imprese  di  maggiori
dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali  determinati  dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per  gli  investimenti  (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche'  complessivamente  non  rappresentino  piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
  10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che  non  possono  far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenere   l'attivita'   attraverso   contributi   e   garanzie  non
finalizzati  a  singole  operazioni; essi non divengono consorziati o
soci  ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite  dagli  statuti,  purche'  la  nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
  11. Il comma 10 (( si applica )) anche ai confidi di secondo grado.
  12.  Il  fondo  consortile  o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili  l'ammontare  minimo  previsto  dal  codice  civile per la
societa' per azioni.
  13.  La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore  al  20  per  cento  del  fondo  consortile  o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
  14.  Il  patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili,   non   puo'   essere   inferiore  a  250  mila  euro.
Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto  almeno  un  quinto e'
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione.  Al  fine  del  raggiungimento  di tale ammontare minimo si
considerano  anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di  conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
  15.   Quando,   in   occasione   dell'approvazione   del   bilancio
d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un  terzo  al  di  sotto del minimo stabilito (( dal comma 14, )) gli
amministratori     sottopongono     all'assemblea    gli    opportuni
provvedimenti.  Se  entro  l'esercizio  successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea  che  approva  il  bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo  consortile  o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto  ne  prevede  l'obbligo  per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi  ai  fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la  perdita  a  meno  di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
  16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale  sociale,  questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal  comma  12,  gli  amministratori  devono  senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo  aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo,  o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa'  consortili  per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili  le  ulteriori  disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
  17.  Ai  confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  primo  e  il  secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
  18.  I  confidi  non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle imprese consorziate o socie,
neppure  in  caso  di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
  19.  Ai  confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si  applicano  il  secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 2514,  comma primo, lettera d), del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo
di  garanzia  interconsortile  al  quale  il  confidi  aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
  20.  I  confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500  milioni  di  euro  possono  istituire,  anche  tramite  le  loro
associazioni   nazionali   di   rappresentanza,   fondi  di  garanzia
interconsortile   destinati  alla  prestazione  di  controgaranzie  e
cogaranzie ai confidi.
((   20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che   riuniscono   cooperative  e  loro  consorzi  debbono  associare
complessivamente  non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. ))
  21.  I  fondi  di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili  per  azioni  o  a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale  preveda  in  via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero  dalle  societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24   del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114.  In  deroga
all'articolo  2602  del  codice civile le societa' consortili possono
essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
  22.  I  confidi  aderenti  ad  un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio,  un  contributo obbligatorio (( pari allo 0,5 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti. )) Gli statuti dei fondi di
garanzia   interconsortili   possono  prevedere  un  contributo  piu'
elevato.
  23.   I   confidi  che  non  aderiscono  a  un  fondo  di  garanzia
interconsortile  versano  annualmente  una quota (( pari allo 0,5 per
mille  dei  finanziamenti  complessivamente  garantiti,  ))  entro il
termine  indicato  nel  comma  22, al Ministero dell'economia e delle
finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio  dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti
e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28.  ((  I  confidi,  operanti  nel  settore  agricolo,  la  cui base
associativa  e'  per  almeno il 50 per cento composta da imprenditori
agricoli   di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  versano
annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni. ))
  24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei  commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi
di  garanzia  previsti  dai  commi  25  e  28,  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  delle  societa'  che gestiscono tali fondi;
detti  contributi  e  le  somme  versate  ai  sensi del comma 23 sono
ammessi  in  deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
  25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
s.p.a.  ((  ai sensi dell'articolo 2, )) comma 100, lettera a), della
legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e' conferito in una societa' per
azioni,  avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con
atto  unilaterale  dallo  Stato  entro  trenta  giorni  dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della  societa'  per  azioni  e' determinato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  ((  e  con  il Ministro delle politiche agricole e
forestali.  )) La societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi
del  Fondo  di  garanzia  proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali,  anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi  tipo  costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano  il  loro  grado e la loro validita' in capo alla societa'
per  azioni,  senza  necessita'  di  alcuna formalita' o annotazione.
L'atto  costitutivo  attribuisce  agli  amministratori la facolta' di
aumentare  il  capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile  con  offerta  delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel  comma  21,  alle  Regioni,  alle Camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  alle banche, agli enti gestori di altri
fondi  pubblici  di  garanzia  al  fine  del  loro conferimento nella
societa'  per  azioni  e  agli  ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente  individuati  dallo  statuto della societa'. Lo statuto
fissa  altresi'  un  limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci,  diversi  da  quelli  che  apportino  altri  fondi  pubblici di
garanzia,  non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso  lo  Stato,  le  Regioni  e  gli  altri enti pubblici conservano
congiuntamente  la  maggioranza  assoluta del capitale sociale. (( Le
operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
presente  comma  beneficiano  della  garanzia  dello Stato nei limiti
delle risorse finanziarie attribuite. ))
  26.  L'intervento  della  societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto  in  via  prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie,   cogaranzie   o   controgaranzie  prestate  nell'esercizio
esclusivo o prevalente del-l'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri  soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie.
((   27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche   delle   garanzie   dallo   stesso   prestate   sono
disciplinate  con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))
  28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100,  lettera  b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato
alle  operazioni  di  controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio  nazionale  nonche'  alle  operazioni  in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per  intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di
recupero  nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate   dai  confidi  sono  restituite  al  Fondo  nella  stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
  29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in  forma  di  societa'
cooperativa  a  responsabilita'  limitata  e'  consentito,  ai  sensi
dell'articolo  28  del  (( testo unico bancario, )) anche alle banche
che,   in   base   al  proprio  statuto,  esercitano  prevalentemente
l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei fidi a favore dei soci. La
denominazione   di  tali  banche  contiene  le  espressioni  confidi,
garanzia collettiva dei fidi o entrambe.
  30.  Alle  banche  di  cui  al  comma  29  si  applicano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni  contenute (( negli articoli )) da 5 a
11, da 19 a 28 e (( da 33 a 37 )) del testo unico bancario.
  31.  La  Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30,  tenuto  conto  delle  specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
  32.  All'articolo  155  del  testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
  4-bis.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia,  determina  i  criteri  oggettivi,  riferibili al volume di
attivita'  finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati  i  confidi  che  sono  tenuti  a  chiedere  l'iscrizione
nell'elenco  speciale  previsto  dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce,  con  proprio  provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione  per  il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei  mezzi  patrimoniali.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale i
confidi   devono   adottare   una  delle  forme  societarie  previste
dall'articolo 106, comma 3.
  4-ter.  I  confidi  iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
  4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente  nei  confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
    a) prestazione   di   garanzie   a   favore  dell'amministrazione
finanziaria  dello  Stato,  al  fine  dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
    b) gestione,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  di  fondi
pubblici di agevolazione;
    c) stipula,  ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
  4-quinquies.   I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale  possono
svolgere  in  via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia,   le   attivita'  riservate  agli  intermediari  finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
  4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107,  commi  2,  3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia   dispone  la  cancellazione  dall'elenco  speciale  qualora
risultino  gravi  violazioni  di  norme di legge o delle disposizioni
emanate  ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo;  si  applica
l'articolo 111, commi 3 e 4.
  33.  Le  banche  e  i  confidi  indicati  nei commi 29, 30, 31 e 32
possono,  anche  in  occasione  delle  trasformazioni e delle fusioni
previste  dai  commi  38,  39,  40,  41,  42  e 43, imputare al fondo
consortile  o  al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi  dello Stato, delle
regioni  e  di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei   vincoli   di   destinazione   eventualmente   sussistenti,  che
permangono,  salvo  quelli  a carattere territoriale, con riferimento
alla  relativa  parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni  o  quote  corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle  banche  o  dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o  nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
  34.  Le  modificazioni  del  contratto di consorzio riguardanti gli
elementi  indicativi  dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una   volta   l'anno   entro   centoventi   giorni   dalla   chiusura
dell'esercizio   sociale   attraverso  il  deposito  dell'elenco  dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
  35.  Gli  amministratori  del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio  con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle  societa'  per  azioni.  L'assemblea  approva il bilancio entro
centoventi  giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  ed  entro trenta
giorni  dall'approvazione  una  copia  del  bilancio, corredata dalla
relazione  sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
  36.  Oltre  i  libri  e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
    a) il  libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la
ragione  o  denominazione  sociale  ovvero  il  cognome e il nome dei
consorziati  e  le  variazioni  nelle  persone di questi; b) il libro
delle  adunanze  e  delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
essere  trascritti  anche  i  verbali  eventualmente redatti per atto
pubblico;   c)   il   libro  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni
dell'organo  amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro
delle  adunanze  e  delle  deliberazioni  del  collegio sindacale, se
questo  esiste.  I  primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori  e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il  diritto  di  esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli  indicati  ((  nelle  lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie  spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma
puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere
la  responsabilita'  verso  i  terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo  2615,  secondo  comma  del  codice  civile,  )) e deve
essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina  e  bollato  in  ogni  foglio  dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio.
  37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
  4.  I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella  sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli  intermediari  finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo.
  38.  I  confidi  possono  trasformarsi  in uno dei tipi associativi
indicati  nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e   31  anche  qualora  siano  costituiti  sotto  forma  di  societa'
cooperativa  a  mutualita'  prevalente  o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
  39.  I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti.   Alle   fusioni   possono  partecipare  anche  societa',
associazioni,  anche  non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai  confidi  purche'  il  consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
  40.  Alla  fusione  si applicano in ogni caso (( le disposizioni di
cui  al  libro  V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a
far  data  dal  1 gennaio  2004,  ))  qualora gli statuti dei confidi
partecipanti  alla  fusione  e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati  eguali  diritti,  senza  che  assuma rilievo l'ammontare
delle  singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile,  come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione  determina  il  rapporto  di  cambio  sulla  base  del valore
nominale  delle  quote  di  partecipazione,  secondo  un  criterio di
attribuzione proporzionale.
  41.  Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle  societa',  le  deliberazioni  assembleari  necessarie  per  le
trasformazioni  e  le  fusioni  previste  dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate   con   le   maggioranze   previste  dallo  statuto  per  le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
  42.  Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica  una  violazione  dei  vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
  43.  Le  societa'  cooperative  le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi  del  comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio  ai  fondi  mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo
della  cooperazione  di  cui  all'articolo  11,  comma 5, della legge
31 gennaio  1992,  n.  59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante  dalla  trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione  del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale  successiva  fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
  44.  I  confidi  fruiscono  di  tutti  i  benefici  previsti  dalla
legislazione  vigente  a  favore  dei consorzi e delle cooperative di
garanzia  collettiva  fidi;  i  requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano  soddisfatti  con  il  rispetto  di  quelli  previsti dal
presente articolo.
  45.   Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,  comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
  46.  Gli  avanzi  di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti   il   patrimonio   netto  dei  confidi  concorrono  alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia  utilizzato  per  scopi  diversi  dalla  copertura  di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il  reddito  d'impresa  e'  determinato  senza apportare al risultato
netto   del  conto  economico  le  eventuali  variazioni  in  aumento
conseguenti  all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI,  e  nel  titolo  II,  capo  II, del testo unico delle imposte sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  47.  Ai  fini  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive i
confidi,  comunque  costituiti,  determinano  in  ogni caso il valore
della  produzione  netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10,  comma  1,  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
  48.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto non si considera
effettuata   nell'esercizio   di   imprese  l'attivita'  di  garanzia
collettiva dei fidi.
  49.  Le  quote  di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale  dei  confidi,  comunque  costituiti, e i contributi a questi
versati  costituiscono  per  le  imprese  consorziate  o  socie oneri
contributivi  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione  si  applica  anche  alle  imprese e agli enti di cui al
comma  10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per  cento  del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
  50.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi, le trasformazioni e le
fusioni  effettuate  tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42  e  43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi  in  sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
  51.  Le  fusioni  sono  soggette  all'imposta di registro in misura
fissa.
  52.  I  confidi  gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  hanno  tempo  due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi  ai  requisiti  disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva  fino  ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente  articolo;  anche  decorso  tale  termine i confidi in forma
cooperativa  gia'  costituiti  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
  53.  Per  i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto tra imprese
operanti  nelle  zone  ammesse  alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale,  di  cui  all'articolo  87,  paragrafo  3, lettera a), del
trattato  CE,  la  parte  dell'ammontare  minimo del patrimonio netto
costituito  da  apporti  dei  consorziati  o  dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
  54.  I  soggetti  di  cui  al comma 10, che alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  partecipano  al fondo consortile o al
capitale  sociale  dei  confidi,  anche  di  secondo  grado,  possono
mantenere  la  loro  partecipazione,  fermo  restando  il  divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
  55.  I  confidi  che  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a  gestirli  fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine    i    confidi    possono   prestare   garanzie   a   favore
dell'amministrazione  finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
  56.  Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio   conseguenti   all'attuazione  del  presente  articolo  non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
  57.  I  confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore  a  cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori  a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco  speciale  (( di cui
all'articolo  107  del  testo  unico  bancario.  )) La Banca d'Italia
procede  all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti  di  iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai  requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso  tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco  speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti  nell'elenco  speciale  ai  sensi  del presente comma, oltre
all'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi, possono svolgere,
esclusivamente  nei  confronti  delle imprese consorziate o socie, le
sole  attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico  bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
  58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
  59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
  60.  Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: , e in ogni caso per
i  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi di primo e secondo grado,
anche  costituiti  sotto  forma di societa' cooperativa o consortile,
previsti  dagli  articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati
"Confidi",  istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali
e  dagli  ordini  professionali  sono  sostituite  (( dalle seguenti:
confidi,  di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269.
  61-bis.  La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario
di  garanzia,  istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
n.  153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche
e  agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo  107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti
a  imprenditori  agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea
e  di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte
da  banche,  da  altri  intermediari  finanziari o da fondi chiusi di
investimento  mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a
quella  prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno
come  consorziati  o  soci  almeno  il  50  per cento di imprenditori
agricoli   ed   agli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
generale  di  cui  all'articolo  106  del  medesimo  testo unico. Con
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i criteri e le
modalita'  per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e
la  gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi
a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
  61-ter.  In  via  transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi  sociali  della  societa'  di  cui  al comma 25, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n.
          1068  recante  Istituzione  presso  la Cassa per il credito
          alle  imprese  artigiane di un Fondo centrale di garanzia e
          modifiche  al  capo  VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,
          recante  provvedimenti  per  lo  sviluppo  dell'economia  e
          l'incremento della occupazione) e' il seguente:
              3.  Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un
          comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del
          consiglio  di  amministrazione  della  Cassa per il credito
          alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le
          funzioni  di  presidente e di vice presidente del comitato;
          dal  direttore  generale  della  Cassa  per il credito alle
          imprese  artigiane;  da un rappresentante del Ministero del
          tesoro;  da un rappresentante del Ministero dell'industria,
          del   commercio  e  dell'artigianato;  da  due  membri  del
          consiglio  generale della Cassa per il credito alle imprese
          artigiane;   nominati  in  rappresentanza  delle  categorie
          artigiane  ai  sensi  dell'art. 44, lettera d), della legge
          25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.
              Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
                a) ai   criteri   e   alle   modalita'  che  dovranno
          presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;
                b) alle   singole   richieste   di   ammissione   dei
          finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo
          presentate  dagli  istituti  ed  aziende  di credito di cui
          all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
                c) alle  singole  richieste  di  rimborso  presentate
          dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b)
          per  i  finanziamenti  assistiti dalla garanzia sussidiaria
          del Fondo;
                d) a    quant'altro    attiene   all'amministrazione,
          gestione e funzionamento del Fondo.
              Le  deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate
          e rese esecutive con decreto del Ministro per l'industria e
          il commercio.
              - Il  testo  del  comma 3 dell'art. 133 del gia' citato
          decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
              3.  Chiunque  contravviene  al  disposto del comma 1 e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          due  milioni  a  lire  venti milioni. La stessa sanzione si
          applica  a  chi, attraverso informazioni e comunicazioni in
          qualsiasi  forma, induce in altri il falso convincimento di
          essere  sottoposto  alla  vigilanza della Banca d'Italia ai
          sensi dell'art. 107.
              - Il  testo  dell'art.  2525  del  Codice  civile e' il
          seguente:
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2525  (Quote  e  azioni). - Il valore nominale di
          ciascuna  azione  o  quota  non  puo'  essere  inferiore  a
          venticinque   euro   [c.c.  2463,  2468]  ne'  superiore  a
          cinquecento euro.
              Ove  la  legge non preveda diversamente, nelle societa'
          cooperative  nessun  socio puo' avere una quota superiore a
          centomila  euro,  ne'  tante  azioni il cui valore nominale
          superi tale somma [c.c. 2521, 2538].
              L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu'
          di  cinquecento  soci,  puo' elevare il limite previsto nel
          precedente  comma  sino  al  due  per  cento  del  capitale
          sociale.  Le  azioni  eccedenti  tale limite possono essere
          riscattate   o  alienate  nell'interesse  del  socio  dagli
          amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali
          sono  destinati  a  riserva  indivisibile a norma dell'art.
          2545-ter.
              I  limiti  di  cui ai commi precedenti non si applicano
          nel  caso  di  conferimenti di beni in natura o di crediti,
          nei   casi   previsti   dagli   articoli 2545-quinquies   e
          2545-sexies,  e  con  riferimento  ai  soci  diversi  dalle
          persone   fisiche  ed  ai  sottoscrittori  degli  strumenti
          finanziari dotati di diritti di amministrazione.
              Alle  azioni  si  applicano,  in quanto compatibili, le
          disposizioni  degli  artt. 2346,  2347,  2348, 2349, 2354 e
          2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del
          capitale  ne'  quello  dei versamenti parziali sulle azioni
          non completamente liberate.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art. 2525 (Ammissione di nuovi soci). - L'ammissione di
          un   nuovo   socio   e'   fatta   con  deliberazione  degli
          amministratori su domanda dell'interessato [c.c. 1332].
              La  deliberazione  di ammissione deve essere annotata a
          cura degli amministratori nel libro dei soci.
              Il  nuovo  socio  deve  versare,  oltre l'importo della
          quota  o  dell'azione,  una  somma  da  determinarsi  dagli
          amministratori  per ciascun esercizio sociale, tenuto conto
          delle  riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio
          approvato [c.c. 2518, n. 7].
              - Il  testo  dell'art. 2545-quater del codice civile e'
          il seguente:
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2545-quater   (Riserve   legali,   statutarie  e
          volontarie).  -  Qualunque  sia  l'ammontare  del  fondo di
          riserva  legale,  deve  essere a questo destinato almeno il
          trenta per cento degli utili netti annuali.
              Una   quota  degli  utili  netti  annuali  deve  essere
          corrisposta  ai  fondi  mutualistici per la promozione e lo
          sviluppo   della   cooperazione,  nella  misura  e  con  le
          modalita' previste dalla legge.
              L'assemblea  determina, nel rispetto di quanto previsto
          dall'art.  2545-quinquies,  la destinazione degli utili non
          assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
              - Il   testo   degli  articoli  11  e  20  della  legge
          31 gennaio  1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa'
          cooperative) e' il seguente:
              Art.  11  (Fondi  mutualistici  per  la promozione e lo
          sviluppo   della   cooperazione).   -  1.  Le  associazioni
          nazionali   di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento  cooperativo,  riconosciute  ai sensi dell'art. 5
          del  citato  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato    14 dicembre    1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate  da  regioni  a statuto speciale possono costituire
          fondi  mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni.
              2.  L'oggetto  sociale  deve  consistere esclusivamente
          nella  promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
          iniziative  di  sviluppo della cooperazione, con preferenza
          per   i   programmi  diretti  all'innovazione  tecnologica,
          all'incremento   dell'occupazione   ed  allo  sviluppo  del
          Mezzogiorno.
              3.  Per  realizzare  i  propri  fini, i fondi di cui al
          comma  1  possono  promuovere  la  costituzione di societa'
          cooperative   o   di   loro   consorzi,   nonche'  assumere
          partecipazioni  in  societa'  cooperative  o in societa' da
          queste  controllate. Possono altresi' finanziarie specifici
          programmi  di  sviluppo  di  societa' cooperative o di loro
          consorzi,   organizzare   o  gestire  corsi  di  formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico  del settore della cooperazione, promuovere studi e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo.
              4.  Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
          alle  associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
          comma    1,    devono   destinare   alla   costituzione   e
          all'incremento    di   ciascun   fondo   costituito   dalle
          associazioni  cui  aderiscono una quota degli utili annuali
          pari  al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
          dal  regio  decreto  26 agosto  1937, n. 1706, e successive
          modificazioni,  la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
          base  degli  utili  al netto delle riserve obbligatorie. Il
          versamento  non  deve  essere  effettuato  se l'importo non
          supera ventimila lire.
              5.  Deve  inoltre  essere  devoluto  ai fondi di cui al
          comma   1   il  patrimonio  residuo  delle  cooperative  in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi  eventualmente  maturati,  di cui al primo comma,
          lettera c), dell'art. 26 del citato decrete legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive modificazioni.
              6.  Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi non
          aderenti  alle  associazioni  riconosciute  di cui al primo
          periodo  del  comma  1,  o aderenti ad associazioni che non
          abbiano  costituito  il  fondo di cui al comma 1, assolvono
          agli  obblighi  di  cui  ai  commi  4  e  5, secondo quanto
          previsto all'art. 20.
              7.   Le   societa'   cooperative  ed  i  loro  consorzi
          sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
          che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
          primo  periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
          che  non  abbiano  costituito  il  fondo di cui al comma 1,
          effettuano  il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
          fondo  regionale,  ove  istituito  o,  in  mancanza di tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
              8.  Lo  Stato  e  gli  enti pubblici possono finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati.
              9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
          imposte  e  sono  deducibili,  nel  limite del 3 per cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione.
              10.  Le  societa' cooperative e i loro consorzi che non
          ottemperano   alle   disposizioni   del  presente  articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente.
              Art. 20 (Soppressione della gestione fuori bilancio del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata
          all'attivita'  di  ispezione  delle  cooperative).  -  1. A
          decorrere  dal  1 gennaio  1991,  e'  soppressa la gestione
          fuori  bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza
          del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le
          spese  relative  alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i
          compiti  e le funzioni di competenza del predetto Ministero
          previsti  dall'art.  8  del  citato decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive modificazioni, come integrato dall'art. 15 della
          presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti
          di   appositii   capitoli   da  istituire  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale e da alimentarsi in relazione:
                a) al  gettito  dei  contributi di cui all'art. 8 del
          citato  decreto  legislativo n. 1577 del 1947, e successive
          modificazioni;
                b) al  gettito  dei  contributi  di  cui all'art. 11,
          comma 6, della presente legge;
                c) ad  una maggiorazione determinata, a decorrere dal
          1993,  nel  10 per cento del contributo di cui alla lettera
          a),   a  carico  delle  societa'  cooperative  edilizie  di
          abitazione   e  dei  loro  consorzi,  ivi  compresi  quelli
          aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'art. 11,
          comma  1,  primo  periodo; tale maggiorazione potra' essere
          successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori
          oneri connessi all'attuazione della presente legge;
                d) agli  eventuali  avanzi  di  amministrazione della
          gestione soppressa.
              2.  Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi
          ivi  previsti  sono  versati all'entrata del bilancio dello
          Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro del
          tesoro,  ai  capitoli  di  spesa da istituirsi ai sensi del
          comma 1.
              - Il  testo  dell'art.  2514  del  codice  civile e' il
          seguente:
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2514  (Requisiti  delle  cooperative a mutualita'
          prevalente).  -  Le  cooperative  a  mutualita'  prevalente
          devono prevedere nei propri statuti:
                a) il  divieto  di  distribuire i dividendi in misura
          superiore   all'interesse   massimo   dei   buoni   postali
          fruttiferi,  aumentato  di  due  punti  e mezzo rispetto al
          capitale effettivamente versato;
                b)  il divieto di remunerare gli strumenti finanziari
          offerti  in  sottoscrizione  ai  soci cooperatori in misura
          superiore  a  due punti rispetto al limite massimo previsto
          per i dividendi;
                c)  il  divieto  di distribuire le riserve fra i soci
          cooperatori;
                d) l'obbligo  di devoluzione, in caso di scioglimento
          della  societa',  dell'intero  patrimonio  sociale, dedotto
          soltanto  il  capitale  sociale e i dividendi eventualmente
          maturati,  ai  fondi  mutualistici  per  la promozione e lo
          sviluppo della cooperazione.
              Le   cooperative   deliberano   l'introduzione   e   la
          soppressione  delle clausole di cui al comma precedente con
          le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2514  (Societa'  cooperative  a  responsabilita'
          limitata).  -  Nelle societa' cooperative a responsabilita'
          limitata  [c.c.  2547] per le obbligazioni sociali risponde
          la  societa' con il suo patrimonio [c.c. 2325, 2472, 2511].
          Le  quote di partecipazione possono essere rappresentate da
          azioni [c.c. 2313, 2462, 2472].
              L'atto  costitutivo  [c.c.  2398] puo' stabilire che in
          caso  di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento
          della  societa'  ciascun  socio risponda sussidiariamente e
          solidalmente  [c.c.  1292]  per  una  somma  multipla della
          propria  quota  a  norma  dell'art.  2541 [c.c. 2518, n. 4,
          2520, 2530, 2540; disp. att. c.c. 217].
              - Il   testo   dell'art.  24  del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
          settore  del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              Art.  24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di
          garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative
          di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del
          decreto-legge  1 ottobre  1982,  n.  697,  convertito dalla
          legge  29 novembre  1982,  n.  887, e successive modifiche,
          possono   costituire   societa'   finanziarie   aventi  per
          finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio,
          nel turismo e nei servizi.
              2.  I  requisiti  delle societa' finanziarie, richiesti
          per   l'esercizio   delle  attivita'  di  cui  al  presente
          articolo, sono i seguenti:
                a) siano   ispirate   ai   principi   di  mutualita',
          richiamati  espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
          statuti;
                b) siano   costituite   da   almeno   30  consorzi  e
          cooperative  di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,
          distribuiti sull'intero territorio nazionale;
                c) siano  iscritte  all'apposito  elenco  tenuto  dal
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,    in   conformita'   al   decreto   legislativo
          1 settembre 1993, n. 385.
              3.  Le  organizzazioni  nazionali di rappresentanza del
          commercio,  del  turismo e dei servizi, per le finalita' di
          cui  al  presente  articolo,  possono  promuovere  societa'
          finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
              4.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   puo'  disporre  il  finanziamento  delle
          societa' finanziarie per le attivita' destinate:
                a) all'incremento     di     fondi     di    garanzia
          interconsortili  gestiti  dalle societa' finanziarie di cui
          al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a
          favore   dei  consorzi  e  delle  cooperative  di  garanzia
          collettiva fidi partecipanti;
                b) alla   promozione   di   interventi  necessari  al
          miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia operativa dei
          soggetti costituenti;
                c) alla promozione di interventi destinati a favorire
          le   fusioni   tra   consorzi  e  cooperative  di  garanzia
          collettiva fidi;
                c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione
          e  assistenza  tecnica  agli  operatori  del  settore anche
          mediante  la  costituzione  di  societa'  partecipate dalle
          societa' finanziarie previste dal comma 1.
              5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          da  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri
          e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.
              6.  Gli  interventi previsti dal presente articolo, nel
          limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a
          carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui
          alla  legge  1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
          Fondo  di  cui  all'art.  4,  comma  6, del decreto-legge 8
          febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
          n.   104.  A  tal  fine  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la
          somma  suddetta  ad  apposita  sezione  del  Fondo  di  cui
          all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
              - Il  testo  dell'art.  2602  del  codice  civile e' il
          seguente:
              Art.  2602  (Nozione  e  norme  applicabili).  - Con il
          contratto  di consorzio piu' imprenditori [c.c. 2082, 2618]
          istituiscono  un'organizzazione  comune per la disciplina o
          per  lo  svolgimento  di  determinate fasi delle rispettive
          imprese.
              Il  contratto  di  cui  al precedente comma e' regolato
          dalle  norme  seguenti, salve le diverse disposizioni delle
          leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11].
              - Il  testo  dell'art.  2135  del  codice  civile e' il
          seguente:
              Art.  2135  (Imprenditore  agricolo). - E' imprenditore
          agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
          coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
          animali e attivita' connesse.
              Per  coltivazione  del  fondo,  per  selvicoltura e per
          allevamento  di  animali  si intendono le attivita' dirette
          alla  cura  e  allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
          fase  necessaria  del ciclo stesso, di carattere vegetale o
          animale,  che  utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal    medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
          dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.
              - Il  testo  dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n.
          153   (Attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  delle
          Comunita'   europee   per   la  riforma  dell'agricoltura),
          abrogato  dall'art.  161,  decreto  legislativo 1 settembre
          1993,  n.  38,  le  cui  disposizioni  continuano a trovare
          applicazione  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore dei
          provvedimenti  emanati  dalle autorita' creditizie ai sensi
          dello stesso decreto legislativo, e' il seguente:
              Art.  21. [Presso il Fondo interbancario di garanzia di
          cui   alla  legge  2 giugno  1961,  n.  454,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni  e'  istituita  una speciale
          sezione  per  la  prestazione  della fidejussione di cui al
          precedente  articolo  dotata  di  autonomia  patrimoniale e
          amministrativa.
              La  sezione  speciale  e'  amministrata  da un comitato
          direttivo  ed  e'  sottoposta  a  controllo  di un collegio
          sindacale.
              Il  comitato  e'  composto  da:  due rappresentanti del
          Ministero    dell'agricoltura    e    delle   foreste,   un
          rappresentante  del Ministero del tesoro, un rappresentante
          del  Fondo  interbancario  di  garanzia,  un rappresentante
          degli  istituti  di  credito  designato  dal  Ministero del
          tesoro,  un  rappresentante  della  Banca d'Italia, quattro
          rappresentanti   delle  organizzazioni  di  categoria  piu'
          rappresentative  a  livello nazionale di queste designati e
          nominati  dal  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste su
          indicazione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale.  Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre
          rappresentanti delle regioni interessate.
              Il  comitato  direttivo  e  il  collegio sindacale sono
          nominati  con  decreto  del Ministro per l'agricoltura e le
          foreste  di  concerto  con il Ministro per il tesoro. Nella
          stessa  forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il
          presidente del comitato e del collegio sindacale.
              Il  collegio sindacale e' composto da tre membri di cui
          uno  in  rappresentanza  del  Ministero  dell'agricoltura e
          delle  foreste,  uno  in  rappresentanza  del Ministero del
          tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
              La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del
          presente  articolo  emanera',  entro  sessanta giorni dalla
          data del presente provvedimento, le norme regolamentari per
          il  proprio  funzionamento  e per le procedure da osservare
          per   la   concessione   della   richiesta  garanzia  e  la
          corresponsione  delle  somme dovute in caso sia chiamata ad
          adempiere le obbligazioni assunte].
              - Il  testo  del  comma  100  dell'art.  2  della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              100.  Nell'ambito  delle  risorse  di  cui al comma 99,
          escluse   quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione  delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
                a) una  somma  fino  ad un massimo di 400 miliardi di
          lire   per   il  finanziamento  di  un  fondo  di  garanzia
          costituito  presso  il  Mediocredito  Centrale  S.p.a. allo
          scopo  di  assicurare una parziale assicurazione ai crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese;
                b) una  somma  fino  ad un massimo di 100 miliardi di
          lire  per  l'integrazione  del  Fondo  centrale di garanzia
          istituito   presso   l'Artigiancassa   S.p.a.  dalla  legge
          14 ottobre  1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
          renderanno  disponibili per interventi nelle aree depresse,
          sui   fondi  della  manovra  finanziaria  per  il  triennio
          1997-1999,  il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
          lire   600   miliardi   nel   triennio   1997-1999  per  il
          finanziamento  degli  interventi  di  cui  all'art. 1 della
          legge  del  23 gennaio  1992, n. 32, e di lire 300 miliardi
          nel   triennio   1997-1999   per   il  finanziamento  degli
          interventi  di  cui  all'art.  17,  comma  5,  della  legge
          11 marzo 1988, n. 67.
              - Il  testo  dell'art.  2443  del  codice  civile e' il
          seguente:
              (Testo in vigore dal 10 gennaio 2004).
              Art.  2443  (Delega  agli amministratori). - Lo statuto
          puo'   attribuire   agli   amministratori  la  facolta'  di
          aumentare  in  una  o  piu'  volte  il  capitale fino ad un
          ammontare  determinato  e  per il periodo massimo di cinque
          anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
          delle   imprese.   Tale   facolta'   puo'  prevedere  anche
          l'adozione  delle  deliberazioni  di cui al quarto e quinto
          comma  dell'art.  2441; in questo caso si applica in quanto
          compatibile  il  sesto  comma  dell'art.  2441 e lo statuto
          determina   i   criteri   cui   gli  amministratori  devono
          attenersi.
              La  facolta'  di  cui al secondo periodo del precedente
          comma  puo'  essere attribuita anche mediante modificazione
          dello  statuto,  approvata  con la maggioranza prevista dal
          quinto  comma  dell'art.  2441,  per  il periodo massimo di
          cinque anni dalla data della deliberazione.
              Il  verbale della deliberazione degli amministratori di
          aumentare  il  capitale  deve essere redatto da un notaio e
          deve  essere  depositato  e  iscritto a norma all'art. 2436
          [c.c. 2626].
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2443  (Delega  agli  amministratori).  -  L'atto
          costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta'
          di  aumentare  in  una  o piu' volte il capitale fino ad un
          ammontare  determinato  e  per il periodo massimo di cinque
          anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
          delle imprese [disp. att. c.c. 100].
              Tale  facolta'  puo'  essere  attribuita anche mediante
          modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo
          di cinque anni dalla data della deliberazione.
              Il  verbale della deliberazione degli amministratori di
          aumentare  il  capitale  deve essere redatto da un notaio e
          deve  essere  depositato  e iscritto a norma dell'art. 2436
          [c.c. 2626].
              - Il  testo  dell'art.  28  della  gia' citata legge n.
          385/1993 (testo unico bancario) e' il seguente:
              Art.   28   (Norme   applicabili).   -  1.  L'esercizio
          dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e'
          riservato  alle  banche  popolari  e alle banche di credito
          cooperativo  disciplinate dalle sezioni I e Il del presente
          capo.
              2.  Alle  banche  popolari  e  alle  banche  di credito
          cooperativo  non  si  applicano  i controlli sulle societa'
          cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
          civile.
              - Il  testo  degli articoli da 5 a 11 della gia' citata
          legge n. 385/1993 e' il seguente:
              Art.  5 (Finalita' e destinatari della vigilanza). - 1.
          Le  autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a
          esse  attribuiti  dal  presente decreto legislativo, avendo
          riguardo   alla  sana  e  prudente  gestione  dei  soggetti
          vigilati,  alla  stabilita'  complessiva,  all'efficienza e
          alla   competitivita'   del   sistema  finanziario  nonche'
          all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
              2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
          dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
              3.  Le  autorita'  creditizie  esercitano  altresi' gli
          altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
              Art.  6  (Rapporti con il diritto comunitario). - 1. Le
          autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in
          armonia   con  le  disposizioni  comunitarie,  applicano  i
          regolamenti  e  le  decisioni  della  Comunita'  europea  e
          provvedono   in  merito  alle  raccomandazioni  in  materia
          creditizia e finanziaria.
              Art.   7   (Segreto   d'ufficio  e  collaborazione  tra
          autorita).  - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in  possesso  della  Banca  d'Italia  in  ragione della sua
          attivita'  di  vigilanza  sono coperti da segreto d'ufficio
          anche  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni, a
          eccezione  del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il
          segreto  non  puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria
          quando  le  informazioni  richieste siano necessarie per le
          indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
          penalmente.
              2.  I  dipendenti  della Banca d'Italia, nell'esercizio
          delle  funzioni  di  vigilanza,  sono  pubblici ufficiali e
          hanno  l'obbligo  di riferire esclusivamente al Governatore
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati.
              3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e gli enti pubblici
          forniscono   le   informazioni   e   le   altre   forme  di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'   delle   leggi   disciplinanti   i  rispettivi
          ordinamenti.
              5.  La  Banca  d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e
          l'UIC  collaborano  tra  loro,  anche  mediante  scambio di
          informazioni,  al fine di agevolare le rispettive funzioni.
          Detti  organismi  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio.
              6.  La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
          di  informazioni,  con  le autorita' competenti degli Stati
          comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
          informazioni  ricevute  dalla Banca d'Italia possono essere
          trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego
          dell'autorita'  dello  Stato  comunitario che ha fornito le
          informazioni.
              7.   Nell'ambito   di  accordi  di  cooperazione  e  di
          equivalenti  obblighi  di  riservatezza,  la Banca d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni  di  vigilanza  con  le autorita' competenti degli
          Stati   extracomunitari;   le  informazioni  che  la  Banca
          d'Italia  ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
          essere  comunicate  soltanto  con l'assenso esplicito delle
          autorita' che le hanno fornite.
              8.  La  Banca  d'Italia puo' scambiare informazioni con
          autorita'   amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito  di
          procedimenti  di  liquidazione o di fallimento, in Italia o
          all'estero,   relativi   a  banche,  succursali  di  banche
          italiane    all'estero    o   di   banche   comunitarie   o
          extracomunitarie  in  Italia,  nonche'  relativi a soggetti
          inclusi   nell'ambito   della  vigilanza  consolidata.  Nei
          rapporti  con  le  autorita' extracomunitarie lo scambio di
          informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
              9.  La  Banca  d'Italia  puo'  comunicare ai sistemi di
          garanzia  italiani  e,  a  condizione che sia assicurata la
          riservatezza,  a  quelli  esteri informazioni e dati in suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
              10.   Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle
          direttive  comunitarie  applicabili  alle  banche, la Banca
          d'Italia  puo' scambiare informazioni con altre autorita' e
          soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.
              Art.  8  (Pubblicazione  di  provvedimenti  e  di  dati
          statistici).  - 1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino
          contenente  i  provvedimenti  di carattere generale emanati
          dalle  autorita'  creditizie  nonche'  altri  provvedimenti
          rilevanti  relativi  ai  soggetti sottoposti a vigilanza. I
          provvedimenti   sono   pubblicati  entro  il  secondo  mese
          successivo a quello della loro adozione.
              2.  Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere
          generale  del  Ministro  del  tesoro  emanati  ai sensi del
          presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  I provvedimenti di
          carattere  generale  della  Banca  d'italia sono pubblicati
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana quando
          le  disposizioni  in  essi contenute sono destinate anche a
          soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
              3.  La  Banca  d'Italia  pubblica  elaborazioni  e dati
          statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
              Art.  9  (Reclamo al CICR). - 1. Contro i provvedimenti
          adottati  dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di
          vigilanza   a   essa   attribuiti   dal   presente  decreto
          legislativo  e' ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi
          abbia   interesse,  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
          comunicazione  o  dalla  pubblicazione.  Si  osservano,  in
          quanto  applicabili, le disposizioni del capo I del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
              2.  Il  reclamo e' deciso dal CICR previa consultazione
          delle  associazioni  di categoria dei soggetti sottoposti a
          vigilanza,  nel  caso  in  cui  la  decisione  comporti  la
          risoluzione  di  questioni  di  interesse  generale  per la
          categoria.
              3.  Il  CICR  stabilisce  in  via generale, con propria
          deliberazione,  le  modalita' per la consultazione prevista
          dal comma 2.
              Art.  10  (Attivita'  bancaria).  -  1.  La raccolta di
          risparmio   tra  il  pubblico  e  l'esercizio  del  credito
          costituiscono   l'attivita'  bancaria.  Essa  ha  carattere
          d'impresa.
              2.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  e' riservato
          alle banche.
              3.  Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria,
          ogni  altra  attivita'  finanziaria,  secondo la disciplina
          propria   di   ciascuna,   nonche'   attivita'  connesse  o
          strumentali.  Sono  salve  le riserve di attivita' previste
          dalla legge..
              Art.  11  (Raccolta  del  risparmio).  - 1. Ai fini del
          presente  decreto  legislativo  e'  raccolta  del risparmio
          l'acquisizione  di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
          forma di depositi sia sotto altra forma.
              2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
          ai soggetti diversi dalle banche.
              2-bis.  Non  costituisce  raccolta del risparmio tra il
          pubblico  la  ricezione  di fondi connessa all'emissione di
          moneta elettronica.
              3.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri, anche con
          riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti,
          in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra
          il pubblico quella effettuata:
                a) presso soci e dipendenti;
                b) presso   societa'   controllanti,   controllate  o
          collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice civile e
          presso controllate da una stessa controllante.
              4. Il divieto del comma 2 non si applica:
                a) agli     Stati    comunitari,    agli    organismi
          internazionali   ai  quali  aderiscono  uno  o  piu'  Stati
          comunitari,  agli  enti  pubblici  territoriali ai quali la
          raccolta   del   risparmio   e'  consentita  in  base  agli
          ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
                b) agli  Stati  extracomunitari  e ai soggetti esteri
          abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
                c) alle  societa'  per  azioni  e  in accomandita per
          azioni  per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal
          codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
                c-bis)  alle  societa'  cooperative  per  la raccolta
          effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
                d) alle  societa' e agli enti con titoli negoziati in
          un   mercato   regolamentato  per  la  raccolta  effettuata
          mediante titoli anche obbligazionari;
                d-bis)  agli  enti  sottoposti  a  forme di vigilanza
          prudenziale individuati dal CICR;
                e) alle  imprese  per  la raccolta effettuata tramite
          banche  ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
          che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;
                f)   agli   enti  sottoposti  a  forme  di  vigilanza
          prudenziale   che   svolgono   attivita'   assicurativa   o
          finanziaria,   per   la   raccolta  a  essi  specificamente
          consentita da disposizioni di legge;
                g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
          previste  dalla  legge  30 aprile  1999,  n.  130,  per  la
          raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.
              4-bis.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri per la
          raccolta  effettuata  dai  soggetti  indicati nelle lettere
          c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche
          all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva
          dell'attivita'  bancaria  stabilita  dall'art.  10.  Per la
          raccolta  effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d)
          e  d-bis),  le  disposizioni  del  CICR possono derogare ai
          limiti  previsti  dal primo comma dell'art. 2410 del codice
          civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia
          sentita  la  CONSOB, individua le caratteristiche, anche di
          durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta
          puo' essere effettuata.
              5.  Nei  casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis),
          d),  d-bis),  e) e f) sono comunque precluse la raccolta di
          fondi   a   vista   e  ogni  forma  di  raccolta  collegata
          all'emissione  o  alla  gestione  di  mezzi  di pagamento a
          spendibilita' generalizzata.
              -  Il testo degli articoli da 19 a 28 della gia' citata
          legge n. 385/1993 e' il seguente:
              Art.  19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
          di  azioni  o quote di banche da chiunque effettuata quando
          comporta, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute,
          una  partecipazione  superiore  al 5 per cento del capitale
          della  banca rappresentato da azioni o quote con diritto di
          voto   e,  indipendentemente  da  tale  limite,  quando  la
          partecipazione comporta il controllo della banca stessa.
              2.    La    Banca    d'Italia,    inoltre,    autorizza
          preventivamente  le  variazioni della partecipazione quando
          comportano partecipazioni al capitale della banca superiori
          ai   limiti  percentuali  stabiliti  dalla  medesima  Banca
          d'Italia  e,  indipendentemente  da  tali limiti, quando le
          variazioni comportano il controllo della banca stessa.
              3.  L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
          anche  per l'acquisizione del controllo di una societa' che
          detiene  una  partecipazione  superiore  al 5 per cento del
          capitale  di  una banca rappresentato da azioni o quote con
          diritto  di  voto  o  che,  comunque, comporta il controllo
          della banca stessa.
              4.  La  Banca  d'Italia  individua  i soggetti tenuti a
          richiedere  l'autorizzazione  quando  il  diritto  di  voto
          spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio.
              5.  La  Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
          ricorrano  condizioni  atte a garantire una gestione sana e
          prudente  della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
          o revocata.
              6.   I   soggetti   che,   anche   attraverso  societa'
          controllate,   svolgono   in   misura  rilevante  attivita'
          d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono
          essere   autorizzati   ad  acquisire  azioni  o  quote  che
          comportano,   unitamente   a  quelle  gia'  possedute,  una
          partecipazione superiore al quindici per cento del capitale
          di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di
          voto o, comunque, il controllo della banca stessa.
              7.  La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in
          presenza  di  accordi,  in qualsiasi forma conclusi, da cui
          derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
          6,  una  rilevante concentrazione di potere per la nomina o
          la  revoca  della  maggioranza  degli  amministratori della
          banca,  tale  da  pregiudicare  la gestione sana e prudente
          della banca stessa.
              8.  Se  alle  operazioni  indicate  nei  commi  1  e  3
          partecipano  soggetti  appartenenti a Stati extracomunitari
          che  non  assicurano  condizioni  di reciprocita', la Banca
          d'Italia  comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
          del  tesoro,  su  proposta  del  quale  il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione.
              9.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  emana disposizioni attuative del
          presente articolo.
              Art.  20  (Obblighi  di  comunicazione).  - 1. Chiunque
          partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla
          percentuale   stabilita   dalla   Banca  d'Italia,  ne  da'
          comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla banca. Le
          variazioni  della  partecipazione  sono  comunicate  quando
          superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
              2.  Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi
          quelli  aventi  forma  di associazione, che regola o da cui
          comunque  possa derivare l'esercizio concertato del voto in
          una  banca,  anche  cooperativa,  o  in una societa' che la
          controlla  deve  essere  comunicato alla Banca d'Italia dai
          partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
          della  societa'  cui  l'accordo  si  riferisce entro cinque
          giorni  dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma
          scritta,  dal momento di accertamento delle circostanze che
          ne  rivelano  l'esistenza.  Quando  dall'accordo derivi una
          concertazione  del  voto  tale  da pregiudicare la gestione
          sana  e  prudente  della  banca,  la  Banca  d'Italia  puo'
          sospendere   il  diritto  di  voto  dei  soci  partecipanti
          all'accordo stesso.
              3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
          termini  delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con
          riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
          attribuito  a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia
          determina   altresi'   le   modalita'  delle  comunicazioni
          previste dal comma 2.
              4.   La   Banca   d'Italia,   al   fine  di  verificare
          l'osservanza  degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo'
          chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
              Art.  21  (Richiesta  di  informazioni).  - 1. La Banca
          d'Italia puo' richiedere alle banche e alle societa' e agli
          enti  di  qualsiasi natura che partecipano al loro capitale
          l'indicazione  nominativa  dei  soci secondo quanto risulta
          dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri
          dati a loro disposizione.
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'  altresi' richiedere agli
          amministratori  delle societa' e degli enti che partecipano
          al  capitale  delle  banche  l'indicazione delle societa' e
          degli enti controllanti.
              3.  Le  societa'  fiduciarie  che  abbiano  intestato a
          proprio  nome  azioni  o  quote  di societa' appartenenti a
          terzi   comunicano   alla  Banca  d'Italia,  se  questa  lo
          richieda, le generalita' dei fiducianti.
              4.  Le  notizie  previste dal presente articolo possono
          essere richieste anche a societa' ed enti stranieri.
              5.  La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste
          che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un
          mercato regolamentato.
              Art.  22  (Partecipazioni  indirette). - 1. Ai fini del
          presente  capo  si  considerano  anche le partecipazioni al
          capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il
          tramite  di  societa' controllate, di societa' fiduciarie o
          per interposta persona.
              Art.  23  (Nozione  di  controllo).  -  1.  Ai fini del
          presente  capo il controllo sussiste, anche con riferimento
          a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
          dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
              2.  Il  controllo  si  considera  esistente nella forma
          dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                1)  esistenza  di un soggetto che, in base ad accordi
          con  altri  soci,  ha  il diritto di nominare o revocare la
          maggioranza  degli  amministratori  ovvero  dispone da solo
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
          la  nomina  o  la  revoca  della maggioranza dei membri del
          consiglio di amministrazione;
                3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere  finanziario  e organizzativo idonei a conseguire
          uno dei seguenti effetti:
                  a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
                  b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
                  c) l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                  d) l'attribuzione  a  soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  di  amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese;
                4)  assoggettamento  a direzione comune, in base alla
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          concordanti elementi..
              Art.  24  (Sospensione  del diritto di voto, obbligo di
          alienazione). - 1. Non puo' essere esercitato il diritto di
          voto   inerente  alle  azioni  o  quote  per  le  quali  le
          autorizzazioni   previste  dall'art.  19  non  siano  state
          ottenute  ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto
          di voto non puo' essere altresi' esercitato per le azioni o
          quote  per  le  quali  siano  state omesse le comunicazioni
          previste dall'art. 20.
              2.   In   caso   di   inosservanza   del   divieto,  la
          deliberazione  e'  impugnabile,  a norma dell'art. 2377 del
          codice  civile,  se  la  maggioranza  richiesta non sarebbe
          stata  raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni
          o  quote.  L'impugnazione  puo' essere proposta anche dalla
          Banca   d'Italia   entro   sei   mesi   dalla   data  della
          deliberazione  ovvero,  se  questa e' soggetta a iscrizione
          nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
          Le  azioni  o quote per le quali non puo' essere esercitato
          il  diritto  di  voto sono computate ai fini della regolare
          costituzione dell'assemblea.
              3.  Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato
          nel  comma  6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del
          capitale  della  banca  rappresentato da azioni o quote con
          diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere
          alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In
          caso  di  inosservanza,  il  tribunale,  su richiesta della
          Banca d'Italia, ordina la vendita delle o delle quote..
              Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). -
          1.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la Banca d'Italia,
          determina,  con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di
          onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche.
              2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro
          del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere
          posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
          fine  si  considerano anche le azioni o quote possedute per
          il  tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie
          o per interposta persona.
              3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato
          il  diritto  di voto inerente alle azioni o quote eccedenti
          il   suddetto   limite.   In   caso   di  inosservanza,  la
          deliberazione  e'  impugnabile  a  norma dell'art. 2377 del
          codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata
          raggiunta  senza  i  voti  inerenti  alle predette azioni o
          quote.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche dalla
          Banca   d'Italia   entro   sei   mesi   dalla   data  della
          deliberazione  ovvero,  se  questa e' soggetta a iscrizione
          nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
          Le  azioni  o quote per le quali non puo' essere esercitato
          il  diritto  di  voto sono computate ai fini della regolare
          costituzione dell'assemblea..
              Art.   26   (Requisiti   di   professionalita'   e   di
          onorabilita'  degli  esponenti  aziendali). - 1. I soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo  presso  banche  devono  possedere i requisiti di
          professionalita'    e   di   onorabilita'   stabiliti   con
          regolamento  del  Ministro  del tesoro adottato, sentita la
          Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e'   dichiarata   dal  consiglio  di
          amministrazione  entro  trenta  giorni dalla nomina o dalla
          conoscenza  del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la
          decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
              3.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2..
              Art.   27   (Incompatibilita).   -   1.  Il  CICR  puo'
          disciplinare  l'assunzione di cariche amministrative presso
          le  banche  da  parte  di  dipendenti delle amministrazioni
          dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26..
              Art.   28.   (Norme   applicabili).  -  1.  L'esercizio
          dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e'
          riservato  alle  banche  popolari  e alle banche di credito
          cooperativo  disciplinate dalle sezioni I e II del presente
          capo.
              2.  Alle  banche  popolari  e  alle  banche  di credito
          cooperativo  non  si  applicano  i controlli sulle societa'
          cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
          civile..
              -  Il testo degli articoli da 33 a 37 della gia' citata
          legge n. 385/1993 e' il seguente:
              Art.  33  (Norme  generali).  - 1. Le banche di credito
          cooperativo   sono   costituite   in   forma   di  societa'
          cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
              2.   La   denominazione  deve  contenere  l'espressione
          credito cooperativo.
              3.  La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
          esclusivamente all'assemblea dei soci.
              4.  Il  valore  nominale  di  ciascuna  azione non puo'
          essere  inferiore  a  lire venticinque euro ne' superiore a
          cinquecento euro.
              Art.  34  (Soci).  - 1. Il numero minimo dei soci delle
          banche  di  credito cooperativo non puo' essere inferiore a
          duecento.  Qualora  tale  numero  diminuisca,  la compagine
          sociale  deve  essere  reintegrata  entro  un anno; in caso
          contrario, la banca e' posta in liquidazione.
              2.  Per essere soci di una banca di credito cooperativo
          e'  necessario  risiedere,  aver  sede  ovvero  operare con
          carattere di continuita' nel territorio di competenza della
          banca stessa.
              3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
          azioni possedute.
              4.  Nessun  socio  puo'  possedere azioni il cui valore
          nominale complessivo superi cinquantamila euro.
              5. (comma abrogato dell'art. 5 d.lgs. 4 agosto 1999, n.
          342).
              6. Si applica l'art. 30, comma 5..
              Art.  35.  (Operativita).  -  1.  Le  banche di credito
          cooperativo  esercitano il credito prevalentemente a favore
          dei  soci.  La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi
          determinati, le singole banche di credito cooperativo a una
          operativita'  prevalente  a  favore di soggetti diversi dai
          soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.
              2.  Gli  statuti  contengono  le  norme  relative  alle
          attivita',  alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
          competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri
          fissati dalla Banca d'Italia..
              Art.  36  (Fusioni).  - 1. La Banca d'Italia autorizza,
          nell'interesse  dei  creditori e qualora sussistano ragioni
          di  stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e
          banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o
          banche costituite in forma di societa' per azioni.
              2.  Le  deliberazioni  assembleari  sono assunte con le
          maggioranze  previste  dagli  statuti  per le modificazioni
          statutarie;   quando,   in   relazione   all'oggetto  delle
          modificazioni,    gli    statuti    prevedano   maggioranze
          differenziate,  si  applica  quella  meno elevata. E' fatto
          salvo il diritto di recesso dei soci.
              3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4..
              Art.  37 (Utili). - 1. Le banche di credito cooperativo
          devono  destinare  almeno il settanta per cento degli utili
          netti annuali a riserva legale.
              2.  Una  quota  degli  utili  netti annuali deve essere
          corrisposta  ai  fondi  mutualistici per la promozione e lo
          sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita'
          previste dalla legge.
              3.  La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei
          commi   precedenti   e   che   non  e'  utilizzata  per  la
          rivalutazione  delle  azioni o assegnata ad altre riserve o
          distribuita  ai  soci  deve  essere  destinata  a  fini  di
          beneficenza o mutualita'..
              -  Il  testo  dell'art.  155 della gia' citata legge n.
          385/1993, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). -
          1.   I   soggetti  che  esercitano  le  attivita'  previste
          dall'art.  106,  comma 1, si adeguano alle disposizioni del
          comma  2  e  del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
          entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo.
              2.  L'art.  107  trova applicazione anche nei confronti
          delle  societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
          previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
              3.  Le  agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
          comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
          sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
              4.  I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma   1.   L'iscrizione   nella  sezione  non  abilita  a
          effettuare  le altre operazioni riservate agli intermediari
          finanziari  iscritti  nel  citato  elenco.  A  essi  non si
          applica il titolo V del presente decreto legislativo.
              4-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita  la  Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
          riferibili  al  volume  di attivita' finanziaria e ai mezzi
          patrimoniali,  in  base ai quali sono individuati i confidi
          che   sono   tenuti  a  chiedere  l'iscrizione  nell'elenco
          speciale   previsto   dall'art.   107.  La  Banca  d'Italia
          stabilisce,  con  proprio  provvedimento,  gli  elementi da
          prendere  in  considerazione  per  il calcolo del volume di
          attivita'   finanziaria   e  dei  mezzi  patrimoniali.  Per
          l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
          una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
              4-ter.   I   confidi   iscritti   nell'elenco  speciale
          esercitano   in  via  prevalente  l'attivita'  di  garanzia
          collettiva dei fidi.
              4-quater.   I  confidi  iscritti  nell'elenco  speciale
          possono   svolgere,  prevalentemente  nei  confronti  delle
          imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
                prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
          finanziaria   dello  Stato,  al  fine  dell'esecuzione  dei
          rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
                gestione,  ai  sensi  dell'art. 47, comma 2, di fondi
          pubblici di agevolazione;
                stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti
          con  le  banche  assegnatarie di fondi pubblici di garanzia
          per  disciplinare  i  rapporti con le imprese consorziate o
          socie, al fine di facilitarne la fruizione.
              4-quinquies.  I  confidi  iscritti nell'elenco speciale
          possono  svolgere  in  via  residuale,  nei  limiti massimi
          stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
          intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
              4-sexies.  Ai  confidi iscritti nell'elenco speciale si
          applicano  gli  articoli 107,  commi  2, 3, 4 e 4-bis, 108,
          109,  110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
          dall'elenco  speciale qualora risultino gravi violazioni di
          norme  di  legge  o delle disposizioni emanate ai sensi del
          presente  decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi
          3 e 4.
              5.   I   soggetti   che   esercitano  professionalmente
          l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
          a  pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
          un'apposita  sezione  dell'elenco  previsto  dall'art. 106,
          comma   1.   A   tali  soggetti  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni degli articoli 106, comma 6,
          108,   109,  con  esclusivo  riferimento  ai  requisiti  di
          onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
          a   effettuare   le   altre   operazioni   riservate   agli
          intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la
          Banca  d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del
          presente  comma  individuando, in particolare, le attivita'
          che  possono essere esercitate congiuntamente con quella di
          cambiavalute.  Il  Ministro del tesoro detta altresi' norme
          transitorie  dirette  a  disciplinare  le abilitazioni gia'
          concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
          decreto-legge   3 maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
              6.  I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
          data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, i
          quali,  senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti,   possono   continuare   a  svolgere  la  propria
          attivita',  in considerazione del carattere marginale della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi determinati dal CICR.
              -  Il  testo  dell'art.  2615  del  codice civile e' il
          seguente:
              Art.  2615  (Responsabilita'  verso  i terzi). - Per le
          obbligazioni  assunte  in  nome del consorzio dalle persone
          che  ne  hanno la rappresentanza [c.c. 2612, n. 4], i terzi
          possono  far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
          consortile.
              Per  le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio
          per  conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi
          solidalmente  col  fondo  consortile  [c.c. 1705, 2339]. In
          caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito
          dell'insolvente  si  ripartisce  tra  tutti  in proporzione
          delle quote [c.c. 1299, 2280]..
              - Il testo delle disposizioni di cui al libro V, titolo
          V, capo X, sezione II del codice civile e' il seguente:
              Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2501  (Forme  di  fusione).  - La fusione di piu'
          societa'  puo'  eseguirsi  mediante  la costituzione di una
          nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa'
          di una o piu' altre.
              La  partecipazione  alla fusione non e' consentita alle
          societa'   in   liquidazione   che   abbiano   iniziato  la
          distribuzione dell'attivo..
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003)
              Art.  2501  (Forme  di  fusione).  - La fusione di piu'
          societa'  puo'  eseguirsi  mediante  la costituzione di una
          societa' nuova, o mediante l'incorporazione in una societa'
          di una o piu' altre.
              La  partecipazione  alla fusione non e' consentita alle
          societa' sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in
          liquidazione   che   abbiano   iniziato   la  distribuzione
          dell'attivo..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2501-bis  (Fusione  a seguito di acquisizione con
          indebitamento).  -  Nel  caso  di fusione tra societa', una
          delle   quali  abbia  contratto  debiti  per  acquisire  il
          controllo  dell'altra,  quando per effetto della fusione il
          patrimonio  di  quest'ultima  viene  a  costituire garanzia
          generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
          disciplina del presente articolo.
              Il  progetto  di  fusione di cui all'art. 2501-ter deve
          indicare   le   risorse   finanziarie   previste   per   il
          soddisfacimento    delle    obbligazioni   della   societa'
          risultante dalla fusione.
              La   relazione  di  cui  all'art.  2501-quinquies  deve
          indicare   le   ragioni  che  giustificano  l'operazione  e
          contenere  un piano economico e finanziario con indicazione
          della  fonte  delle  risorse  finanziarie  e la descrizione
          degli obiettivi che si intendono raggiungere.
              La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
          attesta  la  ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
          progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
              Al   progetto  deve  essere  allegata  relazione  della
          societa'  di revisione incaricata della revisione contabile
          obbligatoria  della  societa'  obiettivo  o  della societa'
          acquirente.
              Alle  fusioni di cui al primo comma non si applicano le
          disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003)
              Art.   2501-bis.   (Progetto   di   fusione).   -   Gli
          amministratori  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          redigono  un  progetto di fusione, dal quale devono in ogni
          caso risultare:
                1)  il  tipo,  la denominazione o ragione sociale, la
          sede  delle  societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249,
          2250];
                2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
          dalla  fusione  o  di quella incorporante, con le eventuali
          modificazioni derivanti dalla fusione;
                3)  il  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o quote,
          nonche' l'eventuale conguaglio in denaro [c.c. 2436, 2440];
                4)  le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
          quote  della societa' che risulta dalla fusione o di quella
          incorporante;
                5)   la   data   dalla  quale  tali  azioni  o  quote
          partecipano agli utili [c.c. n. 2350];
                6)  la  data  a  decorrere  dalla quale le operazioni
          delle  societa'  partecipanti alla fusione sono imputate al
          bilancio  della  societa'  che  risulta  dalla fusione o di
          quella incorporante;
                7)   il   trattamento   eventualmente   riservato   a
          particolari  categorie  di  soci  e ai possessori di titoli
          diversi dalle azioni [c.c. 2348];
                8)  i  vantaggi  particolari eventualmente proposti a
          favore  degli  amministratori  delle  societa' partecipanti
          alla fusione.
              Il  conguaglio  in  denaro  indicato  nel numero 3) del
          comma  precedente  non  puo'  essere superiore al dieci per
          cento  del  valore  nominale  delle  azioni  o  delle quote
          assegnate.
              Il  progetto  di fusione e' depositato per l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese  del  luogo ove hanno sede le
          societa' partecipanti alla fusione.
              Se  alla fusione partecipano societa' regolate dai capi
          V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione
          e  l'iscrizione  del  progetto  deve intercorrere almeno un
          mese..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2501-ter   (Progetto  di  fusione).  -  L'organo
          amministrativo  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          redige  un  progetto  di  fusione, dal quale devono in ogni
          caso risultare:
                1)  il  tipo,  la denominazione o ragione sociale, la
          sede  delle  societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249.
          2250];
                2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
          dalla  fusione  o  di quella incorporante, con le eventuali
          modificazioni derivanti dalla fusione;
                3)  il  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o quote,
          nonche' l'eventuale conguaglio in danaro [c.c. 2436, 2449];
                4)  le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
          quote  della societa' che risulta dalla fusione o di quella
          incorporante;
                5)   la   data   dalla  quale  tali  azioni  o  quote
          partecipano agli utili [c.c. 2350];
                6)  la  data  a  decorrere  dalla quale le operazioni
          delle  societa'  partecipanti alla fusione sono imputate al
          bilancio  della  societa'  che  risulta  dalla fusione o di
          quella incorporante;
                7)   il   trattamento   eventualmente   riservato   a
          particolari  categorie  di  soci  e ai possessori di titoli
          diversi dalle azioni [c.c. 2348];
                8)  i  vantaggi  particolari eventualmente proposti a
          favore  dei  soggetti  cui  compete l'amministrazione delle
          societa' partecipanti alla fusione.
              Il  conguaglio  in  danaro  indicato  nel numero 3) del
          comma  precedente  non  puo'  essere superiore al dieci per
          cento  del  valore  nominale  delle  azioni  o  delle quote
          assegnate.
              Il  progetto  di fusione e' depositato per l'iscrizione
          nel  registro  delle  imprese  del  luogo ove hanno sede le
          societa' partecipanti alla fusione.
              Tra  l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
          decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
          trenta  giorni,  salvo  che i soci rinuncino al termine con
          consenso unanime..
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2501-ter   (Situazione   patrimoniale).   -  Gli
          amministratori  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          devono  redigere  la situazione patrimoniale delle societa'
          stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro
          mesi dal giorno in cui il progetto di fusione e' depositato
          nella sede della societa' [c.c. 2436].
              La  situazione patrimoniale e' redatta con l'osservanza
          delle norme sul bilancio di esercizio [c.c. 2423].
              La  situazione  patrimoniale puo' essere sostituita dal
          bilancio  dell'ultimo  esercizio, se questo e' stato chiuso
          non  oltre  sei mesi prima del giorno del deposito indicato
          nel primo comma..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo
          amministrativo  delle  societa'  partecipanti  alla fusione
          deve  redigere,  con  l'osservanza delle norme sul bilancio
          d'esercizio,  la  situazione  patrimoniale  delle  societa'
          stesse,  riferita  ad  una  data  non  anteriore  di  oltre
          centoventi  giorni  al giorno in cui il progetto di fusione
          e' depositato nella sede della societa' [c.c. 2436].
              La  situazione  patrimoniale puo' essere sostituita dal
          bilancio [c.c. n. 2423] dell'ultimo esercizio, se questo e'
          stato  chiuso  non  oltre  sei  mesi  prima  del giorno del
          deposito indicato nel primo comma..
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2501-quater.  (Relazione degli amministratori). -
          Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
          devono   redigere   una   relazione  la  quale  illustri  e
          giustifichi,  sotto  il  profilo giuridico ed economico, il
          progetto  di fusione e in particolare il rapporto di cambio
          delle azioni o delle quote [c.c. 2260, 2429-bis].
              La  relazione deve indicare i criteri di determinazione
          del rapporto di cambio.
              Nella  relazione  devono  essere segnalate le eventuali
          difficolta' di valutazione [c.c. 2425]..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.     2501-quinquies.     (Relazione     dell'organo
          amministrativo).  -  L'organo amministrativo delle societa'
          partecipanti  alla  fusione  deve predisporre una relazione
          che  illustri  e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed
          economico,  il  progetto  di  fusione  e  in particolare il
          rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260].
              La  relazione deve indicare i criteri di determinazione
          del  rapporto  di  cambio.  Nella  relazione  devono essere
          segnalate  le  eventuali  difficolta'  di valutazione [c.c.
          2425]..
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2501-quinquies (Relazione degli esperti). - Uno o
          piu'  esperti  per  ciascuna  societa'  devono redigere una
          relazione  sulla  congruita'  del  rapporto di cambio delle
          azioni o delle quote, che indichi:
                a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
          del  rapporto  di  cambio  proposto  e  i valori risultanti
          dall'applicazione di ciascuno di essi.
                b) le eventuali difficolta' di valutazione.
              La   relazione   deve  contenere,  inoltre,  un  parere
          sull'adeguatezza  del  metodo  o  dei metodi seguiti per la
          determinazione  del  rapporto  di  cambio e sull'importanza
          relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
          del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati
          dal presidente del tribunale; le societa' partecipanti alla
          fusione  possono richiedere al presidente del tribunale del
          luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o
          quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
              Ciascun  esperto  ha diritto di ottenere dalle societa'
          partecipanti   alla  fusione  tutte  le  informazioni  e  i
          documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
              L'esperto  risponde  dei  danni  causati  alle societa'
          partecipanti  alla  fusione,  ai  loro  soci e ai terzi. Si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile.
              La relazione, quanto alle societa' quotate in borsa, e'
          redatta da societa' di revisione..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2501-sexies.  (Relazione  degli esperti). - Uno o
          piu'  esperti  per  ciascuna  societa'  devono redigere una
          relazione  sulla  congruita'  del  rapporto di cambio delle
          azioni o delle quote, che indichi:
                a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
          del  rapporto  di  cambio  proposto  e  i valori risultanti
          dall'applicazione di ciascuno di essi;
                b) le eventuali difficolta' di valutazione.
              La   relazione   deve  contenere,  inoltre,  un  parere
          sull'adeguatezza  del  metodo  o  dei metodi seguiti per la
          determinazione  del  rapporto  di  cambio e sull'importanza
          relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
          del valore adottato.
              L'esperto  o  gli  esperti  sono  scelti tra i soggetti
          iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le societa'
          di  revisione iscritte nell'apposito albo e, se la societa'
          incorporante  o la societa' risultante dalla fusione e' una
          societa'  per  azioni  o  in  accomandita  per azioni, sono
          designati  dal  tribunale  del  luogo  in  cui  ha  sede la
          societa'.   Se   la   societa'   e'   quotata   in  mercati
          regolamentati,  l'esperto  e'  scelto  fra  le  societa' di
          revisione.
              In  ogni  caso,  le  societa' partecipanti alla fusione
          possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
          cui  ha  sede la societa' risultante dalla fusione o quella
          incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
              Ciascun  esperto  ha diritto di ottenere dalle societa'
          partecipanti   alla  fusione  tutte  le  informazioni  e  i
          documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
              L'esperto  risponde  dei  danni  causati  alle societa'
          partecipanti  alle  fusioni,  ai  loro  soci e ai terzi. Si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile.
              Ai  soggetti  di cui ai precedenti terzo e quarto comma
          e'  altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
          persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
          patrimonio  della societa' di persone a norma dell'articolo
          2343.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2501-sexies. (Deposito di atti). - Devono restare
          depositati  in copia nella sede delle societa' partecipanti
          alla   fusione,  durante  i  trenta  giorni  che  precedono
          l'assemblea e finche' la fusione sia deliberata:
                1)  il  progetto  di  fusione  con le relazioni degli
          amministratori   indicate   nell'art.   2501-quater   e  le
          relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies;
                2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
          partecipanti   alla   fusione,   con   le  relazioni  degli
          amministratori  e  del  collegio  sindacale  e  l'eventuale
          relazione di certificazione;
                3)   le   situazioni   patrimoniali   delle  societa'
          partecipanti   alla   fusione  redatte  a  norma  dell'art.
          2501-ter.
              I  soci  hanno  diritto  di  prendere visione di questi
          documenti  e  di  ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261,
          2320, 2422, 2464, 2490]..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare
          depositati  in copia nella sede delle societa' partecipanti
          alla  fusione,  durante  i  trenta  giorni che precedono la
          decisione   in  ordine  alla  fusione,  salvo  che  i  soci
          rinuncino  al  termine  con  consenso unanime, e finche' la
          fusione sia decisa:
                1)  il  progetto di fusione con le relazioni indicate
          negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
                2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
          partecipanti  alla  fusione,  con le relazioni dei soggetti
          cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
                3)   le   situazioni   patrimoniali   delle  societa'
          partecipanti   alla   fusione  redatte  a  norma  dell'art.
          2501-quater.
              I  soci  hanno  diritto  di  prendere visione di questi
          documenti  e  di  ottenerne  gratuitamente copia [c.c. 2261
          2320, 2422, 2454, 2478].
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2502  (Decisione  in  ordine  alla fusione). - La
          fusione  e'  decisa  da  ciascuna  delle  societa'  che  vi
          partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se
          l'atto    costitutivo   o   lo   statuto   non   dispongono
          diversamente,  tale approvazione avviene, nelle societa' di
          persone,   con  il  consenso  della  maggioranza  dei  soci
          determinata  secondo  la  parte attribuita a ciascuno negli
          utili,  salva  la  facolta' di recesso per il socio che non
          abbia   consentito   alla  fusione  e,  nelle  societa'  di
          capitali,  secondo  le  norme previste per la modificazione
          dell'atto costitutivo o statuto.
              La  decisione  di fusione puo' apportare al progetto di
          cui  all'art.  2501-ter  solo le modifiche che non incidono
          sui diritti dei soci o dei terzi.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve
          essere   deliberata  da  ciascuna  delle  societa'  che  vi
          partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di
          fusione).  -  La  deliberazione  di  fusione delle societa'
          previste  nei  capi  V, VI e VII deve essere depositata per
          l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  insieme con i
          documenti   indicati  nell'art.  2501-septies.  Si  applica
          l'art. 2436.
              La  decisione  di  fusione  delle societa' previste nei
          capi  II,  III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
          nell'ufficio  del  registro  delle  imprese,  insieme con i
          documenti  indicati  nell'art. 2501-septies; il deposito va
          effettuato a norma dell'art. 2436 se la societa' risultante
          dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V,
          VI, VII.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.    2502-bis    (Deposito    e   iscrizione   della
          deliberazione  di  fusione).  - La deliberazione di fusione
          delle  societa'  previste nei capi, V, VI e VII deve essere
          depositata  per  l'iscrizione  nel  registro  delle imprese
          [disp.  att.  codice  civile  100], insieme con i documenti
          indicati  nell'art. 2501-sexies, a norma del primo, secondo
          e  terzo  comma  dell'art.  2411 [e pubblicata altresi' per
          estratto   nella   Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica
          italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste
          ai  numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis e
          la  menzione  dell'avvenuta  iscrizione della deliberazione
          nel registro delle imprese].
              La deliberazione di fusione delle societa' previste nei
          capi  III  e  IV  deve  essere  depositata per l'iscrizione
          nell'ufficio  del  registro  delle  imprese,  insieme con i
          documenti  indicati  nell'art.  2501-sexies; il deposito va
          effettuato  a  norma  del  primo,  secondo  e  terzo  comma
          dell'art.  2411  se  la societa' risultante dalla fusione o
          quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2503  (Opposizione  dei  creditori). - La fusione
          puo'  essere  attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
          delle  iscrizioni  previste  dall'art.  2502-bis, salvo che
          consti  il  consenso  dei  creditori  delle societa' che vi
          partecipano  anteriori  all'iscrizione  prevista  nel terzo
          comma  dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che
          non  hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
          corrispondenti  presso una banca, salvo che la relazione di
          cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa'
          partecipanti   alla   fusione,   da  un'unica  societa'  di
          revisione    la    quale   asseveri,   sotto   la   propria
          responsabilita'   ai   sensi   del  sesto  comma  dell'art.
          2501-sexies,  che  la situazione patrimoniale e finanziaria
          delle   societa'   partecipanti   alla  fusione  rende  non
          necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
              Se  non  ricorre  alcuna di tali eccezioni, i creditori
          indicati  al comma precedente possono, nel suddetto termine
          di  sessanta  giorni,  fare  opposizione. Si applica in tal
          caso l'ultimo comma dell'art. 2445.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2503  (Opposizione  dei  creditori). - La fusione
          puo'  essere  attuata  solo  dopo  due mesi dall'iscrizione
          delle  deliberazioni  delle  societa'  che  vi partecipano,
          salvo  che  consti  il  consenso  dei  rispettivi creditori
          anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art.
          2501-bis,  il pagamento dei creditori che non hanno dato il
          consenso  o  il  deposito delle somme corrispondenti presso
          una banca.
              Durante  il  termine  suddetto i creditori indicati nel
          primo comma possono fare opposizione.
              Il  tribunale,  nonostante l'opposizione, puo' disporre
          che  la  fusione  abbia  luogo  previa prestazione da parte
          della societa' di idonea garanzia.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2503-bis   (Obbligazioni).  -  I  possessori  di
          obbligazioni   delle  societa'  partecipanti  alla  fusione
          possono  fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che
          la    fusione    sia    approvata    dall'assemblea   degli
          obbligazionisti [c.c. 2412].
              Ai  possessori di obbligazioni convertibili deve essere
          data   facolta',   mediante  avviso  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta
          giorni  prima  della iscrizione del progetto di fusione, di
          esercitare  il diritto di conversione nel termine di trenta
          giorni dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441].
              Ai  possessori  di  obbligazioni  convertibili  che non
          abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
          assicurati  diritti  equivalenti  a  quelli  loro spettanti
          prima  della  fusione,  salvo che la modificazione dei loro
          diritti   sia   stata   approvata  dall'assemblea  prevista
          dall'art. 2415.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2503-bis   (Obbligazioni).  -  I  possessori  di
          obbligazioni  possono  fare  opposizione  a norma dell'art.
          2503,  salvo  che  la  fusione sia approvata dall'assemblea
          degli obbligazionisti [c.c. 2410].
              Ai  possessori di obbligazioni convertibili deve essere
          data   facolta',   mediante  avviso  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana almeno tre
          mesi  prima  della  iscrizione  del progetto di fusione, di
          esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese
          dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441].
              Ai  possessori  di  obbligazioni  convertibili  che non
          abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
          assicurati  diritti  equivalenti  a  quelli  loro spettanti
          prima  della  fusione,  salvo che la modificazione dei loro
          diritti   sia   stata   approvata  dall'assemblea  prevista
          dall'ari. 2415..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2504  (Atto  di  fusione).  -  La  fusione  deve
          risultare  da  atto  pubblico  cc  2328,  2498, 2499, 2500,
          2500-bis,     2500-ter,     2500-quater.    2500-quinquies,
          2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies, 2699.
              L'atto   di   fusione   deve   essere   depositato  per
          l'iscrizione,  a cura del notaio o dei soggetti cui compete
          l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o
          di  quella  incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio
          del  registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
          delle  societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
          risulta o della societa' incorporante.
              Il  deposito  relativo  alla  societa' risultante dalla
          fusione  o di quella incorporante non puo' precedere quelli
          relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2504  (Atto di fusione). - La fusione deve essere
          fatta per atto pubblico [c.c. 2328, 2498, 2699].
              L'atto  di  fusione deve essere depositato in ogni caso
          per  l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori
          della   societa'  risultante  dalla  fusione  o  di  quella
          incorporante,   entro   trenta   giorni,  nell'ufficio  del
          registro  delle  imprese  dei  luoghi  ove e' posta la sede
          delle  societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
          risulta o della societa' incorporante.
              Il  deposito  relativo  alla  societa' risultante dalla
          fusione  o di quella incorporante non puo' precedere quelli
          relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.
              [Se una delle societa' partecipanti alla fusione ovvero
          la  societa' risultante dalla fusione o quella incorporante
          e'  una  societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
          responsabilita'  limitata,  l'atto  di  fusione deve essere
          altresi' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana;  l'estratto  deve contenere le
          indicazioni  previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
          dell'art.  2501-bis  e la menzione dell'avvenuta iscrizione
          dell'atto di fusione nel registro delle imprese]..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              2504-bis  (Effetti  della  fusione).  - La societa' che
          risulta  dalla  fusione  o  quella  incorporante assumono i
          diritti  e  gli  obblighi  delle societa' partecipanti alla
          fusione,  proseguendo  in  tutti  i  loro  rapporti,  anche
          processuali, anteriori alla fusione.
              La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
          delle  iscrizioni  prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
          mediante  incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
          data successiva.
              Per  gli  effetti  ai quali si riferisce il primo comma
          dell'art.   2501-ter,   numeri  5)  e  6),  possono  essere
          stabilite date anche anteriori.
              Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita'
          e  le  passivita'  sono iscritte ai valori risultanti dalle
          scritture  contabili  alla  data di efficacia della fusione
          medesima;  se  dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve
          essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
          del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per
          la  differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
          numero 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
          societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
          devono  altresi'  essere  allegati  alla  nota  integrativa
          prospetti  contabili  indicanti  i  valori  attribuiti alle
          attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato
          alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-sexies.
              La  fusione  attuata mediante costituzione di una nuova
          societa'  di capitali ovvero mediante incorporazione in una
          societa'  di  capitali  non libera i soci a responsabilita'
          illimitata  dalla responsabilita' per le obbligazioni delle
          rispettive  societa'  partecipanti  alla  fusione anteriori
          all'ultima  delle  iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se
          non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2504-bis  (Effetti  della fusione). - La societa'
          che  risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
          diritti e gli obblighi delle societa' estinte.
              La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
          delle  iscrizioni  prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
          mediante  incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
          data successiva.
              Per  gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis,
          numeri  5)  e  6),  possono  essere  stabilite  date  anche
          anteriori..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.  2504-ter  (Divieto  di  assegnazione  di azioni o
          quote).  -  La societa'  che risulta dalla fusione non puo'
          assegnare  azioni  o  quote in sostituzione di quelle delle
          societa'  partecipanti alla fusione possedute, anche per il
          tramite  di  societa'  fiduciarie  o di interposta persona,
          dalle societa' medesime.
              La  societa'  incorporante  non puo' assegnare azioni o
          quote  in sostituzione di quelle delle societa' incorporate
          possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di
          interposta  persona,  dalle  incorporate  medesime  o dalla
          societa' incorporante.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2504-ter  (Divieto  di  assegnazione  di azioni o
          quote).  -  La  societa' che risulta dalla fusione non puo'
          assegnare  azioni  o  quote in sostituzione di quelle delle
          societa'  partecipanti alla fusione possedute, anche per il
          tramite  di  societa'  fiduciarie  o di interposta persona,
          dalle societa' medesime.
              La  societa'  incorporante  non puo' assegnare azioni o
          quote  in sostituzione di quelle delle societa' incorporate
          possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di
          interposta  persona,  dalle  incorporate  medesime  o dalla
          societa' incorporante..
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2504-quater   (Invalidita'   della  fusione).  -
          Eseguite  le  iscrizioni  dell'atto  di fusione a norma del
          secondo  comma  dell'art.  2504, l'invalidita' dell'atto di
          fusione non puo' essere pronunciata.
              Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno
          eventualmente  spettante  ai  soci  o  ai terzi danneggiati
          dalla fusione.
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2504-quater   (Invalidita'   della  fusione).  -
          Eseguite  le  iscrizioni  dell'atto  di fusione a norma del
          secondo  comma  dell'art.  2504, l'invalidita' dell'atto di
          fusione non puo' essere pronunciata.
              Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno
          eventualmente  spettante  ai  soci  o  ai terzi danneggiati
          dalla fusione..
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.   2504-quinquies   (Incorporazione   di   societa'
          interamente  possedute).  - Alla fusione per incorporazione
          di  una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o
          le  quote  della  prima  non  si  applicano le disposizioni
          dell'ari. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli
          articoli 2501-quater e 2501-quinquies..
              (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
              Art.  2504-sexies  (Effetti della iscrizione degli atti
          del  procedimento di fusione nel registro delle imprese). -
          Alle  iscrizioni  nel registro delle imprese ai sensi degli
          articoli 2501-bis,  2502-bis  e 2504 conseguono gli effetti
          previsti dall'art. 2457-ter.
              -  Il  testo degli articoli 2500-septies, 2500-octies e
          2545-decies e' il seguente:
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2500-septies   (Trasformazione   eterogenea   da
          societa'  di capitali). - Le societa' disciplinate nei capi
          V,  VI,  VII  del  presente  titolo possono trasformarsi in
          consorzi,   societa'   consortili,   societa'  cooperative,
          comunioni  di  azienda,  associazioni  non  riconosciute  e
          fondazioni.
              Si applica l'art. 2500-sexies, in quanto compatibile.
              La  deliberazione  deve  essere  assunta  con  il  voto
          favorevole  dei  due terzi degli aventi diritto, e comunque
          con  il  consenso  dei  soci  che  assumono responsabilita'
          illimitata.
              La   deliberazione   di  trasformazione  in  fondazione
          produce  gli effetti che il capo II del titolo II del Libro
          primo  ricollega all'atto di fondazione o alla volonta' del
          fondatore.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art. 2500-octies (Trasformazione eterogenea in societa'
          di  capitali).  -  I  consorzi,  le societa' consortili, le
          comunioni  d'azienda,  le  associazioni  riconosciute  e le
          fondazioni  possono  trasformarsi  in  una  delle  societa'
          disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.
              La deliberazione di trasformazione deve essere assunta,
          nei  consorzi,  con  il  voto  favorevole della maggioranza
          assoluta   dei  consorziati;  nelle  comunioni  di  aziende
          all'unanimita';   nelle   societa'   consortili   e   nelle
          associazioni  con  la  maggioranza  richiesta dalla legge o
          dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
              La   trasformazione  di  associazioni  in  societa'  di
          capitali  puo'  essere esclusa dall'atto costitutivo o, per
          determinate  categorie di associazioni, dalla legge; non e'
          comunque  ammessa  per le associazioni che abbiano ricevuto
          contributi  pubblici  oppure  liberalita'  e  oblazioni del
          pubblico.  Il  capitale  sociale  della societa' risultante
          dalla  trasformazione  e'  diviso  in  parti uguali fra gli
          associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
              La trasformazione di fondazioni in societa' di capitali
          e'   disposta   dall'autorita'   governativa,  su  proposta
          dell'organo  competente.  Le  azioni o quote sono assegnate
          secondo  le  disposizioni  dell'atto  di  fondazione  o, in
          mancanza, dell'art. 31.
              (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
              Art.   2545-decies   (Trasformazione).  -  Le  societa'
          cooperative  diverse  da  quelle  a  mutualita'  prevalente
          possono  deliberare,  con  il  voto favorevole di almeno la
          meta'  dei soci della cooperativa, la trasformazione in una
          societa'  del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV,
          V, VI e VII, o in consorzio.
              Quando  i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione
          deve  essere approvata con il voto favorevole dei due terzi
          di  essi.  Quando  i  soci  sono  piu' di diecimila, l'atto
          costitutivo   puo'  prevedere  che  la  trasformazione  sia
          deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti
          se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega,
          almeno il venti per cento dei soci.
              All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari
          con  diritto  di  voto  sono  convertiti  in partecipazioni
          ordinarie, conservando gli eventuali privilegi..
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  10  del decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei  tributi  locali),  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              Art.  1.  Per  gli  enti privati non commerciali di cui
          all'art. 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente
          attivita' non commerciali la base imponibile e' determinata
          in   un   importo  pari  all'ammontare  delle  retribuzioni
          spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a
          quelli  di  lavoro  dipendente di cui all'art. 47 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
          compensi    erogati   per   collaborazione   coordinata   e
          continuativa  di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a),
          nonche'  per  attivita'  di  lavoro autonomo non esercitate
          abitualmente  di  cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del
          citato  testo  unico  n.  917  del  1986. Sono in ogni caso
          escluse   dalla   base   imponibile  le  remunerazioni  dei
          sacerdoti  e gli assegni ad esse equiparati di cui all'art.
          47,  comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche'
          le  somme  di  cui alla lettera c) dello stesso art. 47 del
          medesimo  testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
          persone fisiche relative a borse di studio o assegni.
              -  Il  testo  del  comma 4 dell'art. 64 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e'
          il seguente:
              Art.  4.  I  contributi  ad associazioni sindacali e di
          categoria   sono  deducibili  nell'esercizio  in  cui  sono
          corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a
          formale deliberazione dell'associazione.
              -  Il  testo degli articoli 106 e 107 della gia' citata
          legge 385/1993 e' il seguente:
              Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso  da  parte dei partecipanti al capitale e
          degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
          l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.
              Art.  107  (Elenco  speciale).  -  1.  Il  Ministro del
          tesoro,  sentite  la  Banca d'Italia e la CONSOB, determina
          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla
          dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
          che  si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
          Banca d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli
          articoli 86,  commi  6  e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
          57,  commi  4  e  5,  del testo unico delle disposizioni in
          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47..
              -  Il  testo dell'art. 17 della legge 19 marzo 1983, n.
          72  (Rivalutazione  monetaria dei beni e del capitale delle
          imprese;  disposizioni  in  materia  di  imposta locale sui
          redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle
          banche   popolari,   alle   societa'  per  azioni  ed  alle
          cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento
          tributario  dei  conti  interbancari) cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              Art. 17. - 1. I limiti di due milioni e quattro milioni
          di  lire  previsti dal primo comma dell'art. 24 del decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577, ratificato con L 2 aprile 1951, n. 302, come
          sostituito  con  l'art.  3, legge 17 febbraio 1971, n. 127,
          sono  elevati,  rispettivamente,  a  lire  venti  milioni e
          trenta  milioni;  il  limite di lire ventimila previsto dal
          secondo  comma dello stesso art. 24, come sopra sostituito,
          e' elevato a lire centomila.
              2. (comma abrogato).
              3.   La   remunerazione   del  capitale  sociale  delle
          cooperative  e  dei  consorzi non puo' in alcun caso essere
          superiore alla remunerazione dei prestiti sociali..
              -  La legge 5 ottobre 1991, n. 317 reca: Interventi per
          l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
              - Il testo del comma 1 dell'art. 15 della legge 7 marzo
          1996,  n. 108 (Disposizioni in materia di usura) cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              Art.  15.  -  1.  E'  istituito presso il Ministero del
          tesoro   il   "Fondo   per   la  prevenzione  del  fenomeno
          dell'usura"  di  entita'  pari  a  lire  300  miliardi,  da
          costituire  con  quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
          degli  anni  finanziari  1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
          essere  utilizzato  quanto al 70 per cento per l'erogazione
          di   contributi   a   favore  di  appositi  fondi  speciali
          costituiti   dai   confidi,   di   cui   all'art.   13  del
          decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269 e quanto al 30 per
          cento   a   favore   delle   fondazioni   ed   associazioni
          riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
          cui al comma 4..