Art. 13. Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: confidi, i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per attivita' di garanzia collettiva dei fidi, l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per confidi di secondo grado, i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per piccole e medie imprese, le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive (( e del Ministro delle politiche agricole e forestali; )) per testo unico bancario, il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per elenco speciale l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per riforma delle societa', il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. (( In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni. )) 2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. 3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie. 4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi. 5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole confidi, consorzio, cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi. 6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico. 8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, (( come definite dalla disciplina comunitaria. )) 9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della totalita' delle imprese consorziate o socie. 10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenere l'attivita' attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea. 11. Il comma 10 (( si applica )) anche ai confidi di secondo grado. 12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa' consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la societa' per azioni. 13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro. 14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate. 15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito (( dal comma 14, )) gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi. 16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite. 17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. 18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio. 19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28. 20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi. (( 20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. )) 21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20. 22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio (( pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. )) Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu' elevato. 23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota (( pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, )) entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. (( I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni. )) 24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza. 25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. (( ai sensi dell'articolo 2, )) comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. )) La societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa' per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. (( Le operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite. )) 26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente del-l'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. (( 27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. )) 28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata. 29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi dell'articolo 28 del (( testo unico bancario, )) anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni confidi, garanzia collettiva dei fidi o entrambe. 30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute (( negli articoli )) da 5 a 11, da 19 a 28 e (( da 33 a 37 )) del testo unico bancario. 31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29. 32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3. 4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4. 33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. 35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. 36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere: a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati (( nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, )) e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio. 37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito dal seguente: 4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo. 38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi. 39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa', associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29. 40. Alla fusione si applicano in ogni caso (( le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1 gennaio 2004, )) qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale. 41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. 42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. 43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo. 45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali. 46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. 48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge. 50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. 51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. 52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13. 53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita' regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14. 54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita' sociale. 55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. 56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali. 57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale (( di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. )) La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario. 58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' abrogato. 59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. 60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: , e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali sono sostituite (( dalle seguenti: confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. 61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. 61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 recante Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione) e' il seguente: 3. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'art. 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Spetta al Comitato di deliberare in ordine: a) ai criteri e alle modalita' che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo; b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949; c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo; d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo. Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. - Il testo del comma 3 dell'art. 133 del gia' citato decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente: 3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107. - Il testo dell'art. 2525 del Codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a venticinque euro [c.c. 2463, 2468] ne' superiore a cinquecento euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [c.c. 2521, 2538]. L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu' di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art. 2545-ter. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2525 (Ammissione di nuovi soci). - L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato [c.c. 1332]. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato [c.c. 2518, n. 7]. - Il testo dell'art. 2545-quater del codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma. - Il testo degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative) e' il seguente: Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziarie specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decrete legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'art. 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente. Art. 20 (Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione delle cooperative). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, e' soppressa la gestione fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositii capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione: a) al gettito dei contributi di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni; b) al gettito dei contributi di cui all'art. 11, comma 6, della presente legge; c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potra' essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge; d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa. 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1. - Il testo dell'art. 2514 del codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente). - Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita' limitata). - Nelle societa' cooperative a responsabilita' limitata [c.c. 2547] per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio [c.c. 2325, 2472, 2511]. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni [c.c. 2313, 2462, 2472]. L'atto costitutivo [c.c. 2398] puo' stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente [c.c. 1292] per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541 [c.c. 2518, n. 4, 2520, 2530, 2540; disp. att. c.c. 217]. - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. 2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i seguenti: a) siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale; c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle societa' finanziarie per le attivita' destinate: a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti; b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi; c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di societa' partecipate dalle societa' finanziarie previste dal comma 1. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4. 6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. - Il testo dell'art. 2602 del codice civile e' il seguente: Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori [c.c. 2082, 2618] istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11]. - Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il seguente: Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. - Il testo dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura), abrogato dall'art. 161, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 38, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo, e' il seguente: Art. 21. [Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. La sezione speciale e' amministrata da un comitato direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio sindacale. Il comitato e' composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale di queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate. Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale. Il collegio sindacale e' composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia. La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanera', entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte]. - Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. - Il testo dell'art. 2443 del codice civile e' il seguente: (Testo in vigore dal 10 gennaio 2004). Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. La facolta' di cui al secondo periodo del precedente comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'art. 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma all'art. 2436 [c.c. 2626]. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2443 (Delega agli amministratori). - L'atto costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese [disp. att. c.c. 100]. Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2436 [c.c. 2626]. - Il testo dell'art. 28 della gia' citata legge n. 385/1993 (testo unico bancario) e' il seguente: Art. 28 (Norme applicabili). - 1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e' riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e Il del presente capo. 2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle societa' cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice civile. - Il testo degli articoli da 5 a 11 della gia' citata legge n. 385/1993 e' il seguente: Art. 5 (Finalita' e destinatari della vigilanza). - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario nonche' all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari. 3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge. Art. 6 (Rapporti con il diritto comunitario). - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunita' europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria. Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la veste di reati. 3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. 4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni. 7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite. 8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7. 9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime. Art. 8 (Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici). - 1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione. 2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. 3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. Art. 9 (Reclamo al CICR). - 1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo e' ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 2. Il reclamo e' deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria. 3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalita' per la consultazione prevista dal comma 2. Art. 10 (Attivita' bancaria). - 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge.. Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche. 2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica. 3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. 4. Il divieto del comma 2 non si applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle societa' per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; c-bis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni; d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari; d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR; e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria; f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge; g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge. 4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata. - Il testo degli articoli da 19 a 28 della gia' citata legge n. 385/1993 e' il seguente: Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa. 2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa. 4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio. 5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata. 6. I soggetti che, anche attraverso societa' controllate, svolgono in misura rilevante attivita' d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle gia' possedute, una partecipazione superiore al quindici per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa. 7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa. 8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione. 9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo. Art. 20 (Obblighi di comunicazione). - 1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne da' comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia. 2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. 3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia determina altresi' le modalita' delle comunicazioni previste dal comma 2. 4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati. Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche e alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione. 2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle societa' e degli enti controllanti. 3. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. 4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a societa' ed enti stranieri. 5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato. Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.. Art. 24 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione). - 1. Non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non puo' essere altresi' esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'art. 20. 2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione e' impugnabile, a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle o delle quote.. Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.. Art. 26 (Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.. Art. 27 (Incompatibilita). - 1. Il CICR puo' disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26.. Art. 28. (Norme applicabili). - 1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e' riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo. 2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle societa' cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice civile.. - Il testo degli articoli da 33 a 37 della gia' citata legge n. 385/1993 e' il seguente: Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. La denominazione deve contenere l'espressione credito cooperativo. 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a lire venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro. Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione. 2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa. 3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. 5. (comma abrogato dell'art. 5 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342). 6. Si applica l'art. 30, comma 5.. Art. 35. (Operativita). - 1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'. 2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.. Art. 36 (Fusioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di societa' per azioni. 2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.. Art. 37 (Utili). - 1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita' previste dalla legge. 3. La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non e' utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualita'.. - Il testo dell'art. 155 della gia' citata legge n. 385/1993, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). - 1. I soggetti che esercitano le attivita' previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo. 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3. 4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi 3 e 4. 5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. - Il testo dell'art. 2615 del codice civile e' il seguente: Art. 2615 (Responsabilita' verso i terzi). - Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza [c.c. 2612, n. 4], i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile [c.c. 1705, 2339]. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote [c.c. 1299, 2280].. - Il testo delle disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II del codice civile e' il seguente: Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre. La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003) Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una societa' nuova, o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre. La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). - Nel caso di fusione tra societa', una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo. Il progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della societa' risultante dalla fusione. La relazione di cui all'art. 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. Al progetto deve essere allegata relazione della societa' di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della societa' obiettivo o della societa' acquirente. Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003) Art. 2501-bis. (Progetto di fusione). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249, 2250]; 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in denaro [c.c. 2436, 2440]; 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [c.c. n. 2350]; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [c.c. 2348]; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese.. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249. 2250]; 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in danaro [c.c. 2436, 2449]; 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili [c.c. 2350]; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni [c.c. 2348]; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle societa' partecipanti alla fusione. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa' [c.c. 2436]. La situazione patrimoniale e' redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio [c.c. 2423]. La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa' [c.c. 2436]. La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio [c.c. n. 2423] dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2501-quater. (Relazione degli amministratori). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260, 2429-bis]. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione [c.c. 2425].. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2501-quinquies. (Relazione dell'organo amministrativo). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260]. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione [c.c. 2425].. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2501-quinquies (Relazione degli esperti). - Uno o piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi. b) le eventuali difficolta' di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le societa' partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa' partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione, quanto alle societa' quotate in borsa, e' redatta da societa' di revisione.. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2501-sexies. (Relazione degli esperti). - Uno o piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficolta' di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le societa' di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la societa' incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa'. Se la societa' e' quotata in mercati regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di revisione. In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa' partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di persone con societa' di capitali, la relazione di stima del patrimonio della societa' di persone a norma dell'articolo 2343. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2501-sexies. (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finche' la fusione sia deliberata: 1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione; 3) le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-ter. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261, 2320, 2422, 2464, 2490].. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile; 3) le situazioni patrimoniali delle societa' partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-quater. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261 2320, 2422, 2454, 2478]. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2502 (Decisione in ordine alla fusione). - La fusione e' decisa da ciascuna delle societa' che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa' di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facolta' di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle societa' di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto. La decisione di fusione puo' apportare al progetto di cui all'art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di fusione). - La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-septies. Si applica l'art. 2436. La decisione di fusione delle societa' previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'art. 2436 se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI, VII. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi, V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese [disp. att. codice civile 100], insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 [e pubblicata altresi' per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese]. La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art. 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni delle societa' partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2412]. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441]. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2410]. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441]. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'ari. 2415.. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve risultare da atto pubblico cc 2328, 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-quater. 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies, 2699. L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere fatta per atto pubblico [c.c. 2328, 2498, 2699]. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa' incorporante. Il deposito relativo alla societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione. [Se una delle societa' partecipanti alla fusione ovvero la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, l'atto di fusione deve essere altresi' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese].. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'art. 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita' e le passivita' sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresi' essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-sexies. La fusione attuata mediante costituzione di una nuova societa' di capitali ovvero mediante incorporazione in una societa' di capitali non libera i soci a responsabilita' illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni delle rispettive societa' partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' estinte. La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La societa' che risulta dalla fusione non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona, dalle societa' medesime. La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa' incorporante. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La societa' che risulta dalla fusione non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona, dalle societa' medesime. La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa' incorporante.. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2504-quater (Invalidita' della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2504-quater (Invalidita' della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2504-quinquies (Incorporazione di societa' interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'ari. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.. (Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003). Art. 2504-sexies (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'art. 2457-ter. - Il testo degli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies e' il seguente: (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2500-septies (Trasformazione eterogenea da societa' di capitali). - Le societa' disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, societa' consortili, societa' cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Si applica l'art. 2500-sexies, in quanto compatibile. La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilita' illimitata. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volonta' del fondatore. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2500-octies (Trasformazione eterogenea in societa' di capitali). - I consorzi, le societa' consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle societa' disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimita'; nelle societa' consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. La trasformazione di associazioni in societa' di capitali puo' essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non e' comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalita' e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della societa' risultante dalla trasformazione e' diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi. La trasformazione di fondazioni in societa' di capitali e' disposta dall'autorita' governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'art. 31. (Testo in vigore dal 1 gennaio 2004). Art. 2545-decies (Trasformazione). - Le societa' cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la meta' dei soci della cooperativa, la trasformazione in una societa' del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono piu' di diecimila, l'atto costitutivo puo' prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.. - Il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: Art. 1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attivita' non commerciali la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'art. 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla lettera c) dello stesso art. 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni. - Il testo del comma 4 dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente: Art. 4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione. - Il testo degli articoli 106 e 107 della gia' citata legge 385/1993 e' il seguente: Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura. Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.. - Il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari) cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: Art. 17. - 1. I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con L 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'art. 3, legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso art. 24, come sopra sostituito, e' elevato a lire centomila. 2. (comma abrogato). 3. La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non puo' in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.. - La legge 5 ottobre 1991, n. 317 reca: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. - Il testo del comma 1 dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entita' pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra' essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4..