Art. 18.
            Contributo per il recupero degli olii esausti
  1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  28 dicembre  2001, n. 452,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al   comma  1  le  parole:  e  mediante  riciclaggio,  per  la
produzione di combustibili a specifica sono soppresse;
    b) al comma 6 le parole: e produzione di combustibili a specifica
sono soppresse.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del decreto-legge
          28 dicembre  2001, n. 452, recante: Disposizioni urgenti in
          tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento
          di  oli  usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi
          IVA,   sulla  pubblicita'  effettuata  con  veicoli,  sulle
          contabilita'   speciali,   sui  generi  di  monopolio,  sul
          trasferimento    di   beni   demaniali,   sulla   giustizia
          tributaria,  sul funzionamento del servizio nazionale della
          riscossione   dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti  ed
          associazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art.  7  (Istituzione di un contributo di riciclaggio e
          di  risanamento ambientale). - 1. A decorrere dalla data di
          entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis, e'
          istituito  un  contributo  di  riciclaggio e di risanamento
          ambientale,  finalizzato  a  compensare  i  maggiori  costi
          dell'attivita'  di  trattamento  degli  oli usati, mediante
          rigenerazione,  per  la  produzione  di  basi  lubrificanti
          nonche'   di  potenziare  l'attivita'  di  controllo  sugli
          impianti  di  combustione  di  oli  usati,  non  altrimenti
          riciclabili   e  di  incrementare  le  misure  compensative
          destinate   a   favorire   la   riduzione  delle  emissioni
          inquinanti,  di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
              2.  Il  contributo  di  cui  al comma 1 e' dovuto nella
          misura  di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui
          258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro
          per contributo di riciclaggio e si applica:
                a) sugli  oli  lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a
          2710  1999),  di prima distillazione e rigenerati, prodotti
          nel   territorio   nazionale,   su   quelli  introdotti  in
          territorio  nazionale  da  Paesi  comunitari  e  su  quelli
          introdotti da Paesi terzi;
                b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e
          sui  lubrificanti  contenuti  negli altri prodotti e merci,
          anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
                c) sugli  oli  minerali  greggi  (codice NC 2709 00),
          sugli  estratti  aromatici  (codici  NC 2713 9090 e 2707 99
          99),  sulle  miscele  di alchilbenzoli sintetici (codice NC
          3817  00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC
          3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri
          prodotti  e  merci,  anche  di provenienza comunitaria o da
          Paesi  terzi,  quando  sono  destinati,  messi in vendita o
          usati per la lubrificazione meccanica.
              3.  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
          al   comma  2,  si  considerano  miscele  di  alchilbenzoli
          sintetici  i  miscugli  di idrocarburi alchilarilici aventi
          almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
          ottenuti  per  alchilazione del benzolo con procedimento di
          sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
          anche  impurezze  purche'  non  superiori al 5 per cento in
          volume.
              4. Obbligato al pagamento del contributo e':
                a) il   fabbricante,   per  i  prodotti  ottenuti  in
          territorio nazionale;
                b) l'acquirente,   per   i  prodotti  di  provenienza
          comunitaria;
                c) l'importatore,  per  i  prodotti di provenienza da
          Paesi terzi.
              5.  Il  contributo,  che  non  si  rende  dovuto  per i
          prodotti  esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari,
          si applica:
                a) per  i prodotti nazionali, all'atto della cessione
          sia  ai  diretti  utilizzatori  o  consumatori  sia a ditte
          esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
                b) per   i   prodotti   di  provenienza  comunitaria,
          all'atto  del ricevimento della merce da parte del soggetto
          acquirente   ovvero   nel   momento  in  cui  si  considera
          effettuata  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto la
          cessione  da  parte  del venditore residente in altro Stato
          membro  a  privati  consumatori  o  a soggetti che agiscono
          nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
                e) per   i   prodotti  provenienti  da  Paesi  terzi,
          all'atto dell'importazione.
              5-bis.  Con  regolamento  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del   territorio   e   con   il  Ministro  delle  attivita'
          produttive, sono determinati:
                a) le   modalita'   e   i  termini  di  accertamento,
          riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;
                b) la   parte   del   contributo  di  riciclaggio  da
          destinare   a   compensare   i   maggiori   costi  relativi
          all'attivita'  di rigenerazione degli oli usati e quella da
          destinare  al  potenziamento  dell'attivita'  di  controllo
          sugli   impianti   di   combustione  degli  oli  usati  non
          altrimenti riciclabili;
                c) i  criteri  tecnici  dei prodotti da sottoporre ad
          attivita'  di  rigenerazione  e  di  quelli  ottenuti dalla
          predetta attivita';
                d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione
          da parte del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
          delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita'
          di  rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei
          prodotti  ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando
          che,  nel  caso  di  soggetti  che  svolgono l'attivita' di
          rigenerazione  presso  stabilimenti  aventi  sede  in altri
          Stati  membri  dell'Unione  europea,  l'erogazione spetta a
          condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in
          Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da
          oli  usati  raccolti  in  territorio  nazionale  secondo le
          vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi
          di altre forme di incentivazione;
                e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla
          combustione negli impianti di cui al comma 1;
                f) i  criteri  per la ripartizione e per l'erogazione
          da  parte  del consorzio obbligatorio degli oli usati delle
          somme   destinate   al   potenziamento   dell'attivita'  di
          controllo sugli impianti di cui alla lettera e);
                g) le  modalita'  da  osservare  per l'impiego di oli
          lubrificanti  nelle  attivita'  di trasformazione di cui al
          comma 7;
                h) i  criteri  per  la ripartizione e l'erogazione da
          parte  del  consorzio  obbligatorio  degli oli usati di una
          quota  del  contributo  di  cui  al comma 1 da destinare ai
          soggetti  i  quali  alla  data  di istituzione del predetto
          contributo  detengono  a  scopo  commerciale,  in quantita'
          superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati:
                i) le  modalita' per il rimborso della differenza tra
          l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi
          in   consumo  alla  data  di  soppressione  della  predetta
          imposta,   detenuti   in   quantita'   superiore   a  1.000
          chilogrammi  presso i depositi commerciali di oli minerali,
          ed il contributo di cui al comma 1;
                l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di
          esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.
              6.    In    relazione    all'esigenza   di   assicurare
          competitivita'     all'attivita'    di    trattamento    di
          rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  con il
          Ministro  delle attivita' produttive, l'entita' della parte
          del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.
              7.  Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al
          comma  1  i prodotti  menzionati al comma 2 assoggettati ad
          accisa  ai  sensi  dell'art. 21, comma 2, testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati
          a  subire  processi  di trasformazione per la produzione di
          prodotti  diversi  dagli  oli  lubrificanti, nonche' quelli
          impiegati  nella produzione e nella lavorazione della gomma
          naturale  e  sintetica  per  la  fabbricazione dei relativi
          manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle
          resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive,
          e  nella  produzione degli antiparassitari per le piante da
          frutta.
              8.  Per il ritardato pagamento dcl contributo di cui al
          comma  1  si  applica,  indipendentemente dal pagamento del
          contributo    e    dell'interesse   legale,   la   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di denaro di
          entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.
              9.  Per  la  violazione  delle  disposizioni adottate a
          norma  del  comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non
          costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma di denaro da Euro 260 a Euro 1.550.
              10.  I  funzionari  dell'agenzia  delle  dogane  e  gli
          appartenenti  alla  Guardia  di finanza, per l'accertamento
          dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo  e  delle  relative  norme  applicative,  eseguono
          controlli  nei  confronti  dei soggetti indicati al comma 4
          avvalendosi  dei  poteri ad essi conferiti dall'art. 18 del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504.
              11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                a)  (aggiunge  la lettera l-bis) al comma 3 dell'art.
          7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
                b) nell'art. 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).