Art. 20.
          Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni
                    di volontariato e delle Onlus
  1.  Nel  comma  1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342,  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: Per l'acquisto di
autoambulanze  ((  e  di  beni  mobili  iscritti in pubblici registri
destinati  ad  attivita'  antincendio  da  parte dei vigili del fuoco
volontari,   ))   in   alternativa  a  quanto  disposto  nei  periodi
precedenti,  le associazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui  all'articolo  6  della  legge  11 agosto  1991,  n.  266,  e  le
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale (ONLUS) possono
conseguire  il  predetto  contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai  sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241..
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 96, comma 1, legge 21
          novembre 2000,  n.  342  recante  Misure in materia fiscale
          come modificato dalla legge qui pubblicato:
              Art.  96. (Disposizioni in materia di volontariato e di
          canone  radio  per  attivita'  antincendio  e di protezione
          civile).   -   1.   Al   fine   di   sostenere  l'attivita'
          istituzionale  delle  associazioni di volontariato iscritte
          nei  registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  e delle  organizzazioni non lucrative di utilita'
          sociale  (ONLUS),  a decorrere dall'anno 2001 una quota del
          Fondo  nazionale  per le politiche sociali, di cui al comma
          44  dell'art.  59  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
          successive   modificazioni,   determinata  annualmente  con
          decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15
          miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei
          limiti   delle   risorse   finanziarie   disponibili,   per
          l'acquisto,   da   parte   delle  medesime  associazioni  e
          organizzazioni,  di  autoambulanze  e  di  beni strumentali
          utilizzati  direttamente ed esclusivamente per attivita' di
          utilita'  sociale  che per le loro caratteristiche non sono
          suscettibili   di   diverse  utilizzazioni  senza  radicali
          trasformazioni.  La  quota  del  fondo  di pertinenza delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano viene attribuita
          alle  predette  province  che provvedono all'erogazione dei
          contributi  direttamente in favore dei beneficiari, secondo
          i  criteri  stabiliti  dal  Ministro  per  la  solidarieta'
          sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente
          comma,   sempre   nei   limiti  delle  risorse  finanziarie
          disponibili,  e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente
          alla  donazione  dei  beni ivi indicati nei confronti delle
          strutture  sanitarie  pubbliche.  Ai  fini  di cui al primo
          periodo,  il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire
          10  miliardi  per  l'anno  2000  e  di  lire  15 miliardi a
          decorrere  dall'anno  2001. Con decreto del Ministro per la
          solidarieta'   sociale  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'attuazione  delle  disposizioni di cui al presente comma.
          Per  l'acquisto  di  autoambulanze, in alternativa a quanto
          disposto  nei  periodi  precedenti,  le  assoc  iazioni  di
          volontariato  iscritte nei registri di cui all'art. 6 della
          legge  11 agosto  1991,  n.  266,  e  le organizzazioni non
          lucrative  di  utilita' sociale (Onlus), possono conseguire
          il predetto contributo nella misura del venti per cento del
          prezzo  complessivo  di  acquisto,  mediante corrispondente
          riduzione  del  medesimo prezzo praticata dal venditore. Il
          venditore  recupera  le somme corrispondenti alla riduzione
          praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.