Art. 23.
                          Lotta al carovita
  1.  Previ  controlli  operati  dalla  Guardia  di  finanza mirati a
rilevare  i  prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre
2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono
in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
  2.  Per  incentivare  la  realizzazione  di  offerte di prodotti di
consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni  di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato  a  finanziare  le  iniziative  attivate dai Comuni e dalle
Camere  di  commercio,  d'intesa  fra  loro,  mirate  a  promuovere e
sostenere  l'organizzazione  di  panieri  di beni di generale e largo
consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche  attraverso  strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali  presso  i  quali  sono disponibili, in tutto o in parte,
tali  panieri  e  di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati.   Le   procedure   e  le  modalita'  di  erogazione  delle
disponibilita'  del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono
stabilite  con  decreto  di  natura  non  regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze (( di concerto con il Ministro
delle  attivita'  produttive  ))  entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
((    2-bis.  Agli  oneri  indicati  al comma 2 si provvede con quota
parte  delle  entrate  derivanti  dal  presente  decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2-ter.  All'articolo  6,  comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
    g)   assicurare,   avvalendosi  dei  comuni  e  delle  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,  un  sistema
coordinato  di  monitoraggio  riferito  all'entita' ed all'efficienza
della  rete  distributiva  nonche'  dell'intera  filiera  produttiva,
comprensiva     delle    fasi    di    produzione,    trasformazione,
commercializzazione  e distribuzione di beni e servizi, attraverso la
costituzione  di  appositi  osservatori,  ai  quali partecipano anche
rappresentanti   degli   enti   locali,   delle   organizzazioni  dei
consumatori,  delle  associazioni  di  rappresentanza  delle  imprese
industriali  e  dei  servizi,  delle  imprese  del  commercio  e  dei
lavoratori   dipendenti,  coordinati  da  un  Osservatorio  nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive. ))
          Riferimenti normativi:
              -   Si   riporta   il   testo   dell'art.  62-bis,  del
          decreto-legge    30 agosto    1993,    n.   331,   recante:
          Armonizzazione  delle  disposizioni  in  materia di imposte
          sugli  oli  minerali, sull'alcol e sulle bevande alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni tributarie:
              Art.  62-bis  (Studii  di settore). - 1. Gli uffici del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero delle finanze,
          sentite associazioni professionali di categoria, elaborano,
          entro  il  31 dicembre  1995,  in relazione ai vari settori
          economici,  appositi  studi  di  settore al fine di rendere
          piu'  efficace  l'azione  accertatrice  e di consentire una
          piu'  articolata determinazione dei coefficienti presuntivi
          di  cui  all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
          n.  154,  e successive modificazioni. A tal fine gli stessi
          uffici  identificano campioni significativi di contribuenti
          appartenenti  ai medesimi settori da sottoporre a controllo
          allo   scopo   di   individuare   elementi  caratterizzanti
          l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
          con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31 dicembre  1995,  possono
          essere  soggetti  a  revisione  ed  hanno validita' ai fini
          dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n. 114, recante Riforma della
          disciplina  relativa  al  settore  del  commercio,  a norma
          dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 come
          sostituito dalla legge qui pubblicata:
              Art.  6  (Programmazione della rete distributiva). - 1.
          Le  regioni,  entro un anno dalla data di pubblicazione del
          presente  decreto  definiscono  gli  indirizzi generali per
          l'insediamento  delle  attivita' commerciali, perseguendo i
          seguenti obiettivi:
                a) favorire la realizzazione di una rete distributiva
          che,  in  collegamento  con  le altre funzioni di servizio,
          assicuri   la  migliore  produttivita'  del  sistema  e  la
          qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
                b) assicurare,   nell'indicare   gli   obiettivi   di
          presenza  e  di sviluppo delle grandi strutture di vendita,
          il   rispetto   del  principio  della  libera  concorrenza,
          favorendo  l'equilibrato  sviluppo  delle diverse tipologie
          distributive;
                c) rendere   compatibile   l'impatto  territoriale  e
          ambientale  degli  insediamenti commerciali con particolare
          riguardo  a  fattori  quali  la  mobilita',  il  traffico e
          l'inquinamento  e  valorizzare  la  funzione commerciale al
          fine   della   riqualificazione   del  tessuto  urbano,  in
          particolare   per   quanto   riguarda  i  quartieri  urbani
          degradati  al  fine di ricostituire un ambiente idoneo allo
          sviluppo del commercio;
                d) salvaguardare  e  riqualificare  i  centri storici
          anche  attraverso  il  mantenimento  delle  caratteristiche
          morfologiche  degli  insediamenti e il rispetto dei vincoli
          relativi   alla   tutela   del   patrimonio   artistico  ed
          ambientale:
                e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva
          nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso
          la  creazione  di  servizi  commerciali polifunzionali e al
          fine  di  favorire  il mantenimento e la ricostituzione del
          tessuto commerciale;
                f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al
          recupero  delle  piccole  e medie imprese gia' operanti sul
          territorio  interessato,  anche  al fine di salvaguardare i
          livelli  occupazionali  reali e con facolta' di prevedere a
          tale fine forme di incentivazione;
                g) assicurare,  avvalendosi dei comuni e delle camere
          di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, un
          sistema  coordinato  di monitoraggio riferito all'entita' e
          all'efficienza della rete distributiva nonche' della intera
          filiera  produttiva,  comprensiva delle fasi di produzione,
          trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni
          e   servizi,   attraverso   la   costituzione  di  appositi
          osservatori,  ai  quali  partecipano  anche  rappresentanti
          degli  enti  locali,  delle organizzazioni dei consumatori,
          delle   associazioni   di   rappresentanza   delle  imprese
          industriali  e  dei  servizi, delle imprese del commercio e
          dei  lavoratori  dipendenti,  coordinati da un osservatorio
          nazionale  costituito  presso  il Ministero delle attivita'
          produttive.
              2.  Le  regioni,  entro  il  termine di cui al comma 1,
          fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al
          settore  commerciale,  affinche'  gli strumenti urbanistici
          comunali individuino:
                a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali
          ed,  in  particolare,  quelle  nelle  quali  consentire gli
          insediamenti  di  medie  e  grandi  strutture di vendita al
          dettaglio;
                b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti
          commerciali  in  relazione  alla tutela dei beni artistici,
          culturali  e  ambientali,  nonche'  dell'arredo  urbano, ai
          quali  sono  sottoposte  le  imprese commerciali nei centri
          storici   e   nelle   localita'  di  particolare  interesse
          artistico e naturale;
                c) i  vincoli di natura urbanistica ed in particolare
          quelli  inerenti  la  disponibilita' di spazi pubblici o di
          uso  pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi,
          relativi alle diverse strutture di vendita;
                d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della
          concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o
          il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura
          di  una  media o grande struttura di vendita, eventualmente
          prevedendone la contestualita'.
              3.  Le  regioni, nel definire gli indirizzi generali di
          cui   al   comma  1,  tengono  conto  principalmente  delle
          caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
                a) le   aree   metropolitane  omogenee,  al  fine  di
          pervenire  ad  una  programmazione  integrata  tra centro e
          realta' periferiche;
                b) le  aree sovracomunali configurabili come un unico
          bacino  di  utenza,  per le quali devono essere individuati
          criteri di sviluppo omogenei;
                c) i  centri  storici,  al  fine  di  salvaguardare e
          qualificare  la  presenza  delle  attivita'  commerciali  e
          artigianali  in  grado di svolgere un servizio di vicinato,
          di  tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico
          ed  evitare  il  processo  di  espulsione  delle  attivita'
          commerciali e artigianali;
                d) i centri di minore consistenza demografica al fine
          di   svilupparne   il   tessuto   economico-sociale   anche
          attraverso  il miglioramento delle reti infrastrutturali ed
          in particolare dei collegamenti viari.
              4.  Per  l'emanazione  degli indirizzi e dei criteri di
          cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere
          obbligatorio  delle  rappresentanze  degli  enti  locali  e
          procedono,     altresi',     alla    consultazione    delle
          organizzazioni   dei   consumatori   e  delle  imprese  del
          commercio.
              5.  Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a
          centottanta  giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad
          adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i
          regolamenti  di  polizia locale alle disposizioni di cui al
          presente articolo.
              6.  In  caso di inerzia da parte del comune, le regioni
          provvedono   in   via   sostitutiva   adottando   le  norme
          necessarie,  che  restano  in  vigore  fino alla emanazione
          delle norme comunali.