Art. 26.
                 Disposizioni per la valorizzazione
                 e privatizzazione di beni pubblici
  1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: Le medesime
agevolazioni   di   cui  al  comma  8  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle
unita'  ad  uso  residenziale  trasferite alle societa' costituite ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2..
  2.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e' inserito il seguente:
  3-bis.  E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle unita'
immobiliari  ad  uso  diverso  da  quello  residenziale il diritto di
opzione  per  l'acquisto  in forma individuale, al prezzo determinato
secondo  quanto  disposto  dal comma 7. Le modalita' di esercizio del
diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1..
((     2-bis.   Nel   comma   4  dell'articolo  3  del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  novembre  2001,  n.  410, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente: Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma,
qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente
rinnovato  ma  ricorrano  comunque  le  condizioni previste dal primo
periodo  del  comma  6,  il rinnovo del contratto di locazione per un
periodo  di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento
dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2,  in  cui  sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato
rinnovato.
  3.  Al  primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  novembre  2001, n. 410, dopo le parole: ad uso residenziale, sono
inserite  le  seguenti:  , delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello  residenziale  nonche' in favore degli affittuari dei terreni.
))
  4.  Alla  fine  del  comma  8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre  2001,  n.  410,  sono  aggiunte  le  seguenti parole: Per i
medesimi   immobili   e'  concesso,  in  favore  dei  conduttori  che
acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50
per  cento,  ma  meno  dell'80  per  cento  delle unita' residenziali
complessive  dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del  prezzo  di  cui  al  primo  periodo fino a un massimo dell'8 per
cento. La modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono
determinate con i decreti di cui al comma 1..
  5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge (( 23 novembre
2001, )) n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , che si
trovano  in  stato di degrado e per i quali sono necessari interventi
di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia..
  6.   All'articolo  3,  comma  13,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse
le  seguenti  parole:  Osservatorio  sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di concerto con l'.
  7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
((  23  novembre  2001,  ))  n.  410,  dopo la parola: immobili, sono
aggiunte  le seguenti: ad uso residenziale non di pregio ai sensi del
comma 13.
  8.  Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge (( 23
novembre 2001, )) n. 410, e' aggiunto il seguente:
  17-bis. Il medesimo divieto (( di cui al terzo periodo del comma 17
))  non  si  applica  agli  enti  pubblici territoriali che intendono
acquistare  unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi
dell'articolo  3  che  risultano  libere  ovvero per le quali non sia
stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si
trovano  nelle  condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai
fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti.
Ai  fini  dell'acquisto  di immobili di cui al comma 1, le regioni, i
comuni  e  gli  altri  enti  pubblici territoriali possono costituire
societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati
individuati tramite procedura di evidenza pubblica..
  9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  sono  soppresse  le  parole: Le unita' immobiliari, escluse
quelle  considerate  di  pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori,  in  assenza  della  citata  offerta  in opzione, abbiano
manifestato  volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  sono vendute al
prezzo  e  alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto..
((    9-bis.  Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  in  funzione  del  patto  di
stabilita'  e  crescita,  l'Agenzia  del  demanio,  con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, puo' essere autorizzata a
vendere  a  trattativa  privata, anche in blocco, beni immobili dello
Stato  a  Sviluppo  Italia Spa Si applicano le disposizioni contenute
nel  terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente
decreto. ))
  10.  All'articolo  1  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
  6-bis.   I   beni  immobili  non  piu'  strumentali  alla  gestione
caratteristica  dell'impresa  ferroviaria,  di proprieta' di Ferrovie
dello  Stato  spa,  ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  e  successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge  23  dicembre  1999,  n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo,  sono  alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa'
da  essa  controllate,  direttamente  o  con  le  modalita' di cui al
presente  decreto.  Le  alienazioni  di  cui  al  presente comma sono
effettuate  con  esonero  dalla  consegna dei documenti relativi alla
proprieta'   e  di  quelli  attestanti  la  regolarita'  urbanistica,
edilizia    e    fiscale    degli    stessi    beni.    Le    risorse
economico-finanziarie    derivanti   dalle   dismissioni   effettuate
direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in
investimenti  relativi  allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria
e,  in  particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.
((  Le  previsioni  di  cui  ai primi due periodi del presente comma,
previa  emanazione  dei  decreti  previsti  dal presente articolo, si
applicano   a   tutte   le   societa'   controllate   direttamente  o
indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni. ))
  11.  All'articolo  15,  comma  10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: Alle
cessioni   dei   crediti  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione  dello  Stato  e  di  altri enti pubblici, previste
dalla  legge  ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione
dello  Stato,  non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
((    11-bis.  E'  autorizzata  la  spesa  di 2,5 milioni di euro per
ciascuno   degli   anni  2004  e  2005,  da  assegnare  alla  regione
Friuli-Venezia  Giulia  per la realizzazione di interventi e di opere
infrastrutturali  di interesse locale, da essa individuati nei comuni
interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
  11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   delle   proiezioni   dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  di conto capitale Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  11-quater.  Con  le modalita' ed alle condizioni previste al capo I
del   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni,  sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto
1978,  n.  497,  non  ubicati  nelle  infrastrutture  militari  o, se
ubicati,  non  operativamente  posti  al  loro  diretto  e funzionale
servizio,  secondo  quanto  previsto  con decreto del Ministero della
difesa,   ne'   classificati   quali  alloggi  di  servizio  connessi
all'incarico  occupati  dai  titolari  dell'incarico  in servizio. La
disposizione  di  cui  al  presente comma non si applica agli alloggi
che,  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
    a) sono  effettivamente  assegnati  a  personale  in servizio per
attuali  esigenze  abitative  proprie  o della famiglia, nel rispetto
delle  condizioni  e  dei  criteri  di  cui  al regolamento di cui al
decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;
    b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
    c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente   a   mezzo  ufficiale  giudiziario,  il  provvedimento
amministrativo di recupero forzoso.
  11-quinquies.  Il  diritto  di  opzione  previsto  dai  commi 3 e 6
dell'articolo  3  del  decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con
modificazioni,  dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che
comunque  corrispondono  allo  Stato  un  canone o una indennita' per
l'occupazione dell'alloggio.
  11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla
vendita  degli  immobili  di cui al comma 11-quater, nel limite di 20
milioni  di  euro,  e'  riassegnata  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  della  difesa  in apposito fondo per provvedere alla spesa
per  i  canoni  di  locazione  degli  immobili  stessi.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno
2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio.
  11-septies.  E'  autorizzata  la  spesa  di  15 milioni di euro per
l'anno  2003,  da  trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore  del  trasporto  pubblico  locale.  All'onere  derivante  dal
presente  comma,  pari  a  15  milioni  di  euro  per l'anno 2003, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  di conto capitale Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  medesimo  Ministero.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art.  3 del decreto-legge n. 351/2001
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico e di
          sviluppo  dei  fondi  comuni  di investimento immobiliare),
          convertito con modificazioni, dalla legge n. 410/2001, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1.
          I  beni  immobili  individuati ai sensi dell'art. 1 possono
          essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
          ai  sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze,    da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.
          L'inclusione  nei  decreti produce il passaggio dei beni al
          patrimonio   disponibile.   Con  gli  stessi  decreti  sono
          determinati:
                a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
          titolo  definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei beni
          immobili   e   le  modalita'  di  pagamento  dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
                b) le      caratteristiche     dell'operazione     di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il  pagamento  del  prezzo.  All'atto di ogni operazione di
          cartolarizzazione  e' nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione;
                c) l'immissione  delle societa' nel possesso dei beni
          immobili trasferiti;
                d) la  gestione  dei  beni  immobili trasferiti e dei
          contratti  accessori, da regolarsi in via convenzionale con
          criteri di remunerativita';
                e) le  modalita' per la valorizzazione e la rivendita
          dei beni immobili trasferiti.
              1-bis.  Per  quanto  concerne  i  beni immobili di enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto  con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
          di  particolare  valore  artistico  e storico i decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono adottati di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.
              2.  Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
          sensi  del  comma  1 i gestori degli stessi, individuati ai
          sensi  del  comma  1, lettera d), sono responsabili a tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche' per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
              3.  E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
          mandato  collettivo,  al  prezzo determinato secondo quanto
          disposto  dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1.  Sono  confermate  le  agevolazioni  di  cui  al comma 8
          dell'art.  6  del  decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
          104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
          del  decreto  legislativo  16 febbraio  1996,  n. 104, sono
          estese  ai  conduttori  delle  unita'  ad  uso residenziale
          trasferite  alle  societa'  costituite ai sensi del comma 1
          dell'art. 2.
              3-bis.  E'  riconosciuto in favore dei conduttori delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto  di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
          prezzo  determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
          modalita'   di   esercizio  del  diritto  di  opzione  sono
          determinate con i decreti di cui al comma 1.
              4.  E'  riconosciuto  il  diritto  dei conduttori delle
          unita'   immobiliari   ad  uso  residenziale,  con  reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita'  previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
          n.  457,  e  successive  modificazioni,  inferiore a 19.000
          euro,  al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
          di   nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          contratto    successiva    al   trasferimento   dell'unita'
          immobiliare  alle  societa'  di cui al comma 1 dell'art. 2,
          con  applicazione  del medesimo canone di locazione in atto
          alla  data  di  scadenza del contratto. Per le famiglie con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il   limite   del   reddito  familiare  complessivo  lordo,
          determinato   con   le   modalita'   indicate  nel  periodo
          precedente,  e'  pari  a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
          primi  due periodi del presente comma, qualora l'originario
          contratto  di locazione non sia stato formalmente rinnovato
          ma  ricorrano  comunque  le  condizioni  previste dal primo
          periodo  del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
          per  un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
          al  trasferimento  dell'unita' immobiliare alle societa' di
          cui  al  comma  1  dell'art.  2  in  cui sarebbe scaduto il
          contratto  di  locazione  se  fosse stato rinnovato. Per le
          unita'      immobiliari      occupate     da     conduttori
          ultrasessantacinquenni  e'  consentita  l'alienazione della
          sola  nuda  proprieta',  quando  essi abbiano esercitato il
          diritto  di  opzione  e  prelazione  di  cui al comma 5 con
          riferimento al solo diritto di usufrutto.
              5.  E'  riconosciuto il diritto di prelazione in favore
          dei    conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad   uso
          residenziale,  delle  unita'  immobiliari ad uso diverso da
          quello residenziale, nonche' in favore degli affittuari dei
          terreni  solo  per  il caso di vendita degli immobili ad un
          prezzo  inferiore  a  quello  di esercizio dell'opzione. Il
          diritto  di  prelazione eventualmente spettante ai sensi di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente  nel  caso di vendita frazionata degli immobili.
          La  vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
          in  cui  ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'.  Il  diritto  di  prelazione  sussiste  anche se la
          vendita  frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
          I  decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
          quanto  previsto  dalla  vigente normativa, gli adempimenti
          necessari  al fine di consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
              6.  I  diritti  dei  conduttori  e degli affittuari dei
          terreni  sono  riconosciuti  se  essi sono in regola con il
          pagamento  dei  canoni e degli oneri accessori e sempre che
          non  sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto o
          della  locazione.  Sono  inoltre riconosciuti i diritti dei
          conduttori  delle  unita'  immobiliari  ad uso residenziale
          purche'  essi  o  gli  altri  membri  conviventi del nucleo
          familiare   non   siano  proprietari  di  altra  abitazione
          adeguata  alle  esigenze del nucleo familiare nel comune di
          residenza.  I  diritti  di opzione e di prelazione spettano
          anche  ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi del
          conduttore  con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria.
              7.  Il  prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
          immobiliari  e'  determinato  in ogni caso sulla base delle
          valutazioni  correnti di mercato, prendendo a riferimento i
          prezzi  effettivi  di  compravendite  di  immobili e unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita'  immobiliari  liberi,  ovvero  i terreni e le unita'
          immobiliari  per  i quali gli affittuari o i conduttori non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti  in  vendita  al  miglior  offerente  individuato con
          procedura   competitiva,   le   cui   caratteristiche  sono
          determinate  dai  decreti di cui al comma 1, fermo restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5.
              7-bis.  Ai  conduttori  delle unita' immobiliari ad uso
          diverso  da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
          blocco,  spetta  il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
          di   mandato   collettivo,  a  condizione  che  questo  sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle  unita'  facenti parte del blocco oggetto di vendita.
          Il  prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
          procedura   competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini  di
          esercizio  del  diritto  di  opzione stabilito dal presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale,  escluse  quelle di pregio ai sensi del comma
          13,  offerte  in  opzione  ai  conduttori che acquistano in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi   immobili   e'  altresi'  confermato  l'ulteriore
          abbattimento  di  prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
          in  favore  esclusivamente  dei conduttori che acquistano a
          mezzo  di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad uso
          residenziale  che rappresentano almeno l'80 per cento delle
          unita'  residenziali complessive dell'immobile, al netto di
          quelle  libere.  Per  i  medesimi  immobili e' concesso, in
          favore  dei  conduttori  che  acquistano a mezzo di mandato
          collettivo e rappresentano il 50 per cento, ma meno dell'80
          per    cento    delle   unite'   residenziali   complessive
          dell'immobile  al  netto  di quelle libere, un abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per  cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il  prezzo  di  vendita  dei  terreni  e' pari al prezzo di
          mercato  degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto  da esercitarsi con le modalita' e
          nei  termini di cui al comma 3. Agli affittuari coltivatori
          diretti  o  imprenditori agricoli che esercitano il diritto
          di   opzione   per   l'acquisto,  e'  concesso  l'ulteriore
          abbattimento  di  prezzo  secondo  percentuali  analoghe  a
          quelle  previste  dal  presente  comma  e determinate con i
          decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il
          diritto  di  opzione  possono  procedere  all'acquisto  dei
          terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001,
          approvato   dalla   Commissione   europea   con   decisione
          comunitaria  n.  SG(2001) D/28893 del 5 giugno 2001. Non si
          applicano  alle  operazioni fondiarie attuate attraverso il
          regime  di  aiuto  di  Stato  n.  110/2001  le disposizioni
          previste  dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
          dall'art.  7  della  leg  ge  14 agosto  1971, n. 817. Tali
          operazioni  usufruiscono  delle agevolazioni tributarie per
          la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina
          previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.
              9.  La  determinazione  esatta del prezzo di vendita di
          ciascun   bene   immobile  e  unita'  immobiliare,  nonche'
          l'espletamento,  ove  necessario,  delle attivita' inerenti
          l'accatastamento   dei   beni   immobili  trasferiti  e  la
          ricostruzione   della   documentazione  ad  essi  relativa,
          possono  essere  affidati  all'Agenzia  del  territorio e a
          societa'   aventi   particolare   esperienza   nel  settore
          immobiliare,  individuate con procedura competitiva, le cui
          caratteristiche  sono  determinate  dai  decreti  di cui al
          comma 1.
              10.  I  beni immobili degli enti previdenziali pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'art.   7   del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  e  successive  modificazioni,  che non sono stati
          aggiudicati  alla  data  del 31 ottobre 2001, sono alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto.
              11.  I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
          diversi  da  quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita'  di  cui al presente decreto. La disposizione non
          si   applica   ai  beni  immobili  ad  uso  prevalentemente
          strumentale.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali  emana  direttive  agli enti previdenziali pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi.  Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite al
          bilancio  per  essere  accreditate  su  conti  di tesoreria
          vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. E'
          abrogato  il  comma  3  dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488. La copertura delle riserve tecniche e delle
          riserve  legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
          a   costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando  il
          corrispettivo  di  cui al comma 1, lettera a), e i proventi
          di  cui  all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbi-sogno  finanziario delle
          gestioni   previdenziali,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art.  16  della  legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              13.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 1, su proposta
          dell'Agenzia  del territorio, sono individuati gli immobili
          di  pregio.  Si considerano comunque di pregio gli immobili
          situati  nei  centri storici urbani, ad eccezione di quelli
          individuati  nei  decreti  di  cui  al comma 1, su proposta
          dell'Agenzia  del  territorio,  che  si trovano in stato di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e  di  risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
          edilizia.
              14.  Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
          ad  uso  residenziale  non  di pregio ai sensi del comma 13
          acquistati   per  effetto  dell'esercizio  del  diritto  di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
              15.  Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di  servizi  o promuove accordi di programma per sottoporre
          all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione degli
          immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
          cui  al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
          agli  enti territoriali interessati dal procedimento di una
          quota,  non  inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
          per  cento,  del ricavato attribuibile alla rivendita degli
          immobili valorizzati.
              16.  La  pubblicazione  dei  decreti  di cui al comma 1
          produce  gli  effetti  previsti  dall'art.  2644 del codice
          civile   in   favore   della   societa'   beneficiaria  del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
          dell'art. 1.
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi  sui  beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
          non  si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
          esercitato  all'atto della successiva rivendita dei beni da
          parte  delle  societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
          le    successive   rivendite   non   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni  previste  dal testo unico di cui al decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
          dal  comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali,  e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  come  modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
          2001,  n.  136,  concernente la proposizione di progetti di
          valorizzazione  e  gestione  di  beni  immobili statali. Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e  gli  altri  soggetti  pubblici non possono in alcun caso
          rendersi  acquirenti  dei  beni immobili di cui al presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma  non  si  applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare beni immobili ad uso non residenziale
          per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
              17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare unita' immobiliari residenziali poste
          in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
          per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
          da  parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
          disagio   economico   di   cui   al   comma   4,   ai  fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,   le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  possono costituire societa' per azioni, anche
          con  la  partecipazione  di  azionisti  privati individuati
          tramite procedura di evidenza pubblica.
              18.  Lo  Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di affitto o locazione.
              19.   Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle  societa'.  Le  disposizioni di cui all'art. 2, comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite  da parte delle societa' di tutti i beni immobili
          trasferiti  ai  sensi  del  comma  1.  Gli onorari notarili
          relativi  alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui al
          presente   articolo sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui  al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
          385.  In  caso  di cessione agli affittuari o ai conduttori
          detti  onorari  sono  ridotti  al 25 per cento. I notai, in
          occasione  degli  atti di rivendita, provvederanno a curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura  catastale  relative  ai  provvedimenti e agli atti
          previsti  dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
          del  presente  articolo se  le  stesse non siano state gia'
          eseguite.
              20.  Le  unita'  immobiliari definitivamente offerte in
          opzione  entro  il  26 settembre  2001  sono vendute, anche
          successivamente  al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
          condizioni indicati nell'offerta. Per gli acquisti in forma
          non  individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui
          al  secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente
          ad  acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le
          stesse  rappresentino  almeno  l'80  per cento delle unita'
          residenziali  complessive dell'immobile, al netto di quelle
          libere..
              - Il  testo  dell'art. 1 del succitato decreto-legge n.
          351/2001,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          410/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              Art.   1   (Ricognizione   del  patrimonio  immobiliare
          pubblico).  -  1. Per  procedere  al  riordino,  gestione e
          valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  dello  Stato,
          anche in funzione della formulazione del conto generale del
          patrimonio,  di  cui  agli articoli 5, comma 2, della legge
          3 aprile   1997,   n.  94,  e  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  7 agosto  1997, n. 279, l'Agenzia del demanio,
          con  propri  decreti  dirigenziali, individua, sulla base e
          nei   limiti  della  documentazione  esistente  presso  gli
          archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo
          tra  beni  demaniali  e  beni  facenti parte del patrimonio
          indisponibile e disponibile.
              2.   L'Agenzia   del   demanio,   con   propri  decreti
          dirigenziali,  individua  i  beni  degli  enti pubblici non
          territoriali,   i   beni   non  strumentali  in  precedenza
          attribuiti  a  societa'  a  totale partecipazione pubblica,
          diretta  o  indiretta,  riconosciuti  di  proprieta'  dello
          Stato,  nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione
          dei  beni  degli  enti pubblici e di quelli gia' attribuiti
          alle  societa'  suddette  e' effettuata anche sulla base di
          elenchi predisposti dagli stessi.
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
          Gazzetta   Ufficiale,   hanno  effetto  dichiarativo  della
          proprieta',   in  assenza  di  precedenti  trascrizioni,  e
          producono  gli  effetti  previsti dall'art. 2644 del codice
          civile,  nonche'  effetti  sostitutivi  dell'iscrizione del
          bene in catasto.
              4.  Gli  uffici  competenti  provvedono, se necessario,
          alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
          voltura.
              5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
          commi  1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia
          del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  ai  beni  di  regioni, province, comuni ed altri
          enti  locali  che  ne  facciano  richiesta, nonche' ai beni
          utilizzati  per  uso  pubblico,  ininterrottamente da oltre
          venti anni, con il consenso dei proprietari.
              6-bis.  I  beni  immobili  non  piu'  strumentali  alla
          gestione   caratteristica   dell'impresa   ferroviaria,  di
          proprieta'   di  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.,  ai  sensi
          dell'art.  43  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, e
          successive   modificazioni,   e  dell'art.  5  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
          titolo,  sono  alienati  da  Ferrovie dello Stato S.p.a., o
          dalle  societa'  da essa controllate, direttamente o con le
          modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui
          al   presente  comma  sono  effettuate  con  esonero  dalla
          consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli
          attestanti  la  regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale
          degli   stessi   beni.   Le  risorse  economico-finanziarie
          derivanti  dalle  dismissioni  effettuate  direttamente  ai
          sensi  del  presente  comma sono impiegate da RFI S.p.a. in
          investimenti  relativi  allo  sviluppo  dell'infrastruttura
          ferroviaria  e,  in  particolare,  al  miglioramento  della
          sicurezza dell'esercizio. Le previsioni di cui ai primi due
          periodi  del  presente comma, previa emanazione dei decreti
          previsti  dal  presente  articolo,  si applicano a tutte le
          societa'  controllate  direttamente o indiret-tamente dallo
          Stato al momento dell'alienazione dei beni..
              - L'art.  15 della legge n. 448/1998 (Misure di finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  come
          sostituito  dall'art.  22  del  decreto-legge  n.  350/2001
          (Disposizioni  urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
          in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria,
          di   emersione   di   attivita'   detenute  all'estero,  di
          cartolarizzazione   e  di  altre  operazioni  finanziarie),
          convertito  con modificazioni dalla legge n. 409/2001, come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              Art.  5  (Societa'  per  la cartolarizzazione). - 1. Il
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
          costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso
          soggetti  terzi, di una societa' a responsabilita' limitata
          con  capitale  sociale  iniziale  di  10.000 euro avente ad
          oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni
          di  cartolarizzazione  dei crediti d'imposta e contributivi
          ovvero  di  altri  crediti  dello  Stato  e  di  altri enti
          pubblici.  Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi
          di  natura  non  tributaria  appartenenti  allo  Stato.  La
          societa'  puo' essere costituita anche con atto unilaterale
          del  Ministero  del-l'economia  e  delle  finanze;  non  si
          applicano  in  tale caso le disposizioni previste dall'art.
          2497,  secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni
          risponde,  nei  confronti  dei  portatori  dei titoli e dei
          concedenti  i  finanziamenti  di cui al comma 3, nonche' di
          ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di
          cartolarizzazione,  esclusivamente  il  patrimonio separato
          con i beni e i diritti di cui al comma 4.
              2.    Le    caratteristiche    delle    operazioni   di
          cartolarizzazione  di  cui  al comma 1 sono individuate con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro del-l'economia e delle
          finanze  e,  se  l'operazione di cartolarizzazione riguarda
          crediti  di  enti  pubblici  soggetti  a vigilanza di altro
          Ministero,   con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione
          e'  nominato  un  rappresentante  comune  dei portatori dei
          titoli,  il  quale,  oltre  ai  poteri stabiliti in sede di
          nomina  a  tutela  dell'interesse dei portatori dei titoli,
          approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
              3. La societa' di cui al comma 1 finanzia le operazioni
          di   cartolarizzazione,   anche   in  piu'  fasi,  mediante
          emissione   di   titoli,   ovvero  mediante  assunzione  di
          finanziamenti.
              4.  I  crediti  e  gli  altri proventi ceduti di cui al
          comma  1,  nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito
          delle   singole   operazioni   di  cartolarizzazione  dalla
          societa'  ivi  indicata  nei confronti dello Stato, di enti
          pubblici  o  di  terzi, costituiscono patrimonio separato a
          tutti  gli  effetti  da  quello  della societa' stessa e da
          quello   relativo   alle   altre   operazioni.  Su  ciascun
          patrimonio  separato  non  sono  ammesse azioni da parte di
          qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi
          ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.
              5.  Il  ricavo delle operazioni di cessione dei crediti
          di  imposta  viene  destinato  al  rimborso  dei  debiti di
          imposta  o  in alternativa, secondo modalita' da definirsi,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
              6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
          finanziamenti  assunti  dalla  societa'  di  cui al comma 1
          beneficiano  in tutto o in parte della garanzia dello Stato
          e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
              7.  Alla  societa'  di  cui  al comma 1 si applicano le
          disposizioni  contenute  nel titolo V del testo unico delle
          leggi  in  materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
          legislativo   1 settembre   1993,  n.  385,  ad  esclusione
          dell'art.  106,  commi  2,  o  3,  lettere  b) e c), e 4, e
          dell'art.    107,    nonche'    le   corrispondenti   norme
          sanzionatorie  previste  dal titolo VIII del medesimo testo
          unico.
              8.  I  titoli  emessi  dalla societa' di cui al comma 1
          sono  assimilati  ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
          31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  601,  e si considerano emessi all'estero qualora
          siano   ammessi   a   quotazione   in   almeno  un  mercato
          regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
          anche  sui  mercati  esteri. Gli interessi e altri proventi
          corrisposti  in  relazione  ai  finanziamenti  concessi  da
          soggetti  non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
          Stati   o   nei   territori   aventi   un   regime  fiscale
          privilegiato, individuati dal decreto ministeriale 4 maggio
          1999, del Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa
          societa'  per finanziare le operazioni di cartolarizzazione
          di  cui  al  comma  1,  non  sono soggetti alle imposte sui
          redditi.
              9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e'
          soggetto   alle   imposte   sui  redditi,  ne'  all'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive.  Le  operazioni di
          cartolarizzazione  di  cui  al  comma  1  e tutti gli atti,
          contratti,  trasferimenti e prestazioni posti in essere per
          il  perfezionamento  delle stesse, sono esenti dall'imposta
          di   registro,   dall'imposta   di   bollo,  dalle  imposte
          ipotecaria  e  catastale e da ogni altra imposta indiretta.
          Non  si  applica  la  ritenuta  prevista  dai  commi  2 e 3
          dell'art.  26  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre   1973,  n.  600,  sugli  interessi  ed  altri
          proventi  dei  conti correnti bancari delle societa' di cui
          al comma 1.
              10.  Alle  operazioni  di  cartolarizzazione  aventi ad
          oggetto  crediti  di  imposta  e  contributivi  o  comunque
          crediti  in  relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a
          ruolo   ai  sensi  dell'art.  24  del  decreto  legislativo
          26 febbraio   1999,   n.   46,   si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9,
          10,  11, 12 e 13 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448. I richiami all'I.N.P.S. ed ai decreti ministeriali
          ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti,
          in  quanto  compatibili, al Ministero dell'economia e delle
          finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui
          al  comma  1,  ovvero  ai  decreti  di cui al comma 2. Alle
          cessioni  dei  crediti effettuate nell'ambito di operazioni
          di  cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici,
          previste  dalla  legge  ovvero  approvate con provvedimenti
          dell'Amministrazione  dello  Stato,  non  si applicano agli
          articoli  69,  commi  1,  2  e  3,  e  70 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440.
              11.  Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
          1999,  n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
          dell'art.  2  della  medesima  legge,  la  riscossione  dei
          crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che
          dalle  banche  e dagli intermediari finanziari indicati nel
          citato  comma  6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di
          cui  al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e'
          previsto  dalle  disposizioni  del  presente  decreto e dai
          decreti  di  cui  al comma 2. In tale caso le operazioni di
          riscossione  non  sono  oggetto dell'obbligo di verifica di
          cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999..
              - Il Capo I (Disposizioni in materia di privatizzazione
          e  valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico) del
          decreto-legge  n.  351/2001, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   n.  410/2001,  e  successive  modificazioni
          comprende  gli  articoli da  1  a 4; per gli articoli 1 e 3
          vedasi  in note precedenti, si riportano qui di seguito gli
          articoli 2 e 4:
              Art.  2  (Privatizzazione  del  patrimonio  immobiliare
          pubblico).  -  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
          anche   attraverso  soggetti  terzi,  di  piu'  societa'  a
          responsabilita'  limitata  con  capitale iniziale di 10.000
          euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
          piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
          dalla  dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
          degli  altri  enti  pubblici di cui all'art. 1. Le societa'
          possono  essere  costituite  anche con atto unilaterale del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze; non si applicano
          in  tale  caso  le  disposizioni  previste  dall'art. 2497,
          secondo  comma,  del  codice civile. Delle obbligazioni nei
          confronti  dei  portatori  dei  titoli  e  dei concedenti i
          finanziamenti  di  cui  al  comma  2, nonche' di ogni altro
          creditore    nell'ambito    di   ciascuna   operazione   di
          cartolarizzazione,  risponde  esclusivamente  il patrimonio
          separato  con  i  beni  e  diritti  di  cui  al comma 2. Il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  riferisce  al
          parlamento  ogni  sei  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di
          costituzione  delle  societa' di cui al presente comma, sui
          risultati economico-finanziari conseguiti.
              2.   Le  societa'  costituite  ai  sensi  del  comma  1
          effettuano  le  operazioni  di  cartolarizzazione, anche in
          piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di
          finanziamenti.  Per ogni operazione sono individuati i beni
          immobili  destinati  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori  dei  titoli  e dei concedenti i finanziamenti. I
          beni   cosi'   individuati,   nonche'  ogni  altro  diritto
          acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione,
          dalle  societa'  ivi  indicate  nei confronti dello Stato e
          degli   altri  enti  pubblici  o  di  terzi,  costituiscono
          patrimonio  separato  a  tutti  gli effetti da quello delle
          societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
          Su  ciascun  patrimonio separato non sono ammesse azioni da
          parte  di  qualsiasi  creditore  diverso  dai portatori dei
          titoli  emessi  dalle  societa'  ovvero  dai  concedenti  i
          finanziamenti da esse reperiti.
              3.  Con  i  decreti  di cui al comma 1 dell'art. 3 sono
          disciplinati   i   casi   in   cui  i  titoli  emessi  e  i
          finanziamenti  reperiti  dalle  societa'  di cui al comma 1
          beneficiano  in tutto o in parte della garanzia dello Stato
          e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
              4.  Alle  societa'  di  cui  al comma 1 si applicano le
          disposizioni  contenute  nel titolo V del testo unico delle
          leggi  in  materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
          legislativo   1  settembre  1993,  n.  385,  ad  esclusione
          dell'art.  106,  commi  2,  3,  lettere  b)  e  c),  e 4, e
          dell'art.    107,    nonche'    le   corrispondenti   norme
          sanzionatorie  previste  dal titolo VIII del medesimo testo
          unico.
              5.  I  titoli  emessi  dalle societa' di cui al comma 1
          sono  assimilati  ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
          31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  601,  e si considerano emessi all'estero qualora
          siano   ammessi   a   quotazione   in   almeno  un  mercato
          regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
          anche  sui  mercati  esteri. Gli interessi e altri proventi
          corrisposti  in  relazione  ai  finanziamenti effettuati da
          soggetti  non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
          Stati   o   nei   territori   aventi   un   regime  fiscale
          privilegiato,  individuati  dal  decreto  4 maggio 1999 del
          Ministro  delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui
          al  comma  1  ai fini delle operazioni di cartolarizzazione
          ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
              6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e'
          soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
          sulle    attivita'    produttive.    Le    operazioni    di
          cartolarizzazione  di  cui  al  comma  1  e tutti gli atti,
          contratti,  trasferimenti e prestazioni posti in essere per
          il  perfezionamento  delle stesse, nonche' le formalita' ad
          essi   connesse,  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro
          tributo   o   diritto.   Ai   fini   dell'imposta  comunale
          sull'incremento  di  valore degli immobili, i trasferimenti
          di  beni  immobili  alle  societa'  costituite ai sensi del
          comma  1  non  si considerano atti di alienazione. Soggetti
          passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori
          individuati  ai  sensi del comma 1, lettera d), dell'art. 3
          per  tutta  la  durata  della  gestione,  nei limiti in cui
          l'imposta  era  dovuta  prima  del  trasferimento di cui al
          comma  1  dell'art.  3. Non si applica la ritenuta prevista
          dai  commi  2  e  3 dell'art. 26 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
          ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa'
          di   cui   al   comma 1.   Sono  escluse  dall'applicazione
          dell'imposta  sul valore aggiunto le locazioni in favore di
          amministrazioni  dello  Stato, enti pubblici territoriali e
          altri soggetti pubblici.
              7.  Si  applicano le disposizioni della legge 30 aprile
          1999,  n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
          dell'art.  2  della  medesima  legge,  la  riscossione  dei
          crediti  ceduti  e dei proventi derivanti dalla dismissione
          del  patrimonio  immobiliare  puo' essere svolta, oltre che
          dalle  banche  e dagli intermediari finanziari indicati nel
          citato  comma  6,  anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
          dagli  altri  soggetti  il cui intervento e' previsto dalle
          disposizioni  del  presente decreto e dei decreti di cui al
          comma  1  dell'art.  3.  In  tale  caso  le  operazioni  di
          riscossione  non  sono  oggetto dell'obbligo di verifica di
          cui al medesimo comma 6.
              Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
          investimento immobiliare). - 1. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e' autorizzato a promuovere la costituzione
          di  uno  o  piu'  fondi comuni di investimento immobiliare,
          conferendo   beni   immobili   a   uso  diverso  da  quello
          residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei
          Monopoli  di  Stato e degli enti pubblici non territoriali,
          individuati   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per
          l'individuazione  o l'eventuale costituzione della societa'
          di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento
          delle  quote  del  fondo  e  i  criteri di attribuzione dei
          proventi derivanti dalla vendita delle quote.
              2.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli da 1 a 3 si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  ai trasferimenti dei
          beni  immobili  ai  fondi  comuni di investimento di cui al
          comma 1..
              - La legge 18 agosto 1978, n. 497, reca: Autorizzazione
          di  spesa  per la costruzione di alloggi di servizio per il
          personale  militare e disciplina delle relative concessioni
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1978, n.
          245).
              - Il  decreto  del  Ministero  della  difesa 16 gennaio
          1997,  n.  253,  reca:  Regolamento  recante  norme per gli
          alloggi  di  servizio  delle Forze armate (pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  2  agosto  1997,  n.  179, supplemento
          ordinario).